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256 thoughts on “Chiedi alla Redazione

  1. Buongiorno vorrei una informazione.
    ho fatto richiesta di estumulazione dei corpi dei miei genitori tumulati nella tomba di famiglia deceduti nella fine degli anni 70 per poter far spazio alla tumulazione futura mia e di mia moglie avendo avuto il consenso da parte dei miei fratelli.
    l’agenzia funebre mi ha riferito che se le salme non potranno essere ridotte in cassettina ossario non potrà essere possibile la riduzione e quindi sprecherò soltanto i soldi, altrimenti dovrò procedere alla cremazione.
    Mi chiedevo, ma non è possibile eventualmente metterli a terra (provvisoriamente) e poi aspettare un paio di anni e rimetterli nella tomba? da cosa dipende questa situazione? perchè speculare sulla cremazione con successivi costi di trasporto, tasse e quant’altro??
    Vi è una legge che autorizza questa operazione per metterli sotto terra provvisorio?

    grazie

    1. X Antonio,

      il legislatore prescrive che le salme indecomposte rinvenute all’atto di estumulazione di durata almeno ultraventennale, possano esser alternativamente:

      1) inumate in campo speciale per resti mortali (Art. 86 D.P.R. n. 285/1990
      2) direttamente cremate e con procedura semplificata (art. 3 D.P.R. n. 254/2003)

      Quasi mai all’apertura del feretro si rileva la presenza di sole ossa.

  2. Buongiorno.Vorrei sapere quali sono le procedure seguite in caso di rinuncia dei genitori a livello ospedaliero(cremazione o inumazione) in Milano per quanto riguarda i feti,le morti endouterine fetali,nati morti? E come l’età gestazionale e/o il peso incidono nella gestione documentale e poi di smaltimento? Dalle 22 alle 28 settimane cosa si fa?
    Grazie.

  3. Buongiorno,
    mia mamma è morta a giugno di quest’anno e a seguito di diatribe familiari, le ceneri sono state portate in custodia al cimetero di Vimercate (mamma è morta all’ospedale di Vimercate ma era residente e domiciliata a Vallermosa in provincia di Cagliari.
    Ho richiesto più volte ai 3 fratelli la custodia delle ceneri e ora tramite avvocato mi hanno scritto che si occuperanno loro delle ceneri e del successivo trasporto in Sardegna per la dispersione delle stesse (era la volontà di mamma) escludendo me e mia sorella. La mia domanda è possono senza l’autorizzazione anche mia e di mia sorella fare ciò (siamo 5 figli tutti legittimi di cui tre figli maschi ci hanno escluso da tutto e si sono tenuti anche le chiavi di casa).
    Grazie mille,
    Diana

    1. X Diana,

      di rigido formalismo si muore! Nel dissidio endo-famigliare, per dirimere le sempre possibili controversie sugli atti di disposizione post-mortem, la Legge fissa un criterio (almeno… ci prova!) ferreo e piramidale. Fratelli e sorelle sono logicamente posti su un livello di pari ordinazione, quindi sarebbe ragionevole sperare ed illudersi al tempo stesso che si formasse sempre una volontà comune sulla destinazione delle ceneri. La norma più garantista richiede, pertanto l’unanimità prima di procedere a qualunque operazione di trasporto oppure manomissione dell’urna, al fine di disperderne le ceneri. Quella, invece, votata più al decisionismo prevede il criterio della maggioranza assoluta, giusto per evitare la paralisi (= lite infinita avanti il giudice civile) e sareste tre contro due. In più Lei stessa ammette come fosse espressa volontà di Sua madre la dispersione delle proprie ceneri in Sardegna. E SOVRANA, pur sempre e sino a prova contraria è resta e rimane la volontà del de cuius. E’un po’triste litigarsi i morti e contendersene, per ripicca le ceneri, quindi se impostate la questione con la strategia miope e suicida del muro contro muro, gli uni contro le altre armati, rischiate un sonoro K.O. tecnico, siccome sul piano del diritto strettamente formale sono loro ad aver ragione, ma non tanto per la brutale regola della dittatura della maggioranza, quanto perchè Sua madre ha chiesto di esser dispersa. Tutto ciò nella sfera della burocrazia funeraria, in via amministrativa. Dovesse sorgere contenzioso avanti il giudice al massimo il Comune preposto ad autorizzare si manterrà neutrale tra le parti in causa, garantendo semplicemente la sospensione dell’iter procedimentale atto al rilascio delle prefate autorizzazioni, in attesa di di sentenza definitiva. Con tutta l’alea, l’incertezza ed i costi soprattutto per stare in giudizio, che adire il Giudice per il riconoscimento di un diritto da esercitarsi sulle ceneri di un defunto pur sempre comporta. Attenzione, non avventuratevi in cause temerarie, è un consiglio spassionato.

  4. Buonasera,
    scrivo dalla Sicilia e l’agenzia funebre alla quale mi sono rivolto per l’estumulazione dei miei genitori morti 50 anni fa mi riferisce che l’asp sta facendo perdere tempo in merito i tempi dell’estumulazione perchè non vi è il personale che per giunta abbiamo già pagato. E’ mai possibile una situazione del genere? io sapevo che l’asp dopo un tot anni non è dovuta ad essere presente.
    Premetto che i miei genitori da loculo devono andare a finire nella cappella di famiglia.
    Dando un’occhiata alle leggi che ho trovato su internet ho capito che l’asp non è necessario che sia presente all’estumulazione passata un tot anni.
    Non vorrei invece che è l’agenzia funebre che mi stia facendo perdere tempo.
    Potete darmi una risposta??
    grazie

    1. X Marco,

      il controllo necroscopico sulle operazioni cimiteriali tende progressivamente ad esser eliminato, semplicemente per una razionalizzazione delle risorse (personale, mezzi, strumenti…TEMPO!) a disposizione, così varie leggi regionali sollevano la locale A.USL (o comunque denominata in sede regionale) da queste incombenze di verifica sullo stato di mineralizzazione salma estumulata. Questo momento di valutazione medico-legale prima di procedere eventualmente alla riduzione in cassetta ossario, in realtà conserverebbe in sè qualche utilità nei casi dubbi almeno, ma ha pure perso rilevanza dopo il d.D.P.R. n. 254/2003. Con queste poche norme il resto mortale (salma indecomposta) è compiutamente definito sotto due profili: l’uno più marcatamente tecnico (esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo) l’altro di ordine temporale. In sintesi con il D.P.R. n. 254/2003 sono immediatamente CREMABILI con procedura semplificata (e tariffa conveniente!) le salme inconsunte (mummificate, corificate o saponificate) che si rinvengono, all’atto dell’estumulazione, quando siano trascorsi almeno anni 20 di sepoltura in loculo stagno.
      Il personale sanitario deve molto semplicemente certificare che, a bara di zinco aperta, si sono rinvenuti:

      Ossa (immediatamente raccoglibili in cassetta ossario apposita)
      Resti Mortali (cremabili su istanza di parte, o da avviare al campo speciale di terra deputato ad accogliere le salme non mineralizzate.

      Se avete già versato la relativa tariffa una qualche assistenza di vigilanza sanitaria deve pur esser garantita durante lo svolgimento dell’operazione, forse non ancora calendarizzata.

      Tenderei a scagionare l’impresa funebre, invece. Essa non ha interesse alcuno a dilatare sine die i tempi dell’estumulazione, che sono stabiliti di concerto tra il gestore del cimitero e l’A.USL di competenza.

  5. abbiamo un piccolo terreno in montagna circondato da terreni demaniali (boschi); è pensabile utilizzarlo come cimitero ipogeo familiare?
    permessi, autorizzazioni, comune, asl, altro?
    grazie. anna

    1. X Anna,

      intanto si consiglia vivamente la consultazione di questo articolo, dove si potranno rinvenire molte spiegazioni sul tema proposto nel quesito:

      https://www.funerali.org/cimiteri/sepolcri-privati-e-gentilizi-fuori-del-perimetro-cimiteriale-61689.html

      Inoltre la tomba deve esser costituita da un tumulo, epigeo o ipogeo non rileva, è infatti vietata l’inumazione all’esterno del perimetro cimiteriale, con norma di ordine pubblico, tassativa e categorica.

  6. Buon giorno.
    La mia è una curiosità che sicuramente presenterò anche al notaio ove mi recherò per una rinuncia a una delle concessione cimiteriale di cui sono “co-concessionaria”. Quando vi è stato il subentro non sono stati indicati tutti gli eredi del fondatore ma solo alcuni(4) che sono subentrati come concessionari, il comune non ha mai richiesto il testamento del fondatore del sepolcro perpetuo e si è fidato di quello che veniva indicato.
    Eravamo 6 “eredi” del fondatore, solo 4 sono diventati concessionari.
    Se io rinuncio alla mia quota la mia rinuncia può essere contestata in futuro dagli altri 2 eredi discendenti del fondatore testamentari che non sono diventati concessionari ma potrebbero averne interesse a diventarlo in futuro (l’hanno palesato l’interesse, ma per ora non vogliono subentrare)? È quello il mio dubbio, non vorrei produrre un atto che verrà contestato o addirittura annullato.
    Grazie mille.
    Buona giornata e grazie mille davvero per il forum. È davvero super interessante.

  7. Buon giorno.
    Mia prozia( sorella di mio nonno), titolare della concessione della tomba costruita prima del 1975 in piemonte(lì è tumulato il marito), è morta nel 1990. Né mia prozia, né il marito hanno avuto discendenti e gli eredi patrimoniali sono stati i nipoti, figli dei fratelli.
    Non è mai stata fatta la successione della tomba, mancando sia i discendenti mai avuti sia gli ascendenti morti prima di loro.
    Mia madre insieme alla cugina hanno sempre pagato le votive sia di questa tomba sia della tomba dove sono tumulati i nonni.
    Il comune può obbligarle al subentro in questa tomba (della tomba dei nonni sono giustamente già subentrate) solo per il fatto che hanno sempre pagato le votive come atto di pietas? Non hanno mai fatto manutenzione né ordinaria né straordinaria.
    Grazie mille e buona giornata.

    1. X Astrid,

      il subentro, anche se di “default” è sempre il risultato di un atto volitivo, ossia il nuovo concessionario deve esser consapevole dei diritti/doveri che assume avanti l’Amministrazione concedente. Ragion per chi non esistono successioni forzose nella titolarità di concessioni cimiteriali. Quando il subentro dovesse essere effettivamente automatico, per linea parentale o anche successoria, come extrema ratio, basterebbe per sempre una semplice rinuncia all’intestazione del rapporto concessorio. Attenzione, però, meglio chiarire subito le proprie intenzioni per sicurezza avanti il locale ufficio della polizia mortuaria, per esser sin d’ora sollevate da eventuali oneri manutentivi che vi dovessero esser imputati per gli aspetti meramente patrimoniali. Essi, infatti, seguono le regole generali della successione mortis causa, a prescindere dalla reale attribuzione del diritto di sepolcro, attivo o passivo. Esso ha natura eminentemente personalissima, e non segue, pertanto le vicende ereditarie del “bene” giuridico classificabile come “sepolcro privato pluriposto a sistema di tumulazione”.

  8. Buon pomeriggio.
    vorrei porvi una domanda.
    Al cimitero i miei genitori morti negli anni 70 sono seppelliti nella loro tomba di famiglia a 2 posti fatta costruire negli anni 60. Oggi, con il consenso favorevole delle mie sorelle, vorrei chiedere la loro estumulazione, la riduzione in cassetta ossario dei miei genitori per far spazio a me e mia moglie un domani.
    E’ possibile richiedere ciò? Devo andare in un’agenzia funebre? cosa posso fare per poter fare questo?
    Io sono un cittadino Siciliano.
    Vi è una legge in merito che può autorizzare tale operazione??
    Le mie sorelle non hanno le loro sepolture private.
    Grazie per l’attenzione

    1. X Concetto,

      sì, l’estumulazione finalizzata alla riduzione delle ossa in apposita cassetta è senz’altro istanza accoglibile dal Suo Comune se debitamente sottoscritta da Lei e dalle sorelle, ovvero dall’unanimità di tutti/e i figli/e. Piuttosto: …e se all’atto dell’apertura feretro si riscontrasse, invece, la preesenza di un resto mortale (evento, poi, non de tutto improbabile). Al fine di liberare spazio veramente bisognerebbe organizzarsi per disporre la cremazione delle eventuali salme indecomposte. Conviene prepararsi per tempo all’ipotesi, non nefasta, ma sinceramente un po’ più onerosa.
      Le cassette ossario/urne cinerarie dovranno permanere nello stesso originario sepolcro, seppur in differente forma rispetto al più classico feretro, a pena di estinzione della concessione per esaurimento dei sui intrinseci fini, cioè dar primariamente sepoltura alle salme dei Suoi genitori. Attenzione: c’è stato subentro? Chi è l’attuale concessionario? Secondo me Lei con Le sue sorelle si trova su un livello di pari ordinazione sul piano dei diritti di sepolcro: siete, infatti, titolari di un terzo ex capite del “BENE” giuridico sepolcro, con annessi diritti di godimento ed uso, nonchè gestione…ed oneri dominicali compresi! In questa comunione solidale, forzosa ed indivisibile è solo la cronologia dei decessi tra gli aventi diritto a stabilire il “timing” di accesso al sepolcro per le rispettive salme, sino alla saturazione della tomba. Quindi Lei è liberissimo di richiedere l’estumulazione dei rispettivi feretri, ma sin quando si sia in vita lo jus sepulchri resta e rimane una pura anche se legittima mera aspettativa. Insomma chi prima muore…meglio alloggia!

  9. Buongiorno, vorrei avere una informazione e se vi è una legge specifica che norma ciò che vi sto per dire.
    Io ho dei bisnonni tumulati in loculi cimiteriali morti nel 35 e 36. Alla scadenza della concessione cimiteriale sessantennale è stato pagato il rinnovo da una figlia (che è morta nel 2010). Adesso sono rimasti in vita 4 nipoti e poi vi sono tanti pronipoti con i quali non ho contatti. Ho avuto il CONSENSO dei 4 nipoti ad estumulare le suddette salme e metterle nella cappella di famiglia di mio padre (nipote) e dove si trova tumulata anche la salma del figlio (mio nonno). Il comune mi chiede l’autorizzazione di TUTTI i NIPOTI e PRONIPOTI. Ma come faccio ad avere ciò se qualcuno è pure all’estero e non c’è alcun rapporto (parlo di PRONIPOTI). Ribadisco che i 4 nipoti in vita non hanno posto alcun problema e che le spese di estumulazione saranno totalmente a carico mio.

    1. X Marco,

      tra tutte le persone potenzialmente aventi diritto a firmare l’istanza di traslazione (i famigliari) la Legge stabilisce una rigida scala gerarchica fondata sulla “vicinanza” giuridica ed affettiva al de cuius. Si procede per vincolo coniugale (che prevale sempre) e per rapporto di parentela. Ogni livello sovraordinato esclude automaticamente quello di grado subordinato, e così giù per li rami dell’albero genealogico, sino al limite (6 grado) imposto dal cod. civile. Presenti e consenzienti i nipoti (più prossimi al de cuius rispetto ai pronipoti) sarà sufficiente la loro firma congiunta; è ultroneo e superfluo, dunque, richiedere ulteriori adempimenti legali ai famigliari già coinvolti nell’operazione. Quindi firmano i nipoti e non i pronipoti, sarebbe però interessante scoprire perchè il Suo Comune adotti questo procedimento così macchinoso da condurre alla probabile paralisi decisionale, in merito alle spoglie mortali dei Suoi bisnonni.

      1. In caso di spostamento di due salme di zie nubili senza discendenti e morte molti anni fa,per fare la cremazione, il comune vuole la firma con il consenso dei nipoti. Siamo 4 cugini e uno di loro ha chiesto la nostra firma sui moduli che ha emesso il comune di Bologna per fare questa richiesta .Siamo obbligati a dare il consenso o lo può fare uno solo? Questo cugino interessato di e che pagherà tutte le pratiche ma ha bisogno urgentemente delle nostre firme. Vorrei sapere se questa è la procedura. Grazie

        1. X Sofia,

          Molto legalista e formale è la procedura scelta ed adottata dal Comune di Bologna, e non potrebbe esser altrimenti. In termini giuridici: tutti i congiunti del de cuius negli atti di disposizione post mortem (cioè su spoglie mortali), se di eguale grado di parentela, sono posti su un livello di pari ordinazione nell’assumere le decisioni sulla destinazione ultima della spoglia mortale de qua, anche dopo un primo periodo di diversa sepoltura. Tradotto in parole meno auliche: tutti i NIPOTI hanno titolo a pronunciarsi e dovere di esprimere o meno il consenso, manifestando le loro rispettive volontà, nelle forme individuate dalla modulistica comunale. Tutto ciò è perfettamente legittimo (procedura aggravata) perchè la cremazione rientra tra quei i diritti della personalità (si ragiona pur sempre di cremazione, ossia di atto irreversibile) cui la Legge offre e garantisce particolari tutele e protezioni.

  10. Buongiorno, mio nonno alla morte di mia bisnonna, ha acquistato un loculo in cui porre l’urna cineraria di sua madre. Alla sua morte, seguendo le sue volontà, anche l’urna cineraria di mio nonno è stata posta nel medesimo loculo a lui intestato. Con testamento sono stato nominato erede universale e, sempre seguendo le volontà di mio nonno, alla morte di mia nonna ho provveduto a far collocare la sua urna cineraria nello stesso loculo. Ora, la sorella del nonno che non accettava di vedere sua madre nel loculo con mia nonna, ha fatto spostare l’urna di mia bisnonna in altro loculo, senza peraltro avvisarmi. Premetto che ho fatto predisporre la lapide con le indicazioni dei tre occupanti. Ora mi ritrovo a doverla rifare. Chiedo se è legittimo tale comportamento atteso che mio nonno era titolare della concessione.

    1. X GianCarlo,

      la ripartizione delle spese, o l’eventuale risarcimento del presunto danno patito, saranno decisi tra le parti o dal giudice, in sede civile. Prima di adire il Tribunale che finerebbe inevitabilmente a motivare la propria pronuncia, ricostruendo le coordinate ermeneutiche del c.d. “Diritto di sepolcro”, per poi dirimere la controversia nel merito, si consiglia di agire in via amministrativa. Essa è più rapida e certamente molto neno onerosa.
      Le ceneri sono state traslate a nuova sepoltura in modo claundestino ed abusivo? Bene, si configura una situazione di natura penale, di competenza della Magistratura.
      Se le ceneri, invece, sono state ri-tumulate, ma in altra sede, pur sempre però, secondo la legge, a monte deve necessariamente esservi stata un’autorizzazione di polizia mortuaria, la quale a sua volta è stata rilasciata in base ad un’istanza corredata da una manifestazione di volontà. Il Comune, titolare unico delle funzioni autorizzative di polizia mortuaria avrà senza dubbio condotto formale istruttoria (nemmeno, invero, troppo approfondita, alle volte) sulla legittimazione ad agire da parte della persona che fisicamente dichiara una specifica volontà (= atto di disposizione sulle ceneri —–>ottenimento della traslazione). La titolarità a porre in essere atti pesonalissimi di questo tipo è sottoposta a particolari “filtri” e forme di manifestazione di volontà dettati dalla Legge, proprio per la loro delicatezza estrema.

      Chi ha richiesto la traslazione ceneri poi evidentemente autorizzata, perchè di fatto l’urna è stata estumulata dall’originario sepolcro, pare proprio aver agito nel pieno esercizio di un proprio diritto. Altrimenti si aprirebbero scenari inquietanti sul – a questo punto – vizio di volontà che andrebbe ad invalidare tutto il procedimento di autorizzazione de quo. L’amministrazione municipale dovrebbe in auto-tutela intervenire con un riesame obbligatorio dell’atto.
      Chi ha disposto così la traslazione – il dubbio sorge spontaneo – era davvero l’unico avente titolo a doversi/potersi esprimere? La volontà del de cuius è stata davvero rispettata? Vi sono clausole precise in merito all’attribuzione del diritto di sepolcro, con postille e codicilli accessori come la dedica della tomba o il divieto di estumulazione per tutta la durata del rapporto concessorio. In questi crucci procedimentali s’infrange il pensier mio, sì fragile…e il naufragar mi è amano nell’eterna disputa sui conflitti endo-famigliari riguardo ai diritti di sepolcro.

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