Ci è pervenuto il quesito seguente:
Avendo un concessionario costruito una Cappella Gentilizia su suolo avuto in concessione novantanovennale dal Comune, può il concessionario vendere dei loculi o parte della cappella stessa, mediante scrittura privata, ad altre persone senza preventiva autorizzazione del Comune?
I loculi costruiti prima del 1975, possono essere venduti sempre mediante scrittura privata?
No, la risposta è negativa.
Il vecchio regolamento di polizia mortuaria all’epoca del Regno d’Italia Regio Decreto N. 1880 del 1942 con l’Art. 71 prevedeva la cessione delle sepolture private e di conseguenza dello jus sepulcrhi (diritto ad esser sepolti ed a dare sepoltura in una tomba privata) per atti inter vivos, ossia attraverso accordi e contratti stipulati tra soggetti viventi; tuttavia con l’avvento dell’Art. 824 Codice Civile (Il libro terzo del Codice Civile entrò in vigore sempre nel 1942) il cimitero è definitivamente solo e soltanto demanio comunale, quindi solo il comune può accordare la concessione in uso delle sepolture private a sistema di tumulazione (semplici loculi, cappelle gentilizie, nicchie murarie colombari, celle ipogee o epigee tombe a stesso) oppure a sistema di inumazione (tombe terranee).
Il DPR 803/1975 esplica meglio questa norma vietando espressamente il passaggio del diritto di proprietà ed il relativo jus sepulcrhi per atti giuridici di forma pattizia o contrattuale che intercorrano tra persone viventi, questo istituto, quindi, non è più legittimo.
Il diritto di proprietà sulle sepolture private ed il conseguente jus sepulcrhi si trasmettono solo tramite:
· Iure sanguinis (diritto di consanguineità) da cui origina il subentro nella titolarità della concessione
· Mortis causa quando si esaurisce la famiglia del fondatore del sepolcro il sepolcro stesso da famigliare (ossia riservato al fondatore ed alla cerchia dei suoi famigliari) diviene ereditario così come lo stesso jus sepulcrhi, così chi subentra nella titolarità del patrimonio del de cuius per successione mortis causa “eredita” anche la proprietà del sepolcro ed il diritto di esser ivi sepolto. Di norma, infatti, il sepolcro si trasforma in ereditario quando siano venuti meno i discendenti (c’è giurisprudenza costante in mteria: tra le altre: Corte di Cassazione, Sez. II, sent. n. 5095 29/5/1990 e Sez. II, sent. n. 12957 del 7/3-29/9/2000). Secondo alcuni giuristi, invece, gli eredi non essendo discendenti si pongono su di un piano diverso e non acquisiscono il diritto di sepolcro, ma quali soggetti onerati sono tenuti a garantire ex Art. 63 comma 1 DPR 285/90 la manutenzione dei manufatti funerari ed il buono stato della tomba per tutta la durata del rapporto concessorio.
L’unico modo non mortis causa per variare la titolarità di una concessione cimiteriale è la retrocessione della stessa al comune, essa, così, rientrerà d’imperio nella piena disponibilità dell’amministrazione municipale che potrà riassegnarla secondo le procedure previste dal regolamento comunale di polizia mortuaria.
Il comune ha solo facoltà e NON obbligo di accettare la rinuncia alla concessione, sino, naturalmente, alla sua naturale scadenza, sempre che quest’ultima non sia a tempo indeterminato, e, quindi, stipulata prima dell’entrata in vigore il 10 febbraio 1976 del DPR 803/1975, per quelle successive a tale data la durata massima è, invece di 99 anni, salvo rinnovo, il quale poi si traduce in una nuova concessione avente per oggetto la stessa tomba.
Per la formalizzazione della retrocessione di cui sopra trovano in ogni caso applicazione le norme di legge e regolamento in materia di procedimento amministrativo e di documentazione amministrativa DPR 445/2000.
L’unica scrittura privata ammessa è la ripartizione, cui il comune rimarrà estraneo, delle quote di jus sepolcrhi tra gli aventi diritto.
In forma privata, infatti, gli aventi diritto possono con una scrittura disciplinare tra loro l’entrata delle loro spoglie mortali nel tumulo o nel campo di terra dato in concessione, altrimenti prevarrà l’ordine cronologico degli eventi luttuosi.
Se si perviene all’accordo la scrittura privata regolerà l’accesso, ed il Comune recepirà unicamente agli atti copia di tale documento sottoscritto da tutti gli aventi diritto.
Se non si addiviene ad una soluzione per regolare lo jus sepulcrhi il Comune dovrà semplicemente verificare che a richiesta di sepoltura la salma abbia il diritto di essere tumulata in quel determinato loculo o in quella particolare cappella gentilizia e conseguentemente ne autorizzerà la tumulazione fino al completamento della capienza dei loculi ex Art. 93 comma 1 DPR 285/90.
Come rilevato in dottrina (sereno Scolaro) la disposizione di cui all’Art. 71 del Regio Decreto . 1880 del 1942 risultava comunque inapplicabile e decaduta fin dal 21 aprile 1942 (cioè da ben prima l’emanazione e la successiva entrata in vigore dello stesso R. D. 1880/1942), data di entrata in vigore del codice civile attualmente vigente, ccon cui il legislatore aveva volutamente affermato la demanialità dei cimiteri.
Si tratta di uno di quei fenomeni che si hanno quando i tempi di elaborazione degli atti normativi scontano “velocità” diverse, così che la norma successiva, emanata in un contesto precedente, viene emanata successivamente a norme, spesso di rango superiore, come nel caso, che importano contrasto con quelle già vigenti. Se il codice civile fosse entrata in vigore successivamente, si potrebbe parlare di abrogazione, mentre in questo caso le fasi temporali sono rovesciate e ciò giustifica l’indicazione di abrogazione tra virgolette.
Possiamo ora meditare su questo pronunciamento della giurisprudenza:
Cassazione civile, Sez. II, 29 settembre 2000 n. 12957 Per distinguere lo “ius sepulchri” “iure sanguinis” da quello “iure successionis” occorre interpretare la volontà del fondatore del sepolcro al momento della fondazione, essendo indifferenti le successive vicende della proprietà dell’edificio nella sua materialità e, in difetto di disposizione contraria, ritenere la volontà di destinazione del sepolcro “sibi familaeque suae”. Accertato dal giudice di merito questo carattere, il familiare acquista, “iure proprio”, il diritto al sepolcro, imprescrittibile ed irrinunciabile, fin dal momento della nascita e non può trasmetterlo né per atto “inter vivos”, né “mortis causa”. Quindi si costituisce tra i contitolari una particolare forma di comunione, destinata a durare sino al venir meno degli aventi diritto, dopo di che lo “ius sepulchri” si trasforma da familiare in ereditario.
Quanto poi al testamento quale titolo di disposizione di sepolcri ed, in particolare, del diritto di sepoltura, va rilevato come (dal 10 febbraio 1976 e secondo altri dall’entrata in vigore del libro III del codice civile) la titolarità del sepolcro non costituisca posizione soggettiva disponibile con atti a contenuto privatistico, perchè il diritto di sepoltura deriva dall’appartenenza alla famiglia del concessionario, quale definita dal Regolamento comunale di polizia mortuaria. In ogni caso, la disponibilità è ammessa per quanto riguarda la proprietà del manufatto sepolcrale, se eretto dal concessionario, fin tanto ché sussista la concessione, proprietà da cui derivano gli oneri, ad esempio di manutenzione (art. 63 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), che in questo caso verrebbe ad essere distinta dal titolo ad ottenere sepoltura nel sepolcro privato, titolo connesso all’appartenenza alla famiglia. In ogni caso, su questi aspetti, occorre fare riferimento al Regolamento comunale di polizia mortuaria per quanto riguarda l’uso e la sua trasmissione in occasione del decesso del concessionario.
Ovviamente per situazioni pregresse rispetto all’entrata in vigore del DPR 803/1975 o del Codice Civile vale il principio dell’irretroattività della norma giuridica: tempus regit actum dicevano i giuristi latini, quindi se se il trasferimento della proprietà è avvenuto prima del 28/10/1941 (ma non si dimentichi anche le problematiche collegate all’art. 71 Regio Decreto 21/12/1942, n. 1880 (successivo, ma incompatibile), esso va considerato produttivo di effetti.
Tra l’altro, tale atto pubblico dovrebbe essere stato, oltre che registrato, anche trascritto nei registri immobiliari (e risultante anche dalle successioni eventualmente successive).
Conseguentemente, provando le risultanze della trascrizione (ex Conservatoria RR. II., oggi Agenzia del Territorio) e producendo copia autentica, registrata, dell’atto pubblico, il comune può senz’altro, con determinazione dirigenziale, adottare un atto riconoscitivo dell’avvenuto trasferimento dei ‘diritti’ sul sepolcro.
Occorre, dunque, valutare le fattispecie in esame in rapporto al regolamento comunale vigente all’epoca. Se gli interessati notificarono al Comune l’atto di cessione ed il Comune non si pronunciò negativamente nei tempi previsti, non sorgono problemi in quanto vi è un silenzio assenso sul trasferimento del diritto. Se la cessione non venne notificata da parte degli interessati e se il Comune non ha ragioni di pubblico interesse che ostino a riconoscere il trasferimento del diritto, è opportuno che ne venga preso atto dall’Organo comunale competente in relazione alla organizzazione propria di ogni Comune.
Esistono, però, opinioni, invero del tutto minoritarie, volte a sostenere come, in regime di concessione perpetua, sorta quindi prima del DPR 803/1975 entrato in vigore il 10 febbraio 1976, una cappella gentilizia o di famiglia, se priva di feretri, e, quindi libera, possa essere ceduta, previo consenso del Comune, laddove questi possa verificare che nel trasferimento non vi sia lucro o speculazione.
Un’altra corrente dottrinaria e giurisprudenziale, alla quale appartiene chi scrive, nega invece la possibilità di continuare a cedere totalmente o parzialmente il diritto d’uso di tutte le sepolture fra privati, sulla base di quanto disposto dall’art.93 comma 4 del DPR 803/75, poi confermato dall’art.92 comma 4 del DPR 285/90, il quale fa divieto di concedere aree per sepoltura privata a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro.







Per Speranza,
suvvia; “GAUDIUM ET SPES”, ossia “Gioia e… SPERANZA” come recita una celebre inciclica pontificia emanata ai tempi del Concilio Vaticano II, senza dimenticare come la SPERANZA sia una delle tre virtù teologali, quindi, coraggio, al sopruso da Lei patito si può opporre resistenza, sino a quando giustizia sarà fatta.
Nella polizia mortuaria, almeno dall’entrata in vigore del DPR n.803/1975 avvenuta il 10 settembre 1976 è vietata tassativamente la compravendita o la cessione per acta inter vivos o mortis causa dello jus sepulchri, a pena di decadenza immediata della concessione stessa, per violazione unilaterale delle obligazioni sinallagamatiche contratte tra concessionario e comune, quale ente concedente, al momento della stipula dell’atto di concessione concessione.
Il DPR 10 settembre 1990 (Art. 92 comma 4 implementato, poi, dal paragrafo 14.3 Circ.Min. n.24/1993) proibisce nell’attività cimiteriale il fine di lucro ed arricchimento, siccome la polizia mortuaria ha anche un valore sociale e morale sottrtto ai capricci del libero mercato.
Per la pronuncia della decadenza con relativa procedura di dichiarazione si veda questo link: http://www.funerali.org/?p=915
Il diritto di sepolcro (Jus Sepeliendi et Jus Inferendi Mortuum in Sepulchrum) non può esser oggetto di diritti commerciabili, esso nella sua componente patrimoniale (proprietà di muri, pareti lapidi, arredi sacri, balaustre, lumi votivi…) è STRUMENTALE, ossie teleologicamente orientato al fine di garantire la sepoltura, che, tra l’altro, avviene jure sanguinis, ossia per diritto di consanguineità.
Astrattamente la donazione (di cui il comune deve esser preliminarmente informato, anche per l’imputazione dei futuri oneri di manutenzione ex Art. 63 DPR n.285/1990) potrebbe anche esser ammissibile, si tratterebbe di un gesto di liberalità, che, però, in quanto tale interesserebbe solo la componente materilae del sepolcro (i muri ed il paramento lapideo, tanto per intenderci) e non il diritto a dare o ricevere sepoltura.
La donazione non implica, nè può comportare, modifiche dello jus sepulchri, ma solo una diversa ripartizione degli oneri manutentivi, la compravendita, ancorchè mascherata e “sottobanco” è illegale e Lei ha tutto il diritto di denunciare l’illecito presso l’ufficio di polizia mortuaria del comune italiano sotto la cui giurisdizione amministrativa si trovano le tombe oggetto della controversia.
Lei mantiene, pur sempre in capo a sè il diritto secondario di sepolcro, ossia il potre di accedere al sacello per recar visita ai Suoi cari, senza che nessuno Glielo possa impedire, magari (S)vendendo la tomba a terzi.
Dimenticavo quanto segue:
1) nella polizia mortuaria l’illecito, se riguarda norme del regolamento comunale è punito ai sensi dell’Art. 16 Legge 3/2003 (fatte salve eventuali norme regionali complementari o esclusive), altrimenti per violazioni al DPR 10 settembre 1990 n. 285 (nella fattispecie Art. 92 comma 4 sul divieto del fine di lucro o speculazione) si applica l’Art. 358 Regio Decreto n.1265/1934, così come novellato dall’Art.art.16 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n.196 con l’elevazione della relativa sanzione pecuniaria da 3 a 18 milioni di Lire oblabile entro i 60 giorni, secondo le procedure della Legge n.689/1981, nella misura più favorevole, ossia 6 milioni del vecchio conio, ovviamente da tradurre in Euro ai termini del Decreto legislativo 24 giugno 1998 n. 213.
2)Dall’entrata in vigore dell’Art. 824 comma 2 Codice Civile, avvenuta nel 1942 (ben prima, quindi, del DPR n.803/1975) secondo la più autorevole dottrina lo Jus Sepulchri, nella sua essenza di diritto personalissimo ed imprescrittibile, non può più formare oggetto di diritti a contenuto patrimoniale, nè può esser ceduto a terzi per acta inter vivos o acta mortis causa, siccome il cimitero appartiene al demanio comunale.
Vi pongo il mio quesito, è vi sarei grato se mi rispodeste.
Qualchè mese fà è morta una mia zia (cognome tizio) proprietaria della capella di famiglia (Tizio ereditata). Questa capella è stata – a seguito di quanto anzidetto – ereditata dal fratello (cognome tizio) di un’altra città, che ha intezione di vendere i loculi rimanenti sottoforma di donazione. Io però ho in questa capella sepolto mio padre (Tizio) e mia madre (caia), pertanto mi chiedo se posso oppormi a questa simulazione di donazione, perchè in realtà sarà onerosa.
Rimanendo sempre lo jus sepulchri soggetto ad un regime diverso da quello per gli atti a contenuto patrimonialistico, in astratto sarebbe possibile la cessione inter vivos della mera proprietà su materiali lapidei, arredi tombali? In questo senso la proprietà si configurerebbe come sola assunzione degli oneri manutentivi di cui all’Art. 63 comma 1 DPR 10 settembre 1990 n. 285, magari previa comunicazione al comune.
Se si esclude l’ipotesi del tutto residuale di una donazione (e, poi, in quali termini???) si è di parere fermamente contrario in quanto la compravendita di sepoltura (intesa come tomba in senso fisico, ossia quale manufatto sepolcrale) avrebbe pur sempre fine di lucro, e ciò è proibito dalla legge (art. 92 comma 4 del DPR 285/1990).
Il concetto di lucro e speculazione si riferisce ad ogni possibile incremento economico di un patrimonio, da ciò consegue il divieto per tutti i privati di conseguire tale vantaggio attraverso la cessione di un diritto (in questo caso di proprietà) vantato su di un particolare sepolcro.
Tra l’altro l’Art. 108 DPR 10 settembre 1990 n. 285 abroga ogni precedente disposizione in contrasto con il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato, appunto, con DPR 285/1990.