Riferimenti: Arch. civ. 1998, 72 nota (Santarsiere)
Massima:
Cassazione civile, Sez. II, 27 febbraio 1997, n. 1806
Ogni negozio istitutivo di fondazione, ai fini della sua validità ed efficacia, deve contenere, ai sensi dell’art. 16 c.c., la determinazione, operata dal fondatore e da costui non demandabile a terzi, dello scopo, non generico ed imprecisato, assegnato all’ente erigendo. Tale principio trova applicazione anche nell’ipotesi di fondazione disposta con testamento, mentre non è causa di invalidità della volontà testamentaria la mancanza di una normazione inerente al governo dell’ente, poiché le disposizioni al riguardo possono essere dettate dalla autorità amministrativa ai sensi dell’art.… ... Leggi il resto