Corte di giustizia europea, Sez. V, 23 maggio 1996, n. 237 [2]

Massima:
Corte di giustizia europea, Sez. V, 23 maggio 1996, n. 237
L’art. 7 n. 2 del regolamento n. 1612 n. del 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della comunità, osta a una normativa di uno Stato membro la quale subordina la concessione di indennità a copertura delle spese funerarie sostenute da un lavoratore migrante alla condizione che l’inumazione o la cremazione si sia svolta nel territorio del suddetto Stato membro. Infatti, a meno che non sia oggettivamente giustificata e adeguatamente commisurata allo scopo perseguito, una disposizione di diritto nazionale, anche qualora sia indistintamente applicabile, dev’essere giudicata indirettamente discriminatoria, e pertanto inosservante della parità di trattamento di cui al suddetto art. 7 n. 2 quando per sua stessa natura, tenda ad essere applicata più ai lavoratori migranti che a quelli nazionali e, di conseguenza, rischi di essere sfavorevole in modo particolare ai primi. Orbene, da un lato, per quanto riguarda le spese funerarie, il lavoratore migrante, che deve sostenere spese analoghe, per natura ed importo, a quelle che dovrebbe accollarsi un lavoratore nazionale, sarà indotto più di quest’ultimo, in caso di decesso di un suo familiare, a farne eseguire l’inumazione in un altro Stato membro, in considerazione dei legami che i membri di un famiglia del genere conservano generalmente con il loro Stato d’origine. Dall’altro, il diniego opposto alla concessione delle indennità in caso di esequie celebrate in un altro Stato membro non può essere giustificato nè da motivi di tutela della sanità, nè da motivi attinenti al costo della cerimonia funebre, dato che le spese di trasporto della bara verso una località distante dal domicilio del defunto non sono comunque rimborsate, nè dalla difficoltà della verifica delle spese sostenute.

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