Cassazione penale, Sez. III, 20 settembre 1996, n. 8553

Norme correlate:
Art 338 Regio Decreto n. 1265/1934
Capo 10 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990
Art 40 Legge n. 2359/1865

Massima:
Cassazione penale, Sez. III, 20 settembre 1996, n. 8553
L’art 338 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 (T.U. delle leggi sanitarie) prescrive che i cimiteri debbono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dai centri abitati e tale disposizione opera indipendentemente dagli strumenti urbanistici ed eventualmente anche in contrasto con gli stessi. In detta fascia di rispetto cimiteriale, è vietato sia costruire nuovi edifici sia intervenire su manufatti preesistenti con opere che comportino un’alterazione dei volumi o delle superfici. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di sentenza di N.D.P. per intervenuta concessione in sanatoria, la S.C. ha osservato, fra l’altro, che è irrilevante il riferimento alla circostanza che il cimitero in questione avrebbe “caratteristiche di servizio a frazione” (circostanza in base alla quale era stata considerata sufficiente una fascia di rispetto di 50 metri).

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