Corte di giustizia europea, Sez. V, 23 maggio 1996, n. 237 [1]

Massima:
Corte di giustizia europea, Sez. V, 23 maggio 1996, n. 237
L’art. 7 n. 2 del regolamento Cee del Consiglio 15 ottobre 1968 n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, osta a una disposizione quale quella di cui all’art. 7, n. 1, lett. c) del Social Fund (Maternity and Funeral Expenses) Regulations 1987, la quale subordina la concessione di indennità a copertura delle spese funerarie sostenute da un lavoratore dipendente alla condizione che l’inumazione o la cremazione si sia svolta nel territorio dello Stato membro la cui legislazione prevede la concessione di dette indennità.

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