Cassazione civile, Sez. II, 21 luglio 1995, n. 7976

Riferimenti: Giust. civ. Mass. 1995, 1413

Massima:
Cassazione civile, Sez. II, 21 luglio 1995, n. 7976

La morte della parte contumace nel corso di un grado di merito del processo non è idonea a determinare immediatamente l’interruzione del processo stesso, occorrendo a tal fine che l’evento sia notificato o sia certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all’art. 292 c.p.c., come espressamente dispone il comma 4 dell’art. 300 dello stesso codice, la cui violazione può essere eccepita solo dagli eredi del defunto, nel cui interesse è unicamente preordinata la interruzione del processo, e non dalle controparti che sono sfornite di qualsiasi interesse al riguardo.

Testo completo:
Cassazione civile, Sez. II, 21 luglio 1995, n. 7976
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Mauro SAMMARTINO Presidente
” Girolamo GIRONE Consigliere
” Italico Libero TROJA Rel. ”
” Gaetano GAROFALO ”
” Antonio VELLA ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
LEADER SOC. S.R.L. già S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro-tempore e della “FONOROMA” S.R.L., in liquidazione coatta
amministrativa in persona del suo legale rappresentante protempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via G. Paisiello n. 32, difesa
dall’avv. Ferraro Claudio, Lais Giulio presso Lais G.;
Ricorrenti
contro
ER. BENEF. CAPPELLI di Torano Antonia;
Intimato
e sul 2 ricorso n. 8529-92 proposto da ER. BENEF. CAPPELLI di Torano
Antonia M., in persona del curatore Salvatore Gaetano, elettivamente
domiciliato in Roma, via G. Avezzana n. 45, difeso dall’avv.
Salvatore Gaetano;
Ricorrente
contro
LEADER SOC. e FONO ROMA S.R.L., in liquidazione coatta
amministrativa;
Intimati
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma dep. il 16.4.1991
n. sent. 001221-1991;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17.1.1995 dal Cons. Rel. Dott. Troja Italico Libero;
la Corte ordina la riunione dei due ricorsi;
udito per il ricorrente l’Avv. Giulio Lais che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Maccarone che ha
concluso per il rigetto del ricorso incidentale, l’accoglimento del
ricorso principale, assorbito il 3 motivo del ricorso incidentale.
FATTO
Con atto di citazione, notificato il 5 ottobre 1979, la società LEADER s.r.l. e la cooperativa FONO ROMA hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, ANTONIA MARIA CAPPELLI di TORANO.
Le società istanti hanno premesso: che le due germane ANTONIA MARIA e MARIA ELISA CAPPELLI di TORANO hanno promesso di vendere alle stesse un lotto di circa due ettari di terreno in Roma, via due Ponti, al prezzo di L. 2.300 al mq., con scrittura privata del 6 agosto 1973 e con successiva scrittura, contenente modificazioni, del 6 agosto 1974; che, deceduta MARIA ELISA CAPPELLI, la germana ANTONIA MARIA, quale erede ed in proprio, sebbene più volte sollecitata, non ha voluto accedere alla stipulazione del contratto definitivo.
Ciò premesso, le due società hanno chiesto che venga emessa sentenza costitutiva, ai sensi dell’art. 2932 c.c.
La convenuta non si è costituita nel giudizio ed è stata dichiarata contumace.
Nell’udienza del 18 giugno 1981, il difensore delle attrici ha dichiarato che ANTONIA MARIA CAPPELLI è deceduta e che la sua erede, MARIA NIVES CAPPELLI, ha accettato l’eredità con beneficio di inventario.
Nell’udienza del 18 gennaio 1982, lo stesso difensore delle società attrici ha dichiarato che l’erede anzidetta ha rilasciato i beni ai creditori ereditari ed ai legatari, chiedendo di poter notificare la citazione al curatore nominato.
Eseguita la notifica della citazione introduttiva il 25 marzo 1982, il curatore dell’eredità beneficiata si è costituito ed ha eccepito l’avvenuta estinzione del giudizio per tardività della chiamata e l’infondatezza della domanda.
Con sentenza del 20 dicembre 1988, il Tribunale ha rigettato la domanda delle società attrici.
Il primo giudice, sul piano formale, ha escluso l’avvenuta estinzione del processo, e, nel merito, ha rilevato la mancanza della documentazione posta a fondamento della richiesta esecuzione specifica, e cioè delle due scritture contenenti il contratto preliminare di vendita immobiliare dedotto.
Avverso la decisione anzidetta hanno proposto appello, in via principale, le due società, ed, in via incidentale, il curatore dell’eredità beneficiata.
Con sentenza del 30 gennaio 1991, la Corte di Appello di Roma ha confermato sostanzialmente la decisione del primo giudice, modificando soltanto il capo relativo alla regolamentazione delle spese, che ha dichiarato compensate tra le parti.
Il secondo giudice, per quel che ancora interessa, ha precisato:
in ordine all’eccezione di natura formale, oggetto dell’appello incidentale, che il tribunale correttamente ha escluso la dichiarazione di interruzione del processo di primo grado, e, quindi, l’applicazione della norma di cui all’art. 305 c.p.c.;
in ordine alle doglianze mosse con l’appello principale, che, contrariamente a quanto si afferma nella sentenza impugnata, le due scritture (del 6 agosto 1973 e del 6 agosto 1974) risultano prodotte nel giudizio di primo grado ed inserite nell’indice del fascicolo;
che, ciò malgrado, la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. proposta dalle società resta ugualmente non accoglibile, sia perché alle due scritture, sottoscritte dal procuratore dalle promittenti venditrici, non può essere riconosciuta l’efficacia di prova, ma soltanto di indizio, inidoneo in mancanza di altri elementi, sia perché sussiste la indeterminatezza attuale dei terreni, di cui si chiede il trasferimento.
Hanno proposto ricorso per cassazione le due società, sulla base di un unico motivo.
Il curatore dell’eredità beneficiata ha depositato controricorso ed ha proposto, nel contempo, ricorso incidentale sulla base di tre motivi. I due ricorso sono stati riuniti in udienza.
DIRITTO
I primi due motivi del ricorso incidentale, il cui esame deve essere anticipato perché pregiudiziale rispetto a quello del ricorso principale, sono palesemente infondati.
Secondo quanto si deduce col primo di essi, denunziando violazione di norme di diritto, erroneamente si è escluso che l’evento-morte della convenuta MARIA ELISA CAPPELLI abbia interrotto il giudizio di primo grado, in quanto non si è considerato che la comunicazione, fatta in udienza dal procuratore della controparte, equivale ad una intervenuta notificazione, sul piano tecnico-giuridico ed in ordine agli scopi conoscitivi della norma.
Il motivo è infondato. Esso, riproponendo una questione processuale di estinzione del processo già decisa in senso negativo dalla Corte di merito, poggia su una errata interpretazione del comma quarto dell’art. 300 c.p.c., con la quale si prospetta la equipollenza tra la dichiarazione, fatta in udienza dal procuratore delle società attrici costituite e la notificazione dell’evento interruttivo di cui al comma citato.
Tale equipollenza urta però contro la tassatività delle ipotesi previste dall’art. 300 c. 4 c.p.c., il quale prescrive testualmente che se l’evento-morte riguarda la parte contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è notificato o è certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all’art. 292.
La lettera e la “ratio” della norma, contenuta nel comma in esame, inducono a ritenere, che nel giudizio contumaciale, il regime giuridico della interruzione è preordinato alla tutela dell’interesse degli eredi del contumace, i quali sono riconosciuti come gli unici in grado di valutare se e quando occorra informare la controparte, mediante notificazione, dell’evento interruttivo. Dal che deriva l’irrilevanza di detto evento, rispetto alle altre parti ed al giudice, se non portato a conoscenza in uno dei modi indicati nella specifica norma processuale (sent. 2725-1987).
Col secondo motivo del ricorso incidentale, si denunzia violazione di norme di diritto (art. 2967 c.c. in relazione all’art. 115 c.p.c.), per essersi fatta prevalere, sull’accertamento negativo del giudice di primo grado circa l’inesistenza delle due scritture del preliminare di compravendita, la contraria risultanza, costituita dal visto di cancelleria, che ha dato atto dell’inserimento dei due documenti nel fascicolo.
Anche tale assunto non merita consenso, essendo di intuitiva evidenza che l’unico riscontro possibile del vizio della sentenza, consistente nell’omessa considerazione di documenti, non può che essere la certificazione di cancelleria, che comprovi e confermi la rituale acquisizione agli atti dei documenti medesimi, ex art. 87 disp. att. c.p.c.
Per quanto attiene il ricorso principale, con l’unico motivo, le due società denunziano violazione di legge (art. 2702 c.c.) e vizio di motivazione, deducendo che si è negata l’efficacia probatoria delle due scritture (del 6 agosto 1973 e del 6 agosto 1974), perché si è omesso di esaminare le altre risultanze documentali, idonee ad attribuire valore ed efficacia alle scritture anzidette, una volta che queste ultime, siccome provenienti dal procuratore delle germane CAPPELLI promittenti venditrici, sono state disconosciute.
Il motivo è infondato. È da rilevare che le scritture in esame, sottoscritte dal dott. RAFFAELE CAPPELLI quale procuratore speciale di ANTONIA MARIA e MARIA ELISA CAPPELLI, sono state giustamente considerate come provenienti da un terzo, e pertanto ad esse, secondo quanto ha chiarito una costante elaborazione giurisprudenziale di questa Suprema Corte (sent. 4077-1985), va attribuito un valore indiziario, potendo fornire soltanto argomento di convincimento, in concorso di altri elementi di giudizio.
Nel caso in esame, in sede di merito, sono stati indicati come elementi di giudizio, evidentemente rimessi al libero apprezzamento del giudice di merito i seguenti documenti: 1) la procura speciale conferita al dott. RAFFAELE CAPPELLI; 2) una lettera del 3 settembre 1974, con la quale l’architetto PAVIA, su incarico delle promittenti venditrici, ha comunicato alla FONOROMA di avere nominato un geometra per il frazionamento; 3) tre quietanze di versamento di somme, in esecuzione del contratto preliminare.
Nel riesaminare la fattispecie, la Corte di merito si è espressa in senso negativo, escludendo che siano stati offerti validi ed idonei elementi di valutazione. Il che non vuol dire affatto che i tre documenti sopra indicati non siano stati esaminati, ma semplicemente che di essi si è riconosciuta, sia pure in modo implicito, la inidoneità ai fini della decisione della controversia.
La conclusione testé adottata travolge, ed esonera questa Corte dal prendere in esame un ulteriore rilievo, formulato incidentalmente dalle società ricorrenti nei confronti di un inciso contenuto nella cosiddetta “supermotivazione” e relativo alla indeterminatezza dell’oggetto del contratto preliminare.
Va disatteso, infine, un ulteriore motivo (il terzo) del ricorso incidentale, che riguarda la regolamentazione delle spese dei gradi del giudizio di merito, essendosi limitato il curatore dell’eredità beneficiata ad enunciarlo semplicemente e genericamente.
Da quanto sopra discende che debbono essere rigettati sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale.
Data la reciproca soccombenza, metà delle spese del giudizio di cassazione va dichiarata compensata tra le parti; condanna la società LEADER s.r.l. e la Cooperativa FONO-ROMA a pagare, in solido, alla controparte l’altra metà delle spese anzidette.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale, proposto dalla società LEADER s.r.l. e dalla Cooperativa FONO-ROMA ed il ricorso incidentale proposto dal curatore della eredità beneficiata di ANTONIA MARIA CAPPELLI. Compensa tra le parti metà delle spese del giudizio di cassazione; condanna la società LEADER s.r.l. e la Cooperativa FONO-ROMA a pagare in solido al curatore dell’eredità beneficiata già specificata l’altra metà delle spese del presente giudizio, che nell’intero liquida in L. 164.000, oltre L. 2.000.000 per onorario di difesa.
Così deciso in Roma il 17 gennaio 1995.

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