Quesito pubblicato su ISF2014/1-d

Presso il crematorio di &, in Lombardia, vengono conferiti da parte di varie ASL cassoni contenenti svariate parti anatomiche riconoscibili.
Recentemente altra ASL differente da queste (emiliana) ci ha chiesto di cremare un cassone contenente diversi prodotti abortivi. Ciò premesso si chiede se sia possibile cremare più prodotti abortivi o feti in uno stesso contenitore.


Risposta:
Essendo i prodotti abortivi originatisi in Emilia Romagna, questi vanno considerati alla luce della norma ivi vigente, che – per quanto noto – è solo quella nazionale, non essendo intervenuta in materia diversa specificazione regionale.
È quindi l’ASL di partenza che, individuando il materiale conferito “parte anatomica riconoscibile”, determina il trattamento a valle. Se però l’ASL specifica che si tratta di prodotti del concepimento o di feti non richiesti, ne discende che il crematorio di & non può cremarli, in quanto non ha titolo per farlo, non essendo stato autorizzato come inceneritore per rifiuti potenzialmente infetti.
Personalmente si ritiene che anche le placente ed i prodotti abortivi debbano essere (se non richiesti dai genitori) equiparati a parti anatomiche riconoscibili (anziché a rifiuti sanitari potenzialmente infetti), ma ciò non è corroborato da quanto la legge stabilisce in materia, vale a dire l’art. 3 del D.P.254/2003:
“1. Si definiscono: a) parti anatomiche riconoscibili: gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati;& omissis &
2. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dalla azienda sanitaria locale competente per territorio.
3. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata.”
Invece per quanto riguarda cassoni conferiti al crematorio da strutture sanitarie della Lombardia, valendo la equiparazione regolamentare tra prodotti del concepimento e feti non richiesti da aventi titolo a parti anatomiche riconoscibili, è possibile l’accet-tazione e la cremazione, come stabilito dall’art. 11, comma 1-quater del Reg. reg.le Lombardia 6/2004 e s.m.i.: “In mancanza della richiesta di sepoltura, si provvede in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili”.


Norme correlate:
Art 00 di Decreto Presidente Repubblica n. 254 del 3

Riferimenti:

Parole chiave:
CREMAZIONE-autorizzazione alla cremazione,CREMAZIONE-cremazione esiti fenomeni cadaverici,CREMAZIONE-altri,VARI-parti anatomiche


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