Cremazione prodotti abortivi

Domanda

Presso un crematorio, in Lombardia, si conferiscono da parte di varie ASL cassoni contenenti svariate parti anatomiche riconoscibili.
Recentemente altra ASL (emiliana) chiede di cremare un cassone contenente diversi prodotti abortivi.
Ciò premesso si chiede se sia possibile cremare più prodotti abortivi o feti in uno stesso contenitore.

Risposta

Essendo i prodotti abortivi originatisi in Emilia Romagna, questi vanno considerati alla luce della norma ivi vigente.
Per quanto noto essa è solo quella nazionale, non essendo intervenuta in materia diversa specificazione regionale.
È quindi l'ASL di partenza che, individuando il materiale conferito "parte anatomica riconoscibile", determina il trattamento a valle.
Se però l'ASL specifica che si tratta di prodotti del concepimento o di feti non richiesti, ne discende che il crematorio non può cremarli.
Ciò in quanto non ha titolo per farlo, non possedendo autorizzazione come inceneritore per rifiuti potenzialmente infetti.
Si ritiene che anche le placente ed i prodotti abortivi debbano essere (se non richiesti dai genitori) equiparati a parti anatomiche riconoscibili (anziché a rifiuti sanitari potenzialmente infetti).
Ma la legge che stabilisce in materia, vale a dire l'art. 3 del D.P.R. 254/2003, non lo prevede.
Si definiscono: parti anatomiche riconoscibili: gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati.
Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, il rilascio delle le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione è a cura della azienda sanitaria locale competente per territorio.
In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili si avviano a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria curante la persona amputata.
Invece per quanto riguarda cassoni conferiti al crematorio da strutture sanitarie della Lombardia, vale l'equiparazione regolamentare tra prodotti del concepimento e feti non richiesti da aventi titolo a parti anatomiche riconoscibili.
Pertanto è possibile l'accettazione e la cremazione, come stabilito dall'art. 11, comma 1-quater del Reg. reg.le Lombardia 6/2004 e s.m.i.
In mancanza della richiesta di sepoltura, si provvede in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili.