Quesito pubblicato su ISF2010/4-b

Una concessione di sepolcro cimiteriale nel tempo viene nella disponibilità del concessionario A.
Nella tomba sussistono spoglie mortali di persone non appartenenti alla famiglia del concessionario A, ma ad altra famiglia (B) titolare della stessa concessione in epoca passata (e che aveva rinunciato).
Dal carteggio intercorso con l’Amministrazione comunale il concessionario A vorrebbe procedere alla estumulazione delle salme riconducibili al vecchio concessionario B.
I familiari di B hanno segnalato all’Amministrazione comunale che non intendono procedere alla domanda di estumulazione delle salme ancora presenti nel sepolcro, anzi diffidano l’Amministrazione dall’autorizzare operazioni cimiteriali in tal senso.
Come si deve comportare il Comune? Chi ha diritto di disporre delle spoglie mortali tumulate in una tomba: il concessionario o il familiare?


Risposta:
Il diritto di accesso di un cadavere o comunque di una qualsiasi spoglia mortale in un sepolcro deriva dal rapporto jure sanguinis con il titolare della concessione che si suppone ordinariamente familiare (salvo non sia disposto esplicitamente in modo diverso dall’originario atto di concessione, oppure i casi di convivenza o benemerenza).
Un cadavere immesso in una tomba può essere estumulato su richiesta del familiare avente diritto, che per giurisprudenza consolidata è, nell’ordine:
– il coniuge, se in vita;
– in assenza del coniuge, i parenti di grado più prossimo, e se di pari grado tutti gli stessi.
Salvo non sia diversamente indicato nel regolamento di polizia mortuaria comunale, i parenti si considerano tali fino al sesto grado.
Un esempio può meglio chiarire:
Il figlio, sposato, del titolare di una concessione cimiteriale muore. Egli ha diritto di essere sepolto in quella tomba perché figlio del de cuius.
Successivamente ha titolo a spostare le spoglie mortali e quindi ad estumulare il feretro la moglie (e non il concessionario, pur essendone il padre e fondatore del sepolcro).
Venendo al caso concreto, la questione attiene al fatto che una o più salme tumulate nel sepolcro non sono in rapporto di parentela con l’attuale concessionario (A), ma figurano sepolte nel sepolcro in quanto legate da specifici legami di parentela col precedente concessionario (B) che, nel frattempo aveva rinunciato al sepolcro.
Le salme in questione avrebbero dovuto essere traslate, con oneri a proprio carico, dopo la rinuncia del primo concessionario (B) e la concessione, libera da salme, concessa non tanto al concessionario A (agli atti sembra quasi una compravendita tra privati), quanto al soggetto che ne aveva titolo in ordine alla graduatoria (ad es. in base alla data di presentazione della istanza di concessione). Se così fosse stato non ci si troverebbe nell’attuale situazione.
Unico motivo per il quale le salme potevano restare nel sepolcro era il fatto che il nuovo concessionario (A) avesse riconosciuto una particolare benemerenza.
Ma così non è stato e quindi occorre analizzare la situazione creatasi.
1) Al momento è solo l’avente titolo (e cioè il vecchio concessionario B) che può provvedere per la traslazione delle salme in altra sepoltura o l’Autorità giudiziaria.
2) Il concessionario A può rivolgersi all’Autorità giudiziaria per ottenere la liberazione del sepolcro se sussistano validi motivi per farlo (ad es. se vi fossero degli accordi scritti fra concessionario A e B).
3) Si consiglia un atteggiamento prudenziale del Comune, e cioè di mantenere fermo lo stato di fatto finché intervenga un accordo tra le parti o una sentenza passata in giudicato, o ancora la istanza di avente diritto (vecchio concessionario B) alla traslazione delle salme.
Se il regolamento di polizia mortuaria comunale prevedeva esplicitamente che per la rinuncia di un sepolcro lo stesso doveva essere stato liberato da salme, resti o ceneri prima della riconnessione, interviene anche una responsabilità dell’Amministrazione comunale che non poteva procedere alla nuova concessione con l’occu-pazione delle salme prima presenti.


Norme correlate:

Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-estumulazione,CONCESSIONE-rinuncia,CONCESSIONE-sepolcro,CONCESSIONE-trasferimento a terzi


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