Quesito pubblicato su ISF2007/2-a

Nel Comune di … (in Emilia Romagna) l’ospedale locale ha rilasciato una autorizzazione al trasporto di salma dall’ospedale all’abitazione del defunto (quale obitorio in attesa del funerale).
Nonostante la normativa regionale preveda il trasporto da abitazione a camere ardenti/ ospedale, su richiesta dei parenti è stato rilasciato la autorizzazione di cui sopra.
Ora il responsabile dell’Ufficio Polizia mortuaria di detto Comune chiede come comportarsi nel rilascio delle autorizzazioni e se esiste differenza tra trasporto salma e di cadavere fatto a cassa aperta.


Risposta:
Si ritiene che il trasporto di salma possa essere svolto unicamente in direzione di obitorio/deposito di osservazione, servizio mortuario di strutture ospedaliere pubbliche o private, strutture per il commiato e ciò in forza di quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 10 della L.R. Emilia Romagna 19/2004, su richiesta dei familiari o conviventi.
Invece il trasporto di cadavere (a cassa chiusa) può avvenire anche verso l’abitazione (comma 6 art. 10 LR 19/04). Pertanto si è avuta una violazione della norma vigente, da sanzionare dal Comune come indicato agli art. 6 e 7 del citato provvedimento regionale.
Questo nella ipotesi che l’art. 10 abbia tacitamente abrogato l’art. 17 del D.P.R. 285/90 (come si ritiene).
La differenza tra trasporto di salma e trasporto di cadavere sta nella definizione di salma (cioè il corpo inanimato prima dell’accertamento necroscopico).
Laddove sia stato fatto l’accertamento necroscopico, si è in presenza di cadavere ed il trasporto non può che essere autorizzato dal comune e con le norme del trasporto di cadavere e cioè a cassa chiusa.


Norme correlate:
dpr90-285_10
dpr90-285_17

Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-accertamento necroscopico,CADAVERE-deposito di osservazione,SEPOLCRO-polizia mortuaria,TRASPORTO_FUNEBRE-autorizzazione al trasporto,TRASPORTO_FUNEBRE-trasporto di cadavere


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