Quesito pubblicato su ISF2003/3-f

Il Signor XXX domanda come ci si debba comportare nel caso in cui avvenga il decesso di un extracomunitario non residente ed in condizioni di povertà.

Risposta:
Innanzitutto si chiarisce che in caso di decesso avvenuto in territorio italiano di persona avente nazionalità straniera, ma non ancora residente in Italia, se vi è disinteresse dei familiari è competente il Comune di decesso, che è tenuto a garantire la sepoltura a sistema di inumazione in uno dei cimiteri del Comune, in base al disposto dell’art. 50 del DPR 10/9/1990, n. 285. La sepoltura è un atto dovuto del Comune se nessun parente si interessa, unitamente alla fornitura del feretro (semplice) e al trasporto del feretro dal luogo di decesso a quello di sepoltura. L’onere è a carico del Comune in cui è avvenuto il decesso laddove si sia in presenza di indigenza del defunto, della sua famiglia o in caso di disinteresse della famiglia (senza fissa dimora o casi similari). Quest’ultima norma è contemplata dal comma 7bis dell’art. 1 del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2001, n. 26 (G.U. 1/3/01, n. 50) “Disposizioni urgenti in materia di enti locali”. Si consiglia di assumere contatto con i servizi sociali del Comune nel quale è avvenuto il decesso presentando la presente risposta al quesito per facilitare il riferimento alle norme di legge vigenti, facendo trattare ogni incombente al Comune stesso. In caso contrario non vi potrebbe essere la richiesta di porre a carico del Comune l’onere del funerale e della sepoltura. Nulla toglie che, per carità o per altre motivazioni, amici o conoscenti si possano far carico di pagare parte o la totalità del funerale, sollevando dall’onere l’Amministrazione comunale, ma questa è facoltà e non un obbligo.

Norme correlate:
Art capo09 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art 1 di Decreto Le

Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-inumazione


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