Quesito pubblicato su ISF2003/3-e

Presso gli uffici del Comune di … operano alcune imprese in possesso di licenza di P.S., come agenzie di disbrigo pratiche amministrative necessarie alla fissazione dei funerali. A tale proposito, si verifica sovente che alcune di dette imprese (delegate dai cittadini): 1) si avvalgano a loro volta di altre imprese in possesso di identica licenza di P.S.; 2) commissionino lo svolgimento dei funerali (con relativa fornitura di cassa, addobbo, trasporto del feretro, eventuale pullman per trasporto dolenti e tutte le altre prestazioni accessorie al funerale), ad altre imprese munite di licenza di P.S. come onoranze funebri. Ci viene pertanto richiesto se ciò sia legittimo e, qualora la risposta sia positiva, se nel secondo caso prospettato l’agenzia di disbrigo pratiche debba esporre nei locali ove viene svolta l’attività anche le tariffe relative ai trasporti funebri (forniture e servizi offerti).

Risposta:
Preliminarmente va precisato che la licenza di pubblica sicurezza non ha contenuto generico all’intermediazione degli affari, ma deve indicare l’oggetto degli affari per cui essa è richiesta. Il fatto se nell’ambito delle attività oggetto della licenza rientri anche l’intermediazione o la commissione di servizi funebri ad altre imprese adeguatamente attrezzate può essere accertato in modo semplice, in quanto la competenza in materia è stata conferita ai comuni per effetto dell’art. 163 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e relativi provvedimenti di attuazione. Da ciò deriva che il Comune, anche se organizzativamente la documentazione possa essere in possesso di altro ufficio, abbia ai propri atti quanto necessario per una verifica di quanto sia stato richiesto quale oggetto dell’autorizzazione e ciò vale, a maggiore ragione, laddove il rilascio dell’autorizzazione di pubblica sicurezza sia stato disposto dal comune stesso. Frequentemente, l’autorizzazione di pubblica sicurezza ha come proprio oggetto l’intermediazione d’affari tra le persone ed uffici od enti pubblici per il disbrigo delle pratiche amministrative, ma non si può escludere che essa riguardi anche l’instaurazione di rapporti commerciali con altri imprenditori. Qualora questi ultimi rapporti, non rientrino nell’oggetto dell’autorizzazione di pubblica sicurezza, il comune, in quanto titolare della funzione, può provvedere ad adottare le misure idonee a normalizzare la situazione od a quanto comunque necessario nella situazione concreta. Il fatto che eventuali altri operatori commerciali che dispongano delle necessarie dotazioni tecniche e che vengano commissionati per le prestazioni e forniture richieste, siano anche titolari di analoga autorizzazione di pubblica sicurezza non produce particolari effetti, in quanto il servizio che i cittadini commissionano al titolare dell’autorizzazione stessa è quello che risulta dal mandato che viene, di volta in volta, conferito e, al più, si può avere la situazione per cui l’azienda commissionata per il servizio completo non esercita le funzioni di intermediazione, in quanto esercitate da chi ha ricevuto il mandato dalla famiglia. Ciò che conta è che le imprese commissionate abbiano i titoli autorizzatori a consentire lo svolgimento delle attività che direttamente, o a mezzo mandatario, la famiglia richiede. Il titolare dell’autorizzazione di pubblica sicurezza che riceve il mandato dalla famiglia ha l’obbligo di esporre nei locali in cui eserciti l’attività le tariffe relative all’attività esercitata. I prezzi relativi alle prestazioni di altre aziende a cui venga data commissione di fornire prestazioni, mezzi, attrezzature, personale costituiscono elementi diversi dall’attività di intermediazione di affari, anche se devono essere adeguatamente portati preventivamente a conoscenza delle famiglie che conferiscono il mandato (artt. 1708 e 1711 C.C.). Si fa richiamo alle circolari SEFIT n. 4679 del 6 maggio 2002, n. 4735 del 25 giugno 2002 e n. 4759 del 16 luglio 2002 per maggiori approfondimenti sulla natura del rapporto e sulle caratteristiche dell’autorizzazione di pubblica sicurezza.

Norme correlate:
Art 163 di Decreto Legislativo n. 112 del 98

Riferimenti:
Circolare allegata
Circolare allegata
Circolare allegata

Parole chiave:
IMPRESA_FUNEBRE-fornitura cassa,IMPRESA_FUNEBRE-onoranza funebre


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