Autorizzazione alla dispersione di ceneri
Essa deve possibilmente esser contestuale rispetto all’autorizzazione alla cremazione (almeno per le cremazioni da effettuarsi dopo l’entrata in vigore delle leggi regionali).
La procedura è particolarmente aggravata perchè si sconfina in ambito penale, quasi tutte le regioni vincolano l’autorizzazione alla sola volontà scritta e non surrogabile, del defunto. I famigliari non possono riportare un’intenzione dichiarata solo verbalmente dal de cuius, come, invece, accade per la stessa cremazione o per l’affido delle urne.
Per urne precedentemente tumulate, o in sosta presso la camera mortuaria del cimitero di prima sepoltura (magari proprio in attesa che apposita legge sulla dispersione entrasse in vigore) a rilasciare detta autorizzazione è l’Ufficiale dello Stato Civile del comune sotto la cui “giurisdizione” (Art. 51 DPR 285/90) si trova il cimitero ove l’urna è stata temporaneamente collocata.
Alcuni giuristi, però, contestano questa possibilità in base a tale considerazione sul filo del diritto: le varie leggi regionali implementano una norma di natura penale (Art. 411 Codice Penale)e nel nostro ordinamento giuridico la legge penale non può mai esser retroattiva. Il problema pare un capzioso cavillo, ma in effetti si pone, anche perchè per dar corso alla dispersione delle ceneri di cadavere cremato quando la dispersione era ancora vietata bisognerebbe pur sempre rinvenire una disposizione postuma del de cuius recante l’inequivocabile desiderio di far disperdere le proprie ceneri (su quest’aspetto piuttosto controverso è stato predisposta un’ulteriore analisi nella sezione di Approfondimenti).
In alcune leggi regionali i precedenti principi per la destinazione delle ceneri da cremazione di cadavere sono estesi alle ceneri derivanti dall’incinerazione di ossa, esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo e parti anatomiche riconoscibili.
I soggetti legittimati ad eseguire la dispersione sono, nell’ordine:
1) coniuge, o altro famigliare avente diritto,
2) l’esecutore testamentario,
3) il rappresentante legale dell’associazione per la cremazione a cui il defunto risulta iscritto,
4) l’impresa funebre incaricata del servizio, o in mancanza, il personale autorizzato dal Comune. (può coincidere con gli incaricati del servizio di custodia cimiteriale).
Lo spargimento compiuto con modalità diverse da quelle determinate dal de cuius e dichiarate all’Ufficiale di Stato Civile integra la fattispecie delittuosa di cui all’ultimo capoverso dell’articolo 411 C.P.
La Legge 130/2001 consente la dispersione unicamente se la persona che spargerà le ceneri agisce dietro autorizzazione dell’Ufficiale di Stato Civile.
Se il trasporto prima del cadavere verso l’impianto di cremazione, poi dell’urna alla volta del luogo di dispersione, interessa più regioni o comuni:
1) Le autorizzazioni al trasporto di cadavere, alla cremazione o alla sepoltura (anche delle ceneri, purchè in cimitero) sono rilasciate dal comune di decesso.
2) Le autorizzazioni al trasporto finalizzato alla cremazione di cadaveri, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali precedentemente sepolti, sono di competenza del comune in cui si trova il cimitero di prima sepoltura.
3) Per la legge Italiana qualunque trasporto funebre entro i confini dello Stato (di cadavere, resti mortali, parti anatomiche, ossa o ceneri) deve partire da un luogo autorizzato ed individuato e giungere in luogo altrettanto precedentemente individuato ed autorizzato.
4) Data la limitatezza dell’efficacia delle leggi regionali in tema di cremazione le autorizzazione alle destinazioni atipiche delle ceneri (affido o dispersione) attengono sempre e solo all’autorità territoriale della località dove affido o dispersione materialmente avverranno.
La situazione, a livello nazionale, è ancora molto instabile, ed al momento non esiste una norma unificatrice tra le diverse legislazioni locali; proprio il 18/8/2006, l’UTG (Ufficio Territoriale di Governo) di Perugina, con nota N12410 in risposta a specifico quesito, ha confermato la impossibilità dello Stato Civile ad autorizzare la dispersione delle ceneri. Se ne riporta il testo per estratto:
“Con riferimento alla richiesta in oggetto, si rappresenta che il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Demografici – Area III Stato Civile, già interessato in merito ad analogo quesito formulalo, ha ribadito che, allo stato, l’Ufficiale di Stato Civile non può autorizzare la dispersione delle ceneri nelle more dell’emanazione del regolamento di cui all’art. 3 della legge n. 130 del 30 marzo 2001”.
Forme probatorie alternative della volontà dispersionista: un percorso accidentato.
L’art. 3, comma 1, lett. c) Legge. 30 marzo 2001, n. 130 si limita (…almeno così sembrerebbe!) a disporre che la dispersione delle ceneri debba aversi “nel rispetto della volontà del defunto”, senza altro specificare. Se non che, allo stesso art. 3, comma 1, lett. b) stessa legge, considerando la volontà alla cremazione, considera anch’essa la medesima formula, per altro “integrata” da una sorta di estensione: “ …. nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari … “ Questo passaggio linguistico, fondamentale, secondo una certa linea interpretativa, molto aperturistica, consentirebbe di dilatare anche alla dispersione delle ceneri, la medesima titolarità, ma altresì le medesime modalità, considerando (in particolare con riferimento alla lett. b), n. 3) stesso articolo) come l’espressione: “…. o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto …” debba riferirsi alle modalità di cui al n. 1) oppure 2).
Per altro l’iscrizione ad una SO.CREM., in quanto tale, non può costituire manifestazione di volontà alla dispersione delle ceneri, essendo quest’iscrizione finalizzata alla cremazione (non alle destinazioni delle ceneri, una volta effettuata la cremazione), salvo che, in sede di adesione, non risulti avere espressamente, ed in forma scritta, dichiarata anche la volontà alla dispersione delle ceneri. Molte leggi regionali d’implementazione nulla dicono in proposito, se non rinviando, con formula generica ed…autoassolutoria, ai principi della L. 30 marzo 2001, n. 130.
Si aggiunge, per inciso, come, in relazione a tale problema (cioè sull’ammissibilità che la manifestazione di volontà alla dispersione delle ceneri sia resa da parte dei familiari), meriti di essere ricordata la circolare telegrafica n. 37 del 1° settembre 2004, emessa dal Ministero dell’interno, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per l’attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure, secondo la quale: “ … poiché il coniuge o i parenti del de cuius non esprimono in concreto un atto di volontà propria, ma riferiscono semplicemente un desiderio del defunto in merito alla cremazione della salma – debba trovare applicazione il disposto dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000. …. “.
Rispetto a quest’indicazione, va solo ricordato come essa abbia avuto una motivazione di ben basso profilo, traendo origine dal fatto che se se vi fosse “autenticazione” si avrebbe, conseguentemente, anche assoggettamento all’imposta di bollo, mentre applicandosi l’art. 38 testo unico, approvato con d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif., questo soggezione a tale imposta verrebbe meno. Evidentemente, è stato dimenticato che:
- la norma parla di volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, secondo ordine di poziorità;
- una tale volontà andrebbe pur sempre resa nelle forme previste e, quindi, sarebbe oggetto di mera verbalizzazione.
Mio marito è deceduto 20 anni fa, quando ancora non era possibile la dispersione delle ceneri. Ora vorrei esaudire le sue volontà, ma i servizi cimiteriali di Torino esigono che queste vengano pubblicate da un notaio (L. Regionale 69/2010 di cui non trovo traccia) e l’operazione mi costerebbe circa 1200€.
Possibile che non ci siano alternative?
X Jolanda,
eppure…
art. 34-bis regolamento comunale di polizia mortuaria della città di Torino:
[…omissis…]
Articolo 34 bis – Autorizzazione all’affidamento ed al dispersione delle ceneri
1. L’affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e dalla Legge della Regione Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20. nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
2. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l’affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall’associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.
3. Qualora il defunto non abbia individuato l’affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
b) dall’esecutore testamentario;
c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
d) dal tutore di minore o interdetto;
e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal Comune.
4. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l’affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l’urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.
5. L’autorizzazione all’affidamento o alla dispersione sono rilasciate previa valutazione di conformità delle relative modalità che, in assenza di volontà scritta del defunto, devono essere dichiarate dagli aventi titolo di cui ai commi precedenti.
6. L’autorizzazione all’affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.”
Allora: io mi focalizzerei sul comma 5, tuttavia se il de cujus espresse volontà dispersionista nel proprio testamento, magari olografo, detta disposizione non patrimoniale contenuta nella scheda testamentaria deve, per aver efficacia, esser pubblicata presso un notaio, ai sensi dell’art. 620 del Cod. Civile.
Si tratta di una norma dell’ordinamento civile, di esclusiva competenza statale e quindi inderogabile da eventuale legislazione regionale, magari più blanda o aperturista.
Buongiorno, si chiede un parere sull’interpretazione dell’art. 45, comma 4 della Legge Regionale Sardegna n.32 del 2 Agosto del 2018: “..Qualora la dispersione avvenga in un comune diverso da quello competente al rilascio dell’autorizzazione, questa può essere rilasciata solo dopo il nullaosta del Comune di dispersione”
La domanda è questa: Nel Comune di dispersione (in cui esiste un ufficio cimiteri e polizia mortuaria distinto dall’ufficio di stato civile)di chi è la competenza, in assenza di norme regolamentari?
Grazie
X Maria Antonietta (nostra indomita & sfegatata fan)
In primis: Tanti AUGURI!
In seconda battuta, quale parere pro veritate osserverei che la controversa Legge di principi n. 130/2001 in merito alla dispersione delle ceneri, fissa una puntuale disciplina in merito alla competenza funzionale (Stato Civile) nel rilascio dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri, ma tace su quella territoriale (quale ufficiale di stato civile e soprattutto di quale Comune: di decesso o di sversamento delle ceneri in natura?)
Quanto alla spettanza “geografica” nel nostro Ordinamento Giuridico vige un principio, implicito e, quindi, fondativo: una qualsiasi autorizzazione allo svolgimento di un’attività deve necessariamente esser emessa dall’Autorità preposta del luogo dove essa avverrà, anche se vogliamo – a contrariis – per difetto di competenza da parte di altri soggetti istituzionali e territoriali, quali sono, appunto i Comuni.
A questa conclusione giunge anche la storica sentenza, in tema di un’analoga controversia, del TAR Toscana, Sez. II, 2 dicembre 2009, n. 2583. IL mondo strano della polizia mortuaria, ruota, tuttavia, sempre al contrario e, come rilevato da autorevole dottrina, la legislazione funeraria individua sempre nel Comune di decesso il polo autorizzatorio legittimato a formare e perfezionare tutti gli atti amministrativi conseguenti ad un decesso (dall’atto di morte, alle autorizzazioni alla sepoltura, nonchè al trasporto). A mio modesto avviso la Regione Sardegna aderisce a questo schema basilare, incentrando tutto il procedimento autorizzativo nel Comune di decesso, in caso di dispersione fuori dei confini comunali (purchè nell’ambito della stessa Regione) richiede, però, giustamente un feed-back (: tecnicamente nulla osta), e questo perchè il Comune di dispersione potrebbe, nel proprio regolamento municipale di polizia mortuaria, aver individuato precise zone, in cui la dispersione potrebbe esser addirittura inibita o fortemente ristretta, ed il Comune che autorizza potrebbe anche esserne allo scuro. Meglio, dunque, uno scambio di informazioni preventivo.
Individuerei, infine, nel locale ufficio di polizia mortuaria la responsabilità di comunicare il semplice nulla osta, il quale di per sè non è certo un’autorizazione strictu sensu (se lo fosse, ma così non è, bisognerebbe investire del problema lo Stato Civile.
MOlto dipende da come ogni singolo Comune organizza i propri uffici e servizi, personalmente investirei della questione il presidio di polizia mortuaria.
Grazie mille per la tempestiva e convincente risposta.
in secundis: Ricambio gli Auguri di cuore!!!!
Salve
volevo un’informazione per aiutare un mio collega con le ceneri del padre. Le scrivo dalla Florida e il padre del mio amico pur avendo avuto i genitori emigrati dall’Italia negli anni venti, non ha il passaporto italiano. Mi chiedono se possono disperdere le ceneri nel mare di fronte a Battipaglia in Campania. E se sí, quali procedure si devono intraprendere per avviare il tutto
Grazie per l’attenzione
Riccardo
X Riccardo,
1) le autorità territoriali statunitensi rilasceranno il titolo di viaggio per le ceneri dalla Florida alla volta dell’Italia (è richiesto il nulla osta consolare all’introduzione dell’urna entro i confini della Repubblica ed in questa sede l’autorità diplomatica italiana potrà esser più precisa su eventuali ulteriori adempimenti amministrativi o legali).
La dispersione delle ceneri, così come la cremazione dei cadaveri di stranieri è regolata, quale diritto della personalità, ex art. 24 Legge 31 maggio 1995, n. 21, dalla normativa direttamente applicabile, per forme, modalità e procedure, alla persona defunta in quanto cittadina di quel determinato Stato Estero.
Sulla scorta di queste imprescindibili indicazioni (i famigliari del de cuius debbono attivarsi presso l’Autorità Diplomativa Americana in Regione Campania per ottenere detta documentazione) il Comune di Battipaglia rilascerà la relativa autorizzazione alla dispersione delle ceneri in mare, secondo il dettato della Legge Statale 30 marzo 2001 n. 130.
X Massimo,
il Comune Italiano dove sono temporaneamente depositate le ceneri, immagino ancora presso il crematorio, per il principio della competenza territoriale (e… di sovranità tra gli Stati!) non ha diritto alcuno a sindacare sulla legittimità dell’istituto, se l’affido materialmente avverrà fuori dei nostri “sacri” confini nazionali.
Solo se l’affido avviene in Italia valgono le leggi regionali italiane, altrimenti no!
Esso, dunque, si limiterà a perfezionare e rilasciare il decreto di trasporto verso la Svizzera, senza nemmeno dover verificare preventivamente il titolo di accoglimento, colà, una volta giunti a destinazione, si provvederà all’affido, personale o famigliare dell’urna cineraria in base alla locale legislazione della Confederazione Elvetica la quale forse permette la consegna delle ceneri ad un non parente.
buon giorno
la deceduta ha nominato quale esecutore testamentario un non parente ed a costui ha chiesto di essere custodita sotto forma di ceneri .Costui vive in svizzera ed il comune dove e’ deceduta nega le ultime volonta’ della defunta ,sostenendo che non e’ un famigliare .
come puo’ fare per poter eseguire le volonta della sua cara ?
ha gia’ pubblicato il testamento olografo .
grazie per la vostra risposta
X Giulia,
Ohibò, mi devo esser distratto un attimo se hanno cambiato la Legge Notarile ed io non me ne sono accorto.
Di solito è il notaio il soggetto istituzionalmente deputato ad accogliere le ultime volontà nella forma del testamento pubblico o segreto e non certo l’impresa funebre.
Poi il discorso cambia se nell’ambito di un programma di previdenza funeraria il soggetto testatore vuole consegnare il testamento, purchè olografo, all’impresa funebre di fiducia, essa all’atto della sua morte avrà l’obbligo ex Art. 620 Cod. Civile di pubblicarlo presso un notaio, per renderlo, così. efficace.
X Roberto,
il vero nodo da sciogliere in tema di dispersione delle ceneri è rappresentato sempre dalla competenza territoriale (quella funzionale è chiara e sorge in capo all’Ufficiale di Stato Civile) ad adottare il necessario provvedimento autorizzatorio.
Preciso, allora, quanto segue:
1) In linea di massima (e questo è l’orientamento di quasi tutte le Regioni) la dispersione è una destinazione irreversibile delle ceneri di sola eleggibilità da parte del de cuius, proprio perchè così atipica ed assoluta, ed in conflitto con la tradizionale fisicità del sepolcro, intero come luogo confinato, chiuso e stabile su cui celebrare riti di suffragio. In merito alla manifestazione della volontà di dispersione delle ceneri l’Art. 7 della legge regionale campana, anche se in modo molto criptico ed indiretto opera un rinvio all’Art. 3 comma 1 lett.) b) per le forme entro cui estrinsecare questo volere. Orbene, detto richiamo parrebbe (la prudenza argomentativa, così come il condizionale, è di rigore!) avvalorare la tesi secondo cui l’espressione dell’intimo desiderio di sversare in natura le ceneri derivanti da cremazione, propria del de cuius, e secondo alcuni giuristi, almeno, non surrogabile da soggetti terzi, possa, come accade appunto per la cremazione, esser espressa e ritualizzata nei modi di Legge anche dai più stretti congiunti del defunto stesso. Quindi: anche se la materia è delicata, per i risvolti penali che comporta, si ritiene ammissibile, almeno in regione Campania una volontà dispersionista, nel silenzio formale (= testamentario) del de cuius riportata dai parenti, i quali, comunque, riferirebbero pur sempre, in funzione di semplice nuncius, una disposizione delle persona scomparsa e non una loro personale ed opinabilissima intenzione. Questa precisazione sembra cavillosa, ma ci consente di superare diversi ostacoli interpretativi, tra i quali spicca la norma penale (Art. 411 Cod. Penale) con cui il Legislatore punisce la dispersione attuata in modo difforme dalla volontà del de cuius, che così domina nel processo autorizzatorio, come elemento primo ed incomprimibile. Bisogna quindi esser proprio sicuri sul reale volere del de cuius prima di procedere in tal senso…altrimenti si rischia pesantemente (ed in modo inutile, al di là del dispetto alla memora del defunto!)
2) Tutto l’Ordinamento Giuridico italiano è pervaso da questo principio, implicito e quindi fondativo, ribadito se necessario, anche dalla Giurisprudenza: ogni azione soggetta ad autorizzazione deve esser, prima del suo materiale compimento, autorizzata dall’Autorità geograficamente competente, cioè titolata ad emanare atti autorizzativi per quel particolare distretto amministrativo di riferimento. In questo caso (per la dispersione delle ceneri) la legittimazione ad assumere la relativa misura autorizzativa va individuata nel comune (Uff. Stato Civile) dove si attuerà la dispersione stessa.
Salve,
mio padre e’ deceduto il mese scorso a Salerno (comune in cui risiedeva). E’ stato cremato, come da sua volonta’, e le ceneri per adesso sono state affidate alla moglie (sempre nel comune di Salerno). Vorremmo poterle disperdere in mare, preferibilmente in una zona del comune di Castellabate (posto che lui adorava), ma nessuno qui tra comune e capitaneria di porto ci sa dare indicazioni.
Premetto che non c’e’ alcuna volonta’ scritta da parte sua, solo le sue indicazioni orali. Secondo l’Art. 2 comma 1 Legge Regionale N.20 del 9 ottobre 2006 mi sembra di capire che, in mancanza di indicazioni del defunto, valgano le indicazioni del coniuge, e’ esatto?
A chi dobbiamo rivolgerci per presentare domanda di autorizzazione alla dispersione? Ci sono uffici specifici, in cui poter sperare di trovare personale informato sulle normative/procedure? E a quale comune ci dobbiamo rivolgere: Salerno, Castellabate o entrambi?
Grazie in anticipo per la cortese disponibilita’.
Bisogna rivolgersi, magari attraverso un’impresa di onoranze funebri, agli uffici comunali della polizia mortuaria per ottenere le relative autorizzazioni alla cremazione ed al successivo trasporto all’Estero delle ceneri. Esse competono al dirigente o a chi ne assolva le funzioni.
Va ricordato, come per altro noto, il Punto 8.1) della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, che ricorda come il trasporto di urne cinerarie non sia equiparabile al trasporto di feretri.
E, ciò premesso, indica, seppure sommariamente, le modalità per l’autorizzazione.
Per altro, tenderei a ritenere applicabile anche nel caso l’art. 29 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, almeno per quanto riguarda il c.d. nulla-osta delle autorità dello Stato di destinazione (che, forse, avrà bisogno di un consimile nulla-osta da parte del comune di destinazione).
Spetta a chi chiedere l’autorizzazione al trasporto all’estero presentare tale documentazione, non sussistendo alcuna legittimazione delle autorità amministrative italiane a rivolgersi, specie se direttamente, ad autorità consolari di altri Stati. Il Passaporto Mortuario (= decreto internazionale di trasporto) sarà redatto in lingua italiana ed in in altra lingua usata sovente nelle relazioni internazionali (Inglese o Francese vanno benissimo). Tutti gli oneri per la traduzione degli atti sono a carico del richiedente.
Si osserva, per inciso, che l’urna cineraria, in pendenza di un trasferimento altrove, dovrebbe essere custodita nella struttura cimiteriale di cui all’art. 64 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dato che altre soluzioni comporterebbero violazione dell’art. 340 T.U.LL.SS.
Per il rilascio della relativa autorizzazione si procede su istanza di parte attraverso la presentazione di una richiesta di autorizzazione al trasporto soggetta, ovviamente ad imposta di bollo .
Per il trasporto internazionale o nazionale delle urne cinerarie il cosiddetto decreto di trasporto dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), e la destinazione ossia il comune o lo Stato estero di arrivo.
Il trasporto dell’urna (o della cassetta di resti) non è, comunque, mai soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche o di profilassi stabilite per il trasporto delle salme e dei cadaveri (veicoli speciali con vani impermeabili e facilmente disinfettabili, contenitori metallici e sigillati in cui racchiudere i corpi…) in quanto le ceneri, a differenza dei cadaveri, sono costituite da sostanza inorganica ed asettica che non rilascia liquami oppure ammorbanti esalazioni. Tale indicazione opera sia con riguardo agli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino, sia con riguardo agli altri Stati, fermo restando che, in caso di estradizione, dovrà comunque essere sempre indefettibilmente acquisito il nulla-osta di cui all’art. 29, comma 1, lettera a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
L’unica ragionevole eccezione potrebbe esser rappresentata dal caso piuttosto remoto di ceneri contenenti nuclidi radioattivi.
Si accenna, quindi, all’ all’ipotesi dei cadaveri cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi per le numerose variazioni che la materia ha subito (da ultimo, D.Lgs. 9/5/2001, n. 257) in relazione alla rarità del fenomeno, ci limitiamo ad osservare come, anche in tale frangente, l’ASL sia tenuta ad impartire le disposizioni da osservare.
L’urna dovrà esser opportunamente identificabile, riportando gli estremi anagrafici del de cuius, e sigillata, così da esser preservata da profanazione o accidentale sversamento, In effetti secondo l’Art. 411 comma 2 del Codice Penale la dispersione non autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile (laddove sia già possibile consentire detta dispersione) costituisce pur sempre un comportamento antigiuridico soggetto a sanzione penale.
Solo se la dispersione avverrà nello stesso cimitero su cui insiste l’impianto di cremazione la sigillatura del coperchio potrebbe risultare superflua.
La chiusura non deve esser a tenuta stagna, come, invece, accade per le bare usate nei lunghi trasporti da comune a comune, poichè essa dovrà solo reggere allo stress meccanico di eventuali scossoni, urti o scuotimenti durante la movimentazione dell’urna, non c’è, infatti, il rischio di percolazioni cadaveriche.
Titolare del trasporto potrà, così, essere non necessariamente un’impresa funebre, ma anche il comune cittadino che si avvale dei normali mezzi di trasporto.
Sono uruguaiana,residente in Italia. Por favore voglio sapere per portare le cenere a mio pais di origene cosa devo fare,e che costa? So bene tramite devo fare per la cremazione,el dopo ;portare cenere a Sud America,cosa se fa?Mille grazie.
X Cristina,
Come dimostrerò in seguito al punto 2) per la dispersione delle ceneri, nelle more di una normativa statale omogenea ed immediatamente applicabile, si segue il dettato della legislazione regionale o provinciale, del luogo dove materialmente avverrà lo sversamento delle ceneri in natura.
1) la dispersione delle ceneri deve esser eseguita su volontà espressa e scritta della persona defunta (forme testamentarie, iscrizione a So.CREM…): si segue questa procedura aggravata perché il desiderio del de cuius deve emergere incontrovertibilmente, proprio per i riflessi di natura penale (Art. 411 comma 1 Cod. Penale) che l’istituto della dispersione in sé implica.
2) assumo a riferimento, per rispondere al Suo quesito la pronuncia del TAR Toscana, Sez, 2^, sent. 2583 del 2/12/2009.
L’autorizzazione alla dispersione non può legittimamente spettare se non al comune territorialmente preposto al rilascio del relativo permesso, cioè dove questa possa/debba effettuarsi.
Quello della competenza geografica per ogni azione soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa è un principio generale dell’Ordinamento Giuridico Italiano, questo fondamento, implicito e quindi, fondativo di tutta la nostra legislazione nazionale è stato recepito, con norma positiva dall’Art. 8 comma 1 del Regolamento della Provincia Autonoma di Bolzano 17 dicembre 2012, n. 46, in attuazione della Legge Provinciale in materia di cremazione e successiva destinazione delle ceneri da essa derivanti. Ad oggi, almeno, queste norme sono inderogabili, e possono solo essere integrate, ma non stravolte, dal regolamento comunale di polizia mortuaria.
Scusate, avevo posto una domanda ma non vedo più il mio post ! La ripropongo…vivo in provincia di Padova, ma sono originaria di Merano (BZ) il mio desiderio è che alla mia morte io sia cremata e le mie ceneri siano disperse nel luogo dove sono nata (Merano) Quali procedure devo seguire per lasciare a mia figlia il compito di esaudire questa mia volontà ? Grazie infinite. Cordialmente. Cristina
Ho’ saputo oggi che la persona ancora in vita deve lasciare all’ufficio pompe funebri le sue volonta scritte.noi siamo a Brescia!
X Debora,
Italia e Svizzera sono entrambe firmatarie della Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937. Come chiarito dal paragrafo 8.1 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24 esplicativa del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285 La convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1 luglio 1937, n. 1379, non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti.
Ne consegue che per questi trasporti in tali Paesi sarà il sindaco (leggasi l’Autorità Comunale nella persona del dirigente di settore responsabile dell’ufficio di polizia mortuaria) a rilasciare l’autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e in lingua francese. L’autorizzazione dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), la destinazione. Il trasporto dell’urna (o della cassetta dei resti) non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme. Il trasporto di ceneri o resti mortali fra Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, richiede le normali autorizzazioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, ma non le misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto dei cadaveri. Il passaporto mortuario, quale decreto di trasporto, dovrà sempre accompagnare l’urna cineraria, esso è titolo di viaggio necessario e sufficiente per effettuare il trasferimento delle ceneri presso il territorio della Confederazione Elvetica, non occorre, pertanto alcun altro nulla osta supplementare all’estrazione o all’accoglimento.
La dispersione deve aver luogo in conformità ai disposti della Legge Svizzera e, pertanto, deve esser autorizzata dalla competente Autorità Amministrativa Locale. Non avrebbe senso che l’Italia intervenisse, non avendone, per altro, titolo, su una dispersione la quale avverrà, materialmente, su suolo straniero. Le autorità italiane, così, si limiteranno a perfezionare ed accordare all’incaricato del trasporto stesso l’autorizzazione scritta, ossia il Passaporto Mortuario di cui sopra.
Non è chiaro, almeno nella Legge Italiana, se dopo la dispersione l’urna cineraria in cui le ceneri sono conferite divenga una sorta di res nullius, assimilabile ad un rifiuto cimiteriale da smaltirsi, oppure possa esser conservata dai dolenti quale intimo ricordo del defunto.
Buongiorno, vorrei disperdere le ceneri di mio fratello in svizzera, sono in passesso del passaporto ma nessuno mi ha spiegato come funziona:
Devo vidimare il passaporto in dogana?
Posso disperderlo senza autorizzazione alcuna nella città scelta?
La cassetta vuota dove la metto?
Grazie
Debora da Milano
Sono sicilianae il mio desiderio è stato sempre quello di disperdere “dopo la mia morte” le mia ceneri sullo stretto di messina o sotto la collina di Tinnammari a Messina,non sò casa fare e a chi rivolgermi a Messina petreste darmi maggiori infrmazioni? Grazie.
X Lisa,
si pone, preliminarmente il problema dell’autorizzazione alla cremazione: infatti, non andrebbe sottovalutato il principio, implicito e quindi fondativo di tutto il Nostro Ordinamento di Polizia Mortuaria, per il quale l’autorizzazione prevista dall’Art. 79 DPR n. 285/1990 (e/o dalle leggi regionali, laddove presenti, le quali riproducono, in buona sostanza l’impianto della Legge n. 130/2001 ) non possa che avere efficacia se non nell’ambito territoriale in cui è emessa, spettando essa, in ultima analisi, al comune di decesso.
Se volessimo riassumere in uno slogan, la formuletta risuonerebbe, più o meno così: autorizza l’Autorità del posto dove la determinata azione da autorizzare avrà, effettivamente, luogo.
Tale considerazione solleva dubbi giuridici su questa questione non solo procedurale, ma proprio di sostanza: una semplice autorità amministrativa (il Comune, nella fattispecie) a ciò deputata dalle norme italiane può autorizzare una cremazione che debba avvenire al di fuori del proprio ambito di legittimazione e, nella specie, all’Estero.
In tali evenienze, da parte delle Autorità Italiane si potrà solo autorizzare il trasporto internazionale del feretro, mentre l’eventuale cremazione avverrà unicamente sulla base delle norme locali dello Stato Sovrano in cui essa debba eseguirsi, così come programmato.
Oltre tutto, nell’ipotesi di trasporto internazionale di feretro, la relativa autorizzazione si ‘ferma’ e limita al trasporto in quanto tale, senza poter entrare nel merito di quale sia la pratica funeraria (inumazione, tumulazione, cremazione ….. vi sono, in effetti, anche altre tipologie di “sepoltura”, per i nostri gusti talvolta abbastanza barbare) prescelta nel luogo in cui il feretro sia trasportato.
Infine, andrebbe ricordata la distinzione tra trasporto internazionale (= tra Stati diversi) di feretro, rispetto al trasporto, sempre tra Stati diversi, di urne cinerarie o di cassette ossario.
Se, al contrario, il defunto verrà cremato in Italia si applicherà solo la legislazione italiana sull’incinerazione dei defunti, in seguito ai sensi del paragrafo 8.1 Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24, si potrà, su istanza degli interessati, autorizzare l’espatrio dell’urna debitamente chiusa e sigillata presso la nazione straniera di destinazione (Norvegia?) là dove saranno le preposte autorità locali ad autorizzare, a loro volta la dispersione in mare. In ultima analisi, preso atto dell’inequivocabile volontà del de cuius, non compete, comunque, all’Italia autorizzare una cremazione o una dispersione delle ceneri che materialmente avverranno al di fuori dei propri confini nazionali, vige, difatti, il postulato di sovranità tra gli Stati Indipendenti, Autonomi e pur sempre dotati, sotto il profilo del diritto costituzionale, della plenitudo potestatis.
è possibile disperdere le ceneri di un defunto in Italia dalla scogliera di Capo Nord in Norvegia? parlo di defunto che ha lasciato depositato da avvocato il suo desiderio.
X Davide Luca Giordano,
1) E ‘interessante osservare l’evoluzione storica della normativa: se nei precedenti regolamenti nazionali di polizia mortuaria non v’era proprio traccia del problema sollevato, già prima della recente Legge 30 marzo 2001 n. 130, il paragrafo 14 della Circolare Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24 ammetteva, invece, la legittimità della rappresentazione della volontà cremazionista da parte di (entrambi) i genitori; si potrebbe, allora, anche pervenire alla cremazione di minore su dichiarazione congiunta di quest’ultimi pure attraverso atti separati.
Deve essere sempre seguita, però, la procedura “non semplificata” dell’atto sostitutivo di notorietà, di cui all’art. 79, 2° comma DPR 10 settembre 1990 n. 285, nell’ipotesi concernente la cremazione di salma di minorenne. Infatti, in tale caso, i parenti non possono essere portavoce di una volontà (Circ. MIn. Interni 1 settembre 2004 n. 37) che il minore, in vita, non aveva il potere di esprimere.
Dopo il 27 ottobre 1990, data in cui entra in vigore l’attuale Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, il diritto alla cremazione è divenuto dunque trasmissibile, con il trasferimento,in forza della Legge (Art. 79 comma 2 DPR 285/90), della volontà cremazionista dalla persona ai suoi familiari, purché, ovviamente, non vi sia una un desiderio contrario espresso e documentato in vita dal defunto.
Nel caso in esame, “mancando la disposizione volontaria” ed essendo ininfluente l’incapacità giuridica minore a testare, la volontà transita in capo ai congiunti più prossimi nello stesso grado” (i genitori), i quali debbono rendere congiuntamente dinnanzi ai pubblici ufficiali individuati dalla Legge (art. 21 comma 2 DPR 445/2000), la decisione di cremare il figlio, si tratta, infatti, di soggetti posti dalla legge sullo stesso piano.
Così, basterà che uno solo dei genitori si trovi nella condizione di non poter esercitare la potestà attribuitagli (eccezion fatta, beninteso, per i casi di interdizione giudiziale ), oppure sia contrario, per impedire il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione.
Analogamente, ove entrambi i genitori fossero deceduti (mettiamo il caso di un incidente), e ci fosse concorrenza di più parenti nello stesso grado, anche in tal caso occorrerà la manifestazione di volontà da parte di tutti i soggetti di pari grado, salvi i casi, anche qui, di interdizione giudiziale attestata nei modi di legge (così Bruschi e Panetta, Scolaro).
La giurisprudenza, nel corso degli anni, aveva sviluppato elaborazioni ed orientamenti tra loro contrastanti e per nulla univoci.
La giurisprudenza, nel corso degli anni, aveva sviluppato elaborazioni ed orientamenti tra loro contrastanti e per nulla univoci.Eccone alcuni esempi:
Tribunale dei minorenni di Roma, 15 marzo 1984: “I tribunali per i minorenni – e qualsiasi altra autorità giudiziaria – non sono competenti ad autorizzare la cremazione del cadavere di un minore, essendo tale potere attribuito all’autorità amministrativa. La decisione di voler essere cremato rappresenta l’esercizio di un diritto personalissimo, in quanto concerne il potere di disposizione del proprio corpo; in mancanza di una chiara volontà manifestata in una disposizione testamentaria del soggetto interessato, nessuno ha il potere di chiedere la cremazione del cadavere altrui”.
Tribunale di Torino, 16 ottobre 1985: “Poiché il potere di disposizione del proprio cadavere è configurabile non già come un diritto personalissimo, bensì come un diritto privato non patrimoniale, spettante, in mancanza di una diversa volontà del defunto, ai suoi prossimi congiunti, può essere autorizzata dall’autorità amministrativa, in virtù dell’art. 59 R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880 e della 1. 3 aprile 197 n. 235, la cremazione del cadavere di un minore, qualora ne sia fatta richiesta dai genitori di quest’ultimo”.
2) Molte leggi regionali ritengono la dispersione, quale atto così estremo ed irreversibile, di sola eleggibilità del de cuius, così, di conseguenza, non autorizzano lo sversamento in natura delle ceneri, se non in presenza di una chiara disposizione scritta, perché l’elemento centrale della volontà “dispersionista” del de cuius non è, secondo una certa filosofia legislativa, surrogabile da terzi, come invece accade per la “semplice” cremazione.
Azzardo, comunque, un’ipotesi: quando si è in presenza di resti mortali (cadaveri esumati o estumulati), si è dinnanzi situazioni in cui il decesso e’ avvenuto da tempo (spesso prima non solo della L. 130/2001, ma potrebbe anche essere prima del dPR n.285/1990 … che ha compiuto i suoi primi 20 anni il 27/10/2010).
Se si considera l’art. 3, lett. g) L. 130/2001, per quanto applicabile, si rileva come per la cremazione basti l’assenso (o, anche, la mera irreperibilita’ degli aventi titolo) e non la più strutturata volontà. Se ciò vale per la cremazione, a maggiore ragione potrebbe giustificarsi l’assenza di previsioni attorno alla dispersione delle ceneri risultanti da una tale cremazione … postuma. Ad ogni modo le ceneri derivanti da cremazione possono sempre esser disperse nel cinerario comune di cui all’Art. 80 comma 6 DPR 10 settembre 1990 n. 285, recante l’approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria.
Mio fratello é morto 37 anni ed è stato tumulato a Novara. Aveva 2 mesi.
Ad aprile per volontá di mia madre abbiamo provveduto alla riesumazione. I resti sono rimasti (per vari motivi burocratici di cui non sto neanche ad accennare) nell’ossario del cimitero. I miei abitano a brescia e io a verona.
Ora, finalmente siamo riusciti a cremare ciò che era rimasto. Mia mamma peró sente il desiderio di spargere le ceneri. Ebbene la legge non lo permette in quanto non esiste nulla di scritto a riguardo.
2 domande:
1. Come faceva un bambino di 2 mesi (neanche) ad esprimere la volontà di cui stiamo parlando?
2. Possibile che la legge non preveda in questi casi che in caso di minore siano i genitori (già tutori in vita) a poter scegliere la cosa migliore?
Grazi per l’attenzione e per la risposta.
X Romano Abruzzese,
Sì, il trasferimento delle ceneri è sempre possibile ed è libero, può, infatti, esser effettuato con qualunque tipo di mezzo o veicolo, fermo restando le necessarie autorizzazioni amministrative necessarie per il perfezionamento del cosiddetto passaporto mortuario (leggasi titolo di viaggio).
Nei trasporti tra Stati per l’ovvio principio della gerarchia tra le fonti del diritto valgono solo le norme Internazionali (Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937), Convenzione Tra Santa sede e Stato Italiano del 28 aprile 1938 e quelle del DPR 10 settembre 1990 n. 285 (approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria) L’Italia, infatti, non aderisce all’Accordo di Strasburgo (26 ottobre 1973).
La Francia aderisce all’accordo internazionale di Berlino, sui trasporti funebri, del 10 febbraio 1937, tuttavia, come specificato dalla Legge Italiana (paragrafo 8.1 Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24) la Convenzione di Berlino, con il suo protocollo igienico sanitario, non si applica per il trasporto di ceneri o resti ossei.
Da questa disposizione consegue che per questi trasporti in tali Paesi sarà il Sindaco a rilasciare l’autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e in lingua francese, in quanto, quest’ultima è tradizionalmente molto più usata nelle relazioni diplomatiche.
L’autorizzazione dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), la destinazione finale in territorio italiano.
Il trasporto dell’urna rigorosamente sigillata (o della cassetta di resti) non è soggetto ad alcuna delle precauzioni sanitarie stabilite per il trasporto dei feretri (Art. 36 DPR 285/1990), l’unica eccezione potrebbe esser l’urna contenente ceneri contaminate da nuclidi radioattivi (D.Lgs. 9/5/2001, n. 257).
Pertanto il trasporto di ceneri provenienti dalla cremazione fra stati aderenti alla convenzione di Berlino è libero.
Dovrà però essere accompagnato dall’autorizzazione del Sindaco, in lingua ufficiale dello stato ed in lingua francese, recante le generalità, la data di morte e di cremazione devono essere raccolte in apposita urna cineraria, recante all’esterno il nome e il cognome del defunto.
Il cremato all’estero non richiede la documentazione per esclusione di morte sospetta, violenta o dovuta a reato di cui all’Art. 79 DPR 285/90 ed
all’Art. 116 Decreto Legislativo di attuazione al codice di Procedura Penale
E’ necessaria autorizzazione alla tumulazione del comune sede del cimitero di sepoltura sulla base del titolo di accoglimento ex Art. 50 DPR 285/1990
(nella fattispecie atto di concessione ed appartenenza jure sanguinis alla prosapia del concessionario o per effetto di benemerenza, ). non ci deve essere
quindi un inibizione da parte del fondatore del sepolcro a che il de cuius(o meglio le sue ceneri) possano trovar sepoltura in quel determinato tumulo.
Il posto potrebbe anche esser stato preventivamente riservato ad altro defunto). La tomba deve aver capacità ricettiva almeno per l’urna (si veda il paragrafo 31.1 della Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24).
Si fa presente come le ceneri potrebbero esser anche disperse in cinerario comune (Ex Art. 80 comma 6 DPR 285/90), oppure ancora interrate o sparse nel giardino delle rimembranze.
Il cimitero di conferimento dovrebbe allora esser quello del comune di morte (ipotesi improbabile, siccome l’una proviene dall’estero) o residenza del de cuius.
Il famigliare affidatario dell’urna per il solo trasporto consegna urna e
documentazione al servizio di custodia del cimitero di sepoltura, oppure trattiene presso di sé il decreto di trasporto qualora sia stato preventivamente autorizzato a custodire le ceneri presso il proprio domicilio ex DPR 24 febbraio 2004.
Gradirei sapere se dopo la cremazione avvenuta in Francia le ceneri
possono essere trasportate in Italia
X Tiziana,
la mancanza di una precisa volontà di dispersione ritualmente resa in forma scritta è al momento ostacolo insormontabile perchè si possa esaudire questo desiderio di Sua madre; se quest’ultima fosse ancora viva si potrebbe ricorrere all’Art. 4 DPR n. 445/2000 da applicarsi nel caso la persona interessata sia impossibilitata a firmare o a redigere di proprio pugno una propria disposizione testamentaria.
In nessun caso i funzionari comunali possono agire al di fuori della sede comunale (solo il notaio puo’ svolgere le proprie funzioni fuori dal proprio ufficio, purchè nell’ambito del circondario in cui svolge l propria attività).
In caso di impossibilità materiale alla sottoscrizione, la dichiarazione di volonà può essere verbalizzata dal Pubblico Ufficiale che la riceve, dando conto degli impedimenti.
Sua madre, però, nel frattempo è deceduta ed aniente valgono queste mie considerazioni di ordine procedurale, la possibilità di dispersione delle ceneri, se non si rinviene qualche… “cartiglio postumo” rimane, pertanto, al momento congelata, in attesa di un’interpretazione più aperturista della Legge n. 130/2001. Sì, è legittimo chiedere ed ottenere l’affido famigliare dell’urna in attesa che la situazione di impasse si sblocchi.
aiuto!!!
mia madre residente a Roma, il 15 febbraio 2013 è morta a Cagliari.
il suo desiderio, espresso solo a voce poichè era non vedente, era di essere cremata e che le ceneri fossero disperse in mare;
mia madre è stata cremata con la richiesta di mio padre e di noi figlie,
ma ci impediscono di disperdere le ceneri poichè non c’è una volontà scritta;
Possiamo appellarci al fatto che essendo non vedente non l’ha mai scritto?
Possiamo portare l’urna a Roma a casa nostra in attesa che cambino la legge?
Esiste qualche altra possibilità per esaudire il suo desiderio?
Sentiti ringraziamenti
Tiziana
X Silvia,
la mancanza di volontà espressa e ritualizzata nelle forme previste dalla legge è, in via amministrativa, elemento di ostacolo pressochè insormontabile, perchè l’autorità comunale si limita alla valutazione dei titoli formali senza, quindi, dover sconfinare nell’ambito giurisdizionale, che non è, come ovvio, di sua competenza.
La Magistratura, invece, in sede di accertamento di un diritto, può ricorrere a qualunque mezzo di prova; pertanto se si rilevino aspetti afferenti a diritti soggettivi si potrebbe presentare un ricorso al tribunale (civile), magari ex art. 700 Cod. Proc. Civile, così qualora gli interessati (i famigliari del de cuius in primis) ritengano opportuna questa soluzione, non si potrebbe escludere un accertamento giudiziale (magari “sfruttando”, da parte dei ricorrenti, proprio l’art. 700 CPC) della volontà del defunto, essi, infatti, quali persone legittimate jure sanguinis, si troveranno necessariamente nella posizione di cui all’art. 100 CPC.
Salve,
mio padre è morto il 18/01/2013 ed aveva espresso in vita la volontà di essere cremato e che le sue ceneri fossero sparse su una collina del paese dove era nato. La cremazione è avvenuta ma ci è stato detto che per poter spargere le ceneri si necessità di un’iscrizione a qualche ente o sua dichiarazione scritta. Noi non abbiamo una sua dichiararazione scritta ma un video amatoriale fatto a Natale 2 anni fa, in cui lui spiega quello che deve essere fatto dopo la sua morte. Vorrei sapere se è possibile usare il video per ottenere il permesso per lo spargimento delle sue ceneri.
grazie
Silvia
X Penelope,
l’idea, per nulla da romanticoni sdolcinati, ed anzi molto suggestiva non è purtroppo percorribile, almeno in Italia.
In effetti, nel nostro ordinamento di polizia mortuaria (a questa conclusione si perviene tramite il combinato disposto tra gli Artt. 340 e 341 del Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con REgio DEcreto n. 1265/1934) qualsiasi inumazione, cioè sepoltura a contatto diretto con la nuda terra deve avvenire solo ed esclusivamente entro il perimetro cimiteriale e mai fuori di esso E’un principio della nostra legislazione moderna mutuato sia dal Diritto Romano, sia, soprattutto, dall’Editto Napoleonico di Saint Cloud del 1806. Si tratta di una norma di ordine pubblico e dunque, assoluta, categorica, tassativa ed inderogabile.
Le ceneri ex Art. 343 comma 2 Testo Unico Leggi Sanitarie (si veda, anche, il DPR 24 febbraio 2004) possono certamente uscire dal circuito cimiteriale (non esiste, infatti, per esse il pericolo dovuto alle fetide ed insalubri percolazioni cadaveriche), ma debbono aver destinazione sicura, stabile e soprattutto continuamente custodita così da evitare eventuali profanazioni; ferme restando le norme sulla tumulazione privilegiata (Art. 105 DPR n.285/1990) o in sepolcro privato pur sempre a sistema tumulazione anche se collocato esternamente al cimitero (Capo XXI DPR n.285/1990) è il caso dell’affido personale o familiare delle ceneri presso un domicilio privato (Legge n. 130/2001 e DPR 24 febbraio 2004).
C’è poi un paradosso: per la Legge Italiana (paragrafo 14 Circ. Min n.24/1993 ed Art. 2 comma 1 lettera e) D.M. 1 luglio 2002 adottato ai sensi dell’Art. 5 Legge n. 130/2001 l’urna cineraria deve esser sigillata, resistente ed infrangibile, così da contenere al suo interno tutte le ceneri provenienti dalla cremazione di un uno ed un solo feretro (è, dunque, vietata la commistione tra ceneri di diversi defunti), mentre ex Art. 75 comma 1 DPR n.285/1990 qualunque contenitore funebre venga inumato deve presentare la caratteristica della completa biodegradabilità, deve, cioè, sfasciarsi naturalmente, per permettere così da mineralizzazione delle parti molli di cui è costituito un cadavere.
Le ceneri sono ossa calcinate e polverizzate, di conseguenza non possono ulteriormente decomporsi, perchè già costituite di soli minerali, ma se l’urna al contatto con il terreno si rompe, sversando nelle zolle di terra il proprio pietoso contenuto abbiamo, senz’ombra di dubbio una velata forma di dispersione delle stesse.
Laddove sia stata attuata completamentela Legge n. 130/2001 l’inumazione delle urne è senz’altro possibile, ma la determinazione del materiale con cui le urne debbano esser costruite e confezionate è demandata alla Legge REgionale d’implementazione degli istituti più controversi della stessa Legge n. 130/2001
Salve,
ho letto di recente degli articoli riguardanti delle speciali “urne” biodegradabili, che una volta sotterrate e decomposte permettono la germogliazione di un seme precedentemente posto all’interno, così che le ceneri del defunto possano, anche simbolicamente, dare origine ad un albero. Purtroppo ho la netta sensazione che tutto questo sia legalmente impossibile in Italia, e non trovo alcun cenno in merito. Se le ceneri possono essere disperse lontano dai centri abitati, allo stesso modo possono essere sotterrate in un bosco di montagna?
Grazie, un saluto
P
X Davide:
No, purtroppo per Lei non è possibile, anzi è tassitavamente vietato.
Fuori del cimitero le ceneri possono solamente esser disperse, anche in aree private, purchè lontane dal centro abitato così come definito dal D.LGS n. 285/1992 oppure custodite (affido familiare ex Legge n.130/2001) e tumulate in luogo sicuro, stabile e confinato atto, insomma, a garantirle da ogni profanazione. Restano salve le norme sulla collocazione delle ceneri in sepolcri privati esterni al perimetro cimiteriale (Capo XXI DPR n.285/1990) ed alla tumulazione privilegiata ex Artt. 341 Testo Unico Leggi Sanitarie e 105 DPR n.285/1990.
Per la Legge Italiana (Art. 340 Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265) l’inumazione dei cadaveri deve avvenire sempre in cimitero e, sebbene le ceneri possano uscire dal circuito cimiteriale ex Art. 343 Regio Decreto n. 1265/1934 (si veda anche il parere del Consiglio di Stato sez. 1^, n. 2957/03 del 29 ottobre 2003 prodromico all’emanazione del DPR 24 febbraio 2004, ma anche Consiglio di Stato, Sez. I, 24 maggio 1938 n. 515) si ritiene detta prescrizione applicabile anche per l’interro delle ceneri; tra l’altro la scelta dell’inumazione in siti oggetto di concessioni cimiteriali determina, altresì, l’effetto secondo cui tale modalità di conservazione dell’urna venga ad avere la durata della concessione in cui è eseguita, sempre che non venga traslata prima ad altra sepoltura.
salve,
scusa mio cattivo italiano, spero che lei mi puo capire comunque. (io uso la traduzione di Google)
permette un’urna o ceneri sepolte sotto un albero sul mio terreno privato?
Purtroppo, trovo nessuna legge di dirmi se consentito.
l’urna per ottenere dalla Germania, e mi pagano io poi seppellire le ceneri sotto un albero. solo sul mio terreno privato.
è legale? Ho bisogno di una licenza?
vuoglio far’lo in Sicilia.
grazie per la risposta
Gentile Luca,
rispondo al Suo quesito così articolato per singoli punti tematici.
Innanzi tutto condivido la Sua amarezza di fondo: certe leggi regionali sono particolarmente intricate e perniciose e paiono nate solo per complicare la vita agli operatori della polizia mortuaria.
1) laddove sussistano rapporti di extra territorialità, vale a dire da Regione a Regione vale solo la normativa statale, ossia, nella fattispecie, il regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285.
2) Il coniuge in stato di separazione (la quale è un semplice allentamento, non uno scioglimento del vincolo matrimoniale, prima della sentenza di divorzio) è legittimato a rendere la dichiarazione sulla volontà cremazionista ai sensi del paragrafo 14. 2 della circolare ministeriale esplicativa 24 giugno 1993 n. 24. La volontà del coniuge superstite prevale su quella dei figli, secondo il criterio di poziorità (potere di scelta + priorità nel decidere), quando, ovviamente non sia in contrasto con le disposizioni del de cuius stesso.
3) Il testamento olografo, per avere efficacia giuridica deve esser pubblicato, altrimenti è solo un pezzo di.. “carta straccia”.
4) L’Art. 79 del DPR n.285/1990 integrato dal paragrafo 14. 2 della circolare ministeriale 24 giugno 1993 n. 24 prevede che la volontà di dar luogo alla cremazione di un cadavere sia manifestata al comune di decesso il quale è l’autorità competente ad istruire tutte le partiche di polizia mortuaria relative all’exitus (= morte) di una persona. In merito alla forma di questa dichiarazione è intervenuto il Ministero degli Interni con circolare telegrafica n.37 del 1 settembre 2004. Essa, infatti, partendo dal presupposto che il famigliare esprima non una volontà propria, ma riporti semplicemente, quale nuntius, un desiderio del de cuius richiede, ai sensi dell’Art. 47 DPR n.445/2000 un atto sostitutivo di atto di notorietà, da trasmettere al comune di decesso, magari con l’ausilio dell’impresa funebre incaricata di curare il servizio esequiale.
Il comune nella regione veneto è obbligato a conformarsi a questa procedura statale, altrimenti, questo comportamento integrerebbe il reato di omissione/rifiuto in atti d’ufficio.
5) Se, nel rispetto della volontà del defunto, si provvederà alla dispersione delle ceneri in India, presso un fiume sacro l’Autorità Italiana, cioè il comune di decesso, rilascerà solo il decreto di trasporto internazionale per l’urna cineraria ex Art 29 DPR n.285/1990, poi, colà, si seguiranno le leggi in materia di dispersione proprie dello Stato Indiano.
6) In Regione Veneto l’affido delle ceneri mantiene, a differenza di altre Regioni, come l’Emilia Romagna, ad esempio, l’intima caratteristica della familiarità (= jure coniugii e jure sanguinis), ribadita anche dalla Legge Statale n.130/2001. La consegna o il conferimento delle ceneri a terzi non famigliari, pertanto, potrebbe subdolamente configurare il fine di lucro attraverso la costruzione di un cimitero privato, ipotesi per altro impraticabile perchè vietata dalla Legge (Art. 104 comma 4 DPR n.285/1990) ed in contrasto con la natura demaniale dei cimiteri ai sensi dell’Art. 824 comma 2 Cod. Civile
l’affidamento implicaa, nella sua più genuina natura, una sostanziale “vicinanza” fisica dell’affidatario, rispondendo a motivazioni di ordine affettivo, mentre la collocazione in abitazione che sia solamente a disposizione o, addirittura presso la sede di una comunità religiosa, si atteggerebbe quale una conservazione in sepolcro privato, fuori dai cimiteri, e non come un affidamento nel senso proprio del termine (non avendosi quegli elementi di lutto i quali ne sarebbero impliciti, per non dire che qualificano l’istituto dell’affidamento dell’urna cineraria ai familiari), e ciò riporta alle previsioni dell’art. 343 comma 2 Regio Decreto n. 1265/1934, nonchè alla (espressa) previsione da parte del Regolamento comunale di polizia mortuaria.
Buongiorno,
volevo un suo parere in merito ad una questione di cremazione ed affidamento delle ceneri di mio padre che è deceduto il 16 aprile di quest’anno ed è in attesa di cremazione (prevista per il 9 maggio)
Le regioni coinvolte sono 2
il Veneto: ultima residenza di mio padre è Albettone (VI) e luogo di decesso Noventa Vicentina (VI);
il Lazio dove risiede il coniuge in vita (mia madre) .
Le sue volontà (testamento olografo) erano quelle di essere cremato e che le ceneri fossero disperse in India o, in alternativa, che restassero presso la cumunità religiosa di Albettone (VI), dove ha vissuto negli ultimi anni (e dov’era residente).
1 problema: la cremazione
Il coniuge in vita (mia madre), residente a Roma, non è riuscita a fare la richiesta di cremazione così come voluto dal Comune di Noventa Vicentina che richiede un “processo verbale” (vedere art.46 Legge Regionale 4/3/2010 n.18) da fare di fronte ad un ufficiale di stato civile poiché il regolamento del Comune di Roma non lo prevede (per loro basta un atto notorio che però Noventa Vicentina non accetta).
Possiamo comunque risolvere la questione facendo un viaggio con mia madre da Roma a Noventa Vicentina e fare questo processo verbale presso di loro! Siamo all’assurdo che è il cittadino che deve fungere da tramite per le amministrazioni pubbliche.
2 problema: l’affidamento delle ceneri
Mio padre, ben consapevole delle difficoltà burocratiche, oltre alla sua, legittima, richiesta affinché le ceneri venissero sparse in uno dei fiumi sacri dell’India, ha anche dato l’alternativa che le ceneri restassero in un luogo da lui ritenuto sacro: quello della comunità religiosa dove ha vissuto negli ultimi anni di vita (ad Albettone).
Il problema è che non è previsto l’affidamento delle ceneri se non ad un familiare.
Sempre nella Legge Regionale all’art.49 comma 6 viene specificato che qualsiasi variazione di luogo e del soggetto presso cui l’urna è conservata è comunicata all’ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l’autorizzazione. Mi chiedevo se era quindi possibile che l’affidatario resti il coniuge in vita (mia madre residente a Roma) ma che il luogo di conservazione possa essere diverso da dove abita (esempio la comunità religiosa di Albettone).
Faccio presente che mio padre era separato ma non divorziato e oltre alla moglie ci sono 2 figli e che il testamento non è stato pubblicato (per farlo mi hanno chiesto la modica cifra di 1.200€!)
Grazie
Luca
Secondo la Legge Italiana le ceneri di un cadavere contenute in un’urna costituiscono un’unità inscindibile, non possono, quindi, esser ripartite in più contenitori oppure esser solo parzialmente tumulate o disperse (laddove la dispersione sia lecita).
Il TAR Toscana, sez. II, con sentenza n. 2583/2009 del 2 dicembre 2009 è intervenuto per chiarire che l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri è propria dell’Ufficiale di Stato Civile del Comune nel quale si attua la dispersione stessa.
Laddove questa giurisprudenza si consolidasse non resterebbe che modificare le norme di quelle Regioni che hanno, invece, stabilito la competenza del Comune di decesso.
Tutti i trasporti funebri o, meglio, i luoghi (l’Estero, il cimitero, l’ara crematoria, un sepolcro privato posto fuori del recinto cimiteriale, una tumulazione privilegiata…) in cui sia possibile trasferire un feretro, un’urna, una cassetta ossario, un contenitore di resti mortali presentano la caratteristica della tipicità, perché essi preventivamente debbono esser individuati: dalla Legge in modo generale ed astratto oppure, di volta in volta con apposita autorizzazione per casi particolarissimi (si pensi alla collocazione atipica di un’urna presso un domicilio privato oppure un tempietto appositamente edificato fuori del perimetro cimiteriale presso la sede di un ente morale).
Il trasporto delle ceneri è disciplinato dal combinato disposto tra gli Artt. 24, 27, 28, 29 ed 80 comma 5 DPR n.285/1990 e, siccome detto trasporto interessa più regioni, laddove vi siano rapporti di extraterritorialità, vale e si applica unicamente la normativa sui trasporti funebri dettata dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato, appunto, con DPR 10 settembre 1990 n. 285.
Debbono, quindi esser preventivamente definiti nel decreto di trasporto:
1) Oggetto del trasporto (salma, cadavere, ossa, resti mortali, ceneri, parti anatomiche riconoscibili)
2) Addetto al trasporto ex paragrafo 5.4 Circ. MIn. n.24/1993. (ossia, in questo frangente, chi prende in custodia l’urna? Chi la porta materialmente, Con quale mezzo o veicolo?) Chiunque egli sia è da intendersi come incaricato di pubblico servizio ex Art. 358 Codice Penale.
3) Luogo (di partenza, di arrivo, di sosta intermedia ex Art. 24 comma 3 DPR n.285/1990).
Per il trasporto delle ceneri bastano:
1) Urna infrangibile e sigillata (D.M. 1 luglio 2002 e paragrafo 41 punto 1 lettera d) Circ.Min. n.24/1993) recante gli estremi nanagrafici del defunto.
2) Autorizzazione al trasporto stesso compilata con tutti i dati amministrativi (Artt. 36, 80 comma 5 DPR n.285/1990 e, induttivamente, paragrafo 8 Circ. Min. n.24/1993).
Secondo il DPR n.285/1990 la consegna delle ceneri avviene secondo la procedura dettata dall’Art. 81 DPR 285/90 e ribadita in dettaglio dal paragrafo 14.1 della Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24 ossia con la redazione in triplice copia di un verbale di cui una resta al responsabile stesso per la conservazione, una è rilasciata a colui che prende in consegna l’urna e la terza da trasmettere all’ufficio di stato civile del comune nel quale è avvenuto il decesso.
La seconda copia in questione vale come titolo di accompagnamento dell’urna e va consegnata al servizio di custodia del cimitero ove le ceneri vengono custodite.
Si nota subito una palese contraddizione, la formulazione del suddetto Art. 81 DPR 285/90 pare non prendere in considerazione l’ipotesi che le ceneri possano uscire dal circuito cimiteriale e sembra negare la legittimazione a collocare le ceneri, in “altro sito” oltre al cimitero, in quanto il luogo di stabile destinazione, o meglio “l’edificio”, secondo una lettura molto formale della norma in parte novellata proprio dal pronunciamento del Consiglio di Stato dovrebbe comunque trovarsi all’interno del cimitero, anche quando esso dovesse sorgere su area cimiteriale in concessione ad enti morali (oggi: associazioni riconosciute). e non potrebbe essere altrimenti, se consideriamo come l’art. 340[3] TULLSS ponga il divieto di sepoltura al di fuori dei cimiteri con una norma che ha rilevanza di ordine pubblico (cioè, inderogabile) dal momento che la sua violazione non solamente è soggetta a sanzione, ma che importa il ripristino della situazione alterata, ammettendo, del tutto eccezionalmente, la sola deroga del successivo art. 341 TULLSS (e, in sua attuazione, dell’art. 105 dPR 285/1990) cioè la tumulazione privilegiata, che importa la valutazione di “giustificati motivi di speciali onoranze”, con la conseguenza che la sepoltura al di fuori dei cimiteri non può divenire pratica ordinaria.
C’è, però, una sentenza su cui riflettere: Consiglio di Stato, Sez. I, 24 maggio 1938 n. 515 La regola, stabilita dall’art. 340 T.U. 27 luglio 1934 n. 1265 della obbligatorietà di seppellire i cadaveri nei cimiteri, ha carattere generale ed assoluto e non si può ad essa derogare se non per esplicita disposizione di legge; pertanto, è da ripudiarsi il principio secondo il quale i resti mortali delle persone decedute da oltre un decennio possono equipararsi, per il trasporto e la conservazione, ai residui della cremazione: tale principio urterebbe anche col disposto dell’art. 343 secondo comma T.U. cit., il quale esige che la cremazione sia completa perché le ceneri possano trovare sede altrove, che nei cimiteri; se dovesse attuarsi il concetto che le ossa umane dopo dieci anni o più dal seppellimento possano essere trasportate e definitivamente sistemate fuori dei cimiteri, questi perderebbero il carattere che la legge ha voluto loro imprimere; l’art. 340 avrebbe valore limitato nel tempo, il che è escluso dalla lettera della legge.
Quindi secondo l’interpretazione più conservatrice della norma enunciata dall’Art. 80 DPR 285/90 le ceneri avrebbero unicamente due sistemazioni possibili, e conformi alla legge, cioè:
l’accoglimento in apposito edificio, in sostanza una tumulazione “dedicata” in nicchia o loculo sia o meno presente un feretro ex paragrafo 13.1 Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24
la dispersione nel cinerario comune, quest’ultima ammessa ai sensi dell’Art. 80 comma 6 nell’evenienza di espressa volontà del defunto per tale modalità di dispersione o di mancanza di richiesta (da parte dei familiari) di altro trattamento (che può essere unicamente quella della sepoltura in tumulo).l
L’incoerenza tra le varie Leggi Regionali emanate ed il DPR 10 settembre 1990 n. 285 è patente, c’è poi un aspetto ancor più problematico: l’Art.. 81 DPR 285/90 prevede un passaggio obbligato nel cimitero di sistemazione definitiva delle ceneri, individuato dall’Art. 26 con un’unica autorizzazione, per la consegna del secondo esemplare del verbale.
Paradossalmente, se dovessimo seguire in modo pedissequo la procedura in esame, omettendo il doveroso controllo critico di razionalità ed efficienza anche in caso di dispersione, le ceneri provenienti dal crematorio dovrebbero prima sostare nel cimitero del comune di arrivo: in quanto il cimitero è il luogo istituzionalmente deputato ad ricevere, quale presidio igienico-sanitario i cadaveri umani e le loro trasformazioni di stato come le ossa ed appunto le ceneri (con relativo verbale di cui all’Art. 81), poi in un secondo tempo con un nuovo decreto di trasporto le ceneri potrebbero muovere dal cimitero alla volta del luogo di spargimento in natura.
Si tratterebbe di un inutile aggravamento dell’iter amministrativo stigmatizzato dall’Art. 1 comma 2 della Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo.
Al di là di un impianto estremamente positivo delle Leggi Regionali questa incongruenza, con ogni probabilità sfuggita al legislatore locale, sconta l’intrinseca difficoltà nel omogeneizzare e raccordare con la normativa nazionale vigente, spesso troppo arretrata una nuova disciplina locale che data la sua limitatezza territoriale e di potestà legislativa concorrente solo in materia sanitaria non può completamente prescindere dal DPR 285/90, mettendone in luce, come una cartina tornasole, tutte le debolezze ed i ritardi concettuali proprio in tema di cremazione.
La pregevole azione riformatrice in campo funerario delle Regioni paga un’ambiguità di fondo, perchè nessuna di esse può completamente emanciparsi dall’articolato del DPR 10 settembre 1990 n. 285, che, infatti, rimane in vigore per le parti non esplicitamente variate o abrogate.
Questa tecnica legislativa potenzialmente può divenire causa di parecchi contenziosi e dubbi.
Dopo numerosi e frustranti tentativi di vedere rispettate le volontà di un caro amico defunto di cui mia madre è esecutore testamentario, provo a chiedere a voi un parere su come muovermi:
il defunto, morto a Roma, ha dichiarato (in testamento pubblicato e registrato all’anagrafe) che le proprie ceneri fossero disperse nel mare di Otranto, terra di cui era appassionato. E qui comincia il calvario: i cimiteri capitolini chiedono un nulla osta di un ente con competenza territoriale su Otranto; il Comune di Otranto non vuole rilasciare nessuna autorizzazione perchè il cimitero di Otranto non viene chiamato in causa e mi rimanda alla capitaneria di porto. La capitaneria, dopo numerose insistenze, si dichiara disponibile a produrre un’autorizzazione (chiedendo a me di impostare un modello, visto che loro non ne dispongono), ma un ulteriore contatto con i cimiteri capitolini mi confemra che l’autorizzazione della capitaneria non è sufficiente, e c’è bisogno di documentazione prodotta dal Comune di Otranto.
La legislazione regionale in materia (2006 per il Lazio, 2008 per la Puglia) non contempla la produzione di nessuna particolare documentazione per il trasferimento delle ceneri, ma dalla modulistica presente sul sito dei cimiteri capitolini non si riesce neanche a capire se il permesso del comune di otranto lo deve chiedere l’esecutore testamentario o il comune di roma..
Sto raggiungendo la disperazione.. qualcuno può aiutarmi?
No, non è possibile, in quanto la dispersione delle ceneri in naura essendo un atipico, e per certi versi estremo jus elegendi sepulchrum è di sola eleggibilità da parte del de cuius. Le ceneri derivanti dalla cremazione dei resti mortali potranno esser sversate in cinerario comune.
sono di Venezia alla distanza 25 anni mio figlio deve essere riesumato desidero alla riesumazione che le ceneri fossero disperse in montagna in trentino che mio figlio amava il posto che andava in vacanza.
posso dispedere le sue ceneri
vi ringrazio delle vostre risposte
gaspare
Sulla dispersione delle ceneri in mare (di Sardegna) purtroppo non ci sono storie o cavilli interpretativi, la Regione Sardegna, infatti, non ha ancora recepito con propria Legge o Regolamento gli istituti della Legge n.130/2001, i quali, nell’inerzia del legislatore, rimangono congelati e non producono ancora i propri effetti giuridici, non essendo essi attuabili con regolamento comunale, per difetto di competenza. Occorre infatti una norma regionale, questo è ormai l’orientamento maggioritario della dottrina, altrimenti un’eventuale forzatura per rendere subito applicabili i disposti della Legge 30 marzo 2001 n. 130 configurerebbe la fattispecie di usurpazione di pubbliche funzioni.
Se il comune fosse tentato di rendere operativa, motu proprio, la dispersione delle ceneri, si andrebbe incontro, inevitabilmente all’annullamento straordinario dell’atto (art. 138 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267) che, per altro non ha riflessi penalistici, neppure di giurisdizione amministrativa, ma unicamente amministrativo.
In Sardegna, spargere le ceneri in natura (e, quindi, anche in mare) a norma dell’Art. 411 Codice Penale costituisce ancora reato ed a nulla vale la manifestazione di volontà del de cuius, quando in aperto contrasto con la Legge.
Con questo assetto normativo l’Ufficiale di Stato Civile ha mille bone ragioni per rifiutarsi di predisporre e sottoscrivere l’autorizzazione alla dispersione, altrimenti commetterebbe egli stesso un reato.
Sull’affido familiare delle ceneri, invece, sarei più possibilista, almeno dopo l’emanazione del DPR 24 febbraio 2004 secondo cui il comune avrebbe pur sempre facoltà (e non ancora obbligo) di accordare la relativa autorizzazione alla custodia delle ceneri, in base ad una statuizione in tal senso del Consiglio Comunale oppure anche attraverso l’adozione caso per caso e di volta in volta di un preciso atto di affido nel quale inserire tutte le clausole e le precisazioni di dettaglio sulla modalità di conservazione delle urne presso un domicilio privato.
La situazione sta evolvendo in tal senso, il comune di Nuoro, ad esempio, si è orientato verso la prima soluzione (delibera consigliare) ed ha fissato questo protocollo operativo di cui si riporta una stalcio:
Per avviare tale procedura – come indicato nell’atto – sarà necessaria la “Presentazione di una istanza del parente del defunto individuato in vita dal de cuius per l’affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma scritta ma olografa o ancora manifestata dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.
Nella istanza dovranno essere indicati:
– i dati anagrafici e la residenza del richiedente , ai sensi di quanto previsto dalla lettera e del comma 1 dell’art. 3 della L. 130/01;
– la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l’accettazione degli eventuali controlli da parte dell’Amministrazione Comunale;
– il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell’urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
– la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell’urna;
– la conoscenza della possibilità di trasferimento dell’urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
– che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall’Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
– l’obbligo di informare l’Ufficio Stato Civile della variazione della residenza entro il termine massimo di 30 giorni;
I suddetti dati verranno riportati su apposita modulistica predisposta, che dovrà essere sottoscritta dal richiedente, al quale verrà rilasciata copia dell’autorizzazione [omissis].
Anche il Suo comune, su pressione dell’opinione pubblica, potrebbe dotarsi di un provvedimento simile, quindi abbastanza snello e rapido nella sua esecutività, meglio se integrato nel regolamento comunale di polizia mortuaria di cui ogni comune deve necessariamente disporre.
Non Le resta che acquisire la disponibilità di una nicchia cineraria e trasferirvi l’urna cineraria in attesa che si possa dar corso alla volontà del de cuius. Quando sarà possibile, farà la dispersione in mare nel luogo da Lei indicato come “espressa volontà del de cuius”.
Effettivamente, la legge statale (L. 29 marzo 2001, n. 130) che regola questi istituti non e’ attuabile se non nelle regioni che, con propria legge regionale, abbiano adottato norme di attuazione.
Tra le regioni che non sono ancora intervenute in materia vi e’ anche la regione Sardegna.
Buon giorno scrivo dalla Sardegna,mia madre è deceduta a Crema ed è stata cremata a Brescia,essendo residente in Sardegna è stata portata nel comune di residenza e tumulata in un colombaio del cimitero nel comune di residenza(Orosei)Ora mio padre,anch’esso residente in Sardegna, vorrebbe avere in affido l’urna o meglio ancora disperdere le ceneri in mare,come desiderio di mia madre avallato da un testamento olografo.
L’impiegato comunale si è opposto in quanto sostiene che in Sardegna le leggi che autorizzano tale diritto non sono state recepite.Mio padre sostiene di essere stato informato che invece la legge ora permette tale pratica.Quindi per fugare ogni dubbio chiedo rispettosamente a voi consiglio, anche eventualmente su come potermi informare in modo certo sui niostri reali diritti.Grazie cordiali saluti
X Alba
trasmetta pure il testo a questa casella di posta elettronica: necroforo@funerali.org.
Provvederò io stesso ad inviarlo alla redazione centrale.
Saluti
carlo
x Carlo
salve, volevo inserire un nuovo argomento posso sapere comesi fà??
grazie
IL Testamento se Olografo, cioè redatto di proprio pugno e firmato per produrre i propri effetti giuridici deve prima esser pubblicato (Art. 620 Codice Civile), altrimenti è solo un pezzo di carta straccia, diversamente si potrà ricorrere alle due altre forme per manifestare la volontà del post mortem ossia il testamento pubblico e quelle segreto.
Il desiderio di dispersione delle proprie ceneri richiede rispetto alla semplice cremazione che è un diritto trasmissibile anche agli aventi causa jure sanguinis del de cuius, un’ulteriore ed autonoma manifestazione della volontà, non surrogabile da parte di terzi perchè: a) confligge con il diritto di sepolcro, inteso in senso stretto come luogo stabile e certo in cui identificare una sepoltura per gli atti di devozione ed il culto della memoria (leggasi senso comunitario della morte). b) ha riflessi di natura penale (Art. 411 Codice Penale), siccome la dispersione non autorizzata secondo la procedura aggravata dell’Art. 2 Legge n.130/2001 costituisce reato.
La volontà di esser incinerati (…ovviamente dopo la morte perchè esser bruciati da vivi non è il massimo!!!) è espressa se formalizzata per iscritto, datata, scritta e sottoscritta di proprio pugno dal defunto nella forma testamentaria olografa con atto notorio dei parenti più prossimi (Circolare Ministeriale 1 settembre 2004 n.37) o con l’attestazione del Presidente di associazione riconosciuta (ai sensi del DPR 10 febbraio 2000, n. 361) avente fra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati.
Il testatore può designare un esecutore testamentario, anche per le cosiddette “disposizioni dell’anima (atti di suffragio possibili pure per chi scelga esequie civili e laiche ex Art. 629 Codice Civile) e può subordinare il lascito testamentario all’adempimento postumo della propria volontà.
Non è possibile che un Comune possa dare attuazione ad una normativa statale (art. 3, comma 1 della L. 30 marzo 2001, n. 130), la quale necessita ancora di regolamentazione attuativa (.Ufficio Territoriale di Governo) di Perugina, con nota N12410 in risposta a specifico quesito, conferma la impossibilità dello Stato Civile ad autorizzare la dispersione delle ceneri. Se ne riporta il testo per estratto:
“Con riferimento alla richiesta in oggetto, si rappresenta che il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Demografici – Area III Stato Civile, già interessato in merito ad analogo quesito formulato, ha ribadito che, allo stato, l’Ufficiale di Stato Civile non può autorizzare la dispersione delle ceneri nelle more dell’emanazione del regolamento di cui all’art. 3 della legge n. 130 del 30 marzo 2001.” ).
La regolamentazione attuativa è statale (quando e se mai arriverà) e/o regionale e la Regione Sardegna a tutt’oggi non ha ancora legiferato in merito. Pertanto Lei non può disperdere le ceneri in Sardegna fino a che la regione sarda non abbia legiferato (presumibilmente tra più di un anno ancora).
La Regione Lazio ha, invece, disciplinato la dispersione delle ceneri con gli Artt. 162 e 192 della Legge Regionale 28 aprile 2006 n.4.
Lo JUs Eligendi Sepulchrum, ossia il potere di scegliere per il tempo successivo alla propria morte luogo, tempi e modalità della sepoltura (in senso lato anche la dispersione è, seppur anomala, una forma di destinazione delle ceneri) è un diritto della personalità, e per tanto afferisce alla sfere dei cosiddetti diritti civili di esclusiva pertinenza della Legge Statale (Art. 117 comma 1 lettera m) Cost, così come novellato dalla Legge Costituzionale n.3/2001), ma per la dispersione in natura delle ceneri la situazione è ancora a macchia di leopardo, perché, di fatto, nell’inerzia del legislatore centrale, sono state le regioni ad attivarsi, siccome la polizia mortuaria, in quanto attinente alla tutela della salute umana è divenuta oggetto di legislazione concorrente da parte delle Regioni (Legge di Revisione Costituzionale n.3/2001 e relativa Legge attuativa 5 giugno 2003, n.131
Ovviamente tra Regione e Regione non v’è, purtroppo alcuna proprietà transitiva tra i vari atti legislativi e le norme regionali scontano il difetto della competenza territoriale, perché valgono solo nell’ambito dei confini amministrativi della Regione che le ha emanate.
L’autorizzazione alla dispersione delle ceneri dovrebbe, per il possibile, esser contemporanea e contestuale rispetto all’autorizzazione alla cremazione e dovrebbe attenere al comune di decesso, secondo un principio implicito nel nostro ordinamento di polizia mortuaria, anche se l’autorizzazione alla cremazione (almeno in Lazio e sardegna) attiene all’autorità comunale, nella persona del dirigente o funzionario incaricato ex Art. 107 comma 3 lettera f) DEcreto Legislativo n.267/2000, mentre quella alla dispersione in nautura delle ceneri è propria dell’Ufficilae di Stato Civile (solamente laddove la Legge n.130/2001 sia già operativa in funzione di apposita legge regionale, e, purtroppo non è il caso della sardegna).
Il TAR Toscana, sez. II, con sentenza n. 2583/2009 del 2 dicembre 2009 è, però, intervenuto per chiarire che l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri è propria dell’Ufficiale di Stato Civile del Comune nel quale si attua la dispersione stessa.
Laddove questa giurisprudenza si consolidasse non resterebbe che modificare le norme di quelle Regioni che hanno, invece, stabilito la competenza del Comune di decesso.
Sono residente in Sardegna ma domiciliata a Roma. Non voglio funerale religioso, ma vorrei essere cremata. Le ceneri vorrei fossero disperse in mare per mano di mio figlio possibilmente . Come devo comportarmi? questo testamente deve essere depositato?
mgabriella Pirrello
Si applicherà (quando sarà il momento e senza alcuna fretta) l’Art. 4 comma 4 Legge Regionale N.20 del 9 ottobre 2006.
Ai sensi dell’Art. 5 della suddetta Legge REgionale 9 ottobre 2006 n.20 saranno i regolamenti comunali di polizia mortuaria a disciplinare nel dettaglio la pratica funebre della dispersione in mare delle ceneri.
La Regione Campania rinvia per le modalità con cui manifestare la volontà cremazionista all’addentellato della Legge Statale n.130 del 30 marzo 2001 e tutela con l’Art. 8 sempre della Legge 9 ottobre 2006 n.20 il diritto del cittadino a conoscere ed esercitare il potere di disposizione, riflesso nel post mortem, su di sè e sui propri famigliari. Si richiama, per la sua piena operatività (la Legge n.130/2001 è, in gran parte inattuata) l’Art. 79 DPR n.285/1990.
Le modalità per dal luogo all’opzione cremazionista sono molteplici:
1) iscrizione a SoCrem
2) famiglialre che diventa un nuntius, coiè riferisce e riporta fedelmente il desiderio del defunto attraverso atto sostitutivo di notorietà ai sensi della Circ.Min. 1 settembre 2004 n.37 la quale rinnvia per la formalizzazione della volotà all’Art. 38 comma 3 DPR n.445/2000 (La Legge punisce chi dichiara il falso in atto pubblico)
3) Testamento nelle sue tre forme (pubblico, segreto ed olografo)
4) In via residuale qualsiasi altra modalità (Art. 3 comma 1 lettera b) punto 2 Legge n.130/2001).
IL Testamento Olografo per produrre i propri effetti deve prima esser pubblicato (Art. 620 Codice Civile).
Ad oggi 20 settembre 2010 questo è lo stato della Legislazione statale e regionale, ma ripeto, come recita un famoso detto di saggezza popolare a pagare ed a morire si fa sempre in tempo!
sono di napoli e desidero essere cremato e disperdere le ceneri nel mare tra napoli e capri cosa posso fare???