Iscrizione al Sistri

Domanda

Un'Azienda di impresa funebre con meno di 10 dipendenti svolge servizi funebri, cimiteriali (inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, ecc.) e servizi floreali.
Chiede se sia obbligatoria la sua iscrizione al Sistri e la presentazione del MUD, anche se si effettua il trasporto dei rifiuti derivanti da estumulazioni ed esumazioni con ditta esterna.

Risposta

Tutto ruota attorno al concetto se si è produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
Ad es. se la ditta fa un recupero di cadavere sulla pubblica via e vi è sangue, con cui si sporcano le tute.
Tali tute sono considerate potenzialmente pericolose e quindi trattate come rifiuti pericolosi.
Stesso dicasi, dopo un recupero o con perdita di liquami cadaverici, per la sanificazione dell’autofunebre (gestione dei rifiuti di autorimessa).
I rifiuti da esumazione ed estumulazione, compresi i materiali lapidei ed inerti da attività di edilizia funebre, rientrano nei rifiuti urbani (art. 184 c.2 lettera f D.Lgs. 152/06).
Perciò i produttori iniziali di tali rifiuti sono esclusi dall'obbligo del MUD, della tenuta del registro e dall’adesione al SISTRI.
Per i produttori iniziali di rifiuti urbani non è nemmeno prevista l'adesione volontaria.
Relativamente agli altri rifiuti, è importante individuare se esistono fattispecie di rifiuti pericolosi.
In questo caso vige l'obbligo degli adempimenti sopra menzionati indipendentemente dal numero dei dipendenti.
Per i rifiuti non pericolosi, solo se derivano da attività industriale, artigianale o fanghi da trattamento acque o abbattimento fumi, si ricade nell'obbligo del MUD prima e del SISTRI poi.
Questo, in funzione del numero dei dipendenti.
Il registro di carico e scarico per questi rifiuti va comunque compilato anche in presenza di un numero di dipendenti <10.
In generale non sembra che tali rifiuti possano interessare i servizi funebri e cimiteriali.
In ogni caso è bene fare un esame della singola situazione prima di dare affermazioni assolute.
I produttori di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività commerciale possono aderire al SISTRI su base volontaria, ma non sono obbligati (caso della vendita di fiori).