Il detentore di rifiuti che non verifica il possesso delle autorizzazioni di terzi a cui delega la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rottami, risponde del reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione (sentenza 6 maggio 2004, n. 21588), secondo cui, in caso tale verifica sia omessa, il detentore risponde a titolo di colpa della contravvenzione di cui all’articolo 51, comma 1 del Dlgs 22/1997 (cd. “decreto Ronchi”), e rischia quindi la condanna alla pena dell’arresto da 3 mesi a un anno o ad un’ammenda, se si tratta di rifiuti non pericolosi; o alla pena dell’arresto da 6 mesi a 2 anni e ad un’ammenda, identica, se si tratta di rifiuti pericolosi.