I Comuni non possono imporre i più bassi limiti di inquinamento acustico previsti dalla normativa senza aver prima classificato il proprio territorio in zone di diversa accettabilità in base alle stesse norme. Con una sentenza dello scorso 10 dicembre 2004 (n. 1212) il Tribunale amministrativo di Latina ha sottolineato come in assenza di ripartizione del territorio comunale in base alle zone previste dal Dpcm 1° marzo 1991, il limite di accettabilità delle sorgenti sonore sia quello più alto e generale previsto dallo stesso decreto per tutto il territorio nazionale.