[fun.news.306] Il Consiglio dei Ministri dà il via al DDL La Loggia per l’attuazione della Riforma del Titolo V della Costituzione

Il Disegno di legge di attuazione della Riforma in senso federalista dello Stato, ovvero del nuovo Titolo V della Costituzione è riapprodato stamane in Consiglio dei Ministri, dopo aver incassato il parere della Conferenza Unificata, che lo ha varato in via definitiva come Disegno di legge, che ora passera’ quindi all’esame delle Camere. Il provvedimento – il cui testo non e’ stato diffuso in quanto vi si stanno apportando le ultime correzioni introdotte stamane in Consiglio dei Ministri – e’ comunque costituito di nove articoli e, secondo quanto riporta il comunicato ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvede in particolare a: A) individuare i vincoli derivanti alle potesta’ legislative statali e regionali dal primo comma dell’articolo 117 della Costituzione; B) regolare i rapporti tra legislazione statale e regionale delegando, inoltre, il Governo ad emanare decreti legislativi di ricognizione dei principi fondamentali vigenti nelle materie di legislazione concorrente; C) disciplinare la potesta’ statutaria e regolamentare degli enti locali; D) definire, in attuazione dell’articolo 117, comma quinto, la partecipazione delle Regioni alla formazione degli atti comunitari; E) dettare, in attuazione dell’articolo 117, commi quinto e nono, le norme procedurali relative all’attuazione ed all’ esecuzione degli Accordi internazionali, nonche’ individuare i casi e le forme relative alla possibilita’ che le Regioni concludano accordi con Stati ed intese con enti territoriali interni ad altro Stato; F) dare attuazione all’articolo 118 della Costituzione in ordine all’ esercizio delle funzioni amministrative provvedendo a dettare la disciplina per i trasferimenti delle risorse relative alle funzioni che la nuova legge costituzionale attribuisce alle autonomie; G) attribuire alla Corte dei conti la verifica del rispetto degli equilibri di bilancio degli enti territoriali, nonche’ il controllo successivo sulla gestione, ed attribuire alle Regioni la possibilita’ di richiedere ulteriori forme di collaborazione alle Sezioni regionali della Corte dei conti, che, sono integrate con due componenti designati dalla Regione e dalle Autonomie locali; H) definire, ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione, le procedure idonee a garantire l’esercizio dei poteri sostitutivi, prevedendo l’eventuale adozione di provvedimenti; I) precisare che nelle materie di legislazione concorrente ed esclusiva regionale non possono essere piu’ adottati atti di indirizzo e coordinamento; L) prevedere che la Corte Costituzionale, per le leggi regionali o statali impugnate, debba fissare l’udienza di merito entro i trenta giorni dal deposito del ricorso e che il dispositivo della sentenza sia depositato entro 15 giorni dall’udienza; M) istituire la figura del Rappresentante dello Stato per lo svolgimento, a seguito della soppressione della figura del Commissario del Governo, delle funzioni statali residuali non riconducibili a quelle indicate negli articoli della Costituzione abrogati; N) demandare alle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti speciali la redisposizione delle norme di attuazione per la definizione dei beni e delle risorse da trasferire nelle materie che, ai sensi dell’articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, sono attribuite alle Regioni a Statuto speciale in quanto non gia’ contemplate dai rispettivi Statuti.

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