[Fun.News 2325] Aumentano i controlli su Enti Locali e partecipate

Giovedì 6 dicembre la Camera, con 281 voti favorevoli, 77 contrari e 180 astenuti, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l’esercizio di delega legislativa (C. 5520-B). E venerdì 7 dicembre la Camera, dopo aver esaminato gli ordini del giorno, ha approvato in via definitiva tale DDL, che tra breve verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. L’approvazione del decreto era attesa anche per i lavori di sistemazione da effettuare in molti cimiteri danneggiati dal sisma del maggio 2012, nonché per attenuare i vincoli sul personale e sulle spese dei Comuni in tali aree .

Di seguito riportiamo alcuni dei principali contenuti del decreto.

Nel corso dell esame al Senato è stata modificata la lettera d) del comma 1 dell articolo 3, la quale sostituisce l articolo 147 del TUEL, relativo alle tipologie di controlli interni degli enti locali, con cinque nuovi articoli da 147 a 147-quinquies, volti a ridisegnare l intero sistema. In particolare, a seguito dell esame al Senato, l applicazione dei controlli interni, e specificamente il controllo dello stato di attuazione di indirizzi ed obiettivi gestionali e della qualità dei servizi erogati, il controllo strategico nonché i controlli sulle società partecipate è stata graduata temporalmente, in sede di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti; a quelli con popolazione superiore a 50.000 abitanti a decorrere dal 2014 e 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.

Inoltre, per ciò che concerne il controllo di regolarità amministrativo contabile:
E’ mantenuto il controllo di regolarità amministrativa (effettuato dal responsabile del servizio finanziario), nella fase preventiva di formazione dell atto-
Sono stati soppressi (rispetto al testo precedente), dall elenco delle tipologie di atti assoggettate al controllo amministrativo contabile nella fase successiva di formazione dell atto, gli atti di accertamento di entrata e gli atti di liquidazione della spesa. Rimangono invece assoggettati al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
E’ stata introdotta una precisazione relativamente al controllo sulle società partecipate dall ente locale (cpv. Art. 147-quater della lettera d)): non si applica né alle società quotate, né a quelle da esse controllate.

La lettera e) del comma 1 dell articolo 3 del decreto legge interviene, sostituendolo, sull articolo 148 del TUEL, ampliando consistentemente la funzione di controllo della Corte dei conti. In tale ambito, la lettera in esame dispone, tra l altro, che la stessa verifichi, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell equilibrio di bilancio di ciascun ente locale.

La lettera i) del comma 1 dell articolo 3, sostituisce le disposizioni recate dal comma 3 dell articolo 191 del TUEL, relativo alle regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese, con riferimento specifico alle spese relative ai lavori pubblici di somma urgenza, prevedendone l approvazione da parte dell organo consiliare. E ancora l’art. 3 cpmma 8, lettera f) che prevede una aggiunta del comma 3.bis all’art. 243 T.U.EL.

3-bis. I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le società controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verifichino condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società medesime, anche in applicazione di quanto previsto dall’articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008.

Di seguito si riporta il nuovo art. 147 quater, nella versione definitiva:

Art.147-quater. (Controlli sulle società partecipate non quotate).

1. L’ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell’ente locale, che ne sono responsabili.
2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l’amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all’articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l’ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l’ente locale effettua il monitoraggio periodico sull’andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico- finanziari rilevanti per il bilancio dell’ente.
4. I risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

Lascia un commento

Quando inserisci un quesito specifica sempre la REGIONE interessata, essendo diversa la normativa che si applica.

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
Risposta a quesiti posti da operatori professionali sono a pagamento, salvo che siano di interesse generale, previa conferma di disponibilità da parte del richiedente.