[Fun.News 2160] Circolare SEFIT su autorizzazioni ministeriali all’impiego di materiali alternativi allo zinco per cofani mortuari

La SEFIT ha recentemente diffuso la circolare n. 3127/AG del 24 gennaio 2012 “Autorizzazioni all’impiego di cofani in materiali alternativi allo zinco” (si rimanda per la lettura nell’apposita Area del sito), a seguito della emanazione di 3 decreti autorizzativi da parte del Ministero della salute (il terzo è di modifica di uno dei due).
La circolare fa un excursus storico della normativa applicabile alle autorizzazioni ministeriali di che trattasi.
Viene poi ricordata la necessità, quanto meno nei crematori che non sono abilitati a cremare casse con lo zinco, di eliminazione dei materiali non facilmente combustibili prima della immissione nel forno.
Viene poi dettagliatamente analizzata ogni situazione di impiego di tali nuovi materiali.
Nella circolare sono sottolineate diverse note critiche circa i contenuti di due di tali decreti ministeriali, concernenti materiali consentiti per bare destinate a tumulazione (ovviamente stagna, poiché la tumulazione areata è attualmente regolata solo dalle Regioni) entro i 100 chilometri e in specifiche condizioni.
Aggiungiamo che i decreti sul materiale consentito per la tumulazione “di vicinanza” sono carenti di informazioni che consentano una corretta applicazione in relazione alle specifiche di legge (ad es. non sono definiti pubblicamente gli spessori, a meno che non si intenda tacitamente che lo spessore sia pari a quello della lastra di zinco), tanto da creare imbarazzi per le imprese funebri in sede di dichiarazione che i materiali siano conformi alla legge per la destinazione del feretro, nonché per chi, a valle, è tenuto a effettuare controlli all’arrivo (cimiteri e crematori) e alle ASL.
Inoltre il decreto statale confligge con la norma della Regione Lombardia sulle caratteristiche delle bare per tumulazione.
Diversi poi i problemi del tutto irrisolti circa la verifica di utilizzo di tali materiali, in particolare in caso di cremazione postuma (il decreto autorizza il solo caso di tumulazione). Ma non ci si pone l’interrogativo di lunga distanza circa la cremazione di tali materiali, stante il fatto che ormai l’80% delle estumulazioni produce resti mortali che potenzialmente possono (o meglio devono) essere cremati.
Oltre agli interrogativi circa la combustibilità di tali materiali, se ne pongono pure altri sulle ripercussioni circa la durata delle tumulazioni stagne, e infine le ripercussione sulle procedure di raccolta e smaltimento dei rifiuti da estumulazione.
Insomma un bel rebus, che rende sempre più urgente definire standards riconosciuti nazionalmente per bare e materiali accessori, nonché la emanazione del decreto attuativo dell’art. 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130, che ritarda da ormai 10 anni.

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