La Regione Veneto, in una risposta ad un quesito posto dalla sezione regionale dell’Associazione degli Ufficiali di Stato Civile, ha chiarito che quanto specificato al comma 2 dell’art. 23 della L.R. Veneto e cioè "L’autorizzazione alla inumazione, tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall’ufficiale allo Stato Civile, vale anche come autorizzazione al trasporto." deve intendersi che la prima autorizzazione non assorbe la seconda.
Nel parere viene chiaramente specificato che la Regione, non avendo competenze in materia di Stato Civile, non può affidare a Ufficiali di Stato Civile competenze che siano proprie di altri soggetti (Sindaco e quindi personale comunale).
Viene quindi a cadere, grazie ad una interpretazione dell’Ufficio legislativo regionale, una delle norme più contestate dai Comuni, che quindi devono continuare ad autorizzare il trasporto funebre (e quindi a farsi pagare le relative tariffe, ove previste).
Semmai, si potrà arrivare ad avere un unico foglio con le distinte autorizzazioni, sottoscritte dai due soggetti competenti.
L’importante interpretazione è contenuta nella Comunicazione Veneto del 28 maggio 2010, di prot. n. 300978/40.03, rinvenibile all’interno del sito www.euroact.net nell’area ‘Leggi Regionali’.
Si rammenta che a tale area possono accedere solamente gli utenti paganti, titolari di abbonamento normale o professionale al sito www.euroact.net
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
Risposta a quesiti posti da operatori professionali sono a pagamento, salvo che siano di interesse generale, previa conferma di disponibilità da parte del richiedente.