Il Dl. n. 78 del 31 maggio 2010 (G.U. n. 125/10), sulla “manovra correttiva 2010”, all’art. 14, comma 32 stabilisce che i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Le eventuali partecipazioni esistenti al 31 maggio 2010 dovranno essere messe in liquidazione entro il 31 dicembre 2010.
Tale vincolo non si applica alle società costituite da più Comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti.
La norma impone inoltre, ai Comuni che abbiano una popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti la facoltà di detenere una sola partecipazione societaria e entro il 31 dicembre 2010 dovranno mettere in liquidazione le altre società eventualmente costituite.
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
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