[Fun.News 1759] Camera vota la fiducia al decreto Anticrisi: effetti sulle società pubbliche degli enti locali

La Camera, il 24 luglio 2009, con 294 voti a favore e 186 contro ha votato la fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’emendamento Dis. 1.1 interamente sostitutivo dell’articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (C2561). Il seguito del dibattito è stato rinviato ad altra seduta.

Tra le norme modificate anche l’articolo 19 del DL anticrisi. In particolare si segnala la cancellazione dell’anticipo al 30 settembre 2009 della decisione dei Consigli comunali in ordine al mantenimento o meno in capo degli Enti Locali delle partecipazioni societarie. Pertanto il termine viene mantenuto quello recentemente allungato al 31 dicembre 2010. Sempre di rilievo l’introduzione del compito di determinare i criteri con i quali una certa parte delle imprese di pubblico servizio verrà fatta rientrare nei parametri del patto di stabilità per gli enti locali. Si provvederà ai criteri tecnici entro il 30 settembre 2009, con decreto, pur sempre con una certa procedura di garanzia (parere della Conferenza Unificata).

Il testo dei primi due commi dell’artricolo 19 del decreto anticrisi, come modificati dal maxi emendamento approvato alla Camera il 24 luglio 2009 è il seguente:

Art. 19 – Società pubbliche

1. All’articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , e’ inserito il seguente:
<<2-bis – Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l’amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Le predette societa’ adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica per l’assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.>>

2. All’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 28, in fine, e’ aggiunto il seguente periodo: "La delibera di cui al presente comma e’ trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.";
b).. soppresso ..

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