Un Consorzio partecipante ad una gara per l’affidamento dei servizi socio – educativi non può utilizzare volontari, nel caso in cui l’attività da questi esercitata non sia marginale.
Le associazioni di volontariato non possono partecipare a gare di appalti pubblici, in quanto l’espletamento di una procedura di selezione del contraente, fondata sulla comparazione delle offerte con criteri concorrenziali di convenienza tecnica – economica, risulta essere inconciliabile con il riconoscimento alle associazioni di volontariato, ex art. 5 della L. n. 266/1991 (legge quadro sul volontariato), della possibilità di usufruire di proventi costituiti esclusivamente da rimborsi derivanti da convenzioni che prescindono dalle regole di concorrenza.
La caratteristica precipua dell’attività di volontariato consiste nella sua gratuità, che comporta come corollario inevitabile l’impossibilità di retribuire la medesima, anche da parte del beneficiario. Risulta evidente, pertanto, che la stipulazione di un contratto a titolo oneroso, quale un appalto pubblico di servizi, si pone come incompatibile, rispetto a tale fondamentale aspetto del volontariato. L’onerosità implica, dunque, che l’Amministrazione, per conseguire il vantaggio rappresentato dall’espletamento del servizio dedotto in appalto, corrisponda il correlativo prezzo, evidentemente comprensivo della retribuzione dei lavoratori impiegati per svolgerlo. Di conseguenza, sussiste una evidente incompatibilità tra l’espletamento di una gara finalizzata all’aggiudicazione di un pubblico servizio e la partecipazione, alla medesima, di associazioni di volontariato.
L’eventuale utilizzo di volontari da parte di un Consorzio partecipante alla gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi socio – educativi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per realizzare le proposte migliorative dei progetti, deve essere di solo supporto e non deve costituire un’attività che concorre a formare il punteggio tecnico, il quale, peraltro, nel caso di specie, non essendo marginale è idoneo a determinare una considerevole differenza sulla graduatoria finale.
Pertanto, non è conforme alla normativa vigente di settore l’utilizzazione di volontari, laddove l’attività da questi esercitata sia utile al conseguimento del punteggio tecnico, non essendo possibile per le associazioni di volontariato prendere parte a procedure concorrenziali. Inoltre, un Consorzio, laddove realizzi parte dell’appalto attraverso una propria consorziata, ha l’obbligo di specificare le parti del servizio eseguite direttamente dal proprio consorziato, secondo quanto disposto dall’art. 37, c. 4, del D.Lgs. n. 163/2006 ai sensi del quale "nel caso di forniture o servizi nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati".
Questi in sintesi i contenuti del Parere n. 266 del 17/12/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che si può leggere integralmente cliccando su parere 266/2008
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