[fun.news.1355] La SEFIT invita i comuni al controllo del rispetto delle normative per l’attività funebre in Lombardia

Con la piena entrata in vigore della norma regionale lombarda, che si ricorderà era stata differita di 90 giorni per la sola parte concernente l’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre, si conclude il regime transitorio e si apre una nuova stagione per l’attività funebre in Lombardia.
Nonostante i tentativi che da più parti pervengono per consentire prolungamenti fuori tempo massimo dei termini per la operatività, dal 10 febbraio 2007 solo gli esercenti l’attività funebre regolarmente autorizzati possono ricevere l’autorizzazione al singolo trasporto funebre da parte del Comune, laddove il trasporto si esegua interamente dentro il territorio regionale.
Solo gli autorizzati all’esercizio dell’attività funebre possono effettuare trasporto di salma.
Tenuto conto delle richieste di chiarimento pervenute SEFIT ha consentito che i testi delle recenti circolari da essa emanate per l’applicazione della normativa lombarda siano liberamente disponibili ai seguenti link:
Circ. p.n. 916 del 12/02/2007
Circ. p.n. 949 del 08/03/2007
Circ. p.n. 990 del 23/03/2007
(una volta entrati con login e password nel sito www.euroact.net).
Inoltre viene richiesto fermamente ai comuni di svolgere a pieno la propria opera di vigilanza e controllo, applicando le sanzioni ove si rilevassero infrazioni, ad es. se si svolgono trasporti funebri da parte di soggetti non autorizzati (art. 10.bis, comma 1, lett. e) e, se ricorra, anche lett. d), L.R. 18 novembre 2003, n. 22).
In una nota SEFIT rammenta che la situazione lombarda è stata recentemente valutata nel corso dell’esecutivo svoltosi a Milano il 2 maggio 2007, e che ne è scaturito l’auspicio perché ogni Comune verifichi già fin da ora il possesso dei requisiti che l’impresa ha comunicato e il mantenimento nel tempo.
Una soluzione semplice, valutata e suggerita dalla SEFIT, è quella di richiedere che nell’attestazione di avvenuta conformità del feretro da parte dell’incaricato al trasporto, vengano individuate le persone (aventi le caratteristiche stabilite dal regolamento) che hanno svolto la funzione di operatore funebre per quel servizio funebre.
In questa maniera, incrociando opportunamente i dati, i Comuni potranno valutare se le dichiarazioni effettuate circa la disponibilità del personale siano veritiere o meno.
Difatti pervengono ai Comuni, sempre più spesso, dichiarazioni generiche di disponibilità, oppure individuate poche ditte che dispongono di un limitato numero di operatori autorizzati, che non possono avere il dono dell’ubiquità.
Si apre quindi un periodo nel quale i Comuni dovranno svolgere a pieno il loro ruolo di controllo dell’esecuzione del trasporto funebre.
Si rammenta, ai fini del controllo – prosegue la nota della SEFIT – che sono pienamente operative e da tempo, le norme concernenti le caratteristiche specifiche di cofani destinati a sepoltura o cremazione nel territorio regionale lombardo.
Cosicché, trattandosi di limiti minimi di spessore, la circostanza più rilevante da verificare e sanzionare ove non presente, è la mancata certificazione del produttore sul rispetto della norma regionale lombarda sul limite di residuo secco per la verniciatura.

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