Il 12/10/2006 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di un decreto legislativo che traccia le prime circostanziate modifiche alle parti III e IV del Dlgs 152/2006, con riferimento ai rifiuti ed alle acque. Si tratta di un testo provvisorio, che deve ancora essere sottoposto all’esame delle Commissioni competenti di Camera e Senato, alla Conferenza Stato-Regioni e nuovamente al Consiglio dei Ministri.
I tempi saranno ancora lunghi: tuttavia la versione approvata l’altra settimana propone uno scenario di revisione sostanziale, che ha suscitato immediatamente molte reazioni contrastanti nonché l’esplicita disapprovazione di Confindustria. I principali temi toccati sono i seguenti:
– la riscrittura della definizione di “rifiuto”, la rivisitazione dei concetti di “materia prima secondaria” e di “sottoprodotto” (con il fine di accogliere le censure formulate lo scorso 3 luglio 2006 dall’Ue all’Italia per l’eccessiva restrittività della nozione di rifiuto contenuta nel Dlgs 152/2006);
– la riformulazione della disciplina delle terre e rocce da scavo (che nel tenore attuale del Dlgs 152/2006 esclude di fatto dall’applicazione della disciplina dei rifiuti i materiali in questione);
– la reintroduzione della definizione di “scarico diretto” nelle acque (finalizzata ad elevare il livello di tutela delle risorse idriche sotterranee);
– l’eliminazione dell’attuale cadenza temporale mensile (3 mesi per i rifiuti non pericolosi e 2 mesi per i pericolosi, con quantità illimitate) per la raccolta e l’avvio a recupero o smaltimento del deposito temporaneo;
– l’eliminazione degli attuali vincoli all’assimilazione in base alla superficie delle aree sulle quali si esercita l’attività di enti o imprese (150 metri quadri per Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, 250 metri quadri per Comuni superiori ai 10.000 abitanti).
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