Si informa che Il Consiglio di Stato (sent. 15.3.2001, n. 1514) ha precisato che, anche durante il periodo di concessione (di costruzione e gestione), l’opera che sia stata costruita da un privato al fine di destinarla ad un pubblico servizio assume il carattere di “opera pubblica” e, pertanto, pur passando l’opera in mano pubblica in un periodo successivo, deve essere espletata una gara pubblica al fine della sua aggiudicazione. Inoltre, per le gare per affidamento di servizi di ingegneria, è intervenuto il TAR Lazio (Sez. III, 1.3.2001, n. 1689) che ha precisato che non è consentito l’affidamento diretto a ditte di propria fiducia (senza svolgere una gara pubblica) di servizi di ingegneria laddove tale affidamento diretto interessi un’impresa privata collegata ad un concessionario pubblico.