Art. 100: Tre casi particolari – 2/3

Questo articolo è parte 2 di 3 nella serie Tre casi particolari

Caso 1: la prima situazione da considerare è quella data dall’art. 16 L. 8 marzo 1989, n. 101 “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane“, che prevede:
1. I piani regolatori cimiteriali prevedono su richiesta della Comunità competente per territorio reparti speciali per la sepoltura di defunti ebrei.
2. Alla Comunità che faccia domanda di aver un reparto proprio è data dal sindaco in concessione un’area adeguata nel cimitero.
3. Le sepolture nei cimiteri delle Comunità e nei reparti ebraici dei cimiteri comunali sono perpetue in conformità della legge e della tradizione ebraiche.
4. A tal fine, fermi restando gli oneri di legge a carico degli interessati o, in mancanza, della Comunità o dell’Unione, le concessioni di cui all’articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 , sono rinnovate alla scadenza di ogni novantanove anni.
5. L’inumazione nei reparti di cui al comma 2 ha luogo secondo il regolamento emanato dalla Comunità competente.
6. Nei cimiteri ebraici è assicurata l’osservanza delle prescrizioni rituali ebraiche.
”.
Si noterà come si valorizzi il ruolo del piano regolatore cimiteriale, per altro (è aspetto importante) quando vi sia richiesta della locale comunità ebraica, richiesta che fa sorgere un certo obbligo di conforme adeguamento del piano regolatore cimiteriale, adeguamento cui consegue la concessione di un’area cimiteriale.
La previsione sembra non considerare l’eventualità che non vi siano disponibilità di aree, ipotesi nella quale il comune dovrebbe, a rigore, ridurre eventuali aree aventi precedente destinazione ad altre finalità, in particolare quelle destinate alle concessioni considerate dal Capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., fermo restando che in alcun caso può ridursi il dimensionamento delle aree cimiteriali considerato dall’art. 58 stesso D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., il cui spazio non è, mai, riducibile, costituendo il fabbisogno cimiteriale, non senza considerare come queste concessioni di aree ne siano espressamente escluse dal disposto del successivo art. 59.
Altro aspetto – anche questo importante – è quello per cui le sepolture nei cimiteri delle Comunità ebraiche siano perpetue, osservando che l’Intesa de quo è ben successiva all’entrata in vigore (10 febbraio 1976) del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, con cui è stato posto fine alle precedenti ipotesi di ammissibilità di concessioni in perpetuo (impostazione ri-confermata col D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.).
L’Intesa ha trovato una modalità per “risolvere” il contrasto tra perpetuità delle sepolture e temporaneità, entro un termine massimo, delle concessioni cimiteriali prevedendo che queste ultime siano oggetto di rinnovo 99ennale: in linea generale, l’istituto del rinnovo delle concessioni cimiteriali costituisce di norma una facoltà cui il comune può accedere o meno (anche se talora il Regolamento comunale lo preveda quasi come uno standard, ma, in questo caso, si è in presenza di una “scelta” pertinente all’esercizio della potestà regolamentare propri dei comuni).
In questo caso, questo principio viene derogato, ponendo un vero e proprio obbligo in capo al comune di rinnovare la concessione cimiteriale alla Comunità ebraica (si badi: alla Comunità ebraica non agli aventi titolo a disporre delle spoglie mortali delle persone defunte e ivi sepolte), obbligo di rinnovo che è e rimane a titolo oneroso, onerosità che grava a carico degli interessati (cosa che sembra non coerente con la distinzione appena evidenziata), ma che precede anche un’ulteriore cautela: infatti, in presenza di concessioni, a tempo determinato nel massimo di 99 anni, oltretutto oggetto di eventuale rinnovo decorsi i 99 anni, ben potrebbe esservi una situazione nella quale gli “interessati” manchino, per i più diversi motivi, caso nel quale gli oneri loro sono assolti dalla Comunità ebraica, oppure dall’Unione delle Comunità ebraiche italiane, con un meccanismo che ricorda quello che, in altri ambiti, si chiama “assicurazione e riassicurazione”, in modo da assicurare la permanenza delle sepolture in perpetuo.

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Sereno Scolaro

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