Alla morte del concessionario – 2/2

Possibili rimedi?

Si tratta di situazioni che suggeriscono di ricercare dei rimedi, uno dei quali potrebbe essere quello di adottare “misure organizzative” (si richiama l’attenzione sul termine qui utilizzato, per il fatto di voler, intenzionalmente, evitare interventi modificativi del Regolamento comunale di polizia mortuaria, anche se, qualora lo si voglia, potrebbe anche seguirsi questo percorso …) che prevedano di avviare procedimenti amministrativi specifici.
In particolare, uno dei possibili rimedi potrebbe essere individuato nel fatto di “anticipare” l’applicazione delle norme regolamentari da qui si è partiti, nel senso di prevedere che, a ridosso della morte del concessionario, oltre che accertare il suo diritto di accoglimento nel sepolcro (in applicazione del già citato, art. 102 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.), si provveda a fornire alle persone che possano individuarsi come chiamate a provvedere alle richieste di “aggiornamento” dell’intestazione della concessione cimiteriale un’informazione specifica.
Dando loro comunicazione delle disposizioni regolamentari qui in gioco, meglio se questa comunicazione presenti un’integrazione contenente un invito a portare a propria volta a conoscenza di queste disposizioni eventuali altre persone che siano loro note.
Ovviamente, questa informazione (comunicazione) dovrebbe indicare la portata delle disposizioni regolamentari, le persone tenutevi, i termini e, meglio, le procedure amministrative da osservare.
Questa informazione potrebbe avere un carattere di generalità, una sorta di “nota informativa”, di “foglio notizie”, anche solo un volantino, magari da consegnare in occasione del rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m. e/o delle autorizzazioni di cui agli artt. 23 e ss. D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., anche con consegna all’I.O.F. cui sia stato conferito mandato (sul presupposto che il relativo personale abbia i contatti con le persone (o alcune di queste) interessate, oppure, per i decessi avvenuti in altro comune, all’arrivo al cimitero.
In ogni caso, dovrebbe pensarsi a forme “semplici” e si facile gestione.

Procedendo “a caldo” (cioè nell’immediato post mortem del concessionario) è presumibile che le persone chiamate a provvedere siano più agevolmente individuabili e reperibili rispetto ai casi in cui la questione venga a porsi una volta decorso il termine previsto per un tale adempimento, spesso dopo tempi decisamente estesi.
Si tratterebbe di “misure organizzative” che paiono coerenti con i principi, inderogabili, di cui all’art. 97, comma 2 Cost. (“I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.”), ma anche che garantiscono le posizioni soggettive delle diverse persone che siano in qualche modo interessate.
Non solo, ma che, se apparentemente generano procedimenti amministrativi in precedenza non attivati, portano ad una gestione di maggior efficienza e non solo (citiamo l’art. 1, comma 1 L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.
…. 1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario.”).
Ma, dopo questa citazione, merita di farsene altra, quella allo (stesso) art. 1, questa volta ai commi 2 e 2-bis:
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.
2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.
”.
In altre parole, se manca l’informazione, questa va fornita (e in termini adeguati ad un’agevole – per tutti – adempimento).

Written by:

Sereno Scolaro

437 Posts

View All Posts
Follow Me :