L’estumulazione nelle sepolture perpetue

Il fine ultimo di un estumulazione (rimozione della lapide e smuratura della tamponatura sino ad aver diretto accesso al feretro) ha due principali fini:

1)cassa rotta2Traslazione del feretro (ossia trasferimento dello stesso ad altra sepoltura neutralizzando la cassa di zinco se la bara verrà inumata ex Art. 75 DPR 285/1990 oppure ripristinandone le condizioni di impermeabilità ex Art. 88 DPR 285/1990 e paragrafo 3 Circ.Min. 31 luglio 1998 n. 10 attraverso il cosidetto rifascio.)

2) Apertura della cassa per l’eventuale raccolta dei resti ossei e loro riduzione in cassetta ossario di cui all’Art. 86 comma 5 DPR 285/1990.

L’estumulazione, allora, è ordinaria quando si esegue alla naturale scadenza della concessione, se non contemplata dal regolamento comunale o dalla “convenzione” dello stesso atto di concessione (oggi dopo l’entrata in vigore del DPR 15 Luglio 2003 n. 254 molti regolamenti comunali cominciano a considerare quale ordinaria l’estumulazione dopo 20 anni di sepoltura in loculo, anche intesi come la somma di più momenti trascorsi in diversi sepolcri.

Se accettiamo un’interptetazione massimamente ristrittiva del disposto dell’Art. 86 DPR 285/1990 l’estumulazione straordinaria può esser negata ovviamente in forma scritta e motivata, indicando altresì il termine temporale l’autorità cui sia possibile ricorrere ai sensi dell’Art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif (Sereno Scolaro).

L’art. 86, comma1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, infatti,, nel definire la regola generale, presenta anche la nidificazione di un’eccezione, con quell’inciso: “ quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private, a concessione perpetua”, precisazione che altera, e non di poco, il quadro di riferimento antecedentemente delineato, in sostanza inibendo le ipotesi dell’estumulazione per tali salme e in tali condizioni,comportando la non estumulabilità delle salme tumulate in concessioni aventi il carattere della perpetuità.

Tale formulazione, però, pare contraddetta dal seguente comma, quando il legislatore prescrive anche per i feretri provenienti da tumuli di durata indeterminata un turno di rotazione supplementare in campo di terra, proprio per permettere la ripresa dei processi di dissoluzione della materia organica, il fine ultimo della presenza dei cadaveri in cimitero per il DPR 10 settembre 1990 n. 285, secondo il combinato disposto tra gli Artt. 57 comma 5, 60 comma 2, 67, 68, 85,86 comma 2, 89 è la completa mineralizzazione dei cadaveri sino alla raccolta delle ossa in cassetta ossario (Art. 36) o alla loro dispersione inossario comune di cui all’Art.67)

Il combinato disposto dal comma 1 dell’art. 88, dal comma 5 dell’art. 86 e dall’art. 89 (che rinvia all’art. 83) del DPR 285/90 è alla base della cassa estumalatapossibilità di estumulazione con relativa raccolta di resti mortali in caso di tomba di concessione di durata superiore a 20 anni. In altri termini è possibile la estumulazione da una tomba, concessa per la durata ad es. di 99 anni, effettuata per una salma tumulatavi dopo 10 anni dall’inizio della concessione e decorsi ad es. 30 anni dalla tumulazione (è, anzi, auspicabile per far posto a nuove sepolture, ove necessario). Non si vedrebbe infatti la differenza fra quest’evenienza (99 anni, salvo rinnovo ex 92 comma 1 DPR 285/1990) e il regime di perpetuità, esplicitamente consentito comma 2 dell’art. 86 del DPR 285/1990.

Nel caso di estumulazione con riduzione dei resti ossei, e’ competenza del Sindaco con ordinanza ex Art. 82 comma 4 DPR 285/1990 (o del regolamento di polizia mortuaria locale) stabilire, di concerto con il responsabile del Servizio ASL, a chi compete la verifica delle condizioni della salma (mineralizzata o meno).

Generalmente in Italia tale compito e’ affidato con ordine di servizio all’operatore cimiteriale o, quando si abbia una organizzazione più complessa al capo squadra di tali operazioni.

L’Autorità Sanitaria, attraverso delega (il testo letterale del DPR 10settembre 1990 imporrebbe invece la presenza fisica di un operatore sanitario) determinerà i criteri cui dovranno attenersi, in via generale, gli operatori cimiteriali. 5) II Sindaco può regolare la presenza (o meno) di cittadini a tali operazioni cimiteriali.

Interessante un’ultima osservazione: se il feretro tumulato in sepoltura perpetua da quest’ultima è trasferito in campo indecomposti potrebbe anche verificarsi un mutamento dei fini del rapporto concessorio (quella concessione, infatti, era sorta proprio per ospitare quel particolare defunto) con conseguente estinzione della stessa per esaurimento della propria funzione, in caso contrario, compiuta la scheletrizzazione del defunto le ossa se avevano titolo a d esser deposte nel sepolcro privato di cui sopra dovranno senz’altro esser nuovamente nella tomba originaria, non più come cadavere, ma quali semplici resti ossei.

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Carlo Ballotta

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168 thoughts on “L’estumulazione nelle sepolture perpetue

  1. Art. 88 DPR n. 285/1990: le esumulazioni possono esser autorizzate ed eseguite in qualsiasi periodo dell’anno.

    E’sempre meglio esumulare i feretri nelle ore più fresche della giornata e durante i momenti di minor afflusso dei visitatori in cimitero, perchè eventuali rotture della cassa di zinco, con inevitabile perfusione di miasmi cadaverici ingenererebbero turbamento e disgusto nelle persone più facilmente impressionabili.

    In caso di fenomeni percolativi dovuti alla fessurazione del nastro metallico si provvederà al cosiddetto “rifascio” ex Circ. Min. n. 10/1998

    Se si deve procedere all’apertura della cassa metallica è meglio trasferire il feretro all’interno della camera mortuaria, per lavorare in maggior sicurezza. Meglio usare sali o sostanze enzimatiche per asciugare il percolato cadaverico.

  2. Volevo sapere in quali periodo dell’anno non si eseguono le estumulazioni straordinarie, considerando che il mio cimitero sta sul mare.Grazie

  3. L’estumulazione deve esser accordata ed autorizzata quando:

    1) vi sia il consenso di tutti gli aventi titolo
    2) non vi siano disposizioni testamentarie in senso contrario del de cuius (nel testamento o nello stesso atto di concesssione
    3) il feretro sia direttamente accessibile ex Art. 76 DPR 285/1990 (altrimenti scatta la procedura di deroga ex 106 DPR 10 settembre 1990 n. 285
    4) il feretro sia in perfetta tenuta (altrimenti si ricorre alla tecnica del rifascio ex Art. 88 DPR 285/1990 e Circ. MIn. 31luglio 1998 n. 10.

    La tempistica con cui eseguire l’operazione è un fatto interno all’organizzazione del servizio, certo il regolamento comunale di polizia mortuaria può stabilire un tempo massimo entro cui provvededere anche per non lasciare troppe estumulazioni in sospeso, altrimenti l’autorizzazione decade e deve esser nuovamente istruita tutta la pratica.

  4. Vorrei sapere se il nulla osta all’estumulazione rilasciato dalla confraternita che gestisce la cappella dove è sepolto mio padre ha una scadenza e, se si, quanto dura la sua validità dal rilascio.
    Grazie per il tempo che mi dedicherete per la risposta.

  5. Tribunale di Catania, 12 dicembre 1982: “L’esercizio dello ius eligendi sepulcrum da parte del figlio minore di una persona deceduta non è un atto eccedente l’ordinaria amministrazione e, pertanto, l’azione giudiziaria rivolta alla tutela di tale diritto può essere proposta dall’esercente la potestà sul minore senza la preventiva autorizzazione del giudice tutelare. Qualora il defunto non abbia indicato con assoluta certezza ed in modo definitivo la località, il punto e le modalità della sua sepoltura, l’electio sepulcri spetta in ordine di preferenza al coniuge superstite, ai parenti ed, infine, ai suoi eredi. Il titolare dello ius eligendi sepulcrum può altresì chiedere l’autorizzazione al trasferimento in altro luogo della salma nonostante la opposizione degli altri parenti, purché la nuova scelta sia sorretta da gravi ragioni e da adeguata motivazione”.

  6. Purtoppo nello Jus Sepulchri, proprio perchè diritto personalissimo e non patrimoniale, non vige l’stituto della rappresentazione (Art. 467 e seg. Codice Civile), quindi secondo il principio di poziorità, il congiunto di grado più prossimo escude automaticamente tutti i parenti più lontani nel livello di relazioni jure sanguinis con il de cuius.
    Il defunto padre ha esercitato in pieno il proprio diritto di disposizione rifiutando la traslazione del genitore (sarebbe occorso il consenso di ambegue i figli) ora, però, il fratello superstite è l’unico titolare di questo potere.
    L’unica soluzione possibile (ancorchè molto utopistica) sarebbe il rinvenimento di una volontà testamentaria in tal senso oppure una clausola nell’atto di concessione volta ad inibire l’apertura del tumulo per tutto il periodo della concessione stessa.

    In secondo luogo, poi, si deve fare rinvio al regolamento comunale di polizia mortuaria, nel caso in cui questo contenga una definizione dell’ambito di titolarità del sepolcro e delle modalità di esercizio del diritto d’uso. In difetto di una norma regolamentare locale di dettaglio su questi aspetti, ci si deve riferire ai principi generali più volte ribaditi dalla giurisprudenza, che assegnano il diritto di disporre del cadavere o dei resti mortali al coniuge, ai discendenti (cioè ai parenti in grado più prossimo).
    Per esonerare l’amministrazione comunale da ogni valutazione discrezionale, è sufficiente che uno dei parenti nel grado più prossimo richieda l’operazione cimiteriale, dichiarando di agire in nome e per conto di tutti gli aventi titolo. In ogni caso, restano salve differenti previsioni del regolamento comunale di polizia mortuaria.
    Attenzione la dichiarazione mendace in ambito cimiteriale configura diverse fattispecie di reato tar le quali la violazione di sepolcro.

  7. LA RINRAZIO ALLA RISPOSTA AL QUESITO POSTOLE IN DATA 08 GIUGNO 2009, VOLEVO SOLO PUNTUALIZZARE UNA COSA CHE IO NON HO CITATO PRIMA, CHE ALLA BUON ANIMA DI MIO PADRE, MIO ZI POSE QUESTO QUESTITO, DI RIMUOVERE LA SALMA DEL PADRE, MA RICORDO CHE LUI SI OPPOSE CATEGORICAMENTE, COME POSSO FARE RISPETARE LE VOLONTA’ DEL MIO DEFUNTO PADRE?
    ASPETTO SUA PRONTA RISPOSTA, RINGRAZIANDOLO ANTICIPATAMENTE
    PASQUALE MANNINO

  8. L’unica vera soluzione per inibire la traslazione del feretro sarebbe il rinvenimento in tal senso di una volontà contraria al trasferimento del defunto espressa:
    a) dallo stesso de cuius (con disposizone testamentaria)
    2 dal fondatore del sepolcro (attraverso apposita clausola nell’atto di concessione).
    Si consiglia di consultare l’articolo intitolato “Estumulazione: atto dovuto o provvedimento discrezionale?”reperibile nella sezione: “Cimiteri” o attraverso la funzione “Cerca”.

  9. Le misure minime dei loculi sono suggerite dalla Circ. Min. n.24/1993, senza che questo consiglio abbia forza vincolante (le Circolari, infatti, sono soloatti istruttivi e non fonti del diritto). Ovviamente queste misure valgono solo per i loculi costruiti dopo l’emanazione della suddetta circolate 24 giugno 1993 n. 24.
    Il Regolamento Nazionale di polizia mortuaria (Art. 80 comma 4) dedica un fugace accenno al dimensionamento delle nicchie sepolcrali solo limitatamente alla fattispecie dei tumuli per urne cinerarie e, di fatto, opera un rinvio al regolamento comunale di polizia mortuaria che ogni comune è tenuto ad adottare sin dai tempi del Regio Decreto8 giugno 1865 n. 2322.
    Se si trattasse di novare la concessione (facendo, così sorgere un nuovo rapporto giuridico tra concessionario e comune attraverso obbligazioni sinallagmatiche) bisognerebbe specificare l’angusto dimensionamento dei loculi, spiegando come essi non possano esser impiegati per tumulazione di feretri, rimanendo, così come ipotesi residuale la tumulazione di
    1) cassette ossario (Art. 36 DPR 285/1990
    2) contenitori per resti mortali (Ministero della Salute, con la risoluzione p.n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23/3/2004,
    3) urne cinerarie (Art. 80 DPR 285/1990 e soprattutto Art. 343 Regio Decreto n. 1265/1934)
    Se, invece, l’originaria concessione contunua a produrre nel tempo i propri effetti il problema non si pone.
    Come extrema ratio per usare i posti feretro ancora liberi si potrebbe ricorrere alla procedura di deroga ex Art. 106 DPR 285/1990 implementata poi dal paragrafo 16 della Circ. Min. n. 24/1993, tuttavia se non c’è posto per inserire una cassa con le caratteristiche di cui all’Art. 30 DPR 285/1990 non ci sono molte alternative anche perchè ex Art. 87 DPR 285/1990 e soprattutto ex Art. 410 Codice Penale è vietato costringere i cadaveri o le loro trasformazioni di stato (esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo/conservativo così come definiti in via amministrativa Ai sensi dell’Art. 3 comma 5 DPR 15 luglio 2003 n. 254) entro contenitori più piccoli così da guadagnare spazio per nuove sepolture.
    Il nipote ex Art. 79 DPR 285/1990 non può opporsi ad un atto di disposizione assunto da chi jure sanguinis sia un più diretto congiunto del de cuius, nella fattispecie il figlio ha tutto il diritto a tarslare le spoglie del padre anche senza il consenso dei nipoti.

  10. volevo se era possibile avere chiarimenti in merito a un problema sorto da pochi giorni qualunque sarà l’esito grazie anticipatamente. Abbiamo una tomba di famiglia detta tomba e stata realizata dai bisdonni in data anteriore al 1930 date le vecchie misure che c’erano prima dei loculi oggi non e possibbile utilizzare i detti loculi in quanto le casse oggi sono piu grandi, all’interno di questi loculi giacciono i resti di mio nonno paterno la tomba in tutto a 3 posti due sono vuoti inutilizabili,gli eredi in particolare un figlio soltanto l’unico erede diretto vuole ttrasportare le sfoglie in un altro posto posso io da nipote oppormi dato che io sono figlio del fratello e quindi le spoglie del nonno paterno,preciso che la tomba e perpetua e quindi mio nonno non sarebbe disturbato per leternità lo so l’unico che potrebbe opporsi e la buonanima di mio padre cmq volevo gentilmente sapere posso oppormi io come nipote diretto?sicuro di un vostro cordiale riscontro distinti saluti pasquale mannino grz

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