L’estumulazione nelle sepolture perpetue

Il fine ultimo di un estumulazione (rimozione della lapide e smuratura della tamponatura sino ad aver diretto accesso al feretro) ha due principali fini:

1)cassa rotta2Traslazione del feretro (ossia trasferimento dello stesso ad altra sepoltura neutralizzando la cassa di zinco se la bara verrà inumata ex Art. 75 DPR 285/1990 oppure ripristinandone le condizioni di impermeabilità ex Art. 88 DPR 285/1990 e paragrafo 3 Circ.Min. 31 luglio 1998 n. 10 attraverso il cosidetto rifascio.)

2) Apertura della cassa per l’eventuale raccolta dei resti ossei e loro riduzione in cassetta ossario di cui all’Art. 86 comma 5 DPR 285/1990.

L’estumulazione, allora, è ordinaria quando si esegue alla naturale scadenza della concessione, se non contemplata dal regolamento comunale o dalla “convenzione” dello stesso atto di concessione (oggi dopo l’entrata in vigore del DPR 15 Luglio 2003 n. 254 molti regolamenti comunali cominciano a considerare quale ordinaria l’estumulazione dopo 20 anni di sepoltura in loculo, anche intesi come la somma di più momenti trascorsi in diversi sepolcri.

Se accettiamo un’interptetazione massimamente ristrittiva del disposto dell’Art. 86 DPR 285/1990 l’estumulazione straordinaria può esser negata ovviamente in forma scritta e motivata, indicando altresì il termine temporale l’autorità cui sia possibile ricorrere ai sensi dell’Art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif (Sereno Scolaro).

L’art. 86, comma1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, infatti,, nel definire la regola generale, presenta anche la nidificazione di un’eccezione, con quell’inciso: “ quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private, a concessione perpetua”, precisazione che altera, e non di poco, il quadro di riferimento antecedentemente delineato, in sostanza inibendo le ipotesi dell’estumulazione per tali salme e in tali condizioni,comportando la non estumulabilità delle salme tumulate in concessioni aventi il carattere della perpetuità.

Tale formulazione, però, pare contraddetta dal seguente comma, quando il legislatore prescrive anche per i feretri provenienti da tumuli di durata indeterminata un turno di rotazione supplementare in campo di terra, proprio per permettere la ripresa dei processi di dissoluzione della materia organica, il fine ultimo della presenza dei cadaveri in cimitero per il DPR 10 settembre 1990 n. 285, secondo il combinato disposto tra gli Artt. 57 comma 5, 60 comma 2, 67, 68, 85,86 comma 2, 89 è la completa mineralizzazione dei cadaveri sino alla raccolta delle ossa in cassetta ossario (Art. 36) o alla loro dispersione inossario comune di cui all’Art.67)

Il combinato disposto dal comma 1 dell’art. 88, dal comma 5 dell’art. 86 e dall’art. 89 (che rinvia all’art. 83) del DPR 285/90 è alla base della cassa estumalatapossibilità di estumulazione con relativa raccolta di resti mortali in caso di tomba di concessione di durata superiore a 20 anni. In altri termini è possibile la estumulazione da una tomba, concessa per la durata ad es. di 99 anni, effettuata per una salma tumulatavi dopo 10 anni dall’inizio della concessione e decorsi ad es. 30 anni dalla tumulazione (è, anzi, auspicabile per far posto a nuove sepolture, ove necessario). Non si vedrebbe infatti la differenza fra quest’evenienza (99 anni, salvo rinnovo ex 92 comma 1 DPR 285/1990) e il regime di perpetuità, esplicitamente consentito comma 2 dell’art. 86 del DPR 285/1990.

Nel caso di estumulazione con riduzione dei resti ossei, e’ competenza del Sindaco con ordinanza ex Art. 82 comma 4 DPR 285/1990 (o del regolamento di polizia mortuaria locale) stabilire, di concerto con il responsabile del Servizio ASL, a chi compete la verifica delle condizioni della salma (mineralizzata o meno).

Generalmente in Italia tale compito e’ affidato con ordine di servizio all’operatore cimiteriale o, quando si abbia una organizzazione più complessa al capo squadra di tali operazioni.

L’Autorità Sanitaria, attraverso delega (il testo letterale del DPR 10settembre 1990 imporrebbe invece la presenza fisica di un operatore sanitario) determinerà i criteri cui dovranno attenersi, in via generale, gli operatori cimiteriali. 5) II Sindaco può regolare la presenza (o meno) di cittadini a tali operazioni cimiteriali.

Interessante un’ultima osservazione: se il feretro tumulato in sepoltura perpetua da quest’ultima è trasferito in campo indecomposti potrebbe anche verificarsi un mutamento dei fini del rapporto concessorio (quella concessione, infatti, era sorta proprio per ospitare quel particolare defunto) con conseguente estinzione della stessa per esaurimento della propria funzione, in caso contrario, compiuta la scheletrizzazione del defunto le ossa se avevano titolo a d esser deposte nel sepolcro privato di cui sopra dovranno senz’altro esser nuovamente nella tomba originaria, non più come cadavere, ma quali semplici resti ossei.

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Carlo Ballotta

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168 thoughts on “L’estumulazione nelle sepolture perpetue

  1. La normativa di riferimento è rappresentata dall’Art. 14 della Legge Regionale 15 dicembre 2008, n. 34 adottata a parziale integrazione ed implicita abrogazione del DPR 10 settembre 1990 n. 285.

    Secondo detta disposizione le estumulazioni possono esser eseguite anche in assenza del personale sanitario, è quindi facoltà dell’ASL presenziarvi o meno, meglio comunque disciplinare l’intera materia attraverso ordinanza sindacale con la quale è possibile delegare determinati compiti in origine competenza dell’ASL al personale necroforo in servizio presso il cimitero, questa, almeno è la filosofia di alcune regioni, tra cui Lombardia ed Emilia Romagna con cui si “demedicalizza” la polizia mortuaria.

    La tumulazione può, invece, tranquillamente avvenire anche senza il controllo dell’autorità sanitaria, in quanto loculi, nicchie murarie e cappelle gentilizie sono soggetti, in quanto opera a rilevanza igienico-sanitaria ad un preventivo collaudo dell’ASL ai sensi dell’Art. 94 DPR 10 settembre 1990 n. 285.

    Le esumulazioni, così come, per analogia, le esumazioni, vanno eseguite secondo lo spirito dell’Art. 87 DPR 285/1990, in altre parole è vietatissimo, salvo non incorrere in una fattispecie di natura penale, fracassare eventuali carcasse umane ancora, o, parzialmente, indecomposte, così da ridurle forzatamente in cassetta ossario. Ai fini della sanzione penale, così almeno si è espressa la Suprema Corte di Cassazione nel 1999, bisogna, comunque, distinguere tra il cadavere (corpo umano privo di vita dopo l’accertamento necroscopico dell’avvenuto decesso) ed il resto mortale (= salma inconsunta disseppellita dopo il periodo di sepoltura legale fissato rispettivamente in dieci anni per l’inumazione ed in venti anni per l’estumulazione anche ai sensi dell’Art. 3 comma 1 lettera b) DPR 15 luglio 2003 n. 254.

    Invero il perido d’inumazione può esser abbreviato sino ad un minimo di 5 anni (Art. 14 comma 3 della Legge Regionale pugliese di cui sopra), mentre per le estumulazioni vale il criterio dei 20 anni.

    Tale gesto empio è, comunque sanzionabile ai sensi dell’Art. 107 DPR 285/1990 il quale, in sostanza, rimanda all’Art. 358 Regio Decreto 1265/1934. I soggetti passibili di questa sanzione sono il comune nella persona di dirigente o funzionario che autorizza, il responsabile del servizio di custodia (Art. 17 DPR 254/2003) ed i necrofori i quali, materialmente eseguono le operazioni cimiteriali, qualora non sia dimostrabile che essi eseguano un ordine impartito dal superiore gerarchico il quale, dopo tutto, detiene pur sempre la funzione dispositiva verso il propri subordinati.

    I rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni/esumulazioni, quali rifiuti urbani ai sensi del Decreto Ronchi 5 febbraio 1997 n. 22, vanno smaltiti nel rispetto e secondo le procedure del DPR n. 254/2003, è pertanto illegale procedere alla loro termodistruzione sul luogo di produzione.

    Questi rifiuti, invece, debbono esser stoccati in apposito luogo confinato ex Art. 12 DPR 254/2003 ed avviati, quando possibile, a raccolta differenziata, soprattutto riguardo ad avanzi metallici di casse di zinco usate nelle tumulazioni.

    Ai sensi dell’Art. 17 DPR 254/2003 è il responsabile del servizio di custodia a dover vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni dettate dallo stesso DPR 254/2003.

    Nel caso da Lei esposto sussistono tutti gli estremi per una denuncia! Dinnanzi a tanto scempio magio chiamare i carabinieri…poi in consiglio comunale cadrà qualche testa!

  2. Salve mi chiamo Paolo ho 33 anni,
    spero tanto che possiate dedicarmi qualche minuto.
    Vorrei sapere se è normale che nel comune in cui abito(2500 ab piccolo paese della provincia di Foggia) la tumulazione e l’estumulazione avviene senza nessun controllo da parte del sindaco o degli organi competenti.
    Questo tipo di servizio è gestito da una persona amica del sindaco ( che gestisce il servizio di estumulazione e tumulazione dietro il pagamento di un somma da parte dei familiari delle salme senza nessuna ricevuta o fattura). Tutto questo va avanti da 20 anni cioè da che il sindaco attuale amministrail paese. Preciso che il sindaco è anche unico medico di base del paese e responsabile di igiene pubblica della asl di competenza. Non sto a raccontarvi l’orrore di come vengono estumulate le salme, le bare bruciate all’interno stesso del cimitero ecc ecc senza che nessuno faccia una minima osservazione. Vorrei vederci più chiaro e capire se posso e come oppormi a questo scempio.Come la pensate. Grazie .Paolo

  3. Si rilevano alcune irregolarità procedurali.

    Le ossa vanno sì raccolte nella cassetta di zinco ex Art. 36 DPR 285/1990 ma questa deve esser chiusa (bastano anche solo alcuni punti di saldatura.
    Questa omissione configura una violazione al regolamento nazionale di polizia mortuaria sanzionata dall’Art. 358 del Regio Decreto 1265/1934 così come modificato dall’Art.16 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n.196.

    E’normale anche per favorire eventuali atti di disposizione che le ossa sostino per qualche tempo in camera mortuaria, meno logico, invece, è accatastare casse sfasciate nella camera mortuaria perchè per i rifiuti cimiteriali (assi lignee, rottami metallici) il DPR 254/2003 prevede sia creato un apposito spazio recintato ed interno al cimitero.

    Di solito l’estumulazione si esegue allo scadere della concessione ed è onere del concessionario interessarsi della successiva destinazione dei resti mortali senza essun obbligo da parte del comune, una comunicazione, però, attraverso cartelli, pubbliche affissioni sembrerebbe quanto meno opportuna.

    Se il comune ha provveduto alla manutenzione straordinaria dei loculi di sua proprietà gli onere sono a completo suo carico senza nessun aggravio per il cittadino. Se è stata pronunciata la decadenza per stato d’abbandono della tomba i concessionari avrebbero dovuto esser avvertiti.

  4. Una mia zia morta nel 1963 era deposta in un loculo presso il cimiotero comunale. Oggi, vengo a sapere che è stata estumulata dal comune e le ossa riposte in cassetta (tuttora aperta, ne ho visto una foto) in una camera non idonea assieme ad altre bare estumulate per il rifacimento dei loculi. Dalla stanza in questione fuoriesce un odore terribile. E’ possibile che il comune abbia il potere di fare queste cose,senza neppure avvertire i consanguinei?

  5. Di solito l’estumulazione ex Art. 86 comma 1 DPR 285/1990 si eseguono allo scadere della concessione, altrimenti su disposizione ex Art. 88 DPR 285/1990 degli aventi diritto jure sanguinis e non jure successionis anche tenendo conto dell’Art. 1 comma 7bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26 sull’onerosità delle operazioni cimiteriali.
    Quindi per spostare la bara del nonno occorre il consenso di tutti i suoi aventi causa. Si ritiene, pertanto, illegittima una disposizione unilaterale della Zia in qualità di sola concessionaria
    Per la ripartizione degli oneri a causa di una sanificazione del loculo si rimanda all’ordinanza sindacale con cui ex Art. 86 comma 1 DPR 285/1990 si regolano le estumulazioni. Potrebbero provvedervi il concessionario o gli aventi titolo di cui sopra.
    Il rifascio del feretro guasto entro nuova cassa di zinco per ripristinarne l’impermeabilità è previsto dall’Art. 88 comma 2 DPR 285/1990 e dal paragrafo 3 Circ.Min. 31 luglio 1998 n. 10.

    L’Art. 63 del DPR 285/1990 si riferisce allo stato di conservazione dei manufatti sepolcrali.
    La titolare della concessione potrebbe rinunciare alla concessione stessa, provocando, di fatto, l’estumulazione forzata anzitempo.

  6. Quattro anni fa è morto mio nonno ed è stato seppellito nella cappella gentilizia di mia zia, la quale questa dopo tale periodo non vuole più la bara del padre è ha invitato gli altri eredi di prodigarsi al fare il tutto.
    Durante dette operazioni è emerso che, la bara posta all’ultimo piano, si è putrafatta il zino anche e sono usciti dei liquidi.
    Pertanto chi ha assistito a queste operazioni, (A.U.S.L.) ha intimato di fermare le operazioni e provvedere ha porre la cassa in un ulteriore cassa di zingo.
    Vorrei sapere, in considerazioneall’art. 63 del DPR 285/90 queste spese a chi spettano?
    Grazie

  7. Art. 93 comma 2 DPR 10 settembre 1990 n. 285.
    Si tratta dell’istituto della cosidetta benemerenza per ovviare alla specifica familiarità del sepolcro privato (Art. 93 comma 1 DPR 285/1990).
    Se i famigliari sono d’accordo, vista anche la convivenza more uxorio non si rilevano ragioni ostative a che le ceneri siano tumulate nella tomba del compagno ex paragrafo 13.2 Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24. L’istituto della benemerenza a maglie più o meno larghe deve esser definito in dettaglio dal regolamento comunale di polizia mortuaria. Di solito è richiesto un nulla osta degli aventi titolo alla sepoltura nel sacello famigliare perchè essi assistono ad un oggettiva compressione del loro jus sepulcrhi (l’urna tumulata sottrae effettivamente spazio alla tumulazione di nuove urne o cassette ossario).

  8. Mia sorella è appena morta. Ha espresso il desiderio di essere cremata. Le ceneri avrebbe desiderato fossero introdotte nella tomba del compagno morto sei anni fa.I familiari sarebbero d’accordo.Cosa prevede la legge a questo proposito a livello di richieste e tempi da rispettare?

  9. la normativa di riferimento è il combinato disposto tra l’Art. 3 comma 1 lettera b) del DPR n.254/2003 e l’Art. 86 comma 5 DPR n.285/1990.
    Ai sensi del sullodato DPR 254/2003 il periodo legale di sepoltura (anche per le tumulazioni perpetue) oltre il quale è possibile eseguire operazione di ricognizione sull’avvenuta o meno mineralizzazione del cadavere per le tumulazioni in loculo stagno è fissato in 20 anni. Dopo 20 anni, quindi, l’estumulazione diventa ordinaria.
    La riduzione dei resti ossei ex Art. 86 comma 5, e retroattivamente, ex Art. 87 DPR 285/1990 è senz’altro possibile perchè risponde ad una logica di ri-uso del patrimonio cimiteriale.
    La Legge (Art. 87 DPR 285/1990) pone un unico limite: è vietato fracassare le ossa ed i tessuti cutanei dei cadaveri indecomposti al fine di ridurre il corpo in contenitori più piccoli dell’originaria bara, il cadavere se indecomposto (come avviene quasi sempre per i defunti racchiusi nella cassa di zinco) può essere alternativamente:

    1) interrato previa apertura della cassa metallica (Art. 86 comma 2 DPR 285/1990)
    2) ri-tumulato (paragrafo 3 Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10)
    3) direttamente cremato (Art. 3 commi 5 e 6 del DPR 254/2003 e Risoluzione del Ministero della Salute n. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003)

    Nel Suo caso è senz’altro possibile provvedere all’estumulazione dei tre feretri in questione, occorre presentare domanda al comune di sepoltura con il consenso di tutti gli aventi titolo previo il pagamento delle tariffe vigenti comprensive anche dello smaltimento dei rifiuti cimiteriali prodotti (assi lignee, stracci di imbottiture, rottami metallici…).
    La capacità del sepolcro ex Art. 93 comma 1 DPR 285/1990 è data dalla capienza della tomba stessa, sino al suo naturale completamento, mentre in un singolo loculo ex paragrafo 13 comma 2 Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24 è possibile la collocazione di più urne cinerarie o cassette ossario sia o meno presente un feretro.

    L’unico vincolo contrario all’estumulazione è la volontà del fondatore del sepolcro, il quale, per particolari sepolture, nell’atto di concessione potrebbe aver statuito questo impedimento: è il classico caso della cosidetta “tomba chiusa”.

    Ovviamente i resti ossei ridotti in cassetta ossario dovranno permanere il loco se questa era l’espressa volontà del de cuius.

  10. Abbiamo una cappella di famiglia perpetua e dovremmo riesumare le salme del nonno (morto da 40 anni), della nonna (morta da 21 anni), del papà (morto da 22 anni) per riporli in cassetta ossario. Mio padre e la nonna sono custoditi in una cassa di zinco oltre la classica di legno. E’ possibile farlo? Quale è la prassi? se si trovano resti umani come si deve fare?
    grazie

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