L’estumulazione nelle sepolture perpetue

Il fine ultimo di un estumulazione (rimozione della lapide e smuratura della tamponatura sino ad aver diretto accesso al feretro) ha due principali fini:

1)cassa rotta2Traslazione del feretro (ossia trasferimento dello stesso ad altra sepoltura neutralizzando la cassa di zinco se la bara verrà inumata ex Art. 75 DPR 285/1990 oppure ripristinandone le condizioni di impermeabilità ex Art. 88 DPR 285/1990 e paragrafo 3 Circ.Min. 31 luglio 1998 n. 10 attraverso il cosidetto rifascio.)

2) Apertura della cassa per l’eventuale raccolta dei resti ossei e loro riduzione in cassetta ossario di cui all’Art. 86 comma 5 DPR 285/1990.

L’estumulazione, allora, è ordinaria quando si esegue alla naturale scadenza della concessione, se non contemplata dal regolamento comunale o dalla “convenzione” dello stesso atto di concessione (oggi dopo l’entrata in vigore del DPR 15 Luglio 2003 n. 254 molti regolamenti comunali cominciano a considerare quale ordinaria l’estumulazione dopo 20 anni di sepoltura in loculo, anche intesi come la somma di più momenti trascorsi in diversi sepolcri.

Se accettiamo un’interptetazione massimamente ristrittiva del disposto dell’Art. 86 DPR 285/1990 l’estumulazione straordinaria può esser negata ovviamente in forma scritta e motivata, indicando altresì il termine temporale l’autorità cui sia possibile ricorrere ai sensi dell’Art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif (Sereno Scolaro).

L’art. 86, comma1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, infatti,, nel definire la regola generale, presenta anche la nidificazione di un’eccezione, con quell’inciso: “ quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private, a concessione perpetua”, precisazione che altera, e non di poco, il quadro di riferimento antecedentemente delineato, in sostanza inibendo le ipotesi dell’estumulazione per tali salme e in tali condizioni,comportando la non estumulabilità delle salme tumulate in concessioni aventi il carattere della perpetuità.

Tale formulazione, però, pare contraddetta dal seguente comma, quando il legislatore prescrive anche per i feretri provenienti da tumuli di durata indeterminata un turno di rotazione supplementare in campo di terra, proprio per permettere la ripresa dei processi di dissoluzione della materia organica, il fine ultimo della presenza dei cadaveri in cimitero per il DPR 10 settembre 1990 n. 285, secondo il combinato disposto tra gli Artt. 57 comma 5, 60 comma 2, 67, 68, 85,86 comma 2, 89 è la completa mineralizzazione dei cadaveri sino alla raccolta delle ossa in cassetta ossario (Art. 36) o alla loro dispersione inossario comune di cui all’Art.67)

Il combinato disposto dal comma 1 dell’art. 88, dal comma 5 dell’art. 86 e dall’art. 89 (che rinvia all’art. 83) del DPR 285/90 è alla base della cassa estumalatapossibilità di estumulazione con relativa raccolta di resti mortali in caso di tomba di concessione di durata superiore a 20 anni. In altri termini è possibile la estumulazione da una tomba, concessa per la durata ad es. di 99 anni, effettuata per una salma tumulatavi dopo 10 anni dall’inizio della concessione e decorsi ad es. 30 anni dalla tumulazione (è, anzi, auspicabile per far posto a nuove sepolture, ove necessario). Non si vedrebbe infatti la differenza fra quest’evenienza (99 anni, salvo rinnovo ex 92 comma 1 DPR 285/1990) e il regime di perpetuità, esplicitamente consentito comma 2 dell’art. 86 del DPR 285/1990.

Nel caso di estumulazione con riduzione dei resti ossei, e’ competenza del Sindaco con ordinanza ex Art. 82 comma 4 DPR 285/1990 (o del regolamento di polizia mortuaria locale) stabilire, di concerto con il responsabile del Servizio ASL, a chi compete la verifica delle condizioni della salma (mineralizzata o meno).

Generalmente in Italia tale compito e’ affidato con ordine di servizio all’operatore cimiteriale o, quando si abbia una organizzazione più complessa al capo squadra di tali operazioni.

L’Autorità Sanitaria, attraverso delega (il testo letterale del DPR 10settembre 1990 imporrebbe invece la presenza fisica di un operatore sanitario) determinerà i criteri cui dovranno attenersi, in via generale, gli operatori cimiteriali. 5) II Sindaco può regolare la presenza (o meno) di cittadini a tali operazioni cimiteriali.

Interessante un’ultima osservazione: se il feretro tumulato in sepoltura perpetua da quest’ultima è trasferito in campo indecomposti potrebbe anche verificarsi un mutamento dei fini del rapporto concessorio (quella concessione, infatti, era sorta proprio per ospitare quel particolare defunto) con conseguente estinzione della stessa per esaurimento della propria funzione, in caso contrario, compiuta la scheletrizzazione del defunto le ossa se avevano titolo a d esser deposte nel sepolcro privato di cui sopra dovranno senz’altro esser nuovamente nella tomba originaria, non più come cadavere, ma quali semplici resti ossei.

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Carlo Ballotta

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164 thoughts on “L’estumulazione nelle sepolture perpetue

  1. X Mariangela,

    premesso che io non sono il supremo Giudice amministrativo detentore della verità processuale, né tanto meno una macchinetta spara sentenze al servizio di questo blog e i pronunciamenti dei Tribunali Italiani, per il nostro sistema giuridico, hanno valore e fanno stato solo limitatamente al caso in esame affronterei così la questione:

    In determinate aree geografiche del Paese erano, nel passato, presenti fenomeni giuridici in cui alcuni Regolamenti comunali di polizia mortuaria, anche molto risalenti e datati, contemplavano, un’ipotesi di rinnovo coattivo, di medio termine, definita, a volte, quale conferma, spesso trentennale, delle concessioni anche perpetue (o, meglio, a tempo indeterminato), soluzione normativa che, prescindendo dal nome juris, si sarebbe potuta ricondurre ad una sorta di canone ricognitorio, dette previsioni regolamentari, molto discutibili perché intervengono su diritti perfetti ed acquisiti (almeno per tutto il restante tempo dell’originaria concessione 99ennale) in un frangente almeno, sono state dichiarate illegittime dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. 5^, sent. 5505 del 11/10/2002).

    Nella situazione rappresentata, è, per altro, difficile fornire ogni ulteriore indicazione, non disponendo io di elementi sufficienti, tra cui la specifica statuizione del Regolamento comunale di polizia mortuaria assunto a riferimento, che, oltretutto (sembrerebbe), non esser stata – sino ad oggi – oggetto di impugnazione nei termini perentori di legge, con la conseguenza che una sua eventuale illegittimità potrebbe essere eccepibile in sede giudiziale, quando leda un interesse concreto e non solo astratto,, eccezione che se accolta dal giudice, potrebbe essere oggetto di disapplicazione, la quale avrebbe ricaduta solamente nel caso concreto oggetto del singolo giudizio, almeno secondo un certo filone della dottrina, per altri studiosi della materia funeraria, e giuridica in generale, l’annullamento per illegittimità sarebbe estensibile erga omnes, con l’effetto di espungere definitivamente la norma “incriminata” dalla fonte regolamentare che la contiene.

  2. Ho un loculo con concessione di 99 anni , dove vi sono i resti dei miei nonni, ora dopo 62 anni il comune mi scrive che con delibera posso : o ripagare la concessione per trent’anni, oppure i resti saranno messi nell’ ossario comunale, e’ legittima questa delibera? Devo per forza pagare la concessione ? Grazir

  3. X Anna,

    In buona sostanza, anche se molto succinti, i quesiti sono ben tre:

    1) spostare le spoglie mortali di Suo padre.
    2) titolarità a deliberare l’operazione di cui al punto 1)
    3) possibile Ri-uso del manufatto cimiteriale così liberato, per effetto della traslazione.

    il Comune ex Art. 88 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria – DPR 10 settembre 1990 n. 285 – può autorizzare in qualsiasi momento la traslazione di un feretro tumulato ( o di sue trasformazione di stato quali ossa o ceneri) verso una diversa destinazione, deve, però, preliminarmente esser accertato ai sensi del combinato disposto tra gli Art. 50 comma 1 Lett.) c) e 102 DPR n. 285/1990, il titolo d’accettazione (= Jus Sepulchri) presso la nuova sepoltura, altrimenti non è possibile permettere l’estumulazione con relativa raccolta dei resti ed il trasporto.

    Attenzione: specie se la concessione è perpetua, in un loculo monoposto (questa formula contrattuale era molto in auge appunto negli anni ‘60 in concomitanza con la perpetuità del sepolcro) ed è stata stipulata per la tumulazione di quel particolare defunto (lui e solo lui ha diritto di sepoltura nel loculo) la richiesta di estumulazione potrebbe produrre un effetto “perverso” o semplicemente non voluto/considerato come l’estinzione dello stesso rapporto concessorio per esaurimento dei fini in forza dei quali a suo tempo sorse e si perfezionò.

    Se, infatti, la concessione fu posta in essere per accogliere x la traslazione del feretro di x stesso comporta come logica conseguenza il venir meno (se per causa naturale o disfunzionale potremmo lungamente discettare, ma qui poco importa) della concessione, si ricordi, infatti, come l’estumulazione possa legittimamente eseguirsi alla scadenza della concesssione…e le concessioni perpetue, essendo appunto “eterne” non giungeranno mai alla fine del loro arco temporale di riferimento, proiettate come sono nel tempo infinito-indeterminato.

    Quanto poi alle ossa di un fantomatico “cognato” da tumulare nel loculo anche se non parente con Suo padre in primo luogo si deve operare un necessario rimando “strategico” al regolamento comunale di polizia mortuaria, nel caso in cui questo contenga una definizione dell’ambito di titolarità del sepolcro e delle modalità di esercizio del diritto d’uso. Ad ogni modo ex Art. 93 DPR n. 285/1990 il diritto di sepolcro – benemerenze escluse di cui al comma 2 – nasce da una relazione jure sanguinis o jure coniugii tra il defunto, beneficiario della sepoltura, ed il concessionario (o suoi aventi causa secondo istituto del subentro) fondatore della tomba, ossia titolare primo della concessione amministrativa. Chi era, dunque, il titolare della concessione di cui ragioniamo? Magari Suo padre stesso?

    Da ultimo In difetto di una norma regolamentare locale di dettaglio su questi aspetti, ci si deve riferire ai principi generali più volte ribaditi dalla giurisprudenza e cristallizzati nell’Art. 79 comma 1 II periodo DPR n. 285/1990,, che assegnano il diritto di disporre del cadavere o dei resti mortali al coniuge, ai discendenti (cioè ai parenti in grado più prossimo). Poiché non si tratta di diritti patrimoniali, per i quali potrebbe sussistere l’istituto della rappresentazione (art. 467 e seguenti codice civile), ma di diritti personali (anzi, personalissimi), si segnala come, in assenza del coniuge, sia del tutto sufficiente l’accordo di tutti i discendenti in primo grado del defunto, nell’evenienza di una loro pluralità è necessaria l’unanimità, quindi servono la firma Sua e di Sua sorella, il resto viene… “dal maligno”, secondo il celebre detto evangelico!

    Per esonerare l’amministrazione comunale da ogni valutazione, è sufficiente che uno dei parenti nel grado più prossimo richieda l?’operazione cimiteriale, dichiarando di agire in nome e per conto di tutti gli aventi titolo, rammentando sempre come la dichiarazione mendace ex Art. 76 DPR n. 445/2000 costituisca comunque un REATO, In ogni caso, restano salve differenti previsioni più stringenti o selettive del regolamento comunale di polizia mortuaria.

    Non entro volutamente nel merito delle spese per sanificare e riattare il loculo interessato dall’operazione di estumulazione (sostituzione della lapide, smaltimento rifiuti cimiteriali…) molto dipende dal tariffario adottato dal singolo comune ex Art. 117 Testo Unico Ordinamento Enti Locali; mi preme però sottolineare un punto fondamentale e di diritto : trattandosi di sepolcro privato, quali sono, poi, le tumulazioni tutte, ogni spesa non può che esser a carico del richiedente: tradotto: tutti questi servizi cimiteriali sono a titolo oneroso per l’utenza ex Art. 1 comma 7-bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26 e non possono esser assunti dal bilancio comunale a pena di responsabilità patrimoniale ex Art. 93 D.Lgs n. 267/2000.

  4. Vorrei giudizio su mio caso.Mio padre è sepolto dal 1960 in colombaro perpetuo.Vorrei riportare resti nostro paese.Possiamo con mia sorella e la figlia del mio defunto fratello estumare resti?Nella domanda al comune occorrono 3 firme?Possiamo mettere le ossa di un cognato mio non appartenente alla parentela di mio padre gratuitamente?
    Le spese di ristrutturazione della tomba sono tante?Grazie.

  5. X Michele,

    L’art. 63 DPR 10/9/1990, n. 285 recante l’approvazione del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria ci fornisce qualche spunto di riflessione.

    In caso di concessioni di aree (art. 90 dPR 285/1990), si ha un duplice fine funzionale e strumentale:

    a) concessione dell’area, ad un dato fine (concessione che attiene al demanio dell’area cimiteriale, e può essere oggetto di costituzione, con regolare atto di concessione, di diritti di terzi (rispetto al titolare della demanialità)
    b) costruzione sull’area, così concessa, di un edificio sepolcrale affinché si possa esercitare lo jus sepulchri.
    Il sepolcro, è sì di proprietà dei concessionari, anche se il suo diritto di utilizzo non è legato all’esercizio della proprietà di esso, bensi’ all’appartenenza alla famiglia o, in questo caso all’associazione (= persona giuridica riconosciuta) sin quando duri la concessione, cessando quest’ultima, il manufatto cessa di essere di proprietà dei concessionari, per divenire (accessione, art. 935 Cod.Civile) parte del demanio.
    Per inciso, si dovrebbe anche considerare quale sia la natura ed il significato di demanio.

    Non si rileva incongruenza, qualora si tenga presente la distinzione tra la concessione dell’area, ad un dato fine, rispetto al manufatto erettovi.

    Ma, trattandosi di concessione ad “ente”, va tenuto sempre presente come vi sia un doppio livello di rapporti, il primo intercorrente tra comune ed ente, che può anche essere (in relazione all’epoca in cui sia sorto) perpetuo. il secondo, invece, è intrattenuto tra l’ente e le persone appartenenti ad esso stesso.
    Sotto questo ultimo profilo la durata di permanenza di un feretro potrebbe anche essere a tempo determinato (essendo indipendente dal rapporto intercorrente tra comune/ente).
    In caso di modifica dell’ordinamento dell’ente, che avvenga, ovviamente, in conformità alla sua natura, l’ente dovrebbe porsi la questione se rapporti pregressi possano subire modifiche a seguito di una successiva diversa regolazione dei rapporti tra ente/appartenenti (aspetto su cui, in assenza di altri elementi, é ben difficile fornire indicazioni di sorta).

    La durata di questo secondo rapporto, è regolata dall’ordinamento dell’ente. Nella situazione da Lei esposta e riferita bisogna, quindi, verificare attentamente le clausole dell’atto di concessione, siccome, in linea di massima (Art. 86 comma 1 DPR N.285/1990) l’estumulazione si esegue al naturale esaurirsi temporale del rapporto concessorio, ragion per cui se non si prospettano cause estintive di tipo patologico (Revoca, decadenza o abbandono amministrativo della sepoltura) una richiesta d’ufficio di estumulazione anticipata potrebbe presentare anche profili di dubbia legittimità.

  6. Buongiorno
    Premetto che più di vent’anni fa è stata tumulata mia nonna in una cappella costruita da un’Associazione, di cui la salma era socia, su concessione novantanovennale del comune che chiamerò Pinco Pallo.
    Di recente tale comune mi ha scritto intimandomi a procedere all’esumazione in virtù del regolamento comunale che obbliga a estumulare dopo 20 anni le salme dei congiunti.
    Sono obbligato a procedere in tal senso?

    Grazie
    Michele

  7. X Valuzzina,

    Lo Jus Sepulchri, nelle sue complesse articolazioni e fattispecie, è un diritto della personalità, quindi assoluto, (qualcuno parla addirittura di un diritto meta-giuridico, sorto prima dei moderni ordinamenti, in quanto connaturato alle umani genti ed avvertito come tale sin dalla fondazione del mondo) ed al pari dei diritti costituzionalmente garantiti si esercita anche in negativo: esempio: io ho il potere di esprimere liberamente le mie idee, ma per converso posso anche decidere di starmene zitto, e nessuno me lo può impedire o può contestare questa mia scelta con la forza (se, invece, mi imbavagliano per ridurmi in silenzio è tutt’un’altra brutta faccenda). Io posso votare alle elezioni politiche, ma posso pure astenermi dal seggio (magari sono anarchico!) in aperta e plateale protesta contro la babele del nostro sistema partitico inconcludente e pletorico.

    Orbene, al pari di questi diritti anche l’atto di disposizione sulle spoglie mortali, essendo un’espressione di affetti e pietas, si può leggere ed estrinsecare non solo come un atto fattivo (= dar sepoltura), ma anche come un comportamento di volontaria astensione dal provvedere (che, sono d’accordo, può, per indolenza manifesta sfociare nel mero e bieco disinteresse…tutto da dimostrare, però!). Insomma, come, non senza un accenno di velata ipocrisia, ci insegna il Diritto Canonico nella sua bimillenaria elaborazione giurisprudenziale, a volte il decidere di non decidere è… la più sublime delle decisioni. Nel nostro modello cimiteriale vige il principio della stabilità delle sepolture (si veda a tal proposito, oltre al costante orientamento dei Tribunali Italiani su liti di questo tipo, anche la norma positiva di cui all’Art. 116 comma 2 D.LGS n.271/1989) ecco perché le estumulazioni debbano eseguirsi alla naturale scadenza della concessioni, giusto per non turbare il sacrosanto diritto dei morti all’eterna requie.
    Parimenti l’estumulazione può sì esser disposta, ma sempre e solo su istanza degli aventi titolo jure sanguinis, questo è un dogma…quasi Evangelico, e nessun Giudice oserà mai contraddire questo postulato, sebbene ogni giudizio comporti sempre una certa dose di aleatorietà.

    Il diritto primario di sepolcro consiste nel diritto di essere seppellito (ius sepeliendi propriamente detto) o di seppellire altri in un determinato sepolcro (ius inferendi mortuum in sepulchrum).

    Il diritto secondario di sepolcro, invece, spetta a chiunque sia congiunto di una persona che riposa in un sepolcro e consiste nella facoltà di accedervi in occasione delle ricorrenze e di opporsi ad ogni sua trasformazione che arrechi pregiudizio al rispetto dovuto a quella determinata spoglia e ad ogni atto che costituisca violazione od oltraggio a quella tomba
    E’ indubbio che il diritto di sepolcro, inteso come diritto alla tumulazione, abbia pure natura di diritto reale patrimoniale opponibile ai terzi e tutelabile con le azioni previste dal Cod. Civile.

    “[…] La causa in tema di diritto di sepolcro avente ad oggetto la richiesta di rimozione della salma di un proprio congiunto e la trasposizione della medesima dal primo loculo ad uno di quelli assegnati alla convenuta, è di competenza per materia e per valore del Tribunale”.
    Lo ha stabilito il Giudice di pace di Eboli ,dott. Luigi Vingiani, con sentenza del 4.2.2011.

    Deve, infatti, rilevarsi come lo Jus Sepulchri non rientri in quella rosa di casi espressamente indicati dall’Art.7 Cod. Proc. Civile vigente e di pertinenza del giudice di pace, la competenza funzionale, quindi, per dirimere questioni di tal genere spetterebbe, in ultima analisi, al Giudice Ordinario in Sede Civile.

  8. Per Carlo, (adesso sono io che ti provoco)
    e secondo Te l’indifferenza degli eredi della salma estranea, non potrebbe essere un motivo sufficiente al fine di ottenere una pronuncia giudiziale che ordini al Comune la riduzione dei resti in un ossario, al fine di far posto ad altre salme?
    E se sì, ritieni esperibile una tale azione dinanzi al Giudice di Pace o al Tribunale del luogo ove ha sede il cimitero?
    Ad ogni modo, preme manifestarTi la mia gratitudine per la risposta che cela una grande preparazione e passione per l’argomento.
    Saluti

  9. X Valuzzina,

    Piccola provocazione: ma l’estumulazione non dovrebbe aver luogo alla naturale scadenza della concessione ex Art. 86 comma 1 DPR n. 285/1990?

    Con l’istituto della benemerenza ex Art. 93 comma 2 DPR n.285/1990 vi siete infilati in un bel “cul de sac”, perché tale assetto del sepolcro e della conseguente riserva dei posti assegnati in deroga al principio della familiarità della tomba gentilizia, produce una divaricazione insanabile tra la titolarità della concessione sul sepolcro e gli atti di disposizione sulle spoglie mortali ivi tumulate.

    Forse, si dovrebbero distinguere le posizioni giuridiche del titolare del sepolcro rispetto ai diritti di disposizione su salme/resti mortali.

    Questi ultimi, in quanto diritti della persona, sono riconosciuti solo al coniuge o, in difetto, ai parenti secondo il grado di prossimità e, quando siano più di uno, tutti gli aventi diritto debbono esser coinvolti secondo il celebre principio di poziorità (potere di scelta coniugato con la priorità nel decidere) delineato dall’Art. 79 comma 2 DPR n. 285/1990.

    Il concessionario (o, un concessionario) non ha titolo, una volta stipulato l’atto di concessione, a disporre del sepolcro, o di singoli posti, meno ancora consentire la tumulazione di persone terze, fatti salvi i casi di convivenza di cui all’art. 93 comma 2 dPR 10/9/1990, n. 285 (si trascura la qualità di persone benemerite per il concessionario, trattandosi di fattispecie che opera solo se ed in quanto il regolamento comunale di polizia mortuaria definisca, in via generale, i relativi criteri per il riconoscimento di tale status).

    Il concessionario è semplicemente titolare del diritto di uso, sibi familiaeque suae che si esercita sino al raggiungimento della massima capacità ricettiva del sepolcro ex Art. 93 comma 1 II Periodo DPR n. 285/1990.

    Il diritto di disposizione delle spoglie mortali attiene a tutt’altro rapporto giuridico e si colloca sul piano dei diritti personali o sin anche personalissimi.

    Quando non vi sia sovrapposizione, il concessionario non può ostacolare o, per converso IMPORRE; l’esercizio del diritto di disposizione delle spoglie mortali da parte di chi ne sia intimamente titolare.

    Sempre facendo salve eventuali specifiche previsioni del Regolamento comunale, specie per quanto riguarda gli aspetti del procedimento, il titolo a disporre della salma/cadavere/resti mortali, in quanto diritto della personalità, prevale sulle posizioni giuridiche concernenti il sepolcro (come manufatto) che sono strumentali all’esercizio del diritto (personale) di sepoltura.
    La salma che sia stata tumulata in un sepolcro privato (come sono tutte le tumulazioni) in quanto non appartenente alla famiglia del concessionario, come accade appunto con l’istituto della benemerenza, non diventa, per questo, sottratta al titolo di disposizione dei familiari.

  10. Buonasera,
    sono titolare, iure ereditatis, della concessione su una cappella gentiliziao ve si trovano 9 loculi.
    Ebbene, mio padre, originario titolare della concessione, aveva disposto il consenso affinché venissero sepolti all’interno della cappella, salme di soggetti estranei alla famiglia dello stesso, ex art.93 D.P.R.295/1990.
    Oggi, essendo trascorsi più di 20 anni dalla tumulazione, io ed i miei fratelli vorremmo effettuare l’estumulazione ai fini della riduzione dei resti delle salme in ossario.
    Ho provveduto a contattare più volte gli eredi dei soggetti estranei alla cerchia familiare sepolti, al fine di ottenerne il consenso, ma loro si rifiutano, non adducendo alcuna motivazione in merito.
    Come posso risolvere tale empasse?
    Cordiali Saluti

  11. X Felice,

    L’Art. 104 citato del regolamento di polizia mortuaria del Suo comune sembra sia stato scritto da un certo…Ponzio Pilato: un tale, noto igienista, che dinnanzi ai problemi di natura cristologica…si lavava le mani.

    Ai sensi dell’Art. 344 Regio Decreto n.1265/1934 ogni comune è tenuto a dotarsi, obbligatoriamente, di un proprio regolamento di polizia mortuaria, il quale stante il seguente Art. 345, con relativo D.M. attuativo D.M. 18 novembre 1998 n.514, per acquisire efficacia deve esser omologato dal Ministero competente (Dicastero della Salute).
    Il preventivo controllo di legittimità si rende necessario per evitare che il regolamento municipale, seppur di dignità costituzionale ex Art. 117 comma 6 III Periodo Cost., entri in contrasto con la normativa statale. Immagino, pertanto che il regolamento del Suo comune abbia già superato con successo questa verifica, quindi si parte dal presupposto che la norma regolamentare in oggetto sia legittima ed applicabile sino a quando non verrà abrogata, riformata dal comune o cassata da un giudice amministrativo (T.A.R.) attraverso apposita impugnazione in quanto lesiva di un interesse concreto riconosciuto e tutelato dall’Ordinamento Giuridico Italiano.

    Ex Art. 76 DPR n.445/2000, la Legge speciale in materia punisce le dichiarazioni mendaci e nel caso in esame si riscontrano almeno due fattispecie di reato commesse da Sua sorella: falso privato in atto pubblico e violazione di sepolcro poiché interno alla domanda di estumulazione e nuova tumulazione, a questo punto abusiva, non si è formato il necessario consenso di tutti gli aventi titolo a pronunciarsi. L’operazione cimiteriale in questione è stata un indebita forzatura, per di più surrettizia.

    Circa le responsabilità per il familiare che non aveva titolo a richiedere una operazione cimiteriale si è di questo parere: tranne non rilevino fatti di rilevanza penale, non è sanzionabile un comportamento, pure se in sè illegittimo, se questo non viola precise disposizioni di legge (ad es. dichiarazione falsa in atto sostitutivo di notorietà), regolamento o norme locali.

    In altri termini se il Comune ha dato corso ad una istanza di uno o più familiari, poi rivelatisi non (completamente) titolati ad inoltrare agli uffici comunali detta richiesta per effetto di norme locali, si ha una violazione a carico del familiare del regolamento locale, depenalizzata, soggetta a sanzione amministrativa di cui all’Art. 7-bis D.Lgs n.267/2000 così come introdotto dall’Art. 16 Legge n.3/2003, fatte sempre salve eventuali norme regionali di diritto punitivo di cui io non sono a conoscenza.

    Se la trasgressione, invece, riguarda proprio il principio di poziorità sancito dall’Art. 79 comma 2 DPR n. 285/1990 (da estendersi a tutti gli atti di disposizione per il post mortem e non solo alla cremazione) tale azione sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell?’art. 107 del DPR 285/90 da elevarsi secondo le procedure (prescrizione compresa) della Legge n.689/1981.

    È però da annotare che di recente, in una importante città italiana, proprio su autocertificazioni che poi sono risultate non rispondenti a verità, sono state autorizzate operazioni cimiteriali e cambi di titolarità di tombe, poi rivelatesi non conformi alla Legge in quanto viziate.

    In questi casi il controllo a campione che ordinariamente si esegue sulle autocertificazioni, ad opinione di chi scrive, dovrebbe essere comunque svolto, proprio per garantirsi da questi illeciti.

  12. X Carlo
    Quanto Lei mi scrive è di una precisione importantissima e sostanziale per il mio caso.
    Il Funzionario cimiteriale si trincea e continua a battermi sul muso l’art.104 del Regolamento cimiteriale che recita:
    “(Cautele)
    1.Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l’apposizione di croci, lapidi, busti, ecc. o la costruzione di edicole, monumenti, ecc., s’intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari di diritti e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune o il gestore del cimitero.
    2. Le controversie che sorgano tra privati sull’uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando estraneo il Comune od il gestore del cimitero, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto al sorgere della controversia fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l’amministrazione estranea
    all’azione che ne consegue.
    3. Il Comune o il gestore del cimitero si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
    4. Le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e
    solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l’atto con cui risolve la controversa sottopostagli.”

    Alla ripetuta domanda come fa un erede (sorella) a permettersi di fare quello che vuole senza che il fratello lo venga a sapere?
    Come fate voi del Comune ad non chiedere una liberatoria che tutti i possibili eredi diretti ( siamo solo 2) siano avvisati per una estumulazione e tutto quello che è stato combinato?
    Perché non ci sono i documenti, che non ho potuto legittimamente vedere?
    La risposta che mi è stata data si legga l’art.104 del R.C.
    Per ultimo ritiene Lei che questo art.104 sia per intero legittimo, a mio modesto parere ( da ignorante) è la panacea del Servizio cimiteriale del mio Comune.
    Ringrazio

  13. X Felice,

    Sarò stringatissimo e sintetico quant’altri mai:

    Una qualche istruttoria, seppur poco strutturata e intrusiva) per valutare la sussistenza del diritto di sepolcro, soprattutto in un sepolcro privato, dovrebbe comunque esser prevista dall’ufficio comunale della polizia mortuaria, anche solo per scongiurare eventuali ab-usi.

    Tutte le operazioni cimiteriali (a meno che non avvengano clandestinamente, configurando diversi illeciti, tra cui il reato di violazione di sepolcro!) sono sempre soggette prima ad autorizzazione comunale, poi, quando siano avvenute, a specifica annotazione negli appositi registri (= “libro mastro” del camposanto con relativa contabilità mortuaria…mi sia consentita questa spericolata associazione metaforica di idee e concetti tra loro così distanti) di cui agli Art. 52 e 53 DPR N. 285/1990. Un’ulteriore verbalizzazione caso per caso delle singole estumulazioni e traslazioni alla volte risulta alquanto opportuna per risalire, incrociando i dati a disposizione, al titolo di legittimazione ad agire e a disporre delle spoglie mortali, secondo altri giuristi, invece riuscirebbe oltremodo ultronea e ridondante, siccome i registri cimiteriali avendo natura eminentemente pubblica ai sensi del combinato disposto tra l’ Art. 10 D.Lgs n. 267/2000, il Capo V della Legge n. 241/1990 con relativo regolamento attuativo di accesso agli atti approvato con DPR n.184/2006 e soprattutto l’Art. 2699 Cod. Civile, senza mai dimenticare, per converso, il D.LGS n.196/2003 sulla riservatezza delle informazioni personali, sono sono sempre consultabili, in tutta libertà, dalla cittadinanza. Ad ogni modo negli archivi cimiteriali deve sempre rimanere traccia dei titoli di sepoltura e di concessione (e delle varie autorizzazioni necessarie per intervenire su un determinato sepolcro). I registri cimiteriali rappresentano la memoria storica del sepolcreto e costituiscono una sorta di anagrafe mortuaria in parallelo con quella dei vivi.
    La mancanza della documentazione minima e scritta richiesta espressamente per Legge parrebbe integrare la fattispecie di omissione in atti di ufficio da parte del personale preposto alla gestione del camposanto, solo nel caso in cui questi sia intenzionalmente venuto meno ai suoi doveri. Se il fatto è stato causato da semplice trascuratezza o indolenza (deve comunque esserci l?’elemento soggettivo della colpa) sarà, invece, passibile delle sanzioni disciplinari dettate dal rapporto di lavoro in essere o di quelle amministrative pecuniarie di cui all’Art. 107 DPR n. 285/1990 il quale rinvia all’Art. 358 Regio Decreto n. 1265/1934 il cui importo (dai 3 ai 18 milioni del vecchio conio ovviamente da convertire in Euro oblabili entro 60 giorni nella misura più favorevole pari a 6 milioni delle vecchie Lire secondo modalità e procedure [prescrizione compresa] dettate dalla Legge di depenalizzazione n.689/1981 ) è stato novellato ed aggiornato con l’Art. 16 del D.Lgs 196/1999. Ad elevare tale sanzione è lo ugualmente comune attraverso i propri organismi ispettivi deputati al controllo sull’attività di polizia mortuaria (e qui potremmo ragionare a lungo su un eventuale conflitto di interessi ed attribuzioni, perché sarebbe il comune a dover sanzionare sé stesso!)

    la prassi da Lei Descritta in ordine alla procedura (secondo me viziatissima!) di estumulazione e nuova tumulazione appare non conforme alle disposizioni del regolamento di polizia mortuaria, specie per quanto riguarda lo sversamento delle ossa di più defunti in un’unica cassetta ossario, azione che è tassativamente vietata dalla legge.

    Ora, se tali violazioni sono il frutto di operazioni compiute in conformità ad ordini e direttive diramati dal dirigente del servizio oppure sono state compiute in assenza di disposizioni da parte della medesima autorità, la responsabilità è da ascriversi a quest’?ultima in quanto ha impartito istruzioni illegittime oppure è rimasto inerte rispetto all?’obbligo di organizzare e dirigere i suoi subalterni, rimanendo il dirigente, in ultima analisi, il titolare ultimo della funzione dispositiva ex Art. 2104 Cod. Civile. Chi ha materialmente agito, se non ha rispettato diligentemente (Artt. 2104 e 2105 Cod. Civile) i comandi relativi all’insieme di passaggi amministrativi in esame, è, invece, responsabile in prima persona e scagiona, così, il dirigente.

    Si potrebbe concludere (ma con molta cautela e circospezione) che sussista una responsabilità del Comune, a titolo di risarcimento del danno, ai sensi dell?’art.2049 del Codice Civile.

  14. x Carlo
    la sua risposta del 8 novembre 2013 mi è stata di aiuto fondamentale.
    Mi sono recato presso gli uffici cimiteriali del mio comune ed ho esposto quanto lei mi ha scritto. Ho chiesto tutta la documentazione
    alla presenza del Direttore d’ufficio e di un altro Funzionario quanto segue: nel prendere visione degli atti documenti loculo ossei spalle arcate del concessionario F., analizzati tali documenti e ritirati in copia e letti con la dovuta serenità, noto alcune assenze inspiegabili di alcuni documenti obbligatori.
    1. Mancanza documento di chi ha fatto domanda nel marzo 2012 per la tumulazione del defunto M. nello loculo concessionario F.

    2. Mancanza nel documento autorizzazione ritiro lapide funeraria della ditta esecutrice del 2012. Nel foglio verde non viene iscritto nessun nominativo e nessun timbro della ditta esecutrice dei lavori.
    3. Mancanza copia quietanza della estumulazione dello loculo concessionario F e della tumulazione di M e dei servizi diversi del marzo 2012.

    4. Mancanza del verbale della apertura esumazione dello loculo di F., di S. di Ma e tumulazione di M.
    Chiedo, quanto prima, di farmi pervenire risposta scritta relativa alla mancanza di detti documenti e/o copia di essi.
    Inoltre vengo a sapere dai servizi cimiteriale che è stata aperta la cassetta unica contenente i resti di F+S+Ma per introdurvi la cassetta di M.
    Rimango sbalordito, per tutti queste situazioni. Chiedo se il Comune doveva avvisarmi della nuova apertura -estumulazione- nel 2012 e quali sono i reali reati che a mio avviso ho subito.
    Altresì mi hanno detto che il versamento di F+S+Ma in una unica cassetta è legittima ma anche non legittima senza la mia presenza di uno dei due eredi.
    Felice

  15. X Franco,

    L’estumulazione, sia essa finalizzata alla riduzione dei resti in cassetta ossario (Art. 86 commi 2 e 5 DPR n.285/1990) o alla semplice traslazione del feretro ad altra destinazione (= in altro tumulo) ex Art. 88 DPR n.285/1990, magari senza il bisogno di aprirlo, è operazione cimiteriale che implica pur sempre un atto di disposizione, il quale si traduce in una formale istanza da inoltrare all’Autorità Comunale preposta alla funzioni di polizia mortuaria, nonché titolare ultima di queste.
    L’estumulazione legittimamente si esegue solo alla scadenza della concessione (Art. 86 comma 1 DPR n.285/1990) con la logica conseguenza che l’estumulazione stessa è inibita per le sepolture a tempo indeterminato (esse, infatti hanno durata perpetua, cioè non scadono mai), fatti salvi i casi piuttosto rarefatti (ma significativi!) e del tutto “patologici” di soppressione del cimitero, decadenza o revoca della concessione. Gli ultimi due istituti, nel (quasi) silenzio della normativa statale, debbono esser contemplati ed implementati, sotto il profilo della procedura e nel dettaglio dal regolamento comunale di polizia mortuaria.

    se non si forma il necessario consenso degli aventi titolo a pronunciarsi attorno alla domanda di estumulazione la spoglia mortale in questione è da ritenersi intangibile ed inamovibile.

  16. x Carlo
    scusi sig. Carlo, e se trattasi di esumazione da ipogeo della cappella e che i resti dovranno restare comunque sistemati in un loculo della stessa cappela di famiglia??

  17. la questione viene a porsi unicamente sotto il profilo della legittimazione a disporre di salme, cadaveri, ossa, ceneri e resti mortali, ossia chi ha potere di stabilire, in un dato sepolcro, la collocazione di defunti e loro trasformazioni di stato.

    La norma centrale e dirimente del problema è costituita dall’Art. 79 comma 2 DPR 10 settembre 1990 n. 285, con cui si enuncia il cosiddetto principio di poziorità (= diritto di scelta coniugato con la priorità nella decisione).

    Al di là di questo aspetto, riguardante le parti interessate in termini di diritti personalissimi, ed in difetto di una disposizione regolamentare con cui si contempli che chi richiede operazioni ed interventi cimiteriali agisca all?’interno di una presunzione di necessaria unanimità tra soggetti a vario titolo coinvolti, il comune può accogliere un’?eventuale richiesta di estumulazione solo se essa sia corredata, od integrata (anche in momenti differenti), da un formale assenso di chi abbia titolo a decidere sulla destinazione delle singole salme o dei loro resti mortali.

    Infatti, una volta avvenuta la tumulazione, l?’estumulazione è consentita solo allo scadere della concessione, se a tempo determinato, mentre non è ammessa l?’estumulazione se si tratta di concessione perpetua, ma il feretro ivi tumulato deve permanere nella sepoltura a tempo indeterminato (art. 86, comma 1 dPR 10 settembre 1990, n. 285), salvo quando non ricorra il caso di cui al successivo art. 88, cioè quando venga richiesto il trasferimento in altro sepolcro sempre a sistema di tumulazione.

    Quest?’ultima previsione normativa, fa sì che vi sia l’obbligo di richiesta, o quanto meno di consenso, da parte di quanti abbiano titolo a disporre della salma o resti mortali. Il silenzio, se non si configura come manifesto disinteresse (per altro, tutto da dimostrare secondo modalità e procedure dettate dal regolamento comunale di polizia mortuaria), da alcuni giuristi è interpretato alla stregua di un implicito rifiuto.

    Conseguentemente l’istanza di estumulazione, sarà accolta, e ad essa si darà seguito, se tutti coloro i quali hanno diritto a pronunciarsi sulla nuova sistemazione di salme o di loro resti mortali racchiuse in un determinato sepolcro, ad essa aderiscano o acconsentano; in difetto, il comune si limiterà a formulare, per iscritto, l?’esigenza che la parte richiedente produca tale adesione o consenso, ricordando come unicamente chi abbia relazioni parentali di grado adeguato possa disporre della salma o dei resti, disponibilità che non è surrogabile da terzi, cosicché, ad esempio il figlio (1° grado) prevale, ed esclude, il nipote (3° grado), secondo, appunto, l’ordine di poziorità.

    Da quanto esposto, si ricava abbastanza agevolmente come i rapporti tra i famigliari non siano idilliaci o, comunque, i parenti abbiano valutazioni tra loro contrastanti, è bene, allora, rammentare questo elemento di diritto sostanziale: il comune non assolve alcun ruolo arbitrale, non sconfinando la sua azione amministrativa nell’attività giurisdizionale, propria ed esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, esso, dunque, deve limitarsi al rilascio di quelle autorizzazioni minime (= postulato della non eccedenza!) di legge, tali da rispettare entrambe le posizioni, se necessario mantenendo inalterato lo status quo sino a quando non intervenga bonario accordo tra le parti o si addivenga alla soluzione della controversia con sentenza del giudice, meglio se passata in giudicato.

  18. X carlo
    salve sig.carlo
    mi capita che dovendo esumare estumalare mio nonno e non avendo buoni rapporti di parentela con i fratelli di mia madre ormai defunta non posso presentare richiesta al comune . Che mi consigli?????
    Grazie

  19. X Novella,

    De jure condito vel condendo, anche quando l’attuale regolamento comunale di polizia mortuaria (o quello in fase di elaborazione) prevedesse la fattispecie dell’estumulazione finalizzata, non già alla sola traslazione, ma alla contestuale riduzione (o cremazione) dei resti mortali, così da rendere ri-usabile il singolo loculo potrebbe, nel caso concreto, sussistere una precisa determinazione nello scopo della concessione, risultante dall’atto di concessione, (specie in quelli più datati e risalenti nel tempo) con cui non si consenta di utilizzare la tumulazione individuale (loculo) se non per la salma indicata nell’atto stesso. Se, poi, la concessione dovesse, per disgrazia ricadere nel regime di perpetuità, saremmo allo stallo più completo!

    Questo vincolo assai pernicioso per un’intelligente gestione cimiteriale (ma si sa, per noi beccamorti le sepolture in regime di perpetuità sono una maledizione!), tra l’altro, determinerebbe anche un’ulteriore conseguenza: tale salma non può essere oggetto di estumulazione, siccome l’estumulazione può essere disposta solo alla scadenza della concessione, che, nel caso concreto, non è determinata, trattandosi di concessione perpetua.

    Questi due elementi costitutivi del rapporto di concessione – fine e durata – inibiscono che il loculo possa essere utilizzato in modo difforme rispetto all’atto di concessione.

    Il divieto di estumulazione assoluto di cui parlano molti studiosi della materia funeraria, magari esplicitamente riportato nell’atto di concessione si riferisce, invece, alla cosiddetta tipologia della “tomba chiusa”.

    Si tratta di una clausola contrattuale in voga soprattutto in passato ed intrinsecamente connessa con la perpetuità del sepolcro.

    La “tomba chiusa” si ha quando il concessionario originario e fondatore della tomba gentilizia inserisce nell’atto di concessione la precisa riserva che proibisce l’estumulazione per i feretri tumulati in quel particolare avello.

    L’interdizione addirittura di solo toccare, o, peggio ancora, manomettere, il feretro custodito nella “tomba chiusa” produce subito i suoi effetti, “da qui all’eternità” non appena sia terminata la tamponatura del loculo ed inibisce gli atti di disposizione sulla spoglia mortale di uno o più soggetti che i loro aventi titolo secondo jure sanguinis (diritto di consanguineità) potrebbero manifestare nel tempo successivo alla morte del fondatore del sepolcro stesso.

    E’ pacifico ed assodato come il comune, quale ente concedente, non abbia titolo per intervenire sulla concessione già costituita, il concessionario, nell’ambito della sua potestà di esercizio degli interessi legittimi i quali derivano dall’atto di concessione, potrebbe, tuttavia, richiedere di rinunciare all’esistente concessione e richiedere una nuova concessione, per la medesima posizione fisica, instaurando un nuovo atto di concessione, determinato sulla base dell’attuale regime di tali sepolture private, sia per quanto riguarda la tariffa da corrispondere, la durata e tutti gli altri rapporti che vengono a sorgere rispetto alla “nuova” concessione (essa è tale è sotto ogni profilo, essendo ben poco rilevante che l’oggetto “materiale” corrisponda con quello precedentemente in concessione alla medesima persona). Eccetto differenti disposizioni del regolamento comunale di polizia mortuaria, con cui il comune eventualmente detti criteri “altri” per l’assegnazione delle sepolture private disponibili per la concessione, si ritiene che l’amministrazione possa accedere alla richiesta di nuova assegnazione, assegnando al medesimo concessionario la stessa posizione fisica (con ciò determinandosi, in sostanza, un mutamento nel rapporto concessorio).

    Leggermente diverso, sotto il profilo semantico, è il concetto di divieto di trasferimento ad altra sepoltura perché esso si limita ad interdire la traslazione ad altra sepoltura, non del feretro, ma di tutte le trasformazioni di stato in cui un cadavere degrada ossia:

    1. Esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo (resti mortali)
    2. Ossa
    3. Ceneri.
    In questa seconda evenienza, allora, sarebbe permessa l’estumulazione finalizzata, ai sensi dell’Art. 86 comma 5 D.P.R. n.285/1990, alla raccolta delle ossa da ri-tumulare rigorosamente nello stesso tumulo. L’inestumulabilità è volta ad impedire qualsiasi spostamento o manomissione del feretro (non si possono quindi ridurre in cassettina ossario eventuali resti ossei) Il divieto di traslazione, invece, specifica che la spoglia del de cuius non può esser rimossa dalla cella sepolcrale, ma con il termine “spoglia” s’intendono tutte le involuzioni post mortali che possano interessare un corpo, dunque la permanenza nel sepolcro sarà soddisfatta anche se il corpo del de cuius non è presente come solo cadavere sigillato nella bara, ma, inoltre, come resti mortali, ossa ceneri. Questa precisazione è molto importante laddove occorresse liberare spazio per nuove tumulazioni, garantendo parallelamente la continuità del sepolcro gentilizio.

  20. X Novella,

    Lei sarebbe affetta da morbo cimiteriale per deformazione professionale? Bene: tranquilla io sono tombarolo e necrofilo patentato, in quanto dichiarato tale dall’AUSL, e così, votati alla nostra patologia sepolcrale ed al culto del postumo, ci capiamo benissimo, in questa danza epistolare dell’insania a sfondo mortifero!

    In Realtà, un buon regolamento comunale, modellato sulle specifiche necessità della vostra popolazione e del territorio ex Art. 13 comma 1 D.Lgs n.267/2000, nella gestione del cimitero, vi consentirà ampi margini di manovra ed autonomia, per il governo della necropoli, ricordo infatti come per legge (Art. 824 comma 2 Cod. Civile) il cimitero sia bene appartenente al demanio comunale, quindi il relativo regolamento di polizia cimiteriale discende non tanto da potestà regolamentare ordinaria ex Art. 7 D.LGS n. 267/2000 (seppur importante!) quanto da espressa previsione costituzionale ai sensi dell’Art. 117 comma 6 III Periodo Cost., così come novellato dalla Legge Costituzionale n.3/2001.

    Qualora si rendesse eventualmente necessaria una modifica, anche corposa, del regolamento comunale, o una sua radicale riforma, con abrogazione di quello, ad oggi, in vigore si ricorda come permanga la vigenza dell’?istituto dell?’omologazione ministeriale, ai sensi dell?’art. 345 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (D.M. 18 novembre 1998, n. 5a4, in supplemento ordinario n. 48/L alla Gazzetta Ufficiale del 8 marzo 1999, n. 55), omologazione che incide sull?’efficacia dell’atto stesso.

    Lungimirante e sin anche profetico fu il paragrafo 13.2, sub) 1 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24 laddove si contempla la possibilità di tumulare, sia o meno presente sempre uno ed un solo feretro, più urne cinerarie o cassette ossario sino al raggiungimento della massima capacità ricettiva del tumulo, oltre la quale ex Art. 93 comma 1 II Periodo DPR n. 285/1990 si estingue lo stesso Jus Sepulchri, per l’esaurimento dello spazio sepolcrale che, di per sé, è chiuso, confinato e non dilatabile all’infinito.

    In linea astratta e teorica, le indicazioni della circolare (essa, però, è solo atto istruttivo e non fonte di diritto, come invece, accade per il regolamento comunale) altro non fanno se non riconfermare un’intelligente prassi già preesistente, specie laddove il regolamento comunale di polizia mortuaria individuasse la “riserva” dei soggetti destinatari del diritto passivo ad essere sepolti nelle tumulazioni, ai sensi dell’Art. 93 comma 1 DPR n. 285/1990, riferendosi genericamente ai singoli sepolcri privati dati in concessione (= tutte le allocazioni diverse dal campo comune a sistema di inumazione ex Capo XVIII DPR n.285/1990)), magari senza particolari distinzioni circa la capienza o indipendentemente dal fatto che questi siano tumulazioni individuali (loculi monoposto) o tumulazioni per famiglie, cioè cappelle private e gentilizie.

    Orbene tale principio è in toto recepito e replicato da norma positiva attraverso Art. 16 comma 5 del Regolamento Regionale Lombardo n.6/2004, il quale estende questo diritto di tumulazione “in sopratassa” – ossia in aggiunta all’originario defunto già lì sepolto -, anche ai contenitori per resti mortali, il tutto per massimizzare l’ottimale impiego dei posti salma in cimitero. Con questa accorta politica anche il singolo loculo, sino alla sua naturale saturazione, diviene una piccola tomba di famiglia dove riunire diverse spoglie mortali, intese non più solo quali feretri interi, ma pure come tutte le trasformazioni di stato (intermedie o finali), ossia “resti mortali”, “ossa” e “ceneri” in cui un corpo umano degradi dopo il decesso, per i normali processi disgregativi della materia organica di cui esso pur sempre consta.

    Il “trucco”, se di stratagemma tecnico-giuridico si può correttamente parlare, consiste, durante la materiale stesura del regolamento comunale, nello scindere semanticamente le due funzioni riconducibili all’azione dell’estumulare: in effetti, quando si estumula due sono gli scopi:

    a) Estumulazione teleologicamente orientata alla riduzione dei resti ossei in apposita cassetta ossario o alla cremazione di eventuali resti mortali, così da liberare spazio. Si tratta della cosiddetta ricognizione sullo stato di scheletrizzazione del cadavere, da effettuarsi una volta decorso il periodo di sepoltura legale ai sensi del combinato disposto tra l’Art. 3 DPR n. 254/2003 e l’Art. 86 DPR n. 285/1990.

    b) Estumulazione finalizzata alla semplice traslazione ex 88 DPR n. 285/1990, laddove il vocabolo “traslazione” è da leggersi come sinonimo di trasferimento ad altro tumulo.

    Nel caso a) c’è solo una cambiamento di “stato” ossia di forma sotto cui conservare le spoglie mortali di un defunto in un determinato tumulo, ma lo jus sepulchri è pienamente rispettato, nel suo effettivo esercizio, nel punto b), invece, si ha, come giustamente da Lei rilevato, non tanto una decadenza del diritto, quanto un esaurimento dello scopo insito nel rapporto concessorio, cioè dar sepoltura a quella particolare persona. Esempio: tomba X concessa solo ed esclusivamente per y, gli aventi titolo dispongono la traslazione del feretro di y così automaticamente e quasi di “default” cessa anche lo jus sepulchri sul manufatto sepolcrale x, il quale rientra ex se, nella disponibilità del comune per una nuova assegnazione. Attenzione: il non uso protratto oltre un certo tempo, ai termini dell’Art. 92 comma 3 DPR n.285/1990, può produrre la pronuncia di decadenza e questo per evitare di teneri vuoti ed inutilizzati i loculi già concessi, con grave immobilizzo del patrimonio cimiteriale, in quanto la concessione, anche con le sue implicazioni civilistiche sulla componente patrimoniale, non è mai fine a sè stessa, ma, è pur sempre, sempre strumentale al reale esercizio dello jus sepulchri.

  21. Gentilissimo sig. Carlo, penso che il succo di quanto detto (e di quanto anche letto nell’articolo segnalato, che peraltro avevo già letto tempo fa (ma come si suol dire ho un po’ di macedonia nella testa)) sia di non prendere più troppo sul “serio” il fatto che, come si argomentava un tempo, la possibilità della estumulazione dai loculi perpetui sia data solo dalla rinuncia e quindi di non collegare strettamente i due concetti
    .
    Nella nostra piccola autonomia regolamentare volevamo comunque semplicemente inserire due concetti:
    1) Estumuliamo tutto quello che possiamo e, se non lasciate il loculo completamente vuoto ma al contrario lasciate il defunto estumulato in cassettina in previsione di un prossimo accoglimento di un nuovo defunto o, se nel loculo (a più posti) togliete una salma lasciandocene comunque un’altra, non perdete assolutamente il loculo, anzi, guadagnate un posto!
    2) Vorremmo lasciare comunque il concetto di rinuncia implicita del loculo in caso di estumulazione totale del contenuto, perchè altrimenti al contrario si creerebbe uno spreco di loculi vuoti (esempio molto concreto, che capiterebbe minimo 2 volte al mese: il sig. X non ha loculo e deve essere tumulato in 5^fila perchè gli tocca in quel momento, si fa l’atto di concessione del loculo, ma alla prima occasione in cui la famiglia trova una “sistemazione migliore” (ad esempio prende in concessione una cappella) mi chiede la traslazione, se non prevedo una rinuncia automatica del loculo “vecchio” questo mi rimane assegnato alla famiglia e rimane in stand by per anni (che con ogni probabilità non lo riutilizzerà fino a scadenza perchè, tutto sommato, quel loculo neanche le piaceva e non lo voleva!!! Ma sia mai di rinunciarlo spontaneamente!!! ) e non posso utilizzarlo per un nuovo defunto….)

    Quindi noi vogliamo favorire solo l’estumulazione collegata al riciclo dei posti o alla “liberazione” di loculi da riassegnare e non l’estumulazione che crea solo più lavoro per il comune andando al contrario ad intaccare la disponibilità di loculi da assegnare

    Volevo quindi capire se prevedere entrambe queste cose è comunque possibile, ma a questo punto penso proprio di sì.
    Saranno due cose separate, una non sarà più la conseguenza dell’altra. Ma ciononostante se non interpreto male posso inserirli entrambi.

  22. X Novella,

    Regione Lombardia, se non ricordo male?

    dato il “morboso” interesse per la materia delle estumulazioni nelle sepolture perpetue (ovviamente a fine lavorativo!) consiglio l’attenta consultazione del seguente link: https://www.funerali.org/?p=6832.

    Attenzione: il Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 così come modificato dal Reg. Reg. n.1 del 6 febbraio 2007 ha novellato, sempre in tema di operazioni cimiteriali, buona parte del disposti di cui al Capo XVII DPR 10 settembre 1990 n. 285, introducendo, parzialmente, una nuova disciplina, la quale, per certi versi, tende a sovrapporsi al regolamento nazionale di polizia mortuaria, definendo fattispecie del tutto nuove, almeno per le parti riformate, mentre in via residuale, per quanto non espressamente previsto dalla normativa regionale, continua ad applicarsi il DPR n. 285/1990. Ora, il regolamento comunale di polizia mortuaria che, non dimentichiamo, ha dignità di rango costituzionale ex Art. 107 comma 6 III Periodo Cost., nel proprio ambito di competenza (cioè nel comune che lo ha emanato!) opera su un livello di pari ordinazione rispetto al DPR n. 285/1990, ma secondo alcuni giuristi è cedevole rispetto alla legislazione regionale, deve, quindi, in altre parole, recepire le norme di cui al Regolamento Regionale n. 6/2004 ed adeguare ad esso il proprio articolato, mantenendo pur sempre un certo margine di autonomia nella regolazione di dettaglio. Consiglio, pertanto, di rivedere tutto il capitolo del vostro regolamento comunale dedicato alle “estumulazioni” alla luce del nuovo indirizzo politico (linee guida e di principio su come massimizzare l’ottimale sfruttamento di tutto il patrimonio cimiteriale già esistente) stabilito dalla Regione Lombardia con il proprio regolamento.

    Criteri a volte troppo sottili, sofisticati ed “intrinsecamente”intricati finiscono per disincentivare il riuso responsabile dei posti feretro già disponibili, specie quando si tratta di concessioni perpetue, le quali, per giurisprudenza costante, sarebbero comunque intangibili.

    La tomba a tempo indeterminato è una ricchezza per i concessionari e le loro famiglie, a patto che il regolamento comunale studi e proponga soluzioni ragionevoli per sottoporre a ROTAZIONE un sistema cimiteriale concepito, invece, in passato, per esser ad accumulo.

    Rimando in stand by per eventuali nuove delucidazioni.

  23. Ormai sono un’affezionata “utente”. Mi dispiace disturbare così spesso!
    Il nostro Regolamento comunale “ammette” l’estumulazione anche da loculi non scaduti e/o perpetui, l’esplicita previsione che la richiesta di estumulazione equivaleva a rinuncia implicita del loculo, stava a “reggere” il sistema e dare legittimità al tutto perchè in tal modo si voleva significare che si estumulava perchè la concessione era venuta a mancare e quindi si veniva ancora a ricadere nella casistica di estumulazione al termine della concessione (anche se il termine non coincideva con la scadenza ma, diciamo, era arrivato prima)
    Permettiamo anche il “riciclo” del loculo, (Tumulazione nuova salma CONTESTUALE all’estumulazione della vecchia) ma la previsione della stipula di un nuovo contratto per la nuova salma collocata al posto della vecchia, anche qua in un certo modo andava a ribadire che la concessione vecchia è finita. (Anche se avevo dei dubbi per quanto riguarda i loculi perpetui, dove in realtà non veniva stipulato un nuovo contratto…. !!! Quindi questo sistema non era già coerente al 100%)
    Ci sono però due casi che mi lasciano perplessa:
    1) Caso in cui nel loculo ci sono due salme (inserite prima della previsione che in un solo loculo ci potesse stare un solo feretro) e i parenti di uno dei defunti lo vogliano collocare in altra sede. In questo caso: se ci basiamo sulla teoria della rinuncia, allora dovremmo togliere anche l’altra salma. Se non ci basiamo sulla rinuncia, la concessione non viene a mancare pertanto non dovremmo estumulare nemmeno quel defunto per cui è stato richiesto il trasloco. Se ammettiamo la rimozione di una sola salma senza implicita rinuncia, come continuare a sostenerla nei confronti di tutti gli altri casi?
    Non so se è chiaro… è complicato da spiegare!!
    2) Nel caso del “riciclo del loculo” a volte sarebbe desiderabile anche per l’ufficio fare le estumulazioni “in anticipo” e non aspettare che il futuro occupante del loculo muoia. (Es. loculo perpetuo contenente 4 feretri di vecchia data (ora ne può contenere solo 1) vanno estumulate i 4 resti mortali e magari mandate al crematorio per volontà dei parenti per reinserire poi le urne cinerarie nello stesso loculo e non sempre i crematori ti accettano i resti mortali dall’oggi al domani… Ci piacerebbe consentire l’estumulazione in previsione della sistemazione per futuro alloggiamento di nuova salma) Solo che se inseriamo nel regolamento questa casistica l’impianto basato sulla rinuncia implicita va a farsi benedire. O possiamo magari argomentare che pur cremando/raccogliendo i resti di quegli specifici defunti e risistemandoli lì da dove sono venuti non siamo in presenza di una estumulazione completa perchè alla fine i “resti” di quei defunti li rimettiamo ancora lì?

  24. X Roberto Corelli,

    in estrema sintesi:

    Anche alla luce dell’Art. 1 comma 7-bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26, i servizi non indicati nel d.l. n. 359/1987 convertito nella Legge n.440/1987 (più precisamente: la tumulazione, essendo una forma di sepoltura a richiesta specifica, e l’estumulazione ordinaria o straordinaria, quale logica conseguenza della tumulazione), sono da considerarsi a pagamento, così come d’altronde rimangono a pagamento la cremazione, l’inumazione in campo comune e l’esumazione ordinaria qualora non trovi applicazione lo speciale regime di esenzione nei confronti dei non abbienti o in caso di disinteresse dei familiari.

    Il Comune, così, deve determinare, con deliberazione del Consiglio comunale, in apposita declaratoria, le tariffe dei servizi cimiteriali a pagamento, nonché i servizi gratuiti, tenuto conto che le soprariportate disposizioni di legge prevedono la gratuità di alcuni servizi cimiteriali solo in caso di indigenza o disinteresse dei familiari.

    Tutte le operazioni cimiteriali in sepolcro privato dato in concessione, quale , appunto, è una “colombaria” sono, pertanto, sempre a titolo oneroso per il richiedente.

    L’art. 12, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 prevedeva che la cremazione fosse un servizio pubblico gratuito al pari dell’inumazione in campo comune.

    Il successivo decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26 stabilisce, invece, che il comma 4 dell’art. 12 del citato d.l. 359/1987 debba essere interpretata in senso più restrittivo: la gratuità del servizio di cremazione, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è, infatti, oggi limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, mentre negli altri casi i predetti servizi sono a pagamento. L’Art. 5 comma 1 della Legge 30 marzio 2001 n. 130, conferma questa impostazione di fondo e, se possibile, riduce ancor di più i margini di manovra per valutare e concedere la residuale gratuità della cremazione, subordinandola sia alla reale disponibilità del bilancio comunale, sia alla solo stato di indigenza conclamata del de cuius. Le tariffe massime per la cremazione sono fissate, a livello Statale, dal D.M. 1 luglio 2002 (la Legge, cioè impone un tetto, non eccedibile, ma lascia alle singole amministrazioni locali un certo margine di discrezionalità nella politica tariffaria).

    I resti mortali estumulati, così come definiti dall’Art. 3 comma 1 lett.b) DPR 15 luglio 2003 n. 254 (=cadaveri indecomposti rinvenuti tali all’atto dell’apertura della cassa) possono esser, alternativamente, inumati ex Art. 86 comma 2 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, cremati giusta l’Art. 3 comma 5 DPR n. 254/2003 o, addirittura, ri-tumulati, come indicato dalla Circolare Ministeriale 31 luglio 1998 n. 10. Certo se bisogna liberare un posto feretro per l’immissione di una nuova cassa, le uniche due soluzioni praticabili sono inumazione o cremazione dell’inconsunto.

    Ogni volta che si tumula in loculo, ossario, nicchia cineraria, tomba concessa in passato o al momento il comune può istituire formalmente e, quindi, esigere un diritto fisso (= tassa di tumulazione) appunto per autorizzare, sulla base del pre-esistente jus sepulchri, l’entrata del nuovo feretro nel sepolcro ai sensi, induttivamente, dell’Art. 103 DPR 10 settembre 1990 n. 285.

    Ripeto: entro questi estremi normativi di riferimento, da implementarsi con il regolamento comunale di polizia mortuaria, l’ente locale ha un’ancora abbastanza significativa possibilità di intervento, perché può, con un’accorta politica, modulare le tariffe.

    Non entro volutamente nel merito delle strategie comunicative di correttezza e trasparenza adottate e perseguite dalle singole imprese funebri, spesso, per convenienza, troppo reticenti sui veri costi dei servizi cimiteriali; questa d’altra parte è la Legge e, tassativa e categorica qual’ essa è, non ammette deroghe… poi come dicevano gli antichi Romani ignorantia legis non excusat.

  25. Salve,

    vorrei proporre una questione riguardante il tema suddetto. Premetto che purtroppo lo scorso 3 marzo mio padre è venuto a mancare (ho anche una sorella), e dopo il funerale abbiamo deciso di tumularlo in una colombaia nel cimitero di Staglieno a Genova. La colombaia suddetta è a tre posti ma in concessione “perpetua” così come nel contratto stipulato da mio padre stesso nel maggio 1965 dopo la morte di mio nonno paterno le marzo del 65.
    Il problema è che la colombaia era “al completo” essendovi inumate le tombe di mio nonno e nonna paterni e mia madre, ma volevamo mettervi pure la cassa di nostro padre. La ditta che ci ha seguito nell’organizzazione dle funerale ci ha detto che pensavano a tutto loro, ma ci era stato detto che per aggiungere un’altra salma dato che non c’era più spazio occorreva tirare fuori una delle tre bare già esistenti e mandarle all’ossario se il corpo era scheletrificato o alla cremazione se il corpo era incorrotto così come è previsto dalla legge (quale legge?) , così abbiamo fatto fare il lavoro e alla mia presenza all’apertura della tomba di mio nonno morto ripeto nel marzo 1965 ho constatato che non si era scheletrificato il corpo per cui è stato inviato alla cremazione.
    Ci è stata inviata poi dalla suddetta ditta una nota spese secondo cui il comune della mia città esigeva una tassa di 1993 euro solo per fare posto ad un’altra salma nella colombaia!
    Per cui io vi chiedo:
    1) nessun’altra ditta mi ha detto che era da esborsare una simile cifra per l’estumulazione: come posso tutelarmi?
    2) è possibile che abbia dovuto pagare quasi 1000 euro ai servizi cimiteriali solo per avviare la salma di mio nonno alla cremazione?
    3) la ditta che ha seguito tutto vorrebbe 500 euro per spese eseguite epr la pratica di cremazione: è possibile?

    grazie in anticipo e aspetto una risposta.

  26. X Enrico,

    Prescinderei anche dall’art. 1 comma 7-bis D.-L. 392/2000 (Legge 26/2001), siccome un tale principio, sull’imputazione dei costi, per le operazioni cimiteriali di estumulazione sussisteva anche prima di tale norma positiva.
    Infatti, si tratta pur sempre di sepolcri privati, ed ogni spesa non puo’ non essere che a carico dei familiari, non potendosi avere che tale tipologia di sepoltura comporti oneri a carico del bilancio comunale. In nessun caso, salvo non incorrere nelle ire della Corte dei Conti per danno erariale ex Art. 93 D.lgs. n267/2000.

    Quindi sono (ed erano) a titolo oneroso le estumulazioni, le spese di pulizia e sanificazione del loculo, la sostituzione della lapide (in modo che, dal giorno successivo alla scadenza possa esservi assegnazione a terzi), l’onere dell’inumazione post-estumulazione, l’eventuale cremazione, incluso l’atto finale ed irreversibile del collocamento nell’ossario comunale, sempre quando, quest’ultimo possa legittimamente eseguirsi.

    L’onere grava sul concessionario per le prime, mentre per le seconde sul coniuge superstite o, se manchi, sui parenti nel grado piu’ prossimo e, in caso di pluralità., tutti quest’ultimi solidalmente sono obbligati a provvedere.

    Non si dimentichi come le concessioni cimiteriali, quale ne sia la tipologia, costituiscano sempre sepolcri privati nei cimiteri, con conseguente “sottrazione” del relativo spazio cimiteriale alla fruizione da parte della comunita’ locale, da ciò consegue che non possano derivare, in alcun modo, oneri a carico del comune, neppure per quanto riguarda il necessario recupero delle spese gestionali cimiteriali.

  27. Gentilmente vorrei un parere legale sulla seguente questione. Una mia prozia(sorella di mio nonno e zia di mia mamma ) deve essere estumulata da un colombari. La prozia aveva 4 nipoti ( i suoi pronipoti sono 7) di cui solo un nipote in vita. Le spese per l’estumulazione e per l’eventuale cremazione e per la collocazione definitiva in ossario, a chi spettano?
    Ringraziando saluto cortesemente

  28. X Karl e Felice,

    rispondo, una tantum, in modo congiunto (ed…in stereo!) ad ambedue, dato il tenore della Vostra comune richiesta (= l’oggetto è sostanzialmente lo stesso, anche se muta leggermente la prospettiva soggettiva da cui leggere l’evento narrato)

    In linea astratta, le indicazioni della circolare ministeriale 14 giugno 1993 n. 23 (paragrafo 13.1) altro non fanno se non riconfermare una possibilità già preesistente, specie laddove il regolamento comunale di polizia mortuaria individuasse l?ambito dei soggetti destinatari del diritto passivo ad essere sepolti nelle tumulazioni riferito ai singoli sepolcri privati, magari senza particolari distinzioni circa la capienza o indipendentemente dal fatto che questi siano tumulazioni individuali o tumulazioni per famiglie. Quindi in un singolo loculo può esser tumulato sempre e solo un feretro (Art. 76 comma 1 DPR n.285/1990), ma parimenti anche più cassette ossario o urne cinerarie sino al naturale raggiungimento di quella massima capacità ricettiva (da intendersi proprio in senso fisico) del sepolcro stesso, oltre la quale, per ovvi limiti di spazio, si esaurisce lo stesso Jus Sepulchri ai sensi dell’Art. 92 comma 1 II Periodo DPR 10 settembre 1990 n. 285, in quanto ossa o ceneri non sono ulteriormente comprimibili o riducibili, se non si vuole incorrere nella violazione di qualche norma di rilevanza penale.

    La domanda, dunque, è questa: è, legalmente, possibile che in una cassettina resti possano essere collocate, in modo promiscuo le ossa di due o più defunti, considerato come le stesse potrebbero anche, quando non richieste, essere depositate indistintamente nell’ossario comune.

    La risposta al quesito posto è negativa, in modo tassativo e categorico. Le ossa di ciascun defunto devono essere raccolte e deposte in diversa cassetta di zinco. L’art. 36, comma 2, del DPR 285/90, specifica che la cassetta deve riportare anche il nome e cognome del defunto. La lettura del comma 3 dello stesso articolo affronta il caso di ossa dove non è possibile risalire ai dati anagrafici del de cuius contenuto nella cassetta.

    Ergo occorre sempre distinguere e identificare le ossa di un defunto. È invece possibile utilizzare una cassetta di zinco, con separati scomparti con parete di zinco, in cui collocare ad esempio le ossa di marito e moglie, ma bisogna porre distinte targhette che consentano senza ombra di dubbio l’identificazione delle ossa. Le ossa non abbisognano della cassetta di zinco solo se sono inserite alla rinfusa nell’ossario comune.

    Argomentando “ a contrariis” secondo l’articolo 74 del D.P.R. n. 285/1990 possano essere sepolti in una stessa fossa soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto. La ratio di tale disposizione é da individuarsi nel fatto che, a causa della diversità di dimensione dei due corpi, anche in seguito alla mineralizzazione dei tessuti molli,i loro resti ossei non possono essere confusi.

    Se a ciò si aggiunge che ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del D.P.R. citato, le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, recante il nome e cognome del defunto, oppure, come visto precedentemente, nel caso non sia possibile accertare le generalità del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l’indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti, appare evidente l’intenzione ultima del legislatore di conservare l’identità e l’individualità dei resti mortali anche in un momento successivo alla sepoltura, operazione che risulterebbe, invece, estremamente complessa in caso di cassetta resti non individuale.

    Nel comportamento della sorella si ravvisa, pertanto, una palese e spudorata violazione all’Art. 36 comma 2 del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria (eventuali trasgressioni al regolamento comunale saranno parallelamente punite ai sensi dell’Art. 7-bis D.Lgs n.267/2000, quale introdotto con l’Art. 16 della Legge n.3/2003).

    Detta condotta illecita è passibile della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’Art. 107 DPR n.285/1990, il quale rinvia all’Art. 358 Testo Unico Leggi Sanitarie, così come novellato nell’importo dall’Art. 16 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n.196, quest’ultima sarà elevata con le modalità e le procedure di cui alla Legge di depenalizzazione n. 689/1981, fatti salvi gli eventuali termini di prescrizione, secondo me già abbondantemente decorsi, siccome stiamo ragionando su un episodio consumatosi nei primi anni ‘90 dello scorso secolo.

    Si tenga, poi, presente come il Comune sia tenuto al pagamento in solido della sanzione amministrativa con l’?autore del fatto se questi è dipendente ed ha agito nell’?esercizio delle sue funzioni, ottemperando agli ordini impartitigli dal proprio superiore gerarchico titolare per sempre della funzione dispositiva, anche se questi comandi, si sono, infine, rivelati illegittimi e, dunque, profondamente viziati.

  29. Vorrei sapere se dopo aver inserito in un loculo perpetua 3 resti ossei di componenti della mia famiglia nel 1954+1970+1987, concessionario mio padre, nel 1993 mia sorella senza avvisarmi e nemmeno il comune esegue una estumulazione delle 3 cassette zincate per versare in una nuova cassetta zincata e riporla nel loculo per avere più spazio. Oggi senza alcun avviso mia sorella ha tumulato nello stesso loculo una 4a persona di famiglia.

  30. Gent.mo Carlo,
    ancora un sentito ringraziamento sia per la Sua benevola valutazione del mio operato, sia per la risposta al mio commento del 30/10. Indipendentemente dal tema che abbiamo affrontato, accolgo a piene mani il saggio invito alla prudenza quando si deve decidere se incamminarsi su strade che potrebbero risultare molto impervie. Ha colto nel segno perché, quando faccio l’appello dei miei difetti, la propensione a reagire in modo impulsivo, senza una più attenta riflessione e analisi dei fatti, risponde immancabilmente: “presente!”
    Il diritto ad assentarsi qualche giorno è più che legittimo e mi rendo conto di aver un po’ abusato della Sua disponibilità sottoponendoLa a un vero fuoco incrociato di richieste e di domande!
    A problema risolto, Le confesso che il 31/10 avevo saggiamente rinunciato a inviarLe il seguente commento che fortunatamente non richiede più risposta:
    “X Carlo,
    … let’s go away from the eye of the storm! … ancora il sottoscritto, … una vera persecuzione!!!
    Scusandomi per questa ennesima intrusione, Le vorrei chiedere di aiutarmi a chiarire alcuni dubbi residui. Il punto critico, che nella nostra situazione provocherebbe una serie di perniciose conseguenze, è rappresentato dalla perdita della perpetuità derivante dalle due estumulazioni effettuate recentemente in una tomba di famiglia a concessione perpetua.
    Mentre capisco che l’estumulazione finalizzata al trasferimento della salma rappresenti una violazione della volontà del defunto e possa rendere nulla la concessione, ho difficoltà a equiparare ad essa la riduzione dei resti in cassetta ossario riposta, al termine dell’operazione, nello stesso sepolcro. Se, infatti, tempus regit actum è tuttavia indubbio che la materia si trasforma e il tempo agisce inesorabilmente sia sullo stato delle salme che su quello delle casse che le contengono. La raccolta dei resti mortali situati in contenitori in uno stato avanzato di degrado mi sembra, pertanto, misura che non contrasta l’umana pietas, ma, anzi, si accorda ad essa. Ho difficoltà ad accettare che questo intervento possa contravvenire alla volontà del titolare della concessione, i cui resti mortali non vengono spostati dal sepolcro. Per quale motivo può essere intesa come violazione dell’accordo tra Comune e concessionario la sostituzione del vecchio contenitore della salma, ampiamente degradato, con altro di dimensioni minori e in buono stato? E se di violazione non si tratta perché la novazione della concessione? L’impedimento all’estumulazione nelle tombe a concessione perpetua mi appare più comprensibile se rispondente all’esigenza di tutelare la salute degli agenti necrofori eliminando i rischi legati alla movimentazione di bare non facilmente raggiungibili. Quando non esiste questo impedimento, come nel ns. caso, il riutilizzo appare, per i motivi che Lei ha esposto ampiamente, soluzione vantaggiosa anche per il Comune. Mi auguro quindi che prevalga il buon senso, che non si inneschino inutili conflittualità tra le parti e che si possa giungere presto a una soluzione per noi meno penalizzante. Potrò informarLa dei risultati? Per il momento mi limito all’ennesimo e molto sentito ringraziamento!”
    ConfermandoLe la mia gratitudine, Le porgo un cordiale saluto,
    Domenico

  31. X Domenico Molinari,

    Mi sono “solo” assentato qualche giorno (è comprensibile, spero, almeno per il Solenne Ottavario dei Morti, come ci comanda Santa Romana Chiesa), m continuo a seguire attentamente il Suo caso

    1) fatte salve le estreme conseguenze per un’eventuale azione penale, su cui consiglio di ponderare attentamente, data la sua gravità; adire il giudice, in sede amministrativa, rimane pur sempre l’extrema ratio, per risolvere la possibile controversia con il comune. Io rimarrei molto cauto su questa opzione, perché è tutta da dimostrare una verosimile lesione dei suoi interessi legittimi, da parte del comune con il proprio operato, dopo tutto, infatti, il regolamento comunale acquista efficacia e diventa, così, di obbligatoria osservanza, solo dopo l’Omologazione Ministeriale ex Art. 345 Testo Unico Leggi Sanitarie ed è, pertanto, valido erga omnes, quale fosse una legge speciale, all’interno del comune che lo emana, avendo già superato il vaglio di legittimità del competente dicastero E pur sempre, garantito, sugli atti di ogni comune, il controllo giurisdizionale, ma il regolamento è una fonte normativa, quindi generale ed astratta, e non può esser impugnato, in quanto tale, se non indirettamente ed in forza di un provvedimento amministrativo, da esso derivante, tale da aver ingiustamente compromesso una posizione giuridica soggettiva, (nella fattispecie il Suo Jus Sepulchri) Esempio: il comune, sulla base del proprio regolamento di polizia mortuaria, con atto, pur sempre, SCRITTO e MOTIVATO ex Legge n.241/1990, oppone un formale rifiuto o diniego ad una Sua Istanza, Lei ricorre al TAR il quale potrebbe cassare quella singola norma del regolamento in questione da cui derivano il rifiuto o il diniego….. [….OMISSIS]

    Stavo scrivendo queste poche righe da pubblicare, al massimo, ‘stasera, giusto per metterLa in guardia da atteggiamenti troppo bellicosi o, comunque, precipitosi verso il Suo comune quando ho ricevuto il Suo messaggio di vittoria. Benissimo e meglio così, dopo tutto la politica (quella nobile, eh!) è sempre ricerca di soluzioni ragionevoli e di onorevole compromesso, nella giusta compensazione tra gli interessi in causa.

    Complimenti per come ha condotto e combattuto la Sua buona battaglia legale.

  32. Gent.mo Carlo,
    desidero informarLa che oggi – dopo giornate di tensione e forte preoccupazione per la serie di complessi problemi, che Le avevo descritto e per i quali mi sono avvalso dei Suoi preziosissimi consigli – è stato raggiunto, con il Comune interessato, un soddisfacente accordo che ha molto rasserenato tutta la mia famiglia e che tutela i diritti che i Nostri Cari avevano acquisito nel passato.
    Le sono molto riconoscente per tutto il tempo che mi ha dedicato e per la Sua capacità di trattare tematiche legate ad eventi dolorosi in modo sempre molto chiaro ed esauriente, a volte con garbata e fine ironia, in altri momenti con citazioni latine capaci di rendere vivido un concetto basilare favorendo la comprensione dei “non addetti ai lavori”.
    Si tratta di un servizio per il cittadino di grandissima utilità, Le auguro di poterlo continuare sempre con passione e con molte soddisfazioni dal punto di vista umano e professionale!
    Un cordiale saluto,
    Domenico Molinari

  33. X Carlo, fidato consulente legale ed esperto preparatore/allenatore di pugili dilettanti alle primissime armi!
    Non avrei mai pensato che nel breve intervallo dopo il secondo round il mio volto tumefatto potesse essere quasi rimesso in sesto, ma, ring a parte, la prima parte della Sua risposta mi fa pensare che ci sia ancora la possibilità di accordi meno penalizzanti con il Comune.
    Il regolamento cimiteriale, infatti, tratta il tema delle estumulazioni negli articoli 24 e 25, che fanno pieno riferimento alle disposizioni del DPR n. 285/1990 e non mi sembrano escludere tutte le sacrosante considerazioni che Lei ha esposto al punto 1 e che penso dovrebbero essere condivise pienamente da ogni Comune.
    ARTICOLO 24 – Estumulazioni ordinarie
    Si definisce ordinaria, l’estumulazione eseguita alla scadenza della concessione a tempo determinato.
    Per dette operazioni trova applicazione il disposto di cui all’art. 86 del D.P.R. 285/1990.
    ARTICOLO 25 – Estumulazioni straordinarie
    Si definisce straordinaria, l’estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione cimiteriale a tempo determinato o se trattasi di concessione perpetua, su richiesta dei familiari per trasportare e tumulare la salma in altra sepoltura o su ordine dell’Autorità Giudiziaria.
    Per dette operazioni trova applicazione il disposto di cui all’art. 88 del D.P.R. 285/1990.

    Per quanto riguarda la mancanza d’informazione, non mi riferivo a quella da rivolgere a tutta la cittadinanza, ma a quella da dare al singolo cittadino che si rivolge al Comune. Nel nostro caso mia cognata ed io abbiamo chiesto, rivolgendoci al Sindaco e al personale addetto ai Servizi Cimiteriali, se era possibile ridurre delle salme per riutilizzare il sepolcro di famiglia. Ci è stato risposto che non sarebbe consentito, ma forse, in base all’esito dell’ispezione (possibilità di facile accesso alle salme da estumulare), qualcosa avrebbero potuto fare. Nessuno ci ha minimamente accennato alle conseguenze a cui saremmo andati incontro (perdita della perpetuità e “necessità” di acquistare 2 nuovi loculi, spesa, richiesta di esecuzione di lavori per separare i ” nuovi loculi”) se non a estumulazioni avvenute! Ecco, è proprio questo che trovo inaccettabile e molto lesivo nei ns. confronti! Tutte le operazioni, inoltre, sono state effettuate dopo la presentazione di un’unica domanda scritta da parte ns., quella di ispezione della tomba. Le estumulazioni quindi sono state eseguite senza richiesta scritta condivisa da tutti gli eredi dell’intestatario della concessione.
    Alla luce di quanto avvenuto e descritto, non potrebbero esserci sufficienti elementi/punti di forza per sfuggire alla “tempesta perfetta”?
    Temo di essere ormai degno di immediata soppressione per sfruttamento ad oltranza della Sua grande disponibilità, ma nel caso La prego di ricordare … cremazione!!
    … grazie di tutto,
    Domenico Molinari

  34. Gentile Domenico,

    La Legge prevede già forme di “PUBBLICITA’-NOTIZIA” sull’attività normativa ed amministrativa dei comuni, si vedano, ad esempio, l’Art. 1 e l’Art. 22 della stessa legge n. 241/1990, l’Art. 10 del D.LGS n. 267/2000, ma oltre al rispetto di una formale trasparenza nella propria azione nemmeno le pubbliche amministrazioni possono spingersi per ovvie ragioni di efficienza ed economicità, altrimenti, quando viene introdotta una nuova norma o novellata una disposizione precedente bisognerebbe ricorrere alla comunicazione porta a porta per spiegare gli effetti di ogni singolo atto giuridico.

    Il Regolamento comunale di polizia mortuaria è senz’altro un atto pubblico e liberamente consultabile dalla cittadinanza, ma se non si è addentro a questa oscura disciplina si finisce con il prendere abbagli e cantonate di proporzioni mostruose e mi permetto di aggiungere che, forse, Lei è stato mal consigliato dall’impresa funebre di Sua fiducia.

    Ad ogni modo, se proviamo ad inquadrare il problema da una diversa prospettiva, magari anche sovvertita rispetto al punto di vista sin qui usato non possiamo non rimarcare che:

    1) il regolamento del Suo comune sembra profondamente sbagliato nell’impostazione di merito (ed è pur sempre un atto frutto di una decisione politica) quando non favorisce un impiego ottimale del patrimonio cimiteriale, anche di quello soggetto all’ancien règime della perpetuità, se il ri-uso degli spazi sepolcrali attraverso periodiche estumulazioni e riduzione dei resti ossei produce la perdita, nel rapporto concessorio, della clausola di miglior favore, come appunto la perpetuità, nessuno, allora, per comprensibile timore, sarà mai incentivato a richiedere un’estumulazione, così nel corso dei decenni si creerà un preoccupante immobilizzo di tutti i posti salma disponibili sino alla saturazione della stessa capacità ricettiva del camposanto. Oggi le concessioni a tempo indeterminato, per il resto intangibili, in quanto trattasi di diritti acquisiti e perfetti, hanno ancora un senso se possono andare in rotazione, mantenendo invariata titolarità della concessione e durata della stessa. Parlo per esperienza personale: per effetto delle recenti tendenze di cremazione dei resti mortali indecomposti anche un singolo loculo monoposto può diventare una piccola e preziosa tomba di famiglia accogliendo al suo interno sì sempre uno ed un solo feretro, ma più cassette ossario ed urne cinerarie sino al raggiungimento della massima capacità ricettiva dello stesso oltre il quale, non essendo lo spazio ulteriormente comprimibile, si esaurisce lo stesso jus sepulchri ai sensi dell’Art. 93 comma 1 II Periodo DPR 10 settembre 1990 n. 285.

    2) Se non erro il Suo comune ha delineato, nel caso in esame, una sorta di “spacchettamento” dello Jus Sepulchri in due distinti rapporti concessori a due diverse “velocità”. Due loculi, infatti, manterrebbero la perpetuità, gli ultimi due, invece, in quanto interessati dall’estumulazione, sarebbero stati portati, attraverso rinuncia e conseguente novazione consensuale, alla durata quarantennale, così, però, da permettere l’immissione di 2 nuovi feretri. Avremmo così 2 concessioni separate ed indipendenti, che autonomamente insistono sul medesimo sepolcro unitario e si influenzano l’un l’altra per via della procedura di deroga all’Art. 76 comma 3 DPR n. 285/1990: cioè, in buona sostanza, data la conformazione parzialmente ipogea dei loculi, i 2 sovrastanti inibiscono l’accesso ai 2 sotterranei ed un’eventuale richiesta di estumulazione da quest’ultimi, non essendo soddisfatto il requisito di cui all’Art. 76 comma 2 citato comporterebbero la pronuncia d’ufficio della decadenza, per inadempienza alle prescrizioni del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria. in quanto causa estintiva patologica del rapporto concessorio. MI spego meglio: non è possibile estumulare io chiedo lo stesso l’estumulazione, fuori della deroga dell’Art. 106 DPR n. 285/1990, la mia richiesta ai termini dell’Art. 88 DPR n. 285/1990 (= estumulazione finalizzata alla traslazione del feretro) può esser senz’altro accolta,ma, contemporaneamente, io perdo ogni diritto d’uso sul loculo stesso, proprio perchè la mia, senz’altro legittima istanza, viola una precisa norma tecnica.

    …Oddio, quale confusione, siamo prossimi alla tempesta perfetta!!!

  35. X Carlo
    Se nel primo round avevo accusato i colpi, in questo secondo ne sono uscito peggio e mi hanno dovuto contare sino a 9! La convinzione di poter sostenere le mie presunte ragioni si sta affievolendo sempre più e mi sembra di avere, tra nuove concessioni, lavori di adeguamento alle normative e mancanza dell’atto originale di concessione, non uno ma tre medio-massimi agguerriti da dover affrontare sul ring! Confesso che la lettura della Sua risposta a Daniela del 15 marzo 2009 mi aveva indotto a sperare di poter giungere a una soluzione positiva che ora vedo molto improbabile. Mi sorprende e delude comprendere che non sia previsto per il Comune l’obbligo di dare una informazione completa ed esauriente che consenta scelte consapevoli. Mi chiedo se ancora sia possibile conservare la condizione di perpetuità chiedendo di poter collocare/ riportare le due ultime salme in loculi dello stesso cimitero, ma probabilmente anche questa strada sarà di difficile percorrenza!
    In ogni caso … sono diventato un convinto sostenitore della cremazione con dispersione delle ceneri!!
    Grazie ancora per il preziosissimo aiuto! D. M.

  36. X Domenico Molinari,

    II Round: get in the ring!

    Traggo spunto dal Suo ultimo commento, testé pubblicato sul blog, per una laconica riflessione preliminare: in ambito funerario, (ma non solo!) l’asimmetria conoscitiva tra la pubblica amministrazione e privato cittadino (mancanza di informazione qualificata) sull’applicazione dello Jus Sepulchri produce mostri ed orrori procedurali, i quali, a volte sconfinano anche nell’illegalità (ma non mi sembra questo il Suo caso!), poi certo ignorantia legis non exscusat, come recita l’Art. 5 del Cod. Penale (e trattasi di principio generalissimo, implicito e, quindi, fondativo di tutto l’Ordinamento Giuridico Italiano), tuttavia… sit modus in rebus proprio perché senza un adeguata pubblicità-notizia alle oscure norma di polizia mortuaria difficilmente, chi versi anche in una condizione di debolezza psicologica, magari per aver patito un recente lutto, potrà destreggiarsi tra commi, codicilli e cavilli del regolamento comunale di polizia mortuaria, il quale per la materia concessoria e di gestione degli spazi sepolcrali, di mera pertinenza comunale (Art. 824 comma 2 Cod. Civile) opera addirittura ex Art. 117 comma 6 III Periodo Cost. su un livello di pari ordinazione dispetto allo stessa norma statale quadro individuabile nel Capo XVIII DPR 10 settembre 1990 n. 285. Dopo questa lungo e, forse, verboso preambolo (so, a volte di esser inutilmente prolisso) entraiamo in medias res, articolando una possibile risposta al Suo quesito per singoli punti tematici, così da rendere più scorrevole l’intera trattazione di una materia di per sé stessa poco conosciuta (se non altro per motivi scaramantici), ma parimenti affascinante e fortemente “trasversale” in quando si interseca con altre branche, più nobili e praticate, del Diritto Italiano!

    1) Ex Art. 76 comma 3 DPR n. 285/1990 (e la norma è ripresa, con continuità temporale assoluta, dagli altri, vecchi regolamenti di polizia mortuaria succedutisi in epoca postunitaria) ogni loculo può si ospitare uno ed un solo feretro (assieme a più urne cinerarie o cassette ossario ai sensi del paragrafo 13. 1 sub) 1 della Circolare Ministeriale n.24/1993) ma deve parimenti esser dotato di vestibolo (concetto, invero che si presta a dubbie interpretazioni) ossia, apertis et claris verbis, di uno spazio libero presso l’imbocco da cui avere diretto accesso alla bara, consentendone così l’eventuale estrazione o movimentazione senza il bisogno di dover spostare altri feretri. Ora, nei tumuli di antica concezione (sono le cosiddette tombe ipogee a calata verticale, anche conosciute come tombe “a pozzo”) pensati, appunto per la concessione sotto regime di perpetuità (quando, cioè, non si sarebbe mai posto il problema dell’estumulazione, nemmeno per il futuro più remoto) questo vestibolo quasi mai è presente oppure è stato ricavato in epoche pregresse, ecco, allora, per consentire lo sfruttamento ottimale di tutte le tombe, specie di quelle più datate, l’avvento con l’Art. 106 del DPR 10 settembre 1990 n. 285 della procedura di deroga, implementata poi dall’allegato di cui al paragrafo 16 della Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24. Questo insieme di passaggi amministrativi e tecnico-costruttivi permette di usare loculi altrimenti non a norma con il citato Art. 76 comma 3 e, di conseguenza, inutilizzabili. Bene: secondo alcuni giuristi la sullodata procedura di deroga, producendo un cambiamento nel numero totale di posti feretro disponibili, secondo l’originario progetto, in una tomba (Art. 94 comma 2 DPR n. 285/1990) inciderebbe sul rapporto concessorio stesso, con un suo radicale mutamento dei fini (per i quali esso stesso è sorto) e si è perfezionato), che, ex se, potrebbe persino comportare decadenza o comunque (io, personalmente aderisco più a questa seconda tesi) il bisogno di una novazione della concessione. Altri commentatori, con un accento più sfumato, vedono nelle modifiche al sepolcro di cui all’Art. 106 DPR n. 285/1990, un atto pressoché dovuto per riattare il sacello e renderlo fruibile, diverso da una semplice ristrutturazione dovuta, semmai, a diversi gusti estetici del concessionario, rispetto al progetto originario o alla volontà di ampliamento dell’edificio sepolcrale tout court. Gli oneri della procedura di deroga sono ordinariamente a carico del concessionario, diventano di competenza del comune se e solo se il sepolcro sia stato retrocesso al comune e questi debba autonomamente provvedere ai lavori di adeguamento prima di ri-assegnarlo con un nuovo atto di concessione ad un diverso concessionario.

    2) L’onere della prova per dimostrare presunti diritti vantabili su di una sepoltura privata è a carico del cittadino, altrimenti occorre una sentenza accertativa del giudice ex Art. 2697 Codice Civile. Altre norme di riferimento sono l’art. 452 C.C. (e l’art. 132 C.C.), nonché la connessa procedura regolata oggi dal DPR n.396/2000 (Regolamento di Stato Civile), che svolgono la funzione di reintegrazione del titoli di stato che risultano distrutti.
    Nel caso in cui il possessore del loculo non possa esibire alcun titolo e dopo aver esperito le opportune ricerche agli atti del Comune, non resta che acquisire al demanio del Comune i 2 loculi senza corrispondere alcunché all’attuale possessore. Come noto sui beni demaniali vigono le norme stabilite dagli art.. 823 e 824 del cod. civile.

    3) il diritto d’uso sui manufatti sepolcrali, trattandosi il cimitero di bene demaniale ex Art. 824 Codice Civile, è disciplinato in primis dal regolamento comunale di polizia mortuaria in vigore quando si stipula il contratto e poi dalle norme interne allo stesso atto di concessione. Vige sempre, in via generale l’irretroattività della norma giuridica, ma l’atto di concessione può anche prevedere che situazioni future siano regolate e risolte alla luce dei nuovi regolamenti comunali di polizia mortuaria che si succederanno nel tempo, in fondo, come dicevano i giuristi latini, tempus regit actum.

    Si considera, sconfinando nel merito, come le concessioni perpetue costituiscano evidentemente un limite nella gestione cimiteriale, vincolo, oggi, soffocante che non era stato percepito al momento originario del sorgere della concessione, probabilmente in ragione della (allora) ridotta incidenza quantitativa delle concessioni perpetue, ma anche di una visione per cui non si sarebbero potute considerare con lungimiranza le esigenze future.

    Per altro, al di fuori di cio’, dal momento che una concessione a durata perpetuta non può essere modificata se non consensualmente dalle parti, oppure rinunciata da parte di chi vi abbia titolo, nel caso di concessioni perpetue cui si ‘aggiungano’ concessioni a tempo determinato, queste 2 concessioni rimangono distinte e con proprio scadenza (solo per quelle a tempo determinato), ponendo – evidentemente – non pochi problemi al momento della scadenza della seconda.
    Qualcuno ha ipotizzato, un po’ ‘birichinamente’ (cioe’ non senza forzature), di prevedere che, la qui c.d. ‘sovapposizione’ ,sia ammessa in presenza di una rinuncia e concessione ‘ex novo’ della precedente concessione; in difetto, il sepolcro non e’ altrimenti utilizzabile. Spesso, opzioni (errori?) del passato, fanno emergere problemi in periodi in cui chi ha operato quelle scelte non e’ piu’ presente.

  37. X Carlo
    Un grazie molto sentito per la Sua così dettagliata risposta che ho letto e riletto con molta attenzione.
    Per quanto riguarda il punto 1 – mi scuso di non averlo precisato nella mia lettera – considero sicuramente a ns. carico tutte le spese inerenti alle operazioni cimiteriali effettuate dal Comune tramite il personale addetto e su questo obbligo mi sentirei in grave torto ad eccepire qualcosa.
    Per i punti 2 e 3 mi sembra di capire che sia stata predisposta una vera “trappola perfetta”, ma mi chiedo come possa essere legittimo omettere di dare agli interessati le informazioni basilari su ciò che le estumulazioni avrebbero comportato. Come può il singolo cittadino essere già al corrente di queste normative e non essere informato a priori delle conseguenze che le estumulazioni avrebbero comportato?
    Le assicuro che nessuno di noi avrebbe accettato una novazione di questo tipo per una concessione perpetua, in primo luogo per una forma di rispetto nei confronti di nostro nonno, intestatario della concessione.
    Come le avevo scritto, ho avuto dall’operatore necroforo il primo riferimento all’intenzione del Comune di farci acquistare la concessione di un nuovo loculo solo dopo le due estumulazioni e nel momento dell’arrivo della salma di mio fratello al cimitero. Non immaginavo assolutamente le possibili implicazioni di queste estumulazioni anche per il ricordo di questo precedente: nel 1979 il Comune aveva acconsentito ad accogliere la salma di un mio nipote, morto precocemente, nella tomba di famiglia adiacente, nella quale riposano i miei bisnonni, con un’operazione analoga. Nell’occasione la famiglia aveva pagato solo le spese inerenti all’estumulazione e la tomba aveva conservato la perpetuità.
    RingraziandoLa ancora di cuore per il Suo importante aiuto, rimango in attesa del “2° round” augurandomi di non “finire nuovamente al tappeto” e sperando di poter intravvedere qualche possibile sbocco positivo!
    Un cordiale saluto,
    Domenico Molinari

  38. X Domenico Molinari,

    innanzi tutto chiedo scusa del leggero ritardo con cui Le scrivo, di solito, infatti, qui in redazione, rispondiamo ai quesiti formulatici dai lettori nel giro delle canoniche 24 ore, ma il caso da Lei prospettato, anche per la dovizia di dettagli e particolari di cui è corredato, si profila di non facile soluzione: insomma è una faccenda davvero complessa; ad ogni modo mi preme puntualizzare questi aspetti di fatto e diritto.

    Apprezzo il Suo coraggio nell’indicare persino il Comune oggetto della querelle cimiteriale, ma il riferimento obbligato, per dirimere queste controversie rimane la fonte regolamentare locale (= il regolamento comunale di polizia mortuaria) di cui agli Artt. 344 e 345 Testo Unico Leggi Sanitarie, purché debitamente omologato ex Art. 345 Citato, ai fini di produrre pienamente i propri effetti giuridici, da leggersi in modo coordinato con la norma quadro statale, benché un po’ attempata, che è appunto il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285, ora io non conosco il regolamento del Suo comune, pertanto assumerò a paradigma di questo breve studio il solo DPR n.285/1990 le cui disposizioni generali, poi, dovrebbero rispecchiarsi anche nel regolamento comunale, al quale sono demandate le questioni operative e di dettaglio e questa riserva ratione materiae (il cimitero è bene demaniale, ex Art. 824 comma 2 Cod. Civile) ci salva dall’intromissione di eventuali leggi e leggine regionali, poichè ex Art. 117 lett. l) Cost. così come riformulato dalla Legge di Revisione Costituzionale n.3/2001, l’ordinamento civile spetta, per competenza, solo alla Legge dello Stato Centrale.

    1) tutte le estumulazioni, trattandosi di una cappella di famiglia, quindi, pur sempre, di un sepolcro privato pluriposto posto all’interno del perimetro cimiteriale, sono sempre a titolo oneroso per l’utenza, prescinderei anche dall’art. 1, 7-bis D.-L. 392/2000 (L. 26/2001), in quanto un simile principio sussisteva, implicitamente anche prima di tale norma.
    Infatti, trattandosi di sepolcri privati, ogni onere altro non può se non essere a carico dei familiari, non potendosi avere che tale tipologia di sepoltura privata (è bene, a costo di riuscire pedanti, ribadire il concetto) comporti oneri a carico del bilancio comunale. In nessun caso ciò sarebbe ammissibile, salvo per il comune che autorizza l’operazione cimiteriale, incorrere per responsaabilità patrimoniale e danno erariale nelle ire giustificatissime della Corte dei Conti ex Art. 93 D.Lgs n. 267/2000.

    Quindi sono a maggior ragione oggi, ed erano a titolo oneroso le estumulazioni, le spese di pulizia e sanificazione del loculo, la sostituzione della lapide (in modo che, dal giorno successivo alla scadenza possa esservi assegnazione a terzi), l’onere dell’inumazione post-estumulazione, l’eventuale cremazione, incluse le operazioni di collocamento nell’ossario comunale, quando possano eseguirsi.
    L’onere grava sul concessionario per le prime, mentre per le seconde sul coniuge o, se manchi, sui parenti nel grado più prossimo e, in caso di pluralità, tutti solidalmente.

    Non si dimentichi come le concessioni cimiteriali, quale ne sia la tipologia, costituiscano sempre sepolcri privati nei cimiteri, con conseguente “sottrazione” del relativo spazio cimiteriale alla fruizione da parte della comunità locale, da questa constatazione consegue che non possano derivarne, in alcun caso, oneri a carico del comune, neppure per quanto riguarda il necessario recupero delle spese gestionali cimiteriali. L’estumulazione di cui Lei mi parla, è pertanto, ab origine, sottoposta al tariffario comunale, perché proprietario del cimitero, in ultima istanza, è pur sempre il comune, il quale agisce in veste di monopolista, determinando, per l’utenza, il prezzo dei servizi cimiteriali, con apposita declaratoria della Giunta Comunale, una volta fissati, da parte del Consiglio Comunale, i criteri della politica fiscale propria di ciascun Ente Locale.

    Attenzione verba volant e scripta manent: ogni provvedimento della pubblica amministrazione ai sensi della Legge n. 241/1990 deve risultare da un atto redatto in forma scritta, e soprattutto deve esser motivato, le semplici rassicurazioni verbali dai toni magari anche suadentinon hanno fondamento giuridico, appartengono forse alla politica dell’appleasement, ma non rilevano minimamente sul piano del diritto: dopo tutto, come dicevano gli antichi poeti latini: “Timeo Danaos et dona ferentes” (motto che tradotto molto liberamente significa: “io comincerei a preoccuparmi di tutte queste interessate attenzioni del Sindaco verso il mio problema cimiteriale!)

    2) Ex Art. 86 comma 1 DPR 10 settembre 1990 n. 285, eccetto quando disposto dal successivo Art. 88, le estumulazioni (comprese quelle finalizzate a raccogliere i resti ossei in apposita cassetta, se non diversamente stabilito dal regolamento comunale) si eseguono ordinariamente alla scadenza della concessione, da questa norma discendono direttamente almeno 2 considerazioni subito apprezzabili ed applicabili alla fattispecie in esame:

    nelle concessioni perpetue, cioè prive di scadenza, almeno non patologica (escludiamo, quindi, gli istituti della revoca e della decadenza) , non si possono mai legittimamente eseguire estumulazioni, proprio per il regime a tempo indeterminato in cui esse sono sorte ed al quale sono ancora sottoposte in forza del tempus regit actum
    qualora gli aventi diritto a disporre, con proprio atto personalissimo, in termini di pietas, della spoglia mortale richiedano ugualmente, ex Art. 88 l’estumulazione, forse per traslare ad altra destinazione il feretro, il rapporto giuridico di perpetuità instauratosi in passato si estingue di default, per esaurimento dei propri fini e delle obbligazioni sinallagmatiche contratte tra le parti (concessionario, da un lato, e comune dall’altro, con la stipula di quel regolare atto di concessione ex Art. 98 DPR n. 285/1990 che è condicio sine qua non affinché un bene demaniale, come appunto una tomba all’interno del camposanto, possa formare oggetto di diritti in favore di un soggetto di diritto privato, quale il concessionario. Dunque, esemplificando, la concessione si perfeziona sul sepolcro x per ottenere la sepoltura solo e solamente del feretro di y, i famigliari di y decidono per la traslazione di y stesso e così cessa anche lo jus sepulchri, così non più esercitabile, sul sacello x.
    3) Secondo me, almeno, per eludere il divieto tassativo di estumulazione da una sepoltura perpetua (proibizione che, addirittura, potrebbe esser rafforzata dalla clausola contrattuale della cosiddetta “tomba chiusa” con cui il fondatore del sepolcro all’atto della stipula, proibisce espressamente, in futuro l’apertura del tumulo) cui era soggetta ab origine, la Sua cappella gentilizia si è ricorso a questo stratagemma perfettamente legale, ossia una rinuncia unilaterale da parte degli aventi diritto cioè da parte di cui sia subentrato al concessionario primo nell’intestazione della concessione, così da poter costituire sul medesimo manufatto sepolcrale (fisicamente si tratta dello stesso loculo che prima viene retrocesso e, poi, simultaneamente ri-assegnato al medesimo concessionario) una rapporto concessorio del tutto nuovo e meno penalizzante, per future immissioni di feretri. Tecnicamente si parla di “novazione” della concessione, ma questo istituto, capace di render più elastico lo jus sepulchri, fa venir meno il regime di perpetuità, siccome le nuove concessioni poste in essere dopo l’entrata in vigore del DPR n.803/1975, avvenuta il 10 febbraio 1976, sono sempre e comunque a tempo determinato e non eccedente i 99 anni.

    Per adesso mi fermo qui, mi pare ci sia abbastanza materiale per alcune prime delucidazioni, e replicherò, già domani, alla II Parte della Sua richiesta, inoltratami, ad integrazione del Suo primo commento, nello scorso fine settimana.

  39. A completamento di quanto scritto in data 24/10/2013, preciso che la tomba di famiglia, fatta costruire da mio nonno paterno nella prima metà del secolo scorso, accoglie le salme dei miei nonni, di uno zio e di mio padre. Ad esse sono state aggiunte, in seguito alle due estumulazioni effettuate recentemente, le salme di mio fratello, da poco scomparso, e quella di mia mamma, traslata da loculo presente nello stesso cimitero. Le due cassette ossario sono state riposte nella stessa tomba. Titolare della concessione perpetua, la cui documentazione non è stata trovata, era mio nonno i cui discendenti viventi sono 5 nipoti, 4 mie sorelle e il sottoscritto.
    Oltre ad auspicare una richiesta meno onerosa da parte del Comune per le due estumulazioni effettuate, temiamo che le concessioni quarantennali, che ci sono state presentate come necessarie per giustificare riduzioni in cassette ossario, altrimenti vietate dal regolamento cimiteriale, possano arrecare un duplice danno. In primo luogo la perdita della perpetuità per 2 dei 4 posti della tomba e in secondo luogo la possibile richiesta, da parte del Comune, di rendere accessibili, uno indipendentemente dall’altro, i 2 nuovi loculi di cui parla la concessione. Nello stato attuale della tomba, i due posti inferiori, a livello sotterraneo, e i due superiori, sopra il livello del terreno, sono separati solo da sbarre e griglie di ferro su cui poggiano le casse più recenti. Il nostro timore è avvalorato dal fatto che il Comune, nella domanda di rilascio della concessione, da noi per il momento non firmata, aveva aggiunto la clausola di un nostro impegno ad effettuare interventi di ripristino per adeguare la tomba alla normativa vigente. Si tratta di un timore fondato? Esiste la possibilità di arrivare a un accordo con il Comune senza la perdita della condizione di perpetuità? Grazie di tutto e cordiali saluti,
    Domenico Molinari

  40. Buongiorno,
    Le vorrei porre il seguente quesito:
    nel cimitero di Casanova, una frazione del Comune di Varazze, si trova da diversi decenni una tomba della mia famiglia, a concessione perpetua. La capienza è di 4 posti e da più di 50 anni la tomba è completa. Quasi 20 anni fa è mancata mia mamma per la quale abbiamo acquistato un loculo a concessione trentennale nello stesso cimitero, non avendoci dato il Comune la possibilità di fare una estumulazione nella tomba di famiglia.
    Molto recentemente è mancato un mio fratello che risiedeva a Savona e mia cognata, cercando di soddisfare il desiderio espresso dal marito, ha chiesto al Comune di Varazze se era possibile la tumulazione nel cimitero di Casanova. Il Sindaco e il geometra dell’Ufficio Tecnico responsabile delle operazioni cimiteriali hanno consigliato di chiedere un’ispezione della tomba prospettando la possibilità di accogliere il desiderio espresso da mia cognata. La domanda doveva essere formulata da un parente consanguineo, mi sono reso disponibile e nell’occasione mi sono sentito in dovere di fare presente che anche da parte di mia mamma era stato espresso il desiderio che le proprie spoglie riposassero a fianco a quelle del marito. Il problema è sembrato risolvibile grazie alla disponibilità del Comune a verificare la situazione e compiere, nel caso si dimostrasse possibile, due estumulazioni. La cosa è stata realizzata nel pomeriggio che ha preceduto il funerale di mio fratello la cui salma è stata così collocata nella tomba di famiglia. In essa erano stati creati 2 nuovi posti con la riduzione di due salme in cassette ossario. Al momento dell’arrivo della salma di mio fratello al cimitero, sono stato informato dall’operatore necroforo che era intenzione del Comune equiparare la sepoltura alla concessione quarantennale di un nuovo loculo e che la famiglia era tenuta a pagare tale concessione.
    Il giorno successivo, in cui era prevista la traslazione della salma di mia mamma, mi sono presentato al Comune di Varazze e mi è stato detto che dovranno essere pagate due concessioni (quarantennali) di loculi al costo di € 2.135 ciascuna e che l’importo da versare, comprensivo di tutte le operazioni eseguite dai necrofori, sarà di € 4.560. Con varie argomentazioni, espresse in modo pacato e rispettoso, ho manifestato il mio stupore per queste condizioni, sostenendo che esse dovevano essere presentate con chiarezza nel corso dei primi colloqui e non a posteriori quando sarebbe stato ormai impossibile orientarsi verso scelta diversa, essendo già eseguita la tumulazione di mio fratello. Ho affermato inoltre che mi sembrava assurdo che il Comune richiedesse il pagamento della concessione di due nuovi loculi senza privarsene e anzi ottenendo con più di 10 anni di anticipo il rilascio del loculo che ospitava mia mamma.
    Dopo un lungo ed estenuante colloquio, ho ottenuto solo la rassicurazione verbale che, nonostante la concessione quarantennale, alla sua scadenza, se essa non verrà rinnovata dagli eredi, il Comune non provvederà alla rimozione delle due ultime salme, permanendo la perpetuità per quelle sepolte in precedenza. Non avendo provveduto immediatamente al pagamento di una somma che ritenevo spropositata per i motivi suesposti, dopo tre giorni ho ricevuto una raccomandata AR firmata dal Sindaco che, oltre ad affermare la mancanza della concessione di questa tomba costruita nella prima metà del secolo scorso, osservava che essa non può essere considerata come Cappella Gentilizia, per la quale il regolamento non consente la creazione di nuovo spazio tramite la riduzione delle salme esistenti, ma come semplice tumulo.
    Morale della favola, mi è stato ripresentato il conto e, dopo soli 5 giorni il costo per ogni concessione era lievitato a € 2.253 e la spesa totale a € 4.831!
    Cosa posso fare? Un grazie di cuore per tutto quanto mi saprà consigliare e un cordiale saluto, Domenico Molinari

  41. X Mariano, In alcuni casi, vi sono Regolamentio comunali i
    quali considerano questa fattispecie della perdita del diritto
    d’uso su un manufatto sepolcrale. Essi, infatti, statuiscono una
    norma di tale portata (ed essa prevede -espressamente- un qualche
    effetto…ma non definisco, subito, quale sia): “quando vi sia una
    destinazione esclusiva di un certo posto feretro per una
    determinata persona, soprattutto nel caso di loculo monoposto, e
    risulti che questa salma sia “allocata” altrove, magari a causa di
    una traslazione in una nuova sepoltura, il rapporto concessorio è
    da ritenersi estinto”. Per fortuna piu’ frequentemente,
    disposizioni di questo tipo sono assenti. In tale frangente,
    allora, sarebbe opportuno parlare di “estinzione della concessione”
    (piu’ che di decadenza che invece ha carattere sanzionatorio),
    estinzione causata da “naturale esaurimento del fine per cui la
    concessione stessa era sorta”. Quest’ultima ipotesi potrebbe, forse
    (ma occorrerebbe sempre conoscere il Regolamento comunale di
    polizia mortuaria), consentire una presa d’atto di una tale
    intervenuta estinzione (per esaurimento del fine). La concessione
    individuale (cioè limitata e “compressa” ad un solo defunto) si
    ritiene un errore logico se si ha l’obiettivo del massimo utilizzo
    del patrimonio cimiteriale già costruito. Ovviamente ciò significa
    anche un sistema tariffario capace di tariffare ogni entrata e ogni
    variazione di stato in maniera adeguata. Se la concessione di
    sepoltura è fatta ad una persona in vita, hanno diritto ad esservi
    sepolti (se il concessionario non restringe o allarga tale concetto
    nell’atto originario e mai più dopo) i familiari del concessionario
    e lo stesso, in ordine di data di decesso, fino al raggiungimento
    della capienza (il concessionario può riservarsi il posto per sé
    stesso). Se la concessione è fatta a persona che la richiede in
    presenza di una sepoltura da effettuare, le spoglie mortali del
    soggetto sepolto devono permanere tranne che per traslazione
    richiesta da avente diritto a chiederla in qualunque forma siano
    state introdotte o trasformate (cadavere, resti mortali, ossa,
    ceneri) fino a scadenza della concessione. Altri aventi diritto
    alla sepoltura, generalmente familiari dellintestatario della
    sepoltura o suoi subentrati (se si usa il metodo del concessionario
    scorrevole) possono essere sepolti in ordine di data di decesso e
    fino al raggiungimento della massima capienza del
    sepolcro.

  42. In merito a questo argomento volevo porre il presente quesito :
    Se da un loculo cosiddetto perpetuo,viene estumulata la salma oggetto del diritto concessorio e viene tumulata un’altra salma della stessa famiglia,perchè si perde il diritto di mantenere tale loculo?

  43. Forse, si dovrebbero distinguere le posizioni del titolare del sepolcro rispetto ai diritti di disposizione della salma/resti mortali.

    Questi ultimi, in quanto diritti della persona regolati dalla sola Legge Statale, ex Art. 117 lettere i) ed m) COST. sono riconosciuti solo al coniuge superstite o, in difetto, ai parenti secondo il grado di prossimità e, quando siano piu’, occorre il consenso unanime.

    Sempre facendo salve eventuali specifiche previsioni del Regolamento comunale, specie per quanto riguarda gli aspetti del procedimento, il titolo a disporre della salma/cadavere/resti mortali, in quanto diritto della personalita’, prevale sulle posizioni giuridiche concernenti il sepolcro (come manufatto) che sono meramente strumentali all’esercizio del diritto (personale) di sepoltura.

    La salma che sia stata tumulata in un sepolcro privato (come sono tuttte le tumulazioni) in quanto appartemenente alla famiglia del concessionario non diventa, per questo, sottratta al titolo di disposizione dei familiari, se non nel caso limite ed invero piuttosto rarefatto (ma significativo!) della cosidetta “TOMBA CHIUSA”. In altri termini se chi ha fondato il sepolcro ha inserito la clausola espressa che per nessun motivo la salma doveva essere trasferita, gli aventi titolo non possono, fino alla scadenza della concessione, contrastare tale volontà.

    Una volta avvenuta la sepoltura di un appartenente alla famiglia, il concessionario del sepolcro non puo’ disporre altrimenti, se non sia (anche e prima di tutto) persona che ha titolo a disporre di quella determinata salma/cadavere/resti mortali.

    Quindi non è tanto la zia concessionaria del sepolcro a richiedere al comune, tramite l’ufficio della polizia mortuaria l’autorizzazione alla traslazione quando la moglie del nipote defunto, la quale, poi, parallelamente sarà pure l’intestataria del nuovo sepolcro, poichè, per il principio di poziorità (potere di scelta + priorità nel decidere) prevale pur sempre il volere del coniuge superstite.

    Per poter effettuare la estumulazione e la traslazione occorre una domanda di un avente titolo (familiare, con il criterio dello jure sanguinis dove, come rilevato prima il rapporto di coniugio prevale su quello di consanguineità).

    Ovviamente il comune dovrà, tramite apposita istruttoria, nemmeno, in verità, tanto strutturata, verificare preventivamente lo jus sepulchri del de cuius, ossia il titolo di accoglimento per il feretro da traslare ex Art. 93 DPR n.285/1990 nella nuova tomba.

  44. un nipote è tumulato nella tomba di famiglia,la proprietaria (zia) che ha la concessione del loculo e del monumento stesso può far esumare il nipote per farlo trasferire in un altro loculo di proprietà della famiglia della moglie?

  45. X Riccardo,

    Ma le esumazioni non dovrebbero eseguirsi dopo 10 anni dall’inumazione (provocazione: 10 anni + 1 giorno) ?

    Trattandosi di esumazioni ordinarie, cioe’ decorso il turno decennale di inumazione (e che avebbero dovuto avvenire subito dopo il turno ordinario di rotazione), non vi e’ alcun obbligo di comunicazione agli interessati, essendo del tutto suficiente il solo porvvedimento (dirigenziale) di regolazione delle esumazioni.
    Una comunicazione potrebbe esser necessaria (non dal punto di vista dei familiari, ma del comune) dal punto di vista del recupero spese in quanto i familiari sono obbligati a sostenere l’onere dell’operazione cimiteriale (dal 2/3/2001 le esumazioni ordinarie sono a titolo oneroso).
    In difetto di pagamento, si provvede alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo.

  46. come e’ possibile andare al cimitero di Siracusa e non trovare piu’ la tomba a terra dove e’ sepolta mia madre?!
    ero convinto che le sepolture a terra durassero almeno vent’anni, quindi pensavo che a qualche anno prima della scadenza ci fosse stata la possibilita’
    di sistemare i resti in qualche loculo.
    quello che mi chiedo: il comune puo’ fare questo senza un minimo di preavviso ai parenti piu’ prossimi??

  47. X Stefano,

    La legge n. 440/1987 definiva i servizi cimiteriali come servizi pubblici locali, ammettendone, almeno per inumazione e cremazione, la gratuità.

    Dopo l’avvento della Legge n.26/2001 e della stessa Legge n. 130/2001 in materia di cremazione, tutto è cambiato

    Come noto per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite dall’ente in economia diretta, non pubbliche funzioni, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale.

    Con la legge 26/2001 il servizio dei cimiteri, ad esclusione delle pubbliche funzioni connesse, è così divenuto servizio pubblico a domanda individuale, se gestito in economia diretta.

    la norma che stabilisce l’obbligo di provvedere, con il pagamento dei relativi oneri, all’estumulazione, in caso di estinzione, anche per causa patologica, del rapporto concessorio è, di solito rinvenibile:

    1) in un articolo ad hoc del regolamento comunale di polizia mortuaria, il quale per produrre appieno i propri effetti è pur sempre soggetto ad omologazione ministeriale ex Art. 345 Testo Unico Leggi Sanitarie.

    2) nello stesso atto di concessione o nella convenzione che sovente lo accompagna, in cui le parti contraenti, all’atto della stipula fissano i reciproci diritti e doveri

    3) in difetto delle due ultime previsioni a livello locale, varrebbe pur sempre l’Art.1 comma 7bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26 con il quale tutti i servizi cimiteriali sono divenuti prestazioni a titolo oneroso per l’utenza, fatti salvi i casi di indigenza, disinteresse, vita sola.

    Con la piccola rivoluzione introdotta dall’Art.1 comma 7bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26 si è instaurato questo principio: in merito alla sistemazione delle spoglie mortali in un dato sepolcro privato: “paga chi dedice” o, secondo altri, “decide chi paga” (limitatamente all’evenienza di disinteresse/irreperibilità degli aventi diritto a pronunciarsi tradotto: ogni atto di disposizione su salme cadaveri e loro trasformazioni di stato comporta l’assunzione del costo di queste operazioni cimiteriali

    Mi spiego meglio: l’onere di riattare il sepolcro su cui spesso il concessionario vanta solo un diritto d’uso (se proprietario del manufatto è, infatti, il comune) sorge in capo al concessionario stesso, ma hanno titolo privilegiato per disporre dei resti mortali in via di estumulazione coloro i quali siano legati ai suddetti defunti da vincoli di consanguineità.

    Prescinderei anche dall’art. 1, 7-bis D.-L. 392/2000 (L. 26/2001), siccome un tale principio sussisteva anche prima di tale norma positiva e formale

    Infatti, trattandosi di sepolcri privati, ogni oenere non può non essere a carico dei familiari, in quanto che tale tipologia di sepoltura nè può nè, tanto meno DEVE comportare oneri a carico del bilancio comunale. In nessun caso, altrimenti sorgerebbe la responsabilità patrimoniale ex Art. 93 D.LGS n. 267/2000 per danno all’erario pubblico.

    Quindi sono, ed erano a titolo oneroso le estumulazioni, le spese di pulizia e sanificazione del loculo, la sostituzione della lapide (in modo che, dal giorno successivo alla scadenza possa esservi assegnazione a terzi), l’onere dell’inumazione post-estumulazione, l’eventuale cremazione, incluse le operazioni di collocamento nell’ossario comunale, quando possano eseguirsi.

    L’onere grava sul concessionario per le prime, mentre per le seconde sul coniuge o, se manchi, sui parenti nel grado più prossimo e, in caso di pluralità, tutti i congiunti sono solidalmente obbligati.
    Gli affini sono … estranei (a questi fini), salvo non intendano, spontaneamente, compiere atti di liberalità.

  48. In riferimento all’ultima parte della sua ultima risposta:

    vorrei sapere qual’è la fonte normativa di tale obbligo?
    In particolare: in caso di rinuncia alla concessione da parte dei discendenti del concessionario originario, a chi spetta l’obbligo di estumulare ed eventualmente ricollocare i resti custoditi nel sepolcro, onde evitare che tale obbligo vada a ricadere sui parenti più prossimi (leggi sorella/fratello) di tali defunti (comunque ascendenti [nonni] dei concessionari rinunciatari)?

  49. X Alessio,

    Non rileva che non vi sia stato ancora passaggio di denaro ai fini del provvedimento ricognitivo, e non costitutivo, della decadenza, perchè dietro la promessa di una compravendita si è data surrettiziamente sepoltura ad una salma che altrimenti non avrebbe mai maturato jure sanguinis il diritto di sepolcro, il quale sorge, appunto per il solo vincolo di consanguineità o mortis causa e mai per atto negoziale inter vivos.

    Sarei curioso di sapere come siate riusciti a far tumulare un estraneo al Suo nucleo famigliare nella Sua tomba di famiglia. Il comune dovrebbe vigilare sulle autorizzazioni all’ingresso di un feretro in un sepolcro privato, proprio per evitare mercimonii, mercanteggiamenti e mascherate comparvendite, per altro vietate dalla Legge (Art. 92 comma 4 DPR n. 285/1990)

    In astratto (cioè in via generale), la rinuncia (sempre ammissibile) dovrebbe comportare che l’avente titolo provveda con oneri a proprio carico, a dare altra sistemazione ai feretri tumulati, “liberando” (se sia ammesso il termine) l’intero sepolcro.

    Ribadisco il concetto: è il concessionario il soggetto cui, per legge (iscrizione “a ruolo” per recupero coattivo del credito???), si debbono imputare le spese, a nulla rileva la tumulazione illegittima di un feretro sine titulo, poichè si tratta di una tumulazione viziata ab origine, ovvero senza titolo di accoglimento in quel dato saccello gentilizio.

    Se non si procedesse con la retrocessione del sepolcro il comune sarebbe costretto a pronunciare la decadenza e la decadenza non dà origine a nessun possibile rimborso essendo in qualche modo una sanzione per violazione unilaterale delle obbligazioni sinallagmatiche contratte dal concessionario al momento della stipula del “regolare atto di concessione” di cui all’Art. 98 DPR n285/1990, quale titolo necessario per poter vantare diritti su suolo o edificio cimiteriale.

    In linea di massima, spetta al Regolamento comunale di polizia mortuaria determinare eventuali altri effetti della rinuncia, la quale, in ogni caso, ha effetto da quando il comune decida, autonomamente, di accettarla (ad es.: tra gli effetti di questa potrebbero esservi somme corrispondenti al canone di concessione versato all’epoca nelle casse comunali (al valore nominale effettivamente corrisposto, ex art. 1277 Cod. Civile , senza aggiornamenti) per il periodo residuo eventuialmente mancante, ecc.).

    Un atto di rinuncia è sempre incondizionato e non richiede particolari requisiti, se non quello della forma scritta, secondo alcuni giuristi preferibilmente autenticata, in quanto una semplice scrittura privata non sarebbe strumento idoneo a disciplinare un diritto personalissimo come lo jus sepulchri, valgono, ad ogni modo, le disposizioni in materia di disposizione di diritti del cod. Civile.

    Ovviamente, in presenza di una rinuncia, la disponibilità del sepolcro rientra in capo al comune, quale titolare ultimo dell’area cimiteriale.

    Va ricordato, comunque, come il concessionario o suoi aventi causa debbano provvedere, a proprio carico e diligenza, alle operazioni di estumulazione, pulizia e sanificazione del sepolcro e alle eventuali altre opere che consentano al comune la immediata assegnazione del sepolcro a soggetti terzi, fin a partire dal giorno successivo all’estinzione del rapporto concessorio.

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