Imprese funebri e lavori cimiteriali (Parte II)

Le disposizioni di legge vigenti, quali gli Artt 337, 343 e 394 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, gliAartt. Carrello243 e seguenti del regolamento di polizia mortuaria, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e l’Art. 824 del codice civile, sanciscono inequivocabilmente la demanialità dei cimiteri.
I comuni hanno facoltà (ex Art. 90 comma 1 DPR 10 settembre 1990 n. 285) di concedere a persone fisiche private e ad enti l’uso di aree per impiantarvi campi di inumazione e costruirvi sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. Si tratta di un utilizzo particolare del camposanto posto in essere attraverso un atto di concessione amministrativa. Dall quale sorge lo jus sepulchri. Dallo jus sepulchri inteso quale diritto reale finalizzato a collocare i defunti in un determinato sepolcro vanno distinte le attività materiali (inumazioni, tumulazioni, cremazioni, traslazioni, esumazioni, estumulazioni) connesse con il godimento del bene cimiteriale.
Nell’ambito cimiteriale ci sono prestazioni non obbligatorie come muratura, smuratura, manutenzione di tombe (ex Art. 63 DPR 10 settembre 1990 n. 285) per le quali il privato concessionario si può rivolgere a specifiche ditte autorizzate ad operarvi (è, ad esempio, il caso del marmista).

L’esecuzione di operazioni cimiteriali, pertanto spetta esclusivamente al gestore del servizio cimiteriale. Trattandosi di servizio pubblico locale, questo può essere svolto in una delle forme consentite dall’articolo 113 del D.Lgs. 267/2000.

Non è quindi materia di impresa funebre, la quale normalmente oltre ad effettuare il trasporto funebre e la fornitura della bara, nonché di altri articoli funebri e di votivi, assume mandato dalla famiglia al fine di svolgere in nome e per conto della clientela le pratiche che altrimenti sarebbero incombenza dei congiunti del de cuius.

La presunta “pretesa” del comune di imporre il proprio personale necroforo (o della ditta appaltatrice per la gestione del camposanto), a nostro avviso, almeno, trova il proprio fondamento anche in una consolidata giurisprudenza, ovvero nel comune orientamento dei tribunali italiani nel dirimere problemi di tale genere.

La suprema corte di Cassazione civile, con sentenza del 7 aprile 1999 n. 443 ha chiarito che Le attività inerenti ai servizi cimiteriali rientrano tra quelle di pertinenza della Pubblica Amministrazione e sono regolate da norme di diritto pubblico (artt. 337 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e segg.; D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.).

Per consuetudine (o…abuso???) o finanche per necessità, considerata la scarsa disponibilità del personale dipendente, spesso si consente ai parenti del defunto di provvedere alle operazioni cimiteriali evitando al contempo la riscossione delle relative tariffe. Tale comportamento seppur di estrema attenzione nei confronti dei cittadini dovrebbe quanto prima essere superato anche per evitare gravi responsabilità da parte del Comune o meglio del Sindaco, si pensi ad esempio alle conseguenze penali previste dal D.L.gs. n. 626/1994 e s.m. e i. in caso di incidente all’interno del cimitero.

I servizi cimiteriali, nel tempo, sono stati soggetti a diverse norme, caratterizzati anche dal fatto di essere considerati servizi indispensabili per tumulazione2garantire l’igiene e la salute pubblica.
Essi vengono, in genere, garantiti nell’ambito del cimitero comunale, demaniale ai sensi dell’articolo 824 del codice civile.
I servizi necroscopici e cimiteriali erano inoltre stati inseriti nel novero dei servizi indispensabili per l’ente locale, ai sensi del D.M. 28 maggio 1993 come definiti, tra l’altro dall’art. 37, lett. h, del D. LGS. 30/12/1992 n. 504.

Per attività inerenti alla gestione cimiteriale si debbono intendere necessariamente tutte le operazioni di mera competenza dei necrofori-affosatori come la movimentazione di cadaveri, resti mortali, ossa, ceneri o, ancora come lo scavo e copertura della fossa, tumulazione del feretro o della cassetta ossario in nicchia muraria, traslazione di feretri, esumazioni ed estumulazioni.

Con la legge n. 26/2001 il servizio dei cimiteri, ad esclusione delle pubbliche[1] funzioni connesse, è così divenuto servizio pubblico a domanda individuale, se gestito in economia diretta. Può essere gestito anche nelle altre forme previste dall’articolo 113bis del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’art. 35 della L. 28/12/2001, n. 448.
Come noto per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle prestazioni erogate dall’ente in economia diretta, non costituenti pubbliche funzioni, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale.
Notoriamente il concetto di pubblica funzione si identifica nell’ azione amministrativa svolta dall’ente locale in quanto pubblica autorità.

i servizi pubblici locali dovuti per compito istituzionale, a carico dell’ente locale, nonché le pubbliche funzioni di la polizia mortuaria[2] (controllo e vigilanza sulle attività funebri e cimiteriali), la regolamentazione (l’adozione del regolamento di Polizia Mortuaria Comunale), indirizzo (ordinanze sindacali[3]) e pianificazione (piano regolatore cimiteriale) sono:

1) indispensabile raccolta sulla pubblica via di salme, come del loro trasporto in obitorio (trasporto necroscopico);

2) trasporto di cadaveri da casa inadatta al deposito di osservazione su disposizione dell’Autorità sanitaria (paragrafo 5.2 Corc. Min. n. 24/1993 ;

3) deposito di osservazione ed obitorio di cui agli articoli da 12 a 15 del D.P.R. 285/90.

4) trasporto funebre e fornitura di feretro, inumazione, esumazione ordinaria, cremazione di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o in caso di disinteresse dei familiari o per prevalente interesse pubblico;

“5) camera mortuaria (Art. 64 comma 1 DPR 285/1990)[4], ossario comune (Art. 67 DPR 285/1990) e cinerario comune in cimitero (Art. 80 comma 6 DPR 285/1990).

Lart. 83 del DPR citato prescrive che le esumazioni (ed implicitamente le estumulazioni) debbano avvenire alla presenza del responsabile dell’ASL e dell’incaricato del servizio di custodia,
.Non si può negare, quindi, come in alcuni comuni relativamente alle sepolture private i lavori di chiusura e apertura dei sepolcri, smurature tumulazione o estumulazione, inumazione e esumazione dei feretri, siano in realtà no eseguiti dal concessionario: in forma diretta, dalla ditta di onoranze funebri o da altra ditta di sua fiducia, alla presenza del custode[5] del cimitero, il quale vigila che i lavori siano effettuati secondo le prescrizioni tecniche dettate dalla normativa vigente e che le attrezzature comunali, messe a disposizione, non risultino danneggiate Per l’uso di attrezzature comunali l’interessato verserà quanto previsto dalle tariffe vigenti.”

In effetti la normativa vigente non puntualizza se le operazioni relative alle inumazioni, tumulazioni, esumazione ed estumulazioni, in particolare per DSCF0001i sepolcri privati, debbano essere eseguite esclusivamente dagli addetti al servizio cimiteriale o se possano essere eseguite a cura degli interessati aventi titolo, anche tramite ditte di fiducia; l’unica indicazione è data dall’art. 83, comma 3, impone la presenza dell’incaricato del servizio di custodia. Possiamo quindi dedurre che questa modalità sia corretta in quando consentita ed espressamente contemplata dal regolamento comunale di polizia mortuaria con norma positiva, tra l’altro la capacità del regolamento comunale di produrre tutti i suoi effetti giuridici è ancora subordinata all’omologazione da parte del Ministero della salute, in quando questa procedura non è stata trasferita alle regioni con DPCM 26 maggio 2000.
I lavori cimiteriali non attengono alle imprese funebri: Come giustamente valutato, l’impresa funebre di norma è semplicemente dotata di autorizzazione al commercio per articoli funerari (quella generica non alimentare) e di autorizzazione come agenzia d’affari ex art. 115 T.U.LL.P.S.. Qualora l’impresa fosse in possesso unicamente di dette autorizzazioni il Comune NON può ammetterla a fornire servizi che, per loro natura, configurano la necessità di impresa di servizi edili. Pertanto solo nel caso che l’impresa di pompe funebri sia anche impresa edile (registrazione alla Camera di commercio e possesso delle previste autorizzazioni in tal caso) allora il Comune potrà legittimamente ammetterla a partecipare alla gara per l’affidamento della fornitura di servizi di che trattasi. In caso contrario si rischierebbe l’invalidazione della gara da parte di qualunque altro concorrente in possesso dei legittimi titoli. È chiaro che è il Comune a dettare le regole di partecipazione alla gara, a nulla significando la richiesta da parte di qualunque altro soggetto.

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[1] La pubblica funzione è di competenza del comune, che la esercita singolarmente, o in forma associata secondo quanto consentito dal capo V del Titolo II del T.U. 267/2000

[2] Ai sensi degli Artt. 107 e seguenti del Decreto Legislativo 267/2000 sono compito della dirigenza questi atti di gestione: Comunicazioni a terzi, all’Autorità Giudiziaria di Pubblica Sicurezza e all’USL competente per territorio (art. 1/2, 1/7, 3 e 5 del DPR 285/90), Autorizzazione al trasporto di cadavere, resti ossei, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, purché svolgentisi interamente sul territorio nazionale (art. 23 e 24 del DPR 285/90), Autorizzazioni ad operazioni cimiteriali (inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione, traslazione) sia di cadaveri che di ceneri o resti ossei, Concessione cimiteriale, diffide attinenti, decadenza, accettazione di rinuncia, revoca, Approvazione di progetti di costruzione di sepolture private (art. 94 del DPR 285/90). Attengono, invece, alla sfere dello stato civile: Ricezione dichiarazioni e avvisi di morte (art. 1 del DPR 285/90), Accertamento della morte a mezzo del medico necroscopo. Autorizzazione alla sepoltura dei cadaveri esclusi i feti ed i nati morti (art. 6 del DPR 285/90), nonché delle parti di cadavere ed ossa umane di cui all’art. 5 del DPR 285/90, autorizzazione a cremazione, dispersione o affido delle ceneri laddove come in Lombardia sia intervenuta apposita riforma regionale sulla polizia mortuaria.

[3] Gli atti d’indirizzo del sindaco sono: Riduzione del periodo di osservazione nei casi previsti dall’art. 22 del DPR 285/90, Autorizzazione al trasporto di ceneri o resti ossei al di fuori del territorio nazionale, Regolazione dei criteri generali per la fissazione degli orari di trasporto funebre e circa il loro svolgimento (dall’art. 22 del DPR 285/90), Provvedimento di individuazione delle località per le quali possono essere ubicate rimesse di carri funebri (art. 21 del DPR 285/90). Regolazione delle esumazioni, estumulazioni ed altre operazioni cimiteriali.

[4] E’gratuito l’uso della camera mortuaria per il caso di arrivo di feretro, cassetta resti ossei o urna cineraria nel cimitero, in attesa di sepoltura o cremazione, fatto salvo il diritto di mettere un limite a questa permanenza da parte del Comune nel numero di giorni ritenuto giustificato dai luoghi e dalle usanze locali, con facoltà di imporre un canone per l’utilizzo oltre detto limite (ad es. per lavori di sistemazione di tomba, mancato accordo fra i parenti nella scelta della sepoltura, attesa di cremazione, ecc.).

[5] Cassazione penale, Sez. VI, 4 febbraio 1999 n. 443 Il custode del cimitero, pur se formalmente inquadrato nell’ambito della III qualifica funzionale del pubblico impiego (riservata a soggetti con autonomia limitata “all’esecuzione del proprio lavoro nell’ambito di istruzioni dettagliate”), svolge tuttavia funzioni non riconducibili al livello di “semplici mansioni di ordine” e di “prestazione di opera meramente materiale” ed è pertanto da qualificare, ai fini penalistici, come incaricato di pubblico servizio.

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Carlo Ballotta

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78 thoughts on “Imprese funebri e lavori cimiteriali (Parte II)

  1. X Gennaro,

    Su queste tematiche ogni caso è diverso dall’altro e soprattutto, per dire cose sensate, sarebbe necessario disporre di tutti gli elementi.

    Intanto bisognerebbe sapere qual e il profilo professionale d’assunzione del personale necroforo in servizio, presso il Suo Comune. Ad oggi poche regioni (Emilia-Romagna senza dubbio) prevedono un particolare percorso formativo obbligatorio per gli operatori cimiteriali.

  2. Salve,piu che un commento , gradirei sapere se gli addetti cimiteriali , debbano avere una qualifica dedicata per le mansioni di tumulazione,estumulazione, quindi movimentazione di cadaveri. Oltre naturalmente la info-formazione prevista dal Testo Unico 81.08, in materia di sicurezza del lavoro. Grazie Dott. Gennaro Cangianiello

  3. X Alessandro,

    Consiglio la consultazione di questa scheda, ottimamente redatta, reperibile al seguente indirizzo web:
    http://www.ordineingegnerimantova.it/wp-content/uploads/2010/10/PONTEGGI-FISSI.pdf

    Le Norme di riferimento per i ponteggi sono gli Artt. da 131 a 140 del Testo Unico di cui al D.LGS n.81/2008.

    L’Art. 139 del sullodato D.LGS n.81/2008 vieta l’adozione di ponti su cavalletto per altezze superiori a metri 2, da misurarsi rispetto al piano stabile di riferimento.

  4. vorrei sapere se è possibile montare un ponteggio superiore a 2 metri in 2 persone.
    E come si misurano i 2 metri di altezza.
    Dalle informazioni in mio possesso occorrono almeno 3 persone per ponteggio superiori a 2 metri, un operaio piano terra, uno al piano rialzato e un responsabile che segue i lavori, con idonei corsi per montaggio e smontaggio impalcature. Sono giuste queste informazioni?

  5. Buongiorno!
    quindi, a conti fatti, chiunque può fare l’operatore cimiteriale!?!? ma solo io trovo assurdo tutto ciò?? anche per aprire una semplice impresa di pulizie serve un responsabile tecnico mentre per questi servizi…….

    1. x Rossano,
      in base alle norme di legge è così (basta l’iscrizione alla Camera di Commercio per la categoria merceologica corrispondente), a meno che il regolamento di polizia mortuaria comunale chieda altre cose per le imprese operanti. Diversi regolamenti infatti prevedono che ci sia PER L’IMPRESA, una autorizzazione annuale per operare all’interno del cimitero che può essere sospesa in corso d’opera o non rinnovata, per comportamenti scorretti. In altri regolamenti si chiede anche una adeguata copertura assicurativa civile per eventuali danni fatti. Però il problema è proprio la modalità di operare nel cimitero, come da lei indicato. Infatti, a nostro avviso, chi opera dovrebbe essere un gestore del cimitero affidatario del servizio a mezzo gara. Con il capitolato di gara si possono (e già i Comuni più seri ed avveduti lo fanno) richiedere un’adeguata formazione del personale operante sia quanto a formazione già in possesso, sia quanto a formazione continua nel tempo. Inoltre viene chiesta pure copia del piano di sicurezza predisposto. sono soluzioni valide per comuni di medie e grandi dimensioni e difficilmente osservabili nei piccoli comuni.

  6. ho inserito in commento ma non lo vedo pubblicato!
    riprovo: parlando dei necrofori….chi attesta la qualifica di necroforo?? sia le attività funebri sia le cimiteriali, secondo i codici ateco, rientrano nei servizi alla persona quindi mi chiedo come si possa permettere che le imprese edili possano svolgere certi servizi e come si possa svolgere l’attività di servizi cimiteriali semplicemente avendo l’iscrizione in CCIAA senza avere qualifiche specifiche?!?!

    1. x Rossano
      il CCNL di categoria (funerario Federutility o Federambiente) prevede che chi opera all’interno del cimitero, per svolgere inumazioni, esumazioni, estumulazioni, esumazioni, traslazioni, ha la qualifica di “operatore cimiteriale” e non di “necroforo”, che è invece il soggetto adibito al trasporto funebre.
      Circa le competenze, comveniamo che sia opportuno che chi svolge servizi cimiteriali sia adeguatamente formato, non solo in materia di conoscenza della normativa di polizia mortuaria statale, regionale e comunale, ma anche in materia di sicurezza, di modo di operare da punto di vista tecnico, del modo di porsi con le persone che assistono al funerale, ecc.
      Tra l’altro l’utilizzo di personale extracomunitario, cosa particolarmente diffusa in Italia, sia perché il lavoro cimiteriale è poco appetibile, sia perché sotto pagato, determina ulteriori problemi in quanto spesso si tratta di persone che non hanno conoscenza dei rituali propri del nostro Paese.
      Circa il ritardo di pubblicazione (veda il suo commento delle 22.38) questo è sempre dovuto alla necessità di controllare che quanto scritto sia pubblicabile, sia per contenuti, che per situazioni di diffamazione che talvolta possono sussistere e infine per eliminare lo spamming. Solo per avere una idea, in circa 4-5 anni abbiamo registrato e bloccato oltre 200.000 (si duecentomila) commenti di spamming, a mezzo di un software apposito, ma anche con la lettura di quel che resta dopo la selezione del software anti-spamming.
      Il nostro sito ha circa 1000 accessi al giorno da lunedì a venerdì e quindi, per garantirne la fruibilità, abbiamo politiche di verifica preventiva molto accurate. Questo può determinare lievi ritardi nella pubblicazione dei commenti, ma riteniamo che i nostri lettori apprezzino anche questo servizio di verifica di quanto viene scritto.

  7. X Rossano,

    per caso BESTEMMIO o sono accusabile di simpatie stataliste (o…staliniste???), se asserisco solennemente che meglio sarebbe se il comune garantisse con proprio personale e mezzi l’erogazione dei servizi cimiteriali, proprio come accadeva una volta, prima dello smantellamento delle strutture di polizia mortuaria e cimiteriale? Abbiamo introdotto elementi di mercato “straccione” nelle gestioni cimiteriali (con appalti sempre più al ribasso) e la conseguenza è semplice: i necrofori, demotivati, improvvisati ed incompetenti, non conoscono più il loro lavoro, né sanno, tanto meno, svolgerlo!
    Per fortuna nella regione Marche la supervisione sull’attività cimiteriale è ancora attribuita all’ASL.
    La L.R. Regione Marche 1/2/2005, n. 3, infatti, pur prevedendo la emanazione di regolamento attuativo entro 180 giorni, trascorsi infruttuosamente senza che fosse stato emanato, non risulta abbia modificato la parte di norme del D.P.R. n. 285/90 che riguarda la presenza di personale ASL alle estumulazioni, nemmeno con il recente regolamento finalmente entrato in vigore.
    Il D.P.R. 285/90 non identifica le estumulazioni come ordinarie o straordinarie.
    Il D.P.R. 285/90 richiede che sia presente personale individuato dall?’ASL.
    Pertanto ove l’?ASL deleghi le funzioni previste dagli articoli 86 e 88 del D.P.R. 285/90 a personale comunale ciò risulta del tutto legittimo. Tale delega può, però essererevocata in qualunque momento.

    Il responsabile del servizio di custodia cimiteriale (profilo professionale di pubblica rilevanza) è comunque tenuto alla vigilanza e a segnalare eventuali violazioni per la irrogazione delle sanzioni amministrative, laddove eventuali fatti illeciti non costituiscano, addirittura, reato. Ciò in base a varie norme del D.P.R. 285/90 (sia al momento dell?’accettazione del feretro in cimitero, sia in caso di esumazioni ed estumulazioni.
    La presenza del responsabile del servizio di custodia o di chi per lui è prevista per le esumazioni (art. 83), per le estumulazioni (art. 89 che richiama l?83) e art. 87 comma 2.
    Inoltre con l?’ordinanza sindacale che regola esumazioni ed estumulazioni si possono specificare meglio i compiti di questa figura, come degli operatori cimiteriali.

  8. grazie ma la situazione mi sembra ancora più confusa!! lavori cimiteriali ad imprese edili?????? quindi con le nuove leggi regionali si è voluto rendere qualificate solo le imprese di onoranze funebri???
    comunque nella quasi totalità dei casi, le ditte sono iscritte alla CCIAA come imprese di servizi cimiteriali o, come le onoranze funebri, ditte che svolgono servizi cimiteriali.
    tornando al discorso di chi dovrebbe eseguire i servizi cimiteriali, le tumulazioni, inumazioni, estumulazioni ed esumazioni sono o non sono servizi alla persona?? perché le onoranze funebri e il proprio personale devono rispettare determinate regole e a “cassa chiusa” possono intervenire cani e porci?? ( scusate per la volgarità)

  9. X Rossano,

    La situazione da Lei rappresentata è purtroppo nota, conosciuta ed, in qualche modo endemica…non solo in Regione Marche!

    Come giustamente valutato, l?’impresa funebre di norma è semplicemente dotata di autorizzazione al commercio per articoli funerari (quella generica non alimentare) e di autorizzazione come agenzia d?affari ex art. 115 T.U.LL.P.S.. Qualora l’?impresa fosse in possesso unicamente di dette autorizzazioni il Comune NON potrebbe accettarla come fornitrice prestazioni che, per loro natura, configurano la necessità di impresa di servizi edili. Pertanto solo qualora l’?impresa di pompe funebri fosse anche impresa edile (registrazione alla Camera di commercio e possesso delle previste autorizzazioni in tal caso) essa potrebbe esser legittimamente ammessa da Comune a partecipare alla gara per l?’affidamento della fornitura di servizi cimiteriali di cui trattasi.
    Nel frangente contrario si rischierebbe l?invalidazione della gara da parte di qualunque altro concorrente in possesso dei legittimi titoli. È chiaro che è il Comune a dettare le regole di partecipazione alla gara, a nulla significando la richiesta da parte di qualunque altro soggetto.

  10. dalle Marche: visto che le imprese di onoranze funebri non possono operare in alcun modo all’interno dei cimiteri, cosa che molti amministratori ancora fanno finta di non sapere, si presume che, ove necessario, i comuni sono costretti a rivolgersi a ditte esterne, a questo punto chi decide quali sono i requisiti del personale delle suddette ditte?? per ora ci sono ditte che si occupano di servizi cimiteriali con personale che non ha la minima qualifica inerente l’attività, non sono iscritti all’albo regionale degli esercenti delle attività funebri, non hanno l’abilitazione all’utilizzo di elevatori……

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