Imprese funebri e lavori cimiteriali (Parte II)

Le disposizioni di legge vigenti, quali gli Artt 337, 343 e 394 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, gliAartt. Carrello243 e seguenti del regolamento di polizia mortuaria, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e l’Art. 824 del codice civile, sanciscono inequivocabilmente la demanialità dei cimiteri.
I comuni hanno facoltà (ex Art. 90 comma 1 DPR 10 settembre 1990 n. 285) di concedere a persone fisiche private e ad enti l’uso di aree per impiantarvi campi di inumazione e costruirvi sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. Si tratta di un utilizzo particolare del camposanto posto in essere attraverso un atto di concessione amministrativa. Dall quale sorge lo jus sepulchri. Dallo jus sepulchri inteso quale diritto reale finalizzato a collocare i defunti in un determinato sepolcro vanno distinte le attività materiali (inumazioni, tumulazioni, cremazioni, traslazioni, esumazioni, estumulazioni) connesse con il godimento del bene cimiteriale.
Nell’ambito cimiteriale ci sono prestazioni non obbligatorie come muratura, smuratura, manutenzione di tombe (ex Art. 63 DPR 10 settembre 1990 n. 285) per le quali il privato concessionario si può rivolgere a specifiche ditte autorizzate ad operarvi (è, ad esempio, il caso del marmista).

L’esecuzione di operazioni cimiteriali, pertanto spetta esclusivamente al gestore del servizio cimiteriale. Trattandosi di servizio pubblico locale, questo può essere svolto in una delle forme consentite dall’articolo 113 del D.Lgs. 267/2000.

Non è quindi materia di impresa funebre, la quale normalmente oltre ad effettuare il trasporto funebre e la fornitura della bara, nonché di altri articoli funebri e di votivi, assume mandato dalla famiglia al fine di svolgere in nome e per conto della clientela le pratiche che altrimenti sarebbero incombenza dei congiunti del de cuius.

La presunta “pretesa” del comune di imporre il proprio personale necroforo (o della ditta appaltatrice per la gestione del camposanto), a nostro avviso, almeno, trova il proprio fondamento anche in una consolidata giurisprudenza, ovvero nel comune orientamento dei tribunali italiani nel dirimere problemi di tale genere.

La suprema corte di Cassazione civile, con sentenza del 7 aprile 1999 n. 443 ha chiarito che Le attività inerenti ai servizi cimiteriali rientrano tra quelle di pertinenza della Pubblica Amministrazione e sono regolate da norme di diritto pubblico (artt. 337 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e segg.; D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.).

Per consuetudine (o…abuso???) o finanche per necessità, considerata la scarsa disponibilità del personale dipendente, spesso si consente ai parenti del defunto di provvedere alle operazioni cimiteriali evitando al contempo la riscossione delle relative tariffe. Tale comportamento seppur di estrema attenzione nei confronti dei cittadini dovrebbe quanto prima essere superato anche per evitare gravi responsabilità da parte del Comune o meglio del Sindaco, si pensi ad esempio alle conseguenze penali previste dal D.L.gs. n. 626/1994 e s.m. e i. in caso di incidente all’interno del cimitero.

I servizi cimiteriali, nel tempo, sono stati soggetti a diverse norme, caratterizzati anche dal fatto di essere considerati servizi indispensabili per tumulazione2garantire l’igiene e la salute pubblica.
Essi vengono, in genere, garantiti nell’ambito del cimitero comunale, demaniale ai sensi dell’articolo 824 del codice civile.
I servizi necroscopici e cimiteriali erano inoltre stati inseriti nel novero dei servizi indispensabili per l’ente locale, ai sensi del D.M. 28 maggio 1993 come definiti, tra l’altro dall’art. 37, lett. h, del D. LGS. 30/12/1992 n. 504.

Per attività inerenti alla gestione cimiteriale si debbono intendere necessariamente tutte le operazioni di mera competenza dei necrofori-affosatori come la movimentazione di cadaveri, resti mortali, ossa, ceneri o, ancora come lo scavo e copertura della fossa, tumulazione del feretro o della cassetta ossario in nicchia muraria, traslazione di feretri, esumazioni ed estumulazioni.

Con la legge n. 26/2001 il servizio dei cimiteri, ad esclusione delle pubbliche[1] funzioni connesse, è così divenuto servizio pubblico a domanda individuale, se gestito in economia diretta. Può essere gestito anche nelle altre forme previste dall’articolo 113bis del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’art. 35 della L. 28/12/2001, n. 448.
Come noto per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle prestazioni erogate dall’ente in economia diretta, non costituenti pubbliche funzioni, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale.
Notoriamente il concetto di pubblica funzione si identifica nell’ azione amministrativa svolta dall’ente locale in quanto pubblica autorità.

i servizi pubblici locali dovuti per compito istituzionale, a carico dell’ente locale, nonché le pubbliche funzioni di la polizia mortuaria[2] (controllo e vigilanza sulle attività funebri e cimiteriali), la regolamentazione (l’adozione del regolamento di Polizia Mortuaria Comunale), indirizzo (ordinanze sindacali[3]) e pianificazione (piano regolatore cimiteriale) sono:

1) indispensabile raccolta sulla pubblica via di salme, come del loro trasporto in obitorio (trasporto necroscopico);

2) trasporto di cadaveri da casa inadatta al deposito di osservazione su disposizione dell’Autorità sanitaria (paragrafo 5.2 Corc. Min. n. 24/1993 ;

3) deposito di osservazione ed obitorio di cui agli articoli da 12 a 15 del D.P.R. 285/90.

4) trasporto funebre e fornitura di feretro, inumazione, esumazione ordinaria, cremazione di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o in caso di disinteresse dei familiari o per prevalente interesse pubblico;

“5) camera mortuaria (Art. 64 comma 1 DPR 285/1990)[4], ossario comune (Art. 67 DPR 285/1990) e cinerario comune in cimitero (Art. 80 comma 6 DPR 285/1990).

Lart. 83 del DPR citato prescrive che le esumazioni (ed implicitamente le estumulazioni) debbano avvenire alla presenza del responsabile dell’ASL e dell’incaricato del servizio di custodia,
.Non si può negare, quindi, come in alcuni comuni relativamente alle sepolture private i lavori di chiusura e apertura dei sepolcri, smurature tumulazione o estumulazione, inumazione e esumazione dei feretri, siano in realtà no eseguiti dal concessionario: in forma diretta, dalla ditta di onoranze funebri o da altra ditta di sua fiducia, alla presenza del custode[5] del cimitero, il quale vigila che i lavori siano effettuati secondo le prescrizioni tecniche dettate dalla normativa vigente e che le attrezzature comunali, messe a disposizione, non risultino danneggiate Per l’uso di attrezzature comunali l’interessato verserà quanto previsto dalle tariffe vigenti.”

In effetti la normativa vigente non puntualizza se le operazioni relative alle inumazioni, tumulazioni, esumazione ed estumulazioni, in particolare per DSCF0001i sepolcri privati, debbano essere eseguite esclusivamente dagli addetti al servizio cimiteriale o se possano essere eseguite a cura degli interessati aventi titolo, anche tramite ditte di fiducia; l’unica indicazione è data dall’art. 83, comma 3, impone la presenza dell’incaricato del servizio di custodia. Possiamo quindi dedurre che questa modalità sia corretta in quando consentita ed espressamente contemplata dal regolamento comunale di polizia mortuaria con norma positiva, tra l’altro la capacità del regolamento comunale di produrre tutti i suoi effetti giuridici è ancora subordinata all’omologazione da parte del Ministero della salute, in quando questa procedura non è stata trasferita alle regioni con DPCM 26 maggio 2000.
I lavori cimiteriali non attengono alle imprese funebri: Come giustamente valutato, l’impresa funebre di norma è semplicemente dotata di autorizzazione al commercio per articoli funerari (quella generica non alimentare) e di autorizzazione come agenzia d’affari ex art. 115 T.U.LL.P.S.. Qualora l’impresa fosse in possesso unicamente di dette autorizzazioni il Comune NON può ammetterla a fornire servizi che, per loro natura, configurano la necessità di impresa di servizi edili. Pertanto solo nel caso che l’impresa di pompe funebri sia anche impresa edile (registrazione alla Camera di commercio e possesso delle previste autorizzazioni in tal caso) allora il Comune potrà legittimamente ammetterla a partecipare alla gara per l’affidamento della fornitura di servizi di che trattasi. In caso contrario si rischierebbe l’invalidazione della gara da parte di qualunque altro concorrente in possesso dei legittimi titoli. È chiaro che è il Comune a dettare le regole di partecipazione alla gara, a nulla significando la richiesta da parte di qualunque altro soggetto.

________________________________________
[1] La pubblica funzione è di competenza del comune, che la esercita singolarmente, o in forma associata secondo quanto consentito dal capo V del Titolo II del T.U. 267/2000

[2] Ai sensi degli Artt. 107 e seguenti del Decreto Legislativo 267/2000 sono compito della dirigenza questi atti di gestione: Comunicazioni a terzi, all’Autorità Giudiziaria di Pubblica Sicurezza e all’USL competente per territorio (art. 1/2, 1/7, 3 e 5 del DPR 285/90), Autorizzazione al trasporto di cadavere, resti ossei, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, purché svolgentisi interamente sul territorio nazionale (art. 23 e 24 del DPR 285/90), Autorizzazioni ad operazioni cimiteriali (inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione, traslazione) sia di cadaveri che di ceneri o resti ossei, Concessione cimiteriale, diffide attinenti, decadenza, accettazione di rinuncia, revoca, Approvazione di progetti di costruzione di sepolture private (art. 94 del DPR 285/90). Attengono, invece, alla sfere dello stato civile: Ricezione dichiarazioni e avvisi di morte (art. 1 del DPR 285/90), Accertamento della morte a mezzo del medico necroscopo. Autorizzazione alla sepoltura dei cadaveri esclusi i feti ed i nati morti (art. 6 del DPR 285/90), nonché delle parti di cadavere ed ossa umane di cui all’art. 5 del DPR 285/90, autorizzazione a cremazione, dispersione o affido delle ceneri laddove come in Lombardia sia intervenuta apposita riforma regionale sulla polizia mortuaria.

[3] Gli atti d’indirizzo del sindaco sono: Riduzione del periodo di osservazione nei casi previsti dall’art. 22 del DPR 285/90, Autorizzazione al trasporto di ceneri o resti ossei al di fuori del territorio nazionale, Regolazione dei criteri generali per la fissazione degli orari di trasporto funebre e circa il loro svolgimento (dall’art. 22 del DPR 285/90), Provvedimento di individuazione delle località per le quali possono essere ubicate rimesse di carri funebri (art. 21 del DPR 285/90). Regolazione delle esumazioni, estumulazioni ed altre operazioni cimiteriali.

[4] E’gratuito l’uso della camera mortuaria per il caso di arrivo di feretro, cassetta resti ossei o urna cineraria nel cimitero, in attesa di sepoltura o cremazione, fatto salvo il diritto di mettere un limite a questa permanenza da parte del Comune nel numero di giorni ritenuto giustificato dai luoghi e dalle usanze locali, con facoltà di imporre un canone per l’utilizzo oltre detto limite (ad es. per lavori di sistemazione di tomba, mancato accordo fra i parenti nella scelta della sepoltura, attesa di cremazione, ecc.).

[5] Cassazione penale, Sez. VI, 4 febbraio 1999 n. 443 Il custode del cimitero, pur se formalmente inquadrato nell’ambito della III qualifica funzionale del pubblico impiego (riservata a soggetti con autonomia limitata “all’esecuzione del proprio lavoro nell’ambito di istruzioni dettagliate”), svolge tuttavia funzioni non riconducibili al livello di “semplici mansioni di ordine” e di “prestazione di opera meramente materiale” ed è pertanto da qualificare, ai fini penalistici, come incaricato di pubblico servizio.

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Carlo Ballotta

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78 thoughts on “Imprese funebri e lavori cimiteriali (Parte II)

  1. X Antonino:

    Innanzi tutto bisogna capire in base a quale norma (o sua distorta interpretazione) il Suo comune richieda il D.U.R.C. alle imprese funebri

    soluzione n.1 (la più immediata, nonché economica e ragionevole) scrivere, con tutti i crismi di Legge, al dirigente del servizio di polizia mortuaria, per ottenere lumi e chiarimenti sul problema, da lì si vedrà come muoversi o agire.

    Stratagemma legale n. 2 (di maggior efficacia e sicurezza anche se necessita, però dell’intervento di un avvocato): impugnazione di eventuale provvedimento dinanzi al T.A.R., nei termini e con le procedure di cui alla L. 6 dicembre 1971, n. 1034, o comunque, al di là della sede giurisdizionale, potrà esser esperito l’alternativo ricorso, in via amministrativa, al superiore gerarchico (D.P.R. n. 1199 del 1971), secondo il principio sancito da antico brocardo latino: electa una via non datur recursum ad tertiam, l’uno, quindi, esclude l’altro, con prevalenza di quello giurisdizionale.

  2. X CARLO
    GRAZIE DI TUTTO
    ALLORA COSA MI CONSIGLI DI FARE
    SCRIVERE AL DIRIGENTE
    CHE STA ABBUSANDO?
    OPPURE RIVOLGERMI AD UN LEGALE?

  3. X Antonino,

    Non capisco l’irrigidimento del Suo comune nell’ostinarsi a richiedere il D.U.R.C. per il solo accesso al cimitero, in occasione dei funerali.

    La certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) deve essere richiesta per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione.

    il D.U.R.C. è una certificazione ufficiale che corrisponde ad un evidente strumento pubblico di contrasto all’evasione previdenziale, di particolare significato nel settore degli appalti pubblici (in particolare nel settore edile).

    Il VERO problema da enucleare è, appunto, il ruolo dell’impresa funebre, una volta varcato il cancello del cimitero e consegnato il feretro al servizio di custodia con i relativi e necessari titoli di trasporto e sepoltura.

    Il cimitero è demanio comunale (si mediti sul significato di demanialità!), il comune ne è, quindi, proprietario e quale unico titolare, per legge, della funzione cimiteriale, definisce con il proprio regolamento di polizia mortuaria compiti, responsabilità e tipologia dei servizi da erogare…insomma il “Chi fa che cosa” in cimitero è stabilito unicamente dalla fonte regolamentare locale, nel silenzio (colpevole???) della normativa statale e non dovrebbero esser tollerate indebite intromissioni da parte di soggetti estranei (Usurpazione di funzioni pubbliche???) Tradotto in soldoni: il trasporto funebre vero e proprio, assicurato al committente dall’impresa TERMINA quando il feretro, con la documentazione al seguito, è affidato ai necrofori del cimitero ed oltre non può né deve spingersi, se il regolamento comunale non contempla norma leggermente di diverso tenore, magari più aperturista e tollerante la quale, ad ogni modo non può porsi in aperto contrasto con le la legislazione sovraordinata, nella ferrea gerarchia dell’Ordinamento Giuridico Italiano.

    Tutto, quindi, come spesso accade, ruota attorno al regolamento comunale di polizia mortuaria, di cui si ribadisce la centralità per dirimere querelles di questo genere.

    I servizi cimiteriali non sono materia di impresa funebre, in quanto li assicura, in regime di MONOPOLIO, il solo gestore del camposanto.

    Per questa ragione la richiesta del D.U.R.C. mi sembra eccessiva e sin anche ultronea, in palese violazione all’Art. 1 comma 2 della Legge n.241/1990 sul procedimento amministrativo.

    Il Comune quale depositario, in ultima analisi, delle funzioni di polizia mortuaria (almeno di quelle istituzionali) e titolare
    del cimitero (art. 824 Codice Civile) con proprio personale, o avvalendosi dell?’ASL, laddove ancora previsto, può e deve vigilare sulla regolarità dei trasporti funebri, sia quando li autorizza, sia in itinere, sia quando il feretro varca il cancello del cimitero con controlli mirati affinché siano garantiti decoro del servizio, la trasparenza degli oneri contributivi e fiscali, nonché la sicurezza degli operatori funebri ai sensi del D.LGS n. 81/2008.

    Secondo me, almeno, la vera questione è questa: il Suo comune si fida poco della lealtà contributiva della imprese funebri attive sul suo territorio e così accampa la necessità di esibire il D.U.R.C., adducendo, a motivo, la pur vera demanialità del camposanto.

    Più correttamente, regole in questo senso, pure molto stringenti e selettive, anche nell’assenza di specifica normativa regionale, possono esser emanate, anche adesso, attraverso lo strumento del regolamento comunale di polizia mortuaria ex Art. 344 e 354 Testo Unico Leggi Sanitarie, ma la “pretesa” del D.U.R.C. sic stantibus rebus, mi par proprio fuori luogo, almeno per come tale istituto è stata concepito, in origine, dal legislatore statale.

  4. il nostro comune ci richiede il d.u.r.c. dicendo che anche le agenzie di onoranze funebri che lavorano solo con i privati debbono esibire il certificato per accedere dentro il cimitero xche’ e un’aria demaniale
    e cosi?

  5. Il D.U.R.C. deve essere richiesto a quelle imprese che si candidino a gestire i servizi pubblici locali in tema di polizia mortuaria (escluse, ovviamente le pubbliche funzioni di cui all’art. 347 Codice Penale), mentre per i semplici funerali (leggasi trasporti mortuari) una simile richiesta è inutilmente eccessiva, ex Art. 1 comma 2 Legge n. 241/1990, anche purché per giurisprudenza ormai consolidata, essi sono espletati in regime di libera concorrenza, senza che il comune possa considerare detti trasporti (D.M. 31/12/1983) un proprio monopolio (= privativa!)
    Il D.U.R.C. è necessario laddove l’ impresa fornitrice di servizi eroghi quest’ultimi per il Comune (attraverso appalto o concessione di servizi). Se invece le prestazioni di servizio vengono effettuate direttamente nei confronti di privati non è necessario il D.U.R.C..

  6. salve, il comune di M…. ci richiede il durc, ma noi abbiamo rapporti lavorativi con il privato come agenzia funebri
    e non partecipiamo a gare d’appalto cimiteriale.
    Ce una nuova normativa che un’impresa funebri che lavora con il privato debba esibire il durc al comune?

  7. X Kastriot,

    1) “Tutti cimiteri devono essere provvisti di un servizio di custodia, siano essi tanto comunali, quanto “consorziali”, così recita l’Art. 52 comma 1 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria. Aggiungo poi che il cimitero non deve esser aperto ed in funzione tutto il giorno, anzi il sindaco, con apposita ordinanza fissa: a) l’orario e la modalità dei trasporti funebri ex Art. 22 DPR n. 285/1990. b) l’orario dei servizi pubblici, come, appunto quello cimiteriale ex Art. 50 comma 7 D.LGS n. 267/2000.

    2) La redazione dei registri di cui all’Art. 52 DPR n. 285/1990 (si veda anche il paragrafo 12 della Circ.Min. n.24/1993) è, in effetti, una pubblica funzione ed è esercitata dall’addetto al servizio di custodia e secondo alcuni commentatori costui (o costei) dovrebbe esser necessariamente dipendente comunale. Tuttavia, molto dipende dal contratto di servizio, perché in esso potrebbe anche materialmente rientrare, tra le attività materia di affidamento, quella di compilazione dei registri cimiteriali a condizione che vi siano sistemi di verifica e di controllo (e sanzioni) idonei ad assicurarne un’adeguata natura pubblica.

    3) I registri di cui all’art. 52 DPR 285/1990 hanno, infatti carattere di pubblico registro, tale loro natura è desumibile anche dal combinato disposto tra l’Art. 2699 Cod. Civile e l’Art. 10 D.LGS n. 267/2000, essi sono infatti atti formati da un pubblico ufficiale, o comunque da un incaricato di pubblico servizio e rientrano pienamente nelle funzioni precipuamente comunali (cioè per la popolazione locale e per il territorio) ex Art. 13 D.LGS n. 267/2000 da assicurarsi, da parte del Comune stesso nelle forme di gestione di cui all’Art. 113 D.Lgs n. 267/2000.

    In nessun caso un privato può sostituirsi, salvo non incorrere nel reato di usurpazione di funzioni pubbliche, al responsabile del servizio di custodia per le obbligatorie registrazioni di “carico” e “scarico” (so di esser brutale ed empio, ma il paragone improprio rende bene il concetto) di quanto avviene in cimitero in ordine all’ingresso, all’uscita ed alla movimentazione di cadaveri, ossa, ceneri e resti mortali.

  8. volevo sapere quando non non e garantita la presente giornaliera del responsabile come si procede per registrare i registri.grazie

  9. X Carlo.

    Scusa di nuovo per il disturbo.

    Sempre il comune di paliano, per farmi fare i lavori all’interno del cimitero, tipo esumazioni, spostamenti, lapidi e via dicendo mi ha chiesto di mettere a regola il personale. Io non potendo assumere in quanto non ho tutta questa mole di lavoro ho optato parlando con il mio commercialista, per i buoni di lavoro, i voucher. Ho fatto fare le visite mediche e faccio le assunzioni per i giorni che mi serve il personale. Adesso parlando con il custode mi ha detto che per legge questo tipo di lavoro non si può fare con i voucher. Che sono validi per tutto tranne per i lavori all’interno di un cimitero. Sai se è vero? E se ci sono altri metodi per mettere a regola il personale senza dover perforza fare delle assunzioni? Grazie mille.

    1. x Alessandro
      Riteniamo che il suo commercialista ne sappia di più di un custode cimiteriale!
      In base alle notizie reperibili sul sito http://www.inps.it, si può comprendere che il settore cimiteriale come quello funebre non è escluso dalla applicazione dei voucher:

      “Le novità legislative previste dalla Legge di riforma del mercato del lavoro – 28 giugno 2012, n.92 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2012) consistono nell’integrale sostituzione dell’articolo 70 e parziale modificazione dell’articolo 72 del decreto legislativo n.276 del 2003.
      Le modifiche riguardano:
      Limite economico: i compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare i 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti. Il limite va inteso come netto ed è pari a 6.660 euro lorde.
      Le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti, fermo restando il limite dei 5000 euro, non possono comunque superare i 2.000 euro per ciascun committente. Il limite va inteso come netto ed è pari a 2.666 euro lorde.
      Ambiti di attività e tipologie di prestatori: sono abrogati tutti i settori di attività tassativamente elencati con la precedente normativa e le categorie di prestatori. Pertanto, le più diverse attività possono essere svolte da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), nei limiti del nuovo compenso economico previsto.”

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