Una volta chiarita la situazione di “post maturità”del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dovuta alla discrasia temporale tra la L. 8 giugno 1990, n.142, con l’attribuzione ai dirigenti di competenze esclusive in materia di autorizzazioni di polizia mortuaria (attribuzione che era già operante rispetto al D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, quanto meno per le norme corrispondenti), appare importante dover avere riguardo alla natura delle autorizzazioni di polizia mortuaria o, almeno, ad alcune di queste. Tra l’altro, quando si parli di autorizzazioni, deve ormai essere tenuto – sempre – presente l’art. 107, comma 3, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Risultano pertanto di competenza esclusiva degli “apicali” i provvedimenti di cui all’Art. 107 comma 3 lettera f) del Decreto Legislativo 267/2000 e gli altri atti loro attribuiti dallo statuto del singolo Comune e dai regolamenti (tra cui quello di polizia mortuaria locale).
L’estumulazione è ordinaria quando si esegue alla naturale scadenza della concessione; se non contemplata dal regolamento comunale o dalla “convenzione” dello stesso atto di concessione (dopo l’entrata in vigore del DPR 15 luglio 2003 n. 254 si cominciano a considerare ordinarie le estumulazioni dopo 20 anni, intesi anche come somma di più periodi trascorsi in diversi avelli) l’estumulazione straordinaria può esser negata ovviamente in forma scritta e motivata, indicando altresì il termine temporale l’autorità cui sia possibile ricorrere ai sensi dell’Art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif (Sereno Scolaro).
L’art. 86, comma1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, infatti, nel definire la regola, presenta anche la nidificazione di un’eccezione, con quell’inciso che così recita: “… ., quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private, a concessione perpetua, ….”, questa interpolazione altera, e non di poco, il quadro di riferimento antecedentemente delineato, in sostanza inibendo le ipotesi dell’estumulazione per questi feretri e in tali condizioni, comportando la non estumulabilità dei cadaveri tumulati in concessioni aventi il carattere della perpetuità.
Da qui, sorge, prima di tutto ed immediatamente, una questione che che riguarda la valutazione se le disposizioni dell’art. 88 possano anche applicarsi a queste situazioni o meno. Essendo tali salme in tali condizioni concessorie sostanzialmente “in-estumulabili”, se diamo alla norma una lettura letteralmente restrittiva, si dovrebbe concludere che un’eventuale domanda volta al trasferimento in altra sede formulata ex art. 88, comporti e il vincolo di opporvi rifiuto e la dichiarazione di decadenza dell’intera concessione in quanto la stessa domanda costituisce una violazione delle condizioni di uso della concessione perpetua, cioè un “ab-uso”, nel senso tecnico-giuridico del termine.
Le autorizzazioni di polizia mortuaria (es.:l’autorizzazione al singolo trasporto funebre) l’autorizzazione alla cremazione (16), ecc.), non hanno attinenza di sorta con l’ambito delle autorizzazioni sanitarie, spettando ai servizi comunali e avendo il carattere di autorizzazioni amministrative per determinate, singole ed individuate, attività od operazioni. Oltretutto, il fatto che (dal 13 giugno 1990!) non siano più neppure funzioni attribuite al sindaco, bensì ai dirigenti, fa venire meno la stessa questione sulla loro (eventuale) natura sanitaria Analoghe considerazioni, forse anche di minore spessore, potrebbero farsi per l’autorizzazione di cui all’art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, anch’essa richiedente una verifica “tecnica”, distinta e propedeutica rispetto alla fase autorizzativa. Tutte queste considerazioni portano all’unica conclusione dell’estraneità della natura sanitaria di tali autorizzazione, per collocarle nell’ambito delle autorizzazioni amministrative. Anche se, probabilmente, la questione è in sé mal posta, dal momento che non si tratta di autorizzazioni nelle attribuzioni del sindaco (ambito in cui, forse, potrebbe accademicamente anche sollevarsi tale problematicità) quanto di autorizzazioni nelle attribuzioni – esclusive e non derogabili – dei dirigenti, fin dall’entrata in vigore della L. 8 giugno 1990, n. 142, cioè in epoca in cui era ancora vigente il D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.
Nella polizia mortuaria l'”autorizzazione” è un provvedimento discrezionale di natura amministrativa che incide su diritti, condizionandone l’esercizio, a carattere ampliativo della sfera soggettiva dei privati, ma non costitutivo, in quanto esso non crea diritti o poteri nuovi in capo al destinatario, ma legittima solo l’esercizio di diritti o potestà già preesistenti nella sfera del soggetto, l’istruttoria finalizzata al rilascio di quest’ultima non dovrebbe mai eccedere dalla valutazione dei titoli formali, senza, quindi, valutazioni troppo intrusive sulle motivazioni di chi la richieda, c’è però un saggio del 15 dicembre 2005, a cura del Dr.Giuseppe Boffone, reperibile sul portale giuridico Altalex, in cui si smonta questa tesi dell’autorizzazione intesa quasi come un atto dovuto.
Oggetto di questo breve studio è un pronunciamento giurisprudenziale:
Consiglio di Stato, Sez. V, 29 novembre 2005, Decisione n. 6727:
“Secondo l’art. 88 del D.P.R. n. 285/1990 (nel caso di specie, riprodotto nel locale regolamento di polizia mortuaria) il limite alla potestà sindacale di autorizzare l’estumulazione e il trasporto dei feretri va rinvenuto nell’assenso dell’autorità sanitaria sulle cautele da osservare onde evitare pregiudizi alla salute pubblica per il trasporto del feretro, ferme perciò restando le valutazioni del Sindaco circa l’opportunità del trasferimento, dato il carattere latamente discrezionale dell’autorizzazione. Pertanto, nell’esercizio della discrezionalità attribuitagli dall’art. 88 del D.P.R. n. 285/1990, il Sindaco ben può negare l’autorizzazione all’estumulazione e trasporto della salma sulla sola scorta della volontà del defunto, ove questa sia chiara e inequivocabile”.
Innanzi tutto sarebbe più corretto parlare non tanto di estumulazione, quanto di traslazione, ossia di trasferimento della cassa in altra sepoltura senza dover necessariamente manomettere l’assetto del feretro stesso, ad esempio rimuovendone i coperchi, se esso verrà nuovamente avviato a tumulazione. Tutt’al più se il cofano accusa cedimenti o stress meccanico si praticherù il cosidetto “rifascio”, cioè la deposizione della bara in un cassone esterno di zinco.
Solo se il feretro dovesse esser inumato (cambiando, così, modalità di sepoltura) bisognerebbe togliere i coperchè per neutralizzare la lamiera di zinco.
Alla sua morte, il Mons. G.A. dispone attraverso la sua scheda testamentaria affinché la propria salma sia seppellita nel cimitero più vicino: in ottemperanza a tale volontà il feretro viene ospitato nel cimitero sito nel Comune del luogo della sua morte.
Ad avviso dei congiunti del defunto, tuttavia, durante gli ultimi periodi della sua vita, il Monsignore aveva più volte a chiare lettere espresso la propria volontà di essere sepolto vicino alla propria madre, ovvero in un luogo diverso dal cimitero del comune di decesso: la lettera della disposizione di ultima volontà, quindi, andrebbe interpretata alla luce di tali elementi rappresentativi e volitivi non solo notori ma aventi la consistenza di chiave di lettura della volontà testamentaria.
Il Comune resistente oblitera la teoria dei congiunti del de cuius e rigetta l’istanza di trasferimento della salma, dando così adito al contenzioso deciso dal Collegio di Palazzo Spada.
La prima questione di diritto posta all’attenzione del Consiglio di Stato è quella concernente la natura giuridica del provvedimento impugnato: ad avviso dei Giudici aditi, la soluzione è rinvenibile nel tenore letterale dell’art. 88, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (di approvazione del regolamento di polizia mortuaria) che demanda al sindaco di autorizzare l’estumulo dei feretri per trasferirli in altra sede così conferendo alla decisione adottata dallo stesso una valenza squisitamente provvedimentale perché assentiva o denegativa della relativa attività.
Quanto al merito della quaestio, il Collegio rileva come la natura del provvedimento di autorizzazione o diniego alla estumulazione sia prettamente discrezionale, nell’ambito dei limiti previsti dalla legge, con l’ulteriore conseguenze che, nell’esercizio della discrezionalità attribuitagli dall’art. 88 D.P.R. n. 295/1990, il sindaco può anche valutare la volontà del defunto, ove questa sia chiara e inequivocabile.
Segnatamente, il Collegio ritiene che il potere discrezionale de quo sia confortato, nel suo contenuto “esteso”, dalla mancanza di indicazioni precise in merito al luogo di sepoltura, reperibili nell’ambito delle disposizioni di ultima volontà del de cuius.
Per la verità la statuizione resa in tal senso dal Consiglio di Stato, trova una forte obiezione nell’indirizzo giurisprudenziale datato, ad avviso del quale qualora il defunto non abbia indicato con assoluta certezza ed in modo definitivo la località, il punto e le modalità della sua sepoltura, l’electio sepulchri spetta in ordine di preferenza al coniuge superstite, ai parenti ed, infine, ai suoi eredi.
Il diritto del coniuge rimasto in vita a traslare la salma del coniuge defunto dal luogo di sepoltura ad altro sepolcro, che è limitato solo da diversa volontà del defunto, non è in contrasto con la pietas verso i defunti, perché la coscienza collettiva cui tale sentimento fa riferimento, non recepisce negativamente, nè disapprova la traslazione dei resti mortali per un seppellimento ritenuto ragionevolmente più idoneo e conveniente da detto coniuge superstite e dagli altri aventi diritto. (Corte di Cassazione, sez. 2^ civile, sent. n.9168 dell’11 dicembre 1987)
Secondo tale lettura ermeneutica, il titolare dello jus eligendi sepulchrum può altresì chiedere l’autorizzazione al trasferimento in altro luogo della salma nonostante la opposizione degli altri parenti, purché la nuova scelta sia sorretta da gravi ragioni e da adeguata motivazione, (cfr. Trib. Catania, 12/12/1982 in Giur. di Merito, 1984, 858; Cass. civ., sez. I, 27/01/1986, n.519 in Mass. Giur. It., 1986).
“In accoglimento del ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. proposto dall’erede testamentario (non parente), che assuma di agire per eseguire la volontà manifestata in vita dal defunto, nei confronti dei parenti, il pretore può ordinare che in attesa della definizione del giudizio di merito la salma sia tumulata nel cimiterodel luogo ove egli visse e morì. (Pretura di Firenze, ordin.29 novembre 1977)”.
Non solo: al di là della fattispecie concreta, generalmente la situazione giuridica de qua è inquadrata sistematicamente nell’ambito dei diritti soggettivi perfetti e non nel contesto degli interessi legittimi, (cd. ius sepulchri, ossia il diritto a essere tumulato nel sepolcro).
Inoltre, quanto all’addentellato normativo, l’art. 88 esplicitamente recita che “il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell’anno, l’estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica”.
Bisogna notare la riduzione di ogni discrezionalità nella funzione atribuita all’ASL, ma anche una traslazione della competenza dall’Autorità Amministrativa a quella tecnico-sanitaria la qiale si pone in posizione strumentale rispetto alla potestà autorizzativa del Comune.
Da questa ripartizione di ruoli l’autorizzazione all’estumulazione si riduce a mero atto di gestione a contenuto vincolato e scevro da ogni reale potere di valutazione o giudizio ed in quanto tale mon rigettabile.
Secondo un’interpretazione più “politica” dove a rilevare maggiormente sarebbe la preminenza del potere amministrativo il comune la formulazione dell’Art. 88 si configurerebbe, invece, quale norma a presidio degli interessi della collettività attraverso la mediazione del Sindaco, il quale “può autorizzare”, in senso positivo, e, a contrario, “non autorizzare” ma, sembrerebbe, limitatamente agli stessi motivi addotti dalla disposizione normativa, ovvero circostanze igienico – sanitarie afferenti al feretro.
Per ragioni di completezza, è opportuno precisare come, invece,non sorgano problemi analoghi, invece, nelle ipotesi di pratica funeraria della cremazione ovvero di dispersione delle ceneri, disciplinate dalla Legge n. 130 del 30 Marzo 2001, (laddove attuabile attraverso apposita normativa regionale) poiché non ha luogo l’evento materiale della tumulazione, mentre nello spirito del DPR 285 ed ancor più dell’Art. 343 Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 le urne debbono esser racchiuse in una nicchia, capace di proteggerle da atti sacrileghi garantendo loro stabile e certa destinazione. L’unica vera novità rinvenibile nel corpus normativo del DPR 285/1990 è rappresentata dall’Art. 80 comma 6 dove si prevede la dispersione in cinerario comune su istanza del de cuius oppure per inerzia e disinteresse degli aventi titolo.
Lo sversamento in natura delle ceneri, proprio perché smaterializza la presenza fisica della spoglia mortale (prima incinerata, poi dispersa in natura, così da non esser più riconducibile ad un “unicum”), confligge pesantemente con il diritto alla memoria da parte dei superstiti ravvivato dal culto della tomba celebrato anche dalla letteratura con il carme foscoliano de “I Sepolcri”.
Se facoltativa è la cremazione a maggior ragione ulteriormente di sola eleggibilità da parte del defunto è ritenuta la dispersione delle ceneri, come prevista dalla novella (Legge130 del 2001), che deve essere autorizzata solo dal de cuius senza possibilità di surroga da parte dei congiunti in dividuati con il criterio di poziorità enunciato dall’Art. 79 comma 1 DPR 10 settembre 1990 n. 285, (con rinvio agli Artt. 74, 75, 76, 77 del Codice Civile i gradi di parentela)
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Il disseppellimento è autorizzato dal comune di prima sepoltura, e questo è pacifico, ma chi – privato cittadino- ha firmato la richiesta di esumazione straordinaria?
In linea di massima, il titolo a disporre del cadavere (o delle spoglie mortali che ne rimangano nel tempo) é individuabile, secondo la consolidata giurisprudenza, nei familiari secondo una data graduatoria (a volte, dico, scherzosamente, che tali criteri sono stati ‘cristallizzati’ nell’art. 79 comma 1 II Periodo dPR 10/9/1990, n. 285, ossia del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria), regole posti in termini di poziorità, ‘parolaccia’ in ostico giuridichese in cui concorre la preminenza nella scelta coniugata con la capacità decisionale, con la conseguenza che i soggetti posti per primi (nell’ordine) oltre ad avere il potere di disporre, escludono automaticamente gli altri. Ora, i figli come discendenti diretti di primo grado prevalgono sulla sorella.
Tuttavia, spesso i Regolamenti comunali di polizia mortuaria, per snellire la fase istruttoria, prevedono che chi presenti formale istanza per ottenere una data operazione cimiteriale sia presuntivamente ritenuto agente in nome e per conto di tutti gli aventi diritto/titolo e con il loro consenso; a volte, tali formule sono presenti nella modulistica per la richiesta del rilascio delle autorizzazioni (da qui la domanda iniziale, intenzionalmente posta all’inizio). Chi dichiara mendacemente il falso è perseguibile penalmente.
In tali casi, se le parti non sono d’accordo potranno far valere la propria posizione avanti al giudice in sede civile, anche, se del caso, contestando la legittimazione di chi ha agito, dato che il comune è comunque e sempre estraneo a contenziosi spesso endo-famigliari tra i diversi soggetti, specie se la norma regolamentare o le dichiarazioni rese introducano una tale presunzione o contemplino prevedano, espressamente, una dichiarazione consimile.
In pratica, sono le parti che devono risolvere le proprie controversie, senza coinvolgere soggetti terzi ed istutuzionali terzi (il comune, nella specie).
Ad ogni modo consultando, con istanza di accesso agli atti, i pubblici registri cimiteriali sarà senz’altro possibile individuare il nuovo sito sepolcrale in cui sia stato traslato il feretro.
Sì, ricorrono gli estremi per vedersi e liquidato riconosciuto il danno esistenziale, ma bisogna, pur sempre, adire il Giudice Ordinario, con tutta l’aleatorietà che una causa civile pur sempre implica.
Buonasera,ho saputo da persone estranee che la salma di mia suocera morta quattro anni fa è stata esumata senza che i figli residenti in altro comune ne fossero a conoscenza. Abbiamo il dubbio che la richiesta sia stata fatta solo da una sorella con la quale non abbiamo rapporti, è possibile che non ci voglia il consenso anche degli altri figli, ora non sappiamo neanche dove andare a lasciare un fiore. nel caso siano passati i termini di legge per la quale questa operazione era obbligatoria farla chi avrebbe dovuto avvisare i figli (il comune o la sorella). C’è la possibilità di chiedere i danni morali per questa incresciosa situazione e a chi? E’ possibile che i figli non sanno dove è seppellita la mamma!
Grazie
X Francesca,
enumero, qui, di seguito i principali passaggi ed atti, corredati dal rispettivo richiamo normativo, da implementare per ottenere la traslazione dell’urna cineraria da Roma sino al cimitero del Comune Piemontese di….
1) Ex Art. 79 comma 1 II Periodo DPR n. 285/1990, applicabile a tutti gli atti di disposizione per il post mortem ed a tutte le trasformazioni di stato in cui involva un defunto (cadavere vero e proprio, ossa, resti mortali e ceneri), il parente più stretto del de cuius (coniuge superstite in primis, se esistente, oppure congiunti ascendenti/discendenti di pari grado, secondo poziorità) inoltra al Comune di Roma formale istanza di estumulazione dell’urna cineraria, in bollo (Artt. 3 e 4 Tariffa, Parte 1, allegato A) dPR 26/10/1972, n. 642) e debitamente sottoscritta (nelle forme e con le modalità di cui agli Artt. 21 e 38 DPR n. 445/2000), indicando, contestualmente la nuova destinazione delle ceneri, già preventivamente individuata ed autorizzata dalla competente autorità comunale in loco (vedasi punto 2).
2) Il titolo di trasporto “semplificato” ex Art. 80 comma 5 DPR n. 285/1990 e Art. 3 comma 1 lett. F) Legge n. 130/2001 che rimandano per il materiale rilascio dell’autorizzazione all’Art. 24 DPR n. 285/1990, non può esser accordato dal Comune “ a quo”, ovvero di prima sepoltura (regola della tipicità dei luoghi di partenza ed attivo per ciascun trasporto funebre) se prima non è verificato lo Jus Sepulchri per le ceneri ai sensi dell’Art. 50 comma 1 Lett. c) DPR n. 285/1990, ossia il titolo di accoglimento in un particolare sepolcro privato, cioè in una tumulazione.
3) Il diritto di sepolcro, in altre parole, riservato ex Art. 93 comma 1 I Periodo DPR n. 295/1990, sibi familiaque suae, ovvero al concessionario ed alla di lui famiglia, deve preesistere rispetto al materiale uso del sepolcro ed esser accertato ai termini dell’Art. 102 DPR n. 285/1990.
4) Questa necessaria autorizzazione comunale all’accettazione in cimitero ha valore ricognitivo e non costitutivo, in quanto ha la mera funzione di acclarare un titolo, potenzialmente, già in essere, perfetto ed acquisito, con la stipula del regolare atto di concessione di cui all’Art. 98 DPR n. 285/1990.
5) Se ricorrono tutti questi presupposti (= il de cuius aveva effettivamente maturato lo jus sepulchri in quel particolare cimitero) l’autorizzazione deve esser data obbligatoriamente ed essa compete non al sindaco ma al dirigente di settore ex Art. 107, comma 3 Lett. f) D.Lgs n. 267/2000.
6) Il comune di Roma, valutati positivamente i soli titoli formali di estumulazione ( secondo la legittimazione dello Jure sanguinis) e di trasporto autorizza ex Art. 88 DPR n. 285/1990, in sequenza l’estumulazione dell’urna cineraria ed il suo conseguente trasferimento presso il cimitero di nuova sepoltura, anche in questo caso l’autorizzazione (i due atti, attenendo allo stesso procedimento ed organo burocratico potrebbero esser pure contestuali) deve esser concessa quale atto dovuto, mancando i connotati minimi della discrezionalità, l’ufficio preposto ad adottare il provvedimento autorizzativo è sempre quello della polizia mortuaria, nelle sue varie articolazioni, a Roma.
7) Questa, ad oggi, è la normativa statale da seguire quando vi siano rapporti di extra territorialità tra una regione e l’altra e quando, ancora, siano coinvolti i diritti della personalità, come appunto lo jus sepulchri, soggetti, per loro intima natura, solo alla Legge Nazionale ai sensi dell’Art.117 comma 1 Lett. L) ed M) Cost. come riformulato dalla Legge di REvisione Costituzionale n. 3/2001.
Dovremmo effettuare un traslazione di urna cineraria da Roma, ove il defunto in questione è stato cremato e temporaneamente tumulato, ad un comune piemontese, nel cui cimitero il de cuius era titolare di una concessione cimiteriale. La locale amministrazione sembra opporsi, adducendo, quale ragione ostativa, la sussistenza di un esplicito divieto posto addirittura dalla Legislazione Statale. Ma noi, in tutt’onestà non riusciamo a rinvenire nel D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 nessuna proibizione, né espressa né in forma velata, in tal senso. Potreste aiutarci?
Salve
Vorrei sapere se è possibile aprire un loculo spezzare le ossa del defunto riporre le stesse in una apposita “cassetta..
tutto questo all oscuro dei familiari.
,
X Rosy,
La situazione da Lei rappresentata presenta rilevanti profili di natura penale.
In effetti Secondo la Cassazione penale, Sez. VI, 13 giugno 1997, n. 8621: “Atteso il chiaro disposto dell’art. 87 d.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, il quale, poi, opera rinvio all’Art. 410 Cod.Penale, il consenso dei parenti del defunto non giustifica la frantumazione delle ossa del cadavere”. Queste operazioni, sono pertanto da ritenersi illegali, a maggior ragione se i congiunti del de cuius non hanno avuto preventiva notizia di questa intenzione…tra l’altro espressa ed attuata da chi? Ossia, chi ha avuto interesse a decidere di spezzare le ossa di un defunto per costringerlo in uno spazio confinato di minori dimensioni rispetto al loculo standard?
Preoccuperebbe, per altro, l’anomala prospettiva (avanzata evidentemente da qualcuno della famiglia) della collocazione dei resti ossei in cassetta ossario, dato che ciò può aversi solo decorso il periodo legale di sepoltura e quando i tessuti molli del cadavere si siano del tutto naturalmente mineralizzati (= dissolti per effetto dei normali processi disgregativi cui la materia organica è sottoposta nel post mortem) e ogni intervento forzato e violento, in questo senso, non può non richiamare i divieti dell’art. 87 dPR 285/1990, e – soprattutto – evocare il reato di cui all’art. 410 CP, per cui potrebbe considerarsi che una richiesta di tal fatta possa comportare altresì la fattispecie di uno degli artt. 115, 302, 414 o 615 CP., se non fosse che, probabilmente, difetterebbe l’elemento del dolo.
Ricorrono, così, tutti gli estremi per sporgere denuncia.
X Alessandro,
se non espressamente contemplata dal contratto di servizio, un’indebita “supplenza” sine titulo, (ossia illegittima) da parte di chi materialmente esegue solo le operazioni cimiteriali, nelle mansioni pubblicistiche del responsabile del servizio di custodia integrerebbe la fattispecie di reato rubricata, dalla normativa penalistica, come “usurpazione di pubbliche funzioni”.
L’obbligo della registrazione sussiste (art. 52 dPR 10/9/1990, n. 285); sulla figura del responsabile del servizio di custodia occorre, allora, necessariamente, rinviare al Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi del comune. Non sembrano esservi elementi ostativi a che la figura del responsabile del servizio di custodia si sovrapponga a quella di custode (sempre tenendo conto del Regolamento anzidetto e del CCNL). Tra l’altro, il dovere lavorativo imposto al responsabile può essere attuato con disposizione del superiore gerarchico, se diverso dal custode stesso, a provvedere, ordine cui il custode dipendente pubblico non si può sottrarre (art. 2104, comma 2 Cod. Civile ), salvo non incorrere in una chiara violazione disciplinare.
Questa materia è oggetto di concertazione e, dopo questo necessario passaggio, il dirigente dispone per l’effettuazione degli orari concordati(a cui i dipendenti sono tenuti), nel rispetto del CCNL.
Il Codice di autoregolamentazione sui servizi c.d. essenziali individua le soglie ‘minime’, da assicurare comunque, ma non influisce su un’organizzazione del lavoro che intenda assicurare una più ampia funzionalità dei servizi.
Il dipendente non può mai rifiutare di eseguire un comando impartito dal proprio superiore gerarchico, salvo che ciò non comporti violazione di norma penale.
Tutt’al più , eseguitolo, può rivolgersi al giudice del lavoro, previo esperimento di conciliazione.
X Carlo Grazie mille per le spiegazioni.
Però mi è rimasto un dubbio.
Nel caso in cui la figura “del custode o responsabile del servizio di custodia” come persona fisica sia in malattia, in ferie o al di fuori del suo orario di lavoro, può codesta ditta avere i compiti e i diritti come la tenuta dei registri, il controllo di chi deve effettuare lavori ad esempio montare le lapidi o costruzione di tombe, manutenzioni ordinarie, quindi vedere se hanno il durc, mezzi a norma e cose del genere.
X Alessandro,
E sino ad oggi nel Suo Comune, senza un atto normativo che regolasse l’attività cimiteriale, come si è proceduto? Caso per caso, magari attraverso ordinanze sindacali?
Risposta, comunque, non facile, anche perché la politica non è l’arte dell’esattezza, e qualsiasi decisione adottata, soprattutto in tema di erogazione dei servizi, inevitabilmente, rischia sempre di scontentare qualcuno.
Comunque…finalmente habemus regolamento di polizia cimiteriale, era ora!
A parte il fatto che il “NUOVO” Regolamento comunale di polizia mortuaria, se farà ancora riferimento al custode del cimitero, sembrerebbe nascere già un po’ “vecchiotto”, siccome, dal 27/10/1990, si dovrebbe parlare del “responsabile del servizio di custodia”, si considera come (almeno, formalmente) ogni operazione entro il cimitero dovrebbe essere riservata al personale comunale (o del gestore del cimitero, se diverso).
Tuttavia può accadere che il comune non disponga sempre della necessaria forza lavoro, e sufficiente, neppure quando si possa distaccare, pur se temporaneamente, altro personale (es.: personale addetto a manutenzioni o a strade, ecc.), essendovi sempre (maggiori) limiti nelle assunzioni di dipendenti e simili (oltre che aspetti organizzativi non sempre risolvibili con immediatezza).
In ogni caso, si tratta di questioni nevralgiche, per il buon governo della “macchina cimiteriale” che devono essere affrontati dal comune, non sussistendo più di tanto l’ammissibilità che soggetti terzi possano, sostituirsi a funzioni istituzionali proprie di quest’ultimo.
Si dovrebbe, infatti, ragionare su come, con il DPR n. 285/1990, il legislatore non consideri (pressoché più) la figura del custode, quanto il “servizio di custodia”, con un importante spostamento dell’accento dal ruolo della persona fisica, alla prestazione in sè (o, se si voglia, alla funzione), servizio che, in quanto mansione di natura pubblicistica, rinvia, per i soggetti che lo assolvano, sostanzialmente al regolamento comunale di cui all’art. 48, comma 3 T.U.E.L., anche per quanto riguardi l’individuazione dell’unita’ organizzativa titolare (e responsabile).
Ma, in molte realtà locali, un tale regolamento, neppure considera questo aspetto, anche se sostanziale.
Nel caso di specie, inoltre (almeno così sembra di capire), non vi sarebbe un affidamento di tutto il servizio cimiteriale in quanto tale a soggetto terzo, nelle modalità proprie dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, quanto il ricorso all’attribuzione a terzi di alcune operazioni cimiteriali, non considerandosi, così, le funzioni del “servizio di custodia” (in senso giuridico, non nel senso materiale dell’apertura/chiusura degli accessi), compiti, quali, appunto, la tenuta dei registri, che potrebbero essere oggetto di affidamento se ed in quanto oggetto dell’affidamento fosse stato il servizio cimiteriale in toto, e ciò fosse espressamente previsto dall’atto di affidamento e dal connesso contratto di servizio, stipulato tra comune e nuovo gestore.
Probabilmente, nella fattispecie in esame, il “servizio di custodia” permarrebbe nell’alveo delle prerogative proprie del comune (non si può entrare, per carenza di elementi di valutazione, nell’ambito organizzativo, anche se, in linea di massima (e con il necessario c.d. benificio d’inventario), si dovrebbe (o…potrebbe?) propendere per una scelta, massimamente politica, in forza della quale l’unità organizzativa che, in tutto od in parte, abbia titolarità dei procedimenti cimiteriali (dipendente pubblico), manterrebbe una qualche forma di vigilanza/controllo sui soggetti cui sia affidata l’esecuzione materiale delle (singole) operazioni cimiteriali), spettando al Comune stesso comune definire l’unità lavorativa avente natura di responsabile del servizio di custodia del cimitero, in senso giuridico.
E’ una soluzione, sì opinabile, ma del tutto legittima, sotto il profilo della correttezza legale.
Si ricorda che un’eventuale modifica al Regolamento comunale di polizia mortuaria avrà efficacia una volta concluso il procedimento di cui all’art. 345 TULLSS.
Buongiorno. vorrei avere altre informazioni in merito alle tumulazioni e quello che prevede la legge vigente.
A forza di lamentele al comune si è deciso di regolamentare il cimitero. Come scritto in precedenza fino ad ora non si applicava nessuna legge.
Adesso l’assessore ai lavori cimiteriali mi ha riferito che in un paio di mesi verrà regolamentato il tutto e che si terrà una gara d’appalto per la gestione dei servizi di tumulazione, inumazione, traslazione delle salme, restringimenti e cose del genere. In grandi linee vorrebbero affiancare all’attuale custode che è 1 solo questa ditta che dovrebbe anche provvedere all’apertura e chiusura del cimitero negli orari di visita in collaborazione con il custode che non può fare 9 ore lavorative d’inverno, 10 d’estate e tutti i giorni.
Nel post del 14 febbraio 2013 il caro Carlo ha detto che “le operazioni cimiteriali con relativa verbalizzazione/annotazione sugli appositi registri di cui agli Artt. 52 e 53 DPR n. 285/1990 essendo servizi pubblici locali (Ex Legge n.440/1987) non dovrebbero esser curate ed eseguite esclusivamente (trattasi, infatti, di prestazioni erogate in regime di monopolio) dal gestore dello stesso servizio cimiteriale”
quindi non credo che sia legale mettere un custode comunale per la parte burocratica e una ditta esterna per la parte di manovalanza.
Poi se osserviamo il decreto legislativo 81/2008 dice: (” Il valore indicato dalla norma ISO 11228-1 per la «popolazione lavorativa adulta» (25 kg) protegge
il 95% dei maschi, ma solo il 70% delle femmine, per cui non può essere efficacemente adottato per
la tutela della salute della popolazione lavorativa adulta femminile, mentre rappresenta un buon
limite protettivo per il lavoratori maschi. Si può osservare che il valore 20 kg, tuttora vigente in quanto peso limite prescritto dal R.D. n.
635/1934, risulta essere in grado di proteggere il 90% della popolazione adulta di sesso femminile:
questo valore, pertanto, soddisfa non solo gli ineludibili requisiti normativi, ma anche quelli
dell’evidenza scientifica.
In sintesi, per scegliere il valore di riferimento da adottare per la popolazione lavorativa maschile in
sostituzione del valore di 30 kg, che e` stato abrogato, pare corretto fare riferimento al valore di 25
kg della «popolazione lavorativa adulta», che e` in grado di proteggere il 95% della popolazione
professionalmente esposta di sesso maschile.
Per quanto riguarda la popolazione femminile professionalmente esposta, come già ricordato, il
valore di riferimento, fissato in 20 kg dal R.D. n. 635/1934, e` tuttora vigente.”)
Quindi di conseguenza la ditta che si occupa di tali lavori deve avere non meno di 5 dipendenti a regola per la tumulazione dal 1° al 3° piano e salendo almeno 6 operai in quanto in codesto cimitero non vi è la possibilità di adoperare un carrello elevatore ma solo ponteggi per mancanza di spazio.
X Mauro,
ohibò, non esiste nessuna previsione di Legge? Casco dalle nuvole! E il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 recante disposizioni sull’Ordinamento Militare allora non è a tutti gli effetti la normativa di riferimento dello Stato Italiano? Gli Artt. di riferimento sono, appunto il 270 ed il 271.
Le spoglie mortali dei caduti, se sepolte nei cimiteri civili, sono dispensate dall’ordinario turno di rotazione (esumazione/estumulazione):, tale loro sistemazione allora si configura come perpetua, è,per altro, sempre possibile su istanza di parte avanzata dai famigliari l’esumazione/estumulazione finalizzata al trasferimento dei resti in una nuova sepoltura privata e dedicata.
Ad ogni modo, i familiari hanno titolo, previa autorizzazione del Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti del Ministero della difesa, a chiedere la consegna delle spoglie così da darvi altra destinazione, purché stabile e decorosa, s’intende!
A rigore, i caduti per eventi bellici sono esenti dal turno ordinario di rotazione (ma ciç presuppone che siano stati, come avrebbe dovuto avvenire, inumati); essendovi stata una tumulazione (evidentemente su richiesta di familiari aventi titolo), non si vede come possa intervenirsi, salvo che la concessione non sia venuta a scadenza, caso nel quale troverebbe applicazione quanto previsto dagli artt. 85 (e 86, 5) dPR 10/9/19990, n. 285, fermo restando il vincolo della corrispondenza con il Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti e, in ogni caso, con operazione a totale ed integrale carico dei familiari.
Buongiorno, vorrei far esumare il fratello di mio nonno caduto nella guerra del 15-18 per poi trasportare i resti dove è tumulato mio nonno. Il ministero della difesa mi sta negando l’autorizzazione in quanto non esiste una espressa previsione di legge. Ma non è che ho già naturalmente quale discendente questo diritto che per essermi negato deve esserci una previsione di legge? Grazie
X Enrica,
a stretto rigore: se l’esumazione è ordinaria il comune dovrebbe procedere d’ufficio, per liberare la fossa e riutilizzarla, non essendo, quindi, necessaria l’istanza di parte (…da parte degli aventi diritto) da inoltrare all’ufficio comunale della polizia mortuaria come accadrebbe, invece, nell’esumazione straordinaria, cioè nel dissotterramento del feretro prima del completo decorso del periodo legale di sepoltura, pari normalmente a 10 anni. E’ meglio se questa richiesta formale, al fine di evitare liti e controversie, con facili e prevedibili strascichi giudiziari, viene sottoscritta, nelle forme di cui al DPR n. 445/2000, da tutti gli aventi titolo (i 3 figli, nella fattispecie) a nulla rilevando i rapporti poco idilliaci che possano intercorrere tra quest’ultimi. Attenzione: anche l’esumazione ordinaria, dai primi mesi dell’anno 2001, per effetto dell’Art. 1 comma 7bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26 è a titolo oneroso, (in realtà la tariffa comprensiva di questa prestazione cimiteriale avrebbe dovuto esser già calcolata ab origine, cioè all’atto dell’inumazione, il giorno del funerale, e, dunque, dovrebbe già esser stata corrisposta, anche se non sempre è così per il ritardo cronico con cui le pubbliche amministrazioni si sono adeguare a tale norma) quindi per il comune è massimamente importante individuare i soggetti obbligati in solido al pagamento delle spese di disseppellimento con conseguente nuova destinazione dei resti ossei, o degli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo, rinvenuti quando si aprirà la fossa. In mancanza di questa giusta imputazione degli oneri, per il comune, a questo punto inadempiente, nella persona del dirigente di settore, scatterebbe la segnalazione alla Corte dei Conti per responsabilità patrimoniale/danno erariale ex Art. 93 D.Lgs n. 267/2000. In forza del sullodato Art. 1 comma 7 bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26 vige, questo rivoluzionario principio, almeno per l’esperienza italiana: sulla collocazione delle spoglie mortali paga chi decide, ovvero decide chi paga, sempre, ad ogni modo, mantenendo saldi i criteri dello jus sanguinis/jus coniugii e di poziorità, entrambi delineati dall’Art. 79 comma 2 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.
Volevo avere chiarimenti in merito all’esumazione ordinaria di mio nonno. lui ha tre figli e mio padre si occuperà delle pratiche di esumazione. sul modulo che abbiamo stampato si dichiara che nessuno si oppone all’esumazione, ma essendoci cattivi rapporti con una sorella, possiamo tutelarci facendole firmare un’autorizzazione? abbiamo timore che possa intraprendere una qualsiasi azione legale dato che l’autorizzazione è stata data a voce. basta avere una delega o un’autorizzazione firmata da lei o occorre compilare dei moduli precisi? grazie.
X Carlo……..
Grazie di tutte le spiegazioni…….
Ti terrò informato sull’evolversi dei fatti……
Comunque adesso farò un’esposto dai carabbinieri considerato che come al solito hanno dato l’appalto dei lavori pubblici alla solita ditta edile senza fare un bando di gara ma soltanto le due solite lettere……
X Alessandro,
la facoltatività della valvola depuratrice il cui impiego sarebbe, così demandato al buon cuore dell’impresario (a meno di non ricorrere alle anacronistiche reggette) è la solita leggenda metropolitana dura a morire anche dalle mie parti (io sono di Modena) L’impiego della valvola, invece, come Ti ho spiegato è obbligatorio, ope legis, ma si sa non c’è peggior sordo di chi non voglia sentire e poi l’impresario italiano old fashion (non tutti, per fortuna, eh) tronfio e ipersicuro di sè sino al masochismo è l’uomo… che non deve chiedere mai, come recitava uno slogan pubblicitario in voga ai miei tempi. Ecco un cattivo esempio di un’importantissima funzione di polizia mortuaria (quella inerente alle attività necroscopiche di cui al paragrafo 9.7 Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24) affidata a personaggi poco preparati sul versante formativo, ma si sa siamo una Paee disgraziato, senza Stato nè legge!
Non capisco poi il senso di speculare sulla fornitura o meno di una valvola o di un materassino, dopo tutto non costano una cifra spropositata e sono dispositivi indispensabili per prevenire problemi per più dolorosi e soprattutto ONEROSI dal punto di vista economico come ad esempio un’estumulazione straordinaria necessaria per sanificare un loculo interessato da perdite di liquami cadaverici.
Tra l’altro costituisce pure concorrenza sleale la fornitura, magari a prezzi più bassi, di un prodotto non a norma.
Ovviamente se il feretro così confezionato in malomodo scoppia, sotto la pressione dei gas putrefattivi, ingenerando i famosi (e disgustosi!) fenomeni percolativi nelle tumulazioni di chi sarà mai la colpa? (del caso, del destino, del morto dispettoso o…di Alfredo come cantava tempo addietro il mitico Vasco Rossi????)
C’è poi un dettaglio tragicomico: la leggendaria (come l’araba fenice!) riforma sui servizi funerari dovrebbe individuare nel personale della stessa impresa funebre, come, per altro già avviene anche in Regione lazio ai sensi DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 5 maggio 2008, n. 1642, il soggetto responsabile ed incaricato di pubblico servizio ex Art. 358 Cod. Penale, che deve accertare e verbalizzare il corretto confezionamento della cassa, prima del trasporto.
Così saranno, di diritto, gli stessi trasgressori ad autoassolversi, cerificando una verifica fasulla sulla regolarità della bara.
Se già oggi certi necrofori troppo disinvolti (grazie ad impresari compiacenti, ben inteso) eludono in questo modo così smaccato le più elementari regole, quali nefandezze potrebbero succedere, in un futuro sin troppo vicino, quando non ci sarà nemmeno più lo spauracchio di qualche controllo da parte dell’autorità sanitaria sulle operazioni di chiusura delle bare?
Questa faccenda delle cosiddette autocertificazioni in materia necroscopica oltre ad esser una palese violazione all’Art. 49 DPR n. 445/2000 non mi ha mai convinto tanto sul piano tecnico quanto su quello più squisitamente “politico” perchè così si sovrappongono idebitamente, ed in modo confuso, il controllato ed il controllore a scapito di correttezza professionale e trasparenza.
X Carlo…..
Grazie ancora per le spiegazioni…..
Io ti scrivo dalla regione lazio…. E ti confermo che molti sostengono che per la tumulazione paese per paese non serva ne valvola ne materassiono….. Io li ho sempre messi e ti dirò di più aggiungo anche della polvere assorbente se vedo che la salma supera gli 80 kg….
Oggi parlando con un collega mi ha detto che assolutamente non è obbligatoria la valvola per le tumulazioni interne al comune del decesso ma solo per quelle che escono…..
X Alessandro,
se manteniamo quale riferimento d’obbligo la legislazione statale (non so, infatti, da quale regione Tu mi scriva e la normativa alla volta cambia anche profondamente proprio in funzione di una specifica riforma su base locale della polizia mortuaria) è tutto chiaramente specificato dal paragrafo 9.2 della circolare ministeriale esplicativa 24 giugno 1993 n. 24.
L’Art. 30 DPR n. 285/1990 rappresenta una disposizione fondamentale in tutta l’architettura del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, in quanto di applica universalmente per:
1) trasporto di infetti quale che sia la loro destinazione ultima
2) trasferimento di cadavere con tragitto superiore ai 100 KM a prescindere dalla forma di sepoltura prescelta.
3) trasporto internazionale di salma eccetto per i casi di rapporti fra Stati aderenti alla Convenzione di Berlino
4) cadaveri da avviare a tumulazione stagna ex Art. 77 DPR n. 285/1990 (solo alcune Regioni, ad oggi, ammettono la tumulazione areata che, però, vieta espressamente l’impiego della cassa di zinco)
Per la verità ci sono diverse opzioni sul confezionamento dei feretri di cui all’Art. 30 DPR 10 settembre 1990 n. 285:
1) Vasca di zinco esterna al cofano ligneo (non occorre la valvola)
2) Lamiera interna e valvola depuratrice
2) Cassa di zinco interna e fasciatura della cassa in legno con liste di metallo
4) Cassa di zinco interna e sistema chimico (polvere assorbente) per trattenere liquami e gas putrefattivi sistemato sotto l’imbottitura.
Mi pare altamente improbabile che nel Tuo comune le imprese funebri preparino i feretri secondo le tecniche descritte nei punti 1, 3, 4, siccome si tratterebbe di un’esperienza pressochè unica su tutto il territorio nazionale, di grande interesse formativo per tutta la categoria e nessuno, sulla stampa di settore, ha mai affrontato questo argomento
Confezionare un cofano destinato a tumulazione solo con cassa di legno fuori e vasca zincata all’interno, senza valvola, fasciatura di metallo o altro dispositivo chimico/meccanico, atto al contenimento dei gas è ILLEGALE, sì hai capito bene: é bellamente FUORI LEGGE!
In qualche zona d’Italia allora, qualcuno, con buona probabilità, viola spudoratamente le norme nazionali di polizia mortuaria perchè in diverse occasioni, come mi confermano alcuni impresari, si usano casse metalliche sprovviste di valvola, senza adottare uno degli altri sistemi alternativi indicati prima.
Con quella configurazione priva di valvola la bara è molto più fragile e potrebbe fessurarsi, o peggio ancora esplodere, per la sovrappressione dei gas putrefattivi, in quel caso chi pagherebbe le spese per estumulazione straordinaria, risanamento del loculo e avvolgimento del feretro danneggiato? Di sicuro non i colpevoli!
L’utilizzo del materassino assorbente, alternativo alla segatura o alla torba polverizzata, da applicare nell’intercapedine tra le due casse di legno e metallo è di rigore quando il feretro di cui all’Art. 30 DPR n. 285/1990 sia, appunto, costituito dal duplice cofano, è, invece, facoltativo (ancorchè consigliabile e fortemente auspicabile) in ogni altro frangente, ossia quando si ricorra, per inumazione o cremazione, alla sola cassa di legno.
X Carlo….
Grazie mille….
Sei stato molto gentile….
Soltanto un’ultima cosa….
Dato che non ne sono certo mi potresti dire in quali occasioni si usa la valvola e il materassino assorbente o se è un obbligo dato che le voci che sento a riquadro sono molto discordanti….
C’è chi dice che il materassino va usato solo per le tumulazioni e chi sulla valvola afferma che si usa solo quando si attraversano più comuni.
X Alessandro,
il cosiddetto “funerale sociale”, altrimenti conosciuto con la formula linguistica di funerale per indigenti, è appunto prestazione che attiente ai servizi sociali del comune (e non all’ufficio della polizia mortuaria come spesso erroneamente si crede).
Il rimando normativo è all’?art. 7.bis D.L. 27/12/2000, n. 397, convertito, con modificazioni, nella L. 28/2/2001, n. 26.
Ma tale riferimento va integrato, in particolare per le situazioni di indigenza od appartenenza a famiglia bisognosa, anche con le disposizioni dell?’art. 6 della L. 8/11/2000, n. 328. Il funerale sociale, allora, rientra pienamente nel novero dei servizi necroscopici ex D.M. 28 maggio 1993 di cui ogni comune deve necessariamente disporre, anche se in regime di privativa, come accade, appunto per il servizio di recupero salme incidentate.
Se, nel caso rappresentato, si rilevano distorcimenti nelle dinamiche di concorrenza per i servizi sottoposti a regime di libero mercato è di rigore la segnalazione degli episodi denunciati all’Antitrust (www.agcm.it), mentre qualora si ravvisassero fatti penalmente rilevanti bisognerà adire l’Autorità Giudiziaria sottoponendo questa situazione all’attenzione della Procura della Repubblica.
X Carlo….
Grazie mille per le informazioni.
Ci tengo a precisare perché nel post pubblicato il 13 febbraio 2013 alle 11:
35, non mi sono espresso in maniera chiara, non è che nel mio comune vige
l’anarchia più selvaggia è che codesta ditta di muratori, avendo il
90% del lavoro si è sempre fatta aiutare dalla prima persona che
incontrava e così succedeva per le altre ditte che effettuavano questi lavori.
Da quanto so a proposito di questa ditta che adesso ha quasi il monopolio, va in giro dicendo che è proprietaria del cimitero o che ne ha l’appalto
(cosa falsa in quanto il comune dichiara che non c’è nessuna ditta appaltatrice
all’interno del cimitero. Poi si pone un quesito anche sulla violazione della
privacy da parte del comune; in quanto sempre questa ditta sa quasi
immediatamente chi si compra un fornetto o per un funerale o per uno
spostamento perché come una persona esce dagli uffici comunali loro sono
presenti o al bar davanti il comune o davanti l’ingresso del cimitero per presentarsi.)
Adesso senza fare alcun bando di gara da quello che risulta sul sito comunale,
(voci di corridoio mi hanno detto che sono state mandate delle lettere per fare dei
preventivi ma non si sa ne a chi, ne con quale criterio) debbano fare alcuni
lavori di manutenzione e tinteggiatura presso la cappella cimiteriale e sostituzione di alcune grondaie piegatesi con le nevicate del 2012. Questa è una situazione che va avanti da circa 10 anni. Adesso vorrei porvi rimedio se possibile, facendo emettere dal comune bandi pubblici che possano coinvolgere tutte le ditte presenti sul territorio.
(Ti dico anche che alcuni mesi fa ho fatto un servizio funebre, la salma era stata posta in un loculo provvisorio in attesa della consegna dei fornetti nuovi. A questa famiglia il comune gli ha riferito di recarsi al cimitero e che lì avrebbe trovato la ditta che si occupa dei spostamenti.)
Poi sulla concorrenza che ho come agenzia di onoranze funebri oltre ad avere
l’appoggio del comune per quanto riguarda i recuperi, lo ha anche in merito ai
servizi sociali per i funerali dove le famiglie disagiate non avendo la possibilità economica di pagare il funerale subentra il comune. (affermo ciò sapendo che la suocera del
titolare di questa agenzia lavora presso il comune e più specificatamente
nell’ufficio dei servizi sociali; ti prometto che non sono mai stato contattato per effettuare dei preventivi e che il comune nega di pagare codesti funerali e sempre da voci di corridoio si dice che il comune non è che paghi il funerale per intero ma in parte.)
Ti sarei molto grado se mi indicassi una possibile soluzione; a quale ente
devo presentarmi per denunciare questi fatti o cosa posso fare.
X Alessandro,
1)L’art. 42, comma 2, lett. e), D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, fa rientrare nelle attribuzioni del consiglio comunale l’organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell’ente locale a società di capitali e l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione.
L’art. 112, D.L.vo 18 agosto, 2000, n. 267, non contiene una definizione del servizio pubblico locale; la norma indica semplicemente l’oggetto del servizio pubblico locale. Esso deve tendere alla produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali (C. TESSAROLO, I servizi pubblici locali, in Guida normativa per l’amministrazione locale, a cura di F. NARDUCCI 2006, 1952).
La giurisprudenza ha precisato che sono da considerare servizi pubblici tutti quelli di cui i cittadini usufruiscono uti singuli e come componenti della collettività, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per obiettive esigenze sociali (Cons. St., sez. V, 22 dicembre 2005, n. 7345, in Foro amm. CDS, 2005, 12, 3667).
La dottrina ritiene che il servizio pubblico locale sia una componente reale del benessere delle persone e delle economie esterne alle imprese.
Manca un’elencazione dei servizi indispensabili (D.M. 28 maggio 1993????) In tale novero devono farsi rientrare quei servizi il cui impianto od esercizio sia previsto come obbligatorio per i Comuni e che sono riconosciuti tali dal Consiglio comunale.
(piccola provocazione:) ma le operazioni cimiteriali con relativa verbalizzazione/annotazione sugli appositi registri di cui agli Artt. 52 e 53 DPR n. 285/1990 essendo servizi pubblici locali (Ex Legge n.440/1987) non dovrebbero esser curate ed eseguite esclusivamente (trattasi, infatti, di prestazioni erogate in regime di monopolio) dal gestore dello stesso servizio cimiteriale? Dalla situazione rappresentata, invece, nel Suo comune sembra vigere l’anarchia più selvaggia. Tuttavia, se il regolamento comunale ammette espressamente questa possibilità, parte della dottrina ritiene legittimo che le estumulazioni con relative traslazioni in altra sepoltura oppure finalizzate alla riduzione dei resti in cassetta ossario, riguardando, pur sempre sepolcri privati (perchè “privato” è il sistema di sepoltura a tumulazione ex Capo XVIII DPR n. 285/1990) possano anche esser eseguite da soggetti terzi, ancorchè debitamente autorizzati dal comune ai sensi dell’Art. 88 DPR n. 285/1990, rispetto al gestore istituzionale del camposanto. Ribadisco, però, nel prudente silenzio generale del DPR n. 285/1990, su chi sia legittimato o meno ad espletare lavori cimiteriali, ancora una volta la centralità del regolamento comunale, per dirimere, al meglio, questioni di questo tipo.
Giusta, per altro, la richiesta di essere in regola con gli adempimenti fiscali, sanitari e contributivi, dopo tutto, infatti, proprietario del cimitero ex Art. 824 comma 2 Cod. Civile, è il comune il quale deve decidere in merito alle operazioni cimiteriali, alle quali, ad ogni modo, al di là delle mera esecuzione materiale delle stesse, deve sempre sovrintendere il responsabile del servizio di custodia, investito, ex lege, e per giurisprudenza costante delle funzioni di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ex Art. 358 Cod. Penale per le annotazioni/verbalizzazioni sui pubblici registri di cui agli Art. 52 e 53 DPR n. 285/1990.
2) Il trasporto di feretro con veicolo non a norma con l’Art. 20 DPR n. 285/1990 costutuisce violazione al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria è è passibile di sanzione amministrativa pecuniaria ex Art. 358 Regio Decreto n. 1265/1934. A vigilare sui trasporti funebri è l’ASL o gli organi ispettivi del comune in base all’eventuale normativa regionale. Sull’impiego di personale non in regola…vabbè omissis e non mi esprimo su questo sito abbiamo già scritto troppo battendoci contro il malcostume imperante e dilagante.
3) La Legge n. 241/1990 è successive modificazioni/integrazioni fissa un termine perentorio entro cui ordinariamente (salvo diversa previsione di legge) debba, in modo necessario, concludersi ogni procedimento amministrativo con l’adozione di idoneo provvedimento (di accoglimento, di rigetto???), altrimenti si applica pur sempre l’istituto del silenzio-assenso
4) Il cosiddetto “recupero salma” (= trasporto funebre disposto dalla Pubblica Autorità per accidente in luogo pubblico o non idoneo a fungere da deposito d’osservazione ex Paragrafo 5 Circ. Min. n. 24/1993) rientra pienamente nella fattispecie dei servizi necroscopici obbligatori per ogni comune ai sensi del D.M. 28 maggio 1993 e dell’all’Art. 3 comma 1, lettera a) numero 6) D.LGS n. 216 del 26 novembre 2010. Detto servizio afferendo a questioni di ordine pubblico e ad indifferibili aspetti igienico-sanitari può esser assunto e gestito in privativa da parte del comune con oneri a proprio carico se non diversamente specificato dalla Legge Regionale o dal Regolamento Comunale. Così, almeno si sono pronunciati il Ministero di Grazia e Giustizia ed il Dicastero degli Interni. MI spiego meglio: il trasporto necroscopico, quindi, a differenza degli altri trasporti mortuari non è soggetto al regime della libera concorrenza, anche se una turnazione fissa potrebbe, alle volte apparire quanto meno opportuna. Se il comune, invece, ricorre alla formula dell’appalto la gara dovrà avere evidenza pubblica.
x Carlo….. Ho visto che sei molto ferrato su questo argonento….. Se mi puoi aiutare avrei molte domande da farti…. Inanzi tutto io ho una agenzia funebre e da quando ho aperto sto litigando con il comune perchè ho rotto il monopolio che c’era prima.
Prima chiunque faceva spostamenti e restringimenti ossa liberamente. Adesso io devo fare alcuni spostamenti e per fare ciò mi hanno detto che se sull’autorizzazione comunale c’è scritto il mio nome lo posso fare soltanto io, senza che altre ditte mi possano aiutare. E che ogni persona che mi aiuta deve essere a norma, cioè deve essere assunto con posizione inps e inail, deve avere le visite mediche. Io adesso ho fatto fare le visite mediche, per quanto riguarda l’assunzione parlando con il commercialista mi ha consigliato di usare i voucher.
Oggi stavo montando una lapide al cimitero e mi è capitato di vedere un’altra ditta che per fare uno spostamento si è fatta aiutare da due muratori che hanno regolarmente una ditta loro. E tra l’altro hanno portato la cassa nel loro furgone che è un ranault aperto con cassone ribaltabile, quindi in nessun modo secondo me è autorizzato per trasporto funebre.
2 ho aperto un chiosco per la vendita di fiori sul piazzale, a me il comune per farmi aprire mi ha dato 30 giorni di tempo per fare i lavori, anche il mio aveva 30 giorni di tempo. Ha firmato il contratto circa il 15 gennaio 2012 e ha ricevuto l’autorizzazione a fare i lavori il 7 febbraio 2012. Io il 20 novembre ho fatto protocollare un foglio dove si diceva la ditta in questione aveva 30 giorni di tempo per fare i lavori e che allo scadere di tale termine entrava la ditta che veniva dopo in graduatoria; almeno che questo ritardo è giustificabile. Ad oggi 13 febbraio 2013 il comune non mi ha ancora risposto.
4 sono stato al comune per chiedere se si poteva fare una turnazione per fare i recuperi in quanto il mio comune è di popolazione inferiore ai 10000 abitanti. Però anche su questo niente. Non riesco ad ottenere nessun risultato.
Se mi puoi aiutare te ne sarei molto grado. Se mi puoi rispondere grazie ancora Alessandro.
X Alessia,
tutto dipende da quale regione Lei mi scriva. Molte legislazioni locali, infatti, tendono con apposite norme, anche di carattere amministrativo a “de-medicalizzare” (mi sia consentito quest’orrido neologismo) la polizia morturia sospendendo, oppure proprio disapplicando l’Art. 88 del Regolamento Nazionale di Polizia Morturia, il quale, per sempre, prevederebbe una verifica di tipo sanitario sulle operazioni cimiteriali di estumulazione e traslazione.
Entriamo, ora, nel dettaglio: Gli articoli 83 ed 88 del DPR 10 settembre 1990 n. 285 recante l’approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria richiedono l’intervento del coordinatore sanitario (leggasi dei vigili sanitari) quando si debba procedere ad esumazioni e ad estumulazioni straordinarie. La supervisione di tale figura non è invece necessaria per le esumazioni ordinarie Tuttavia, l?’art.83, nel dettare la disciplina per l’?esumazione straordinaria si limita a richiedere la presenza del coordinatore sanitario, mentre l?’articolo 88 che regola l?’altra fattispecie assegna al coordinatore sanitario un duplice compito:
a. constatare la perfetta tenuta del feretro;
b. dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
A giudizio della dottrina (1), l?’articolo 83 si riferirebbe al trasporto in altre sepolture o crematoi del medesimo cimitero, invece l?articolo 88 si riferirebbe alle estumulazioni di feretri per il trasporto anche in altri cimiteri. Da queste considerazioni consegue l?’ammissibilità della delega, accompagnata da dettagliate prescrizioni, in caso di esumazioni ed estumulazioni straordinarie finalizzate al trasporto dei feretri all?’interno del medesimo cimitero. Nel caso in cui tali operazioni fossero finalizzate al trasporto in altra sede si propende per l?’inammissibilità della delega. (1) Cfr. BRUSCHI – PANETTA, Nuovo ordinamento di polizia mortuaria, Bologna, 1991, 180 ss.
Una soluzione alternativa potrebbe essere l’adozione di una specifica ordinanza sindacale con cui disciplinare le estumulazioni, concordando con l’Autorità Sanitaria un preciso protocollo operativo cui i necrofori dovranno scrupolosamente attenersi, ciò, secondo alcuni giuristi, permetterebbe di evitare l’obbligo della presenza fisica in cimitero di operatori ASL durante le estumulazioni.
Quindi: se nella Sua Regione vale ancora solo ed unicamente il DPR 10 settembre 1990 n. 285 è di rigore interpellare e convocare (il servizio, ovviamente è a titolo oneroso secondo la decalaratoria tariffaria decisa dall’ASL) la vigilanza sanitaria, prima di procedere con l’estumulazione.
Salve, avrei un quesito da porvi in relazione ad una estumulazione a cui mi dicono devono presenziare necessariamente i vigili sanitari in qualità di coordinatori sanitari e senza dei quali l’estumulazione non e’ fattibile.. quindi si devono aspettare i comodi di questi vigili sanitari che per appuntamento e quando vogliono loro si presentano o si puo fare senza loro? grazie
X Novella,
adoro ed apprezzo le visioni romantiche soprattutto in ambito del post mortem, tuttavia, mi sia consentita la battuta irriverente e sfacciata: la formula dell’atto sostitutivo di notorietà generalizzato sembra, in effetti, sponsorizzata da un certo Ponzio Pilato, noto igienista, tra l’altro, perchè dinnanzi a problemi di giustizia e cristologici bellamente si lavava sempre le mani, fu, senza dubbio, l’antesignano della politica del “me ne frego!” poi copiata da un penicioso dittatore italiano nativo di Predappio.
Fuor di metafora l’”asportazione” o un “ricollocamento” di feretri, cassette ossario, urne cinerarie o resti mortali durante l’arco temporale in cui si sviluppa il rapporto concessorio richiede sempre l’’intervento (richiesta, assenso, ecc.) dei soggetti aventi titolo a disporre delle spoglie mortali dei defunti, cioe’ del coniuge (quando vi sia), oppure dei parenti, nel grado piu’ prossimo e, nel caso di pluralita’ dei parenti nel grado piu’ prossimo, di tutti questi.
In molti casi o per prassi (es.: particolare modulistica) o per norma del Regolamento comunale di polizia mortuaria, puo’ esservi la stiuazione per cui chi richieda una data operazione cimiteriale dichiari di agire, oltre che per sè, anche in nome e per conto di quanti abbiano diritto, avendone il loro consenso, ipotesi nella quale l’amministrazione comunale rimane estranea rispetto ai rapporti tra le diverse persone.
Qualora manchino questi presupposti, i comportamenti posti in essere possono risultare indebiti ed è bene rimarcare verso chi firma le eventuali conseguenze penali originate da dichiarazioni mendaci o false.
Nell’adozione del Vostro regolamento municipale non siete, comunque, obbligati, a seguire questa soluzione se vi sembra troppo rischiosa e foriera di possibili vertenze.
Il comune, e per esso il dirigente (o, nei comuni che ne siano privi, colui il quale assolve le funzioni spettanti in via esclusiva ai dirigenti), è, comunque, tenuto a verificare, prima di procedere al rilascio di autorizzazioni, sia il titolo/legittimazione di chi presenta istanza di esumazioneo estumulazione straordinaria, sia che il defunto oggetto di nuova tumulazione/traslazione in un dato sepolcro abbia titolo, in quanto appartenente alla famiglia del concessionario, ad esservi accolto.
Di norma, raramente vi è una verbalizzazione delle singole operazioni cimiteriali (cosa che sarebbe oltremodo opportuna, ma non e’ – formalmente – prescritta da norma, fatto salvo, a volte, quanto rpevisto dal Regolamento comunale di polizia mortuaria, mentre sono obbligatorie le registrazioni di tali operazioni nei registri cimiteriali (art. 52 dPR 10/9/1990, n. 285).
Gli uffici comunali non hanno un obbligo d’informazione, nel senso che gli interessati (cioe’ il coniuge, quando vi sia o, mancando, i parenti nel grado piu’ prossimo) sono (o, dovrebbero essere) gia’ a piena conoscenza dell’operazione richiesta e, inoltre, consenzienti.
Nel caso, puo’ richiedesi, nelle forme/modi del DPR 12/4/2006, n. 184, l’accesso agli atti, presentando l’istanza al dirigente (o chi ne svolga le funzioni), e, ottenutolo (nei termini), valutare il da farsi.
Nel frangente di falso in atto sostitutivo di notorietà Vi potrebbeero essere (non alternativamente) 2 distinte possibili azioni, l’una, avanto all’A.G.O., nei confronti di chi abbia agito senza titolo, l’altra nei riguardi del comune (dirigente o chi per esso o, anche, custode del cimitero (ma solo se questi abbia agito in difforimità o in assenza di autorizzazione comunale), anche in termini di danno esistenziale.
ho un problema : il loculo dove sono sepolti i nonni e zia cremata, e’ di proprieta’ di una nipote, i figli rimasti possono chiedere l estumulazione ???? anche se il loculo e’ intestato a nipote ????????
X Mara,
Purtroppo (poi, tra poco, si vedrà il motivo di questo mio rammarico) la giurisprudenza in merito a possibili contenziosi endo-famigliari é talmente copiosa, ed uniforme, anche nel tempo, che diventa perfino difficile ogni puntuale e mirata citazione ad hoc.
In buona sostanza, la legittimazione a disporre del cadavere (o delle spoglie mortali, considerandosi anche le fasi successive alla prima “sepoltura” (quella effettuata nell’immediato post mortem) ed indipendentemente dallo stato in cui il corpo esanime versi o possa trovarsi, includendovi, cioe’, tutte le trasformazioni di stato intermedie o definitive come le le ossa e/o l’urna cineraria) coinvolge, nell’ordine:
a) il defunto stesso, nell’ipotesi abbia provveduto in via testamentaria,
b) il coniuge (quale alla data di morte del defunto di riferimento),
c) in difetto del coniuge, i parenti nel grado più prossimo e, in caso di pluralità di congiunti di pari livello, tutti costoro debbono manifestare il consenso.
Rispetto ai parenti (gli affini ex art. 78 Cod.Civile ) non hanno alcuna potestà decisionale), non rileva se il rapporto di parentela sussista per linea diretta o collaterale, ne’ se si tratti di parentela ascendente o discendente (in altre parole, va considerato solo il grado di parentela).
Va ricordato che si é in presenza di una graduatoria “ a scalare” termine che evidenzia come la priorità attribuisca il potere di scelta, escludendo i soggetti indicati in subordine ( esempio: se vi sia il coniuge superstite, sono inibiti i parenti anche di 1° grado).
In limine litis, mi par di capire che l’oggetto del contendere, o, comunque, la diversa situazione di disaccordo tra più persone “diversamente” titolate, su distinti piani, non risieda nella mera “investitura” pleno jure a porre in essere atti di disposizione sui defunti, quanto nella divaricazione tra le persone riconosciute idonee dalla LEGGE a richiedere l’estumulazione ed i soggetti intestatari di un dato sepolcro: la situazione è anche frequente (ed è foriera, spesso di conflitti), ma questa separazione dei rispettivi diritti su “doppio binario” non sposta fulcro del problema, almeno in diritto: infatti chi abbia titolo/legittimazione a disporre dei feretri secondo coniugio o consanguineità (od altro contenitore mortuario a questi fini assimilabile) prevale sulla persona che sia semplicemente titolare/concessionario del sepolcro, quest’ultimo, allora, non potendo vantare alcun diritto in opposizione, sarà tenuto a consentire ogni operazione che sia, caso per caso, coerente con l’esercizio della legittimazione a disporre del feretro.
In difetto,chi può, secondum legem, disporre del feretro, potrebbe rivolgersi al giudice, in sede civile e con l’ordinario rito contenzioso, per ottenere un provvedimento giudiziale che ingiunga al concessionario riottoso del sepolcro di consentire il normale ed ordinario esercizio del diritto ad estumulare/traslare le spoglie mortali.
In realtà anche se la norma è stata approvata e autorizzata e omologata, cioè non mi rende più tranquilla con quello che sono poi i rapporti con gli utenti.
Per una questione di “lealtà” verso i cittadini e di “tranquillità” personale noi saremmo più propensi a richiedere per le operazioni, perlomeno quelle che si eseguono in momenti diversi dalla fine della concessione, il consenso espresso di tutti gli aventi diritto.
IL motivo per cui non lo chiederemmo invece per le operazioni “ordinarie” è perchè esse si svolgono dopo che è stato apposto un avviso (di cui all’art. 20 comma 4 del regolamento reg. Lombardia 6/2004) perciò i parenti sono stati avvertiti che i propri cari saranno estumulati, quindi se non si fanno avanti, è un problema loro.
Le operazioni “non coincidenti com la scadenza del contratto” invece si effettuano “dall’oggi al domani” e se il richiedente poi mi dichiara il falso, certo potrà essere perseguito, ma è una magra consolazione per il parente che ha avuto, a sua insaputa, il resti mortali del suo parente cremati oppure deposti nell’ossario comune…. boh, forse mi immedesimo troppo in lui!!!!
Diciamo che forse nel nostro comune siamo abituati a una visione troppo “sentimentale” del Cimitero!
Cosa dice, un impianto di questo tipo che prevede consenso implicito per alcune operazioni, ed espresso per altre, può stare in piedi, e può ottenere omologazione?? Al massimo me lo rimanderanno indietro non approvato e lo cambierò!!!! (O non è così semplice?)
X Novella,
molti regolamenti comunali presentano la regola di cui Lei mi parla (chi richiede un’operazione cimiteriale e firma la relativa istanza s’intende agisca in nome e per conto di tutti gli aventi diritto ad esprimersi) ed hanno sempre ottenuto l’omologazione ministeriale ex Art. 345 Regio DEcreto n. 1265/1934, la norma, pertanto è da considerarsi conforme alla Legge e si basa sul principio dell’atto sostitutivo di atto di notorietà nella forma “semplice” dettata dal DPR n. 445/2000.
Attenzione: la clausola di salvaguardia è già prevista ed ha natura penale: chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, infatti, è punito ai sensi del Cod. Penale e delle leggi speciali in materia ex Art. 76 DPR n. 445/2000.
Nel caso da Lei prospettato ci troveremmo, tra l’altro, di fronte alla fattispecie di reato conosciuta come “violazione di sepolcro”.
In riferimento proprio a questa disposizione, che trovo citata anche qui “Di solito, nei regolamenti comunali di polizia mortuaria, per snellire i passaggi burocratici si ricorre a questa formula: “Chi richiede un’operazione cimiteriale si ritiene agisca in nome e per conto di tutti gli aventi diritto”, lo strumento normativo è rappresentato dall’Atto sostitutivo di atto di notorietà ex DPR n.445/2000; il comune, così, non entra nel merito di eventuali vertenze o disaccordo tra i soggetti legittimati, al massimo mantiene fermo lo status quo, “congelando” il procedimento sino a quando non sia stata raggiunta un’intesa, ancorchè laboriosa, tra gli aventi diritto.”
E’ legittimo che il regolamento comunale preveda una tale disposizione??? Mi spiego, il fatto di dire che occorre il consenso di tutti,,,, e poi di lasciare che una sola persona esprima il consenso di tutti…. mi pare un po’ troppo “lassista”…… è sicuro che si possa fare? Che fare nel momento in cui salta fuori che esiste un parente, di grado pari a chi ha dichiarato che agiva col consenso di tutti gli altri, che magari si oppone, e l’operazione che è stata effettuata è ad esempio, un’estumulazione da loculo non scaduto con versamento dei resti rinvenuti nell’ossario comune (quindi non più rintracciabili)? (operazione effettuata per far spazio a una nuova sepoltura?)
X Alessandro,
Gli articoli 82 e 86 del DPR 285/90 hanno spostato in capo al Sindaco la competenza di regolare, con apposita ordinanza le esumazioni e le estumulazioni.
Traslazioni, esumazioni, estumulazioni, inumazioni e quant’altro debbono esser preventivamente autorizzate dall’Ufficio Comunale della Polizia Mortuaria, il quale autorizza, altressì, tutte le imprese che compiano lavori all’interno del camposanto come ditte edili, marmisti ecc.. ad operare in ambito cimiteriale.
Il concessionario di sepoltura privata (edicola, cappella gentilizia o anche semplice loculo) se il regolamento comunale ammette questa possibilità, può avvalersi di aziende esterne e private rispetto al gestore del cimitero per opere di muratura loculi e smuratura degli stessi in caso di tumulazione ed estumulazione, il personale di tale azienda, però, come detto prima deve esser autorizzato. Ovviamente l’impresa che esegue questi lavolri deve rilasciare regolare documentazione fiscale.
Volevo chiedere se qualcuno ha la risposta per Gian Luca in quanto anche io ho lo steso problema con vari muratori…….
Possono questi muratori fare tumulazioni e esumazioni liberamente?
Non occore avere delle auorizzazioni particolari?
Grazie comunque…..
Dipende tutto dall’ordinanza del Sindaco con cui ai sensi dell’Art. 82 comma 6 ed 86 comma 1 sono disciplinate le esumazioni, le traslazioni e le estumulazioni; è infatti l’ordinanza stessa a dettare il protocollo operativo cui dovranno attenersi i necrofori ed il gestore del cimitero.
Spesso per motivi di opportunità ed efficienza la quadra di terra interessata dalle operazioni di scavo viene transennata, così da riuscire interdetta all’accesso dei visitatori del camposanto o di eventuali curiosi. Ci sono, poi ragioni di sicurezza: immaginiamoci le polemiche ed i risvolti giudiziari se qualche dolente che assiste all’esumazione per il ribrezzo causato dalla scabrosità dell’intervento dovesse, causa un malora, cadere inavveritamente nella buca.
In certi comuni è comunque possibile seguire, seppur ad una certa distanza, tutto l’iter del dissotterramento: comunque non è per nulla piacevole vedere la benna dell’escavatore in azione, mentre apre la fossa, o ancora i necrofori calarsi nello scasso appena realizzato dalla pala meccanica per recuperare manualmente il feretro (o i suoi resti se esso si è già squarciato sotto il peso della terra) e trasbordare il cadavere, magari appena avvolto in un telo da recupero (è tipo un sacco in cui riporre il corpo, un po’ come avviene sulla scena degli incidenti stradali), nella nuova bara.
Tralascio volutamente di descrivere gli acri e dolciastri “profumi” nauseabondi che si sprigionano durante il dissotterramento di un feretro senza indugiare nei dettagli di sgradevole impatto visivo ed olfattivo tipici della saldatura a fuoco necessaria per sigillare il codano di zinco nelle bare destinate a tumulazione in loculo stagno. Oddio, non c’è niente di peccaminoso nè immorale nell’assistere, ma perchè complicarsi la vita con un’ “OVERdose” di disgusto supplementare e di malessere, magari pochi mesi dopo aver già subito un lutto.
Per evitare tutti questi “pasticci procedurali” (attacchi di panico, isterismi, pianti a dirotto e…svenimenti a bordo fossa come nei migliori films di Fantozzi) molto meglio starsene alla larga e lasciare ai necrofori l’ingrato compito di condurre a termine il lavoro per cui essi sono addestrati (almeno si spera); piuttosto un gestore del cimitero accorto e previdente potrebbe, anche per riavvicinare idealmente il defunto ai propri congiunti, elaborare e proporre, nel costo comprensivo della tariffa (si tratta, pur sempre di operazioni a titolo oneroso per l’utenza) una ancorchè semplice e stilizzata cerimonia per la tumulazione, magari con un piccolo corteo di parenti che accompagni ordinatamente il feretro verso il loculo di nuova sepoltura. Basta poco per “umanizzare” la tumulazione la quale è sì un momento tecnico nella conduzione di un cimitero, ma un fiore da collocare assieme al feretro nell’imbocco del tumulo, personale silenzioso, rispettoso ed in divisa e pochi altri accorgimenti rituali possono davvero dare un senso più alto e di valore morale ad un’, altrimenti, cruda e scabra operazione cimiteriale.
grazie mille per le delucidazioni,volevo sapere un ultima cosa,quando avverrà l’esumazione è possibile per i parenti essere presenti per dare un ultimo saluto al caro defunto?oppure è meglio evitare per evitare spiacevoli ricordi?grazie ancora
Gli atti di disposizione su di sè (Art. 5 Codice Civile), ed in subordine sulla propria spoglia mortale o, ancora su quella dei propri congiunti essendo diritti della personalità, quando non anche “personalissimi”, restano regolati dalla Legge Statale ex Art. 117 lettera m) Cost, così come novellato dalla Legge di Revisione Costituzionale n.3/2001; si applica pertanto il principio di poziorità (potere decisionale + priorità nello scegliere) delineato dall’Art. 79 comma 2 DPR n.285/1990 in tema di cremazione, ma pure estensibile, per analogia, a qualunque destinazione di un cadavere, anche dopo un primo tempo di diversa sepoltura.
Prevale quindi la volontà del defunto, manifestata con disposizione testamentaria oppure anche oralmente o in via informale ,(quando non in contrasto con la legge, ben inteso), e nel silenzio del de cuius, in subordine, s’impone la volontà dei suoi più stretti consanguinei, con l’unica eccezione dello Jus Coniugii il quale travalica anche lo jus sanguinis, ossia il diritto che discende dalla consanguineità.
Per la procedura da seguire in modo da ottenere l’esumazione del feretro prima inumato si rinvia a questo link: https://www.funerali.org/?p=695
In estrema sintesi i passaggi amministrativi ed operativi sono i seguenti:
Se il regolamento comunale di polizia mortuaria, vero dominus della situazione, in quanto il fenomeno funerario locale è disciplinato dal comune non introduce criteri più stringenti sulle limitazioni stagionali o temporali per eseguire le esumazioni straordinaria il comune, nella persona del dirifente ex Art. 107 comma 3 Lettera f) D.LGS n.267/2000 (detta autorizzazione, infatti, si configura come un atto gestionale) con la “DOVUTA CAUTELA” di cui all’Art. 116 D.LGS n.271/1989 autorizza il disseppellimento sulla base dei titoli formali prodotti dai diretti interessati, ossia istanza in bollo rivolta alla Pubblica Amministrazione (cioè all’ufficio della polizia mortuaria) e Jus Sepulchri, ossia titolo di accoglimento nel nuovo sepolcro; quest’ultimo titolo assolutamente necessario si traduce nell’atto di concessione di un loculo, in quanto la tumulazione, quale sepoltura privata e dedicata sorge sempre dietro al rilascio di una concessione amministrativa di area su cui erigere un sepolcro a sistema di tumulazione o di una cessione in uso di manufatto sepolcrale o, ancora, di porzione dello stesso, perchè il cimitero è pur sempre bene appartenente al demanio comunale ex Art. 824 comma 2 Codice Civile.
Quando il feretro sarà dissotterrato la sola cassa lignea di 20 mm di spessore impiegata al momento della prima sepoltura (Ai sensi dell’Art. 75 comma 1 DPR n.285/1990, con la sola eccezione di cui al comma 2, nelle inumazioni non si possono impiegare casse metalliche) che, per altro, potrebbe già essersi squarciata sotto il peso del terreno o, comunque, fortemente lesionata, sarà sostituita con la doppia bara lignea e metallica (cofano in legno di 25 mm di spessore + controcassa di zinco di cui all’Art. 30 DPR n.285/1990 + dispositivi assorbenti + valvola depuratrice altrenativa all’uso della cerchiatura della bara con liste di metallo) richiamata dall’Art. 77 DPR n.285/1990).
a Marzo 2011 è morta una mia cara zia ed essendo l’unico parente l’ho seppelita nella terra nel cimitero di Savona,ora però sono venuto a conoscenza che lei voleva essere sepolta nei loculi.dopo 8 mesi posso trasferire il corpo in un loculo… e la bara va sostituita o va bene la stessa che ha ora… grazie per un eventuale risposta.
X Valentina,
Fosse per me, così da poterLa aiutare direi… “Qui finisce la legge…e comincio io”!…ma, parafrasando Vasco, noi italici (o…italioti???) non siamo mica gli americani, in quanto, fuor di metafora, nel nostro sistema legislativo la norma formale ed ingiusta, se non per manifesta illegittimità, è difficilmente aggredibile, da una parte in causa, anche quando, nella sua rigida omnicomprensività, produca palesi ingiustizie.
Come dicevano gli antichi giuristi latini: “SUMMA LEX, SUMMA INIURIA!”
Purtroppo la Normativa Italiana, per giurisprudenza costante e per norma formale cristallizzata nell’Art. 79 comma 2 DPR 10 settembre 1990 n. 285, nel considerare chi possa disporre, in termini di diritti personalissimi e di pietas, di salme, cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri, valuta solo i titoli formali, ossia lo jus coniugii e lo jus sanguinis (con il primo, il quale prevale addirittura sul secondo) senza considerare i vincoli di tipo affettivo, vero e vissuto, tra due persone o, peggio ancora i rapporti di natura poco idilliaca (prossima al disinteresse) che, magari, intercorrano tra parenti legati, tra di loro, solo da un vincolo “familiare” solo di natura giuridica, ma per nulla avvertito come tale e come moralmente obbligatorio.
Buongiorno, tre mesi fa è morto il mio convivente.
E’ stato sepolto nel cimitero di Cagliari, su mia richiesta; ma questa richiesta è stata contrastata dai fratelli, per cui per ovviare al contrasto in quel momento si è detto che si sarebbe riparlato della questione nei mesi successivi.
In questi giorni ho fatto loro presente che non sono favorevole ad un trasferimento in un cimitero della penisola. (loro non sono sardi e vorrebbero portarlo da loro)
Temendo un nuovo conflitto, vorrei sapere come mi posso per portare avanti la mia richiesta.
Aggiungo che i rapporti tra il mio convivente e i familiari erano scarni, con alcuni fratelli l’ultimo contatto telefonico era avvenuto tre mesi prima della morte; inoltre sebbene io avessi chiesto il loro supporto (perchè il mio convivente era malato) mi era stato negato e nessuno di loro è venuto in sardegna.
Vi ringrazio anticipatamente per l’attenzione
l’impresa funebre di norma ( cioé laddove non sia stata regolata l’attività funebre con legeg regionale) è semplicemente dotata di autorizzazione al commercio per articoli funerari (quella generica non alimentare) e di autorizzazione come agenzia d’affari ex art. 115 T.U.LL.P.S.. Qualora l’impresa fosse in possesso unicamente di dette autorizzazioni il Comune NON può ammetterla a fornire servizi che, per loro natura, configurano la necessità di impresa di servizi edili. Pertanto solo nel caso che l’impresa di pompe funebri sia anche impresa edile (registrazione alla Camera di commercio e possesso delle previste autorizzazioni per quella specifica attività).
Di solito, se non ricorrono i presupposti di cui sopra le operazioni cimiteriali non sono materia di impresa funebre, il cui compito deve, o almeno dovrebbe, terminare con la consegna del feretro, all’ingresso del cimitero, alla squadra di necrofori addetti alla tumulazione.
Si ricorda il Testo Unico in tema di sicurezza sul lavoro approvato con Decreto Legislativo n.81/2008, quindi non si capisce a quale titolo un PENSIONATO possa attendere alle opere di smuratura del loculo ed all’estrazione del feretro.
Nel caso di estumulazione volta a successiva traslazione l’impresa funebre può fornire, se richiesto dai parenti del defunto, il cassone esterno di zinco se il feretro è lesionato e c’è bisogno del cosiddetto “rifascio” ex Art. 88 DPR n.285/1990 e paragrafo 4 Circ. Min. n.10/1998.
La Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale 5 agosto 2002, n. 115-6947 e soprattutto con Legge regionale 25 giugno 2008, n. 15 ha prima sospeso, poi abolito l’obbligo della presenza di personale AUSL durante le estumulazioni, tuttavia quest’ultime debbono esser effettuate, pur sempre, da operai qualificati ed all’uopo autorizzati dal comune, soprattutto quando vi sia il rischio di contaminazione con i liquami cadaverici liberati dalla bara in cui vi sia stato il cedimento della cassa di zinco.
All’estumulazione finalizzata alla raccolta dei resti ossei o all’avvio a cremazione del resto mortale provvede sempre il personale necroforo in servizio presso il cimitero, anche per lo smaltimento e lo stoccaggio dei rifiuti cimiteriali (rottami metallici, assi lignee, inerti lapidei provenienti da smurature e similari, stracci, avanzi di imbottiture….) ai sensi del DPR n.254/2003.
Le operazioni cimiteriali sono funzione propria del comune in quanto il cimitero è bene appartenente ad demanio comunale (Art. 824 comma 2 Codice Civile) tuttavia, se il regolamento comunale di polizia mortuaria ammette questa possibilità, configurandosi la tumulazione quale sepoltura privata che il comune ha facoltà e non obbligo di concedere (Art. 337 Regio Decreto n.1265/1934 e Capo XVIII DPR n.285/1990) i concessionari per i lavori sui sepolcri privati (anche il semplice loculo appartiene a questa fattispecie) possono avvalersi anche di ditte terze rispetto ai necrofori comunali, esse però debbono esser autorizzate a lavorare in cimitero e rilasciare regolare fatturazione.
il D.U.R.C. (documento unico regolarità contributiva) è necessario laddove l’impresa che fornisce i servizi li svolga per il Comune (attraverso appalto o concessione di servizi). Se invece le prestazioni di servizio vengono effettuate direttamente nei confronti di privati non è necessario il D.U.R.C..
I servizi cimiteriali, nel tempo, sono stati soggetti a diverse norme, caratterizzati anche dal fatto di essere considerati servizi indispensabili per garantire l’igiene e la salute pubblica.
Essi vengono, in genere, forniti nell’ambito del cimitero comunale, demaniale ai sensi dell’articolo 824 del codice civile.
I servizi necroscopici e cimiteriali erano inoltre stati inseriti nel novero dei servizi indispensabili per l’ente locale, ai sensi del D.M. 28 maggio 1993 e soprattutto dal Decreto Legislativo n.216/2010.
Come noto per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite dall’ente in economia diretta, non pubbliche funzioni, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale.
Con la legge 26/2001 il servizio dei cimiteri, ad esclusione delle pubbliche funzioni connesse, è così divenuto servizio pubblico a domanda individuale, se gestito in economia diretta. Può essere erogato anche nelle altre forme previste dal Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Vi volevo chiedere se esiste una normativa che tutela le imprese funebri in materia di estumulazione.Questo perchè, io avendo un impresa funebre in provincia di Alessandria, tante volte mi trovo nei cimiteri dei paesi in cui operiamo, il muratore o il pensionato che svolge attività di esumazione chiamato dai parenti del defunto da esumare.Mi sembra che per eseguire questi lavori occorra una regolare iscrizione alla camera di commercio inerente l’attività svolta (onoranze funebri).In attesa di un commento o qualche risposta porgo i miei più cordiali saluti.
Non si ragione in termini di “eredi”, ma di discendenti jure sanguinis, ossia per diritto di consanguineità, la condizione di “erede” attiene ad una situazione patrimoniale, ragion per cui gli eredi potrebbero anche non essere congiunti, cioè consanguinei del de cuius, e, quindi, non sorgerebbe in capo a loro lo jus sepulchri (o meglio: lo Jus Inferendi Mortuum In Sepulchrum), ossia il diritto di scegliere per i propri defunti il luogo e la modalità di sepoltura.
In via generale, nel silenzio del de cuius o in assenza di sue specifiche disposizioni testamentarie per il post mortem si applica il principio di poziorità (potere di scelta + preminenza nel decidere) desumibile, estensivamente, dall’Art. 79 comma 2 DPR n.285/1990.
Occorre, così il consenso di tutti gli aventi titolo jure sanguinis, prevale il coniuge superstite su tutti, poi si segue l’albero genealogico (ascendenti e discendenti, sino al sesto grado di parentela ex Artt. 74 e seguenti del Codice Civile.. In caso di parità tra gli aventi diritto a disporre del de cuius occorre l’unanimità.
Le vedove, pertanto, essendo affini non hanno diritto a pronunciarsi, nel caso di specie è necessaria un’autorizzazione di tutti i nipoti, perchè il comune di prima sepoltura rilasci:
1)Autorizzazione ad esumazione o estumulazione
2) Autorizzazione al trasporto,
mentre il Comune di Fossato di Vico, quale comune di nuova sepoltura dovrà perfezionare l’autorizzazione all’accoglimento ex Art. 50 DPR n.285/1990, dunque verificare che le spoglie mortali dei defunti vantino diritto d’accoglimento (Jus Sepulchri) in un particolare sepolcro, magari, se si tratta di un sepolcro privato, in forza del loro legame di consanguineità con il concessionario della tomba stessa, siccome, nel nostro ordinamento di polizia mortuaria il sepolcro (detto, appunto gentilizio) ha natura familiare.
Senza aver dimostrato preventivamente lo Jus Sepulchri il comune di prima sepoltura non può accordare le due autorizzazioni di cui sopra, in quanto il trasporto funebre soggiace alla regola della tipicità (ogni luogo meta di un trasporto funebre deve essere prima individuato ed autorizzato dalla competente Autorità Territoriale, solo dopo, una volta acclarato lo Jus Sepulcri si provvederà materialmente al disseppellimento ed al trasporto stesso).
Il comune, quale titolare ultimo ed esclusivo delle funzioni di polizia mortuaria (il cimitero exrt. 824 comma 2 Codice Civile è demanio comunale anche ai sensi degli Artt. Artt. 337, 343 e 394 Regio Decreto 1265/1937, Artt. 49 e seguenti DPR n.285/1990 ed Art. 14 Decreto Legislativo n.267/2000, senza dimenticare il D.M. 28 maggio 1993 e d il recente Decreto Legislativo n.216/2010) procede d’ufficio nella propria istruttoria, per valutare i titoli formali, su istanza di parte (ovvero degli aventi diritto) rimanendo estraneo alla ripartizione delle spese. Quanti richiedano un’operazione cimiteriale sono obbligati in solido nei confronti dell’Autorità Amministrativa, la quale deve riscuotere i rispettivi oneri, altrimenti chi firma l’autorizzazione provocherebbe un danno all’erario comunale con conseguente segnalazione alla Corte dei Conti (Art. 93 Decreto Legislativo n.267/2000. Tutte le operazioni cimiteriali, infatti, ex Art.1 comma 7bis Legge n.26/2001 sono servizi a titolo oneroso per l’utenza.
Di solito, nei regolamenti comunali di polizia mortuaria, per snellire i passaggi burocratici si ricorre a questa formula: “Chi richiede un’operazione cimiteriale si ritiene agisca in nome e per conto di tutti gli aventi diritto”, lo strumento normativo è rappresentato dall’Atto sostitutivo di atto di notorietà ex DPR n.445/2000; il comune, così, non entra nel merito di eventuali vertenze o disaccordo tra i soggetti legittimati, al massimo mantiene fermo lo status quo, “congelando” il procedimento sino a quando non sia stata raggiunta un’intesa, ancorchè laboriosa, tra gli aventi diritto.
Di conseguenza gli aventi causa Jure Sanguinis, più prossimi ai nonni defunti, cioè i nipoti disposti ad accollarsi gli oneri possono tranquillamente ripartire i costi tra di loro, ma occorre pur sempre il consenso anche di quei due che non vogliono partecipare alle spese.
I nonni di mio marito (che hanno avuto 6 figli, tutti deceduti) sono sepolti a Roma. Dopo il decesso dell’ultimo dei figli, avvenuto pochi giorni fa, si è pensato di trasferire le salme dei nonni in Umbria, poichè quasi tutti i loro figli deceduti si trovano nello stesso cimitero di Fossato di Vico.
Si debbono sostenere delle spese di trasferimento. Delle 6 famiglie degli eredi (vedove e nipoti) un paio non intendono partecipare alle spese.
Le domande sono:
– si deve avere il parere di tutti i congiunti/discendenti (ovvero di tutte e sei le famiglie) per il trasferimento?
– le vedove dei figli o i nepoti possono rifiutarsi di pagare la parte delle spese che si ottiene dividendole per 6?
– E’ possibile dividere le spese solo tra coloro che vogliono partecipare ad esse procedendo al trasferimento?
Distinti saluti e grazie
Temo vi siano poche scappatorie rispetto alla volontà del comune: vediamo il perchè:
Nell’ordinamento italiano di polizia mortuaria vige il principio fondativo e, quindi, implicito rispetto alla norma formale della stabilità delle sepolture, almeno per tutta la durata del periodo legale di permanenza dei cadaveri in cimitero, affinchè si compiano i naturali precessi di scheletrizzazione.
Questa regola è presente in almeno 3 disposizioni:
1) Art. 116 Decreto Legislativo n.271/1989 (cautela da parte dell’Autorità Giudiziaria nell’ordinare il disseppellimento dei cadaveri)
2) Artt. 83 ed 88 DPR n.285/1990 (soggezione di tutte le operazioni cimiteriali di esumazione/estumulazione a preventiva autorizzazione comunale)
3) Art.86 comma 1 DPR n.285/1990 (inibizione della possibilità di estumulare da sepolcri dati in concessione perpetua)
In questo compendio di norme è enunciato il diritto dei defunti a “riposare in pace”, senza vorticosi cambi di tomba.
Purtroppo il DPR n.285/1990 con l’Art. 98 sembra considerare lo Jus Sepulchri, ancorchè residuale quando vi sia soppressione del camposanto, solo in relazione alle sepolture private, ossia ai sepolcri dati in concessione di cui al Capo XVIII, tuttavia anche quest’ultimo è passibile di atti ablativi da parte del comune (il cimitero ex Art. 824 comma 2 appartiene al demanio comunale), anche la giurisprudenza, infatti, è abbastanza costante nel ritenere il diritto del privato un diritto affievolito nei confronti del comune. (TAR Campania Sez. III, 15/01/87 n.14, C.S. Sez. V 01/06/1949 n.458, C.S. Sez. V 16/12/50 n. 1289). sino a degradare a semplice interesse legittimo, rispetto alla potestà regolamentativa che sorge in capo all’Ente Locale ex Art. 117 comma 6 III Periodo Cost.
La Legge Italiana, in effetti (Art. 337 Regio Decreto n.1265/1934) prevede solo l’inumazione, purchè in campo comune, come tecnica predefinita di “smaltimento” dei corpi umani ormai privi di vita. In realtà lo Jus Sepulchri, inteso come titolo di accoglimento in cimitero, è applicabile anche all’inumazione in campo di terra, ai sensi dell’Art. 50 DPR n.285/1990.
Per il cambio di destinazione di porzione di cimitero da campo di inumazione ad area da adibirsi a costruzione di loculi o in concessione a privati, non si applica il Capo XIX del DPR 285/1990, difatti detto articolo riguarda la soppressione del cimitero, cioè il cambio di destinazione d’uso di un bene appartenente al demanio comunale per trasferirlo verosimilmente al patrimonio disponibile, ad esempio per essere impiegato quale area fabbricabile per edilizia residenziale.
Per la fattispecie in esame è invece applicabile la normativa del capo XVIII del DPR n. 285/1990. Il comune deve adottare il piano regolatore cimiteriale (Art. 91 DPR n.285/1990) destinando la zona del vecchio campo comune ad area per costruzione di loculi o per assegnazione di tombe. Ovviamente deve esservi il rispetto degli standards minimi previsti dall’art. 58. In assenza di piano regolatore cimiteriale, il comune può adottare una procedura d’urgenza limitandosi al cambio di destinazione d’uso con atto di G.M., o meglio, se costruisce direttamente i manufatti a loculo, utilizzare il momento dell’approvazione del progetto per cambiare la destinazione d’uso.
Dopo l’esumazione delle salme inumate, si provvederà traslazione degli eventuali indecomposti in altra zona del cimitero. Le ossa rinvenute durante le esumazioni devono essere avviate all’ossario comune a meno che gli interessati non dispongano per altra sepoltura.
Anche se l’Art. 1 comma 7Bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26 assoggetta l’esumazione al versamento di una tariffa (da determinarsi ex At. 117 Decreto Legislativo n.267/2000) si ha ragione di ritenere che possano sussistere questioni circa il trasferimento di oneri in capo al privato per una scelta siffatta da parte dell’Amministrazione.
Orbene, è preferibile che il comune determini questi spostamenti col minimo di riflessi per il/i cittadino/i interessato/i, accollandosi buona parte dei costi dello spostamento, così da evitare un pronunciamento della Magistratura, siccome sarebbe il giudice, unico soggetto titolato ad esprimersi sul possibile ricorso di un interessato, a imporre questi oneri. Mentre per le spese di trasferimento delle salme si propende per un accollo totale al comune, quelle per il ripristino della tomba, dovrebbero invece essere concordate con l’interessato, anche perchè ai sensi dell’Art. 70 DPR n.285/1990 il comune, quale titolare ultimo della funzione cimiteriale è tenuto a fornire per ogni fossa solo il cippo identificativo.
Gentile Redazione,
volevo sottoporvi un quesito per me e la mia famiglia molto doloroso: 4 anni fa è deceduta ns madre, e sepolta in terra, come da sua volontà. la scelta del luogo è stata fatta dal comune, che ha tenuto presente i futuri lavori di ampliamento cimiteriali e che ha quindi provveduto alle dovute misurazioni e a sotterrare ns madre in un luogo ritenuto di non disturbo per i futuri lavori. Ora il comune dice di aver cambiato i progetti di ampliamento e voglio dissotterrare mia madre per spostarla in altro luogo (dello stesso cimitero). Premetto che qs cimitero di periferia è stao sempre in stato di abbandono e che il cambio del progetto inizale è donuto all’inserimento di tombe di famiglia (vantaggiose per gli introiti comunali). la nostra famiglia i oppone fermamente alla rimossione del feretro di ns mamma dopo soli 4 anni. Aspetto un Vs consiglio su come opporci. non esisite un diritto del defunto?? grazie, Deborah
C’è una sentenza, pur nei limiti di applicabilità erga omnes, ai sensi dell’Art. 2909 Codice Civile, su cui ragionare:
Corte d’appello di Milano, Sez. I, 5 ottobre 1982 n. 1618 In mancanza di una disposizione del defunto quando era in vita, lo ius eligendi sepulcrum spetta alla convivente more uxorio, sempreché particolari circostanze familiari ed ambientali non facciano prevalere la contraria volontà del nucleo familiare legittimo del defunto.
La soluzione del caso qui esposto si presenta non facile, a causa del silenzio del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 in tema di soggetti legittimati a proporre l’istanza di autorizzazione al trasporto della salma in altra sepoltura.
Gli atti di disposizione per il post mortem, nel soloco tracciato, per i vivi, dall’Art. 5 Codice Civile, seguono il principio di poziorità (potere + priorità) delineato, in via estensiava, dall’Art. 79 comma 2 DPR n.285/1990. Nel suddetto Art. 79 comma 2 è cristallizzato in norma positiva una lunga elaborazione giurisprudenziale.
Lo Jus Eligendi sepulchrum, ossia la electio sepulchri, quindi, il diritto di scegliere la destinazione del proprio corpo, una volta consumatosi il decesso, spetta in primis al de cuius, attraverso disposizione testamentaria, poi, nell’ordine vengono il coniuge, che nel silenzio del de cuius ha titolo privilegiato (lo Jus Coniugii prevale sullo Jus Ssnguinis e sullo JUs Successionis. Così, almeno si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione con sentenza deò e 4.4.78 n. 1527 GI 1978, I,1, 1423 ) e dopo tutti gli ascendenti/discendenti di pari grado sino al sesto livello di parentela ai sensi degli Artt. 74 e segg. Codice Civile.
Ragionando in via analogica la dottrina, in materia di successione legittima e di obbligo di prestazione degli alimenti, individua nuovamente una scala di potere + priorità traspare tra gli aventi diritto, in linea teorica, a decidere della spoglia mortale del de cuius.
Dal Codice Civile, infatti, emerge chiaramente la volontà del legislatore di far prevalere gli interessi del coniuge e dei figli, su quelli dei genitori. Infatti i genitori del de cujus divengono suoi eredi solo nel caso in cui questi non abbia lasciato figli (568 c.c.). Per quanto riguarda poi l’obbligo della prestazione degli alimenti, i figli ed il coniuge precedono i genitori (433 c.c.) Occorre pero’ precisare che, oltre al grado di parentela, il giudice tiene anche in considerazione il comune sentire sociale della comunita’ presente in un dato momento e in un determinato territorio. Potrebbe per esempio apparire piu’ consono alla posizione sociale del defunto, la sepoltura nella cappella di famiglia
In dottrina
IL testamento olografo ex Art. 620 Codice Civile per produrre i propri effetti giuridici deve esser prima pubblicato, altrimenti è solo un pezzo di carta senza valore.
e possibile trasferire una salma in parcheggio temporaneo da un ccimitero Roma – Fiuggi ,senza avvertire i figli anche se nel testamento tale modus era stato richiesto dal de cuius, sulla richiesta della non moglie ma convivente evitando altresi di avvertire i figli del trasferimento. E posssibile che l’incaricato del cimitero abbia potuto tranquillamente concedere tale autorizzazione solo sullabase delle volonta del defunto scritte in testamento? grazie
La norma di riferimento per l’imputazione dei costi è l’ordinanza del
sindaco con cui si regolano le estumulazioni ex Art. 88 DPR 10 settembre 1990 n. 285.
In quella sede si possono prevedere gli oneri per il cosidetto rifascio del feretro (Art. 88 comma 2 DPR 285/1990 e paragrafo 3 Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10).
In linea di massima dovrebbero provvedere gli aventi titolo a diasporre della spoglia mortale secondo il principio di poziorità enunciato dall’Art. 79 DPR 285/1990 tuttavia si ha notizia di casi in cui la responsabilità è a carico del concessionario al quale compete pur sempre la manutenzione del sepolcro in special modo se la tomba è stata direttamente realizzata dal concessionario su area avuta in concessione.
Anche il risanamento del loculo presenta qualche ambiguità in merito alla ripartizione delle spese, a volte è lo stesso comune in quanto titolare della funzione cimiteriale ex Artt. 823 ed 824 Codice Civile a procedere d’ufficio.
Cara Redazione,
Quattro anni fa è morto mio nonno ed è stato seppellito nella cappella gentilizia di mia zia, la quale questa dopo tale periodo non vuole più la bara del padre è ha invitato gli altri eredi di prodigarsi al fare il tutto. Durante dette operazioni è emerso che, la bara posta all’ultimo piano, si è putrafatta il con rottura della cassa di zinco e relativa fuoriuscita di liquidi postmortali
Pertanto chi ha assistito a queste operazioni, (A.U.S.L.) ha intimato di fermare tutta la procedura e provvedere a porre la cassa in un ulteriore cassa di metallo.
Vorrei sapere, in considerazioneall’art. 63 del DPR 285/90 queste spese a chi spettino?
Grazie a Carlo e Sereno per le vostre risposte complete ed esaurienti.
Mi sia consentita una chiosa.
Ex Art. 86 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (laddove non siano intervenute esplicite abrogazioni su base regionale) le operazioni di estumulazione vanno svolte alla presenza del personale sanitario. L’ASL attraverso delega può incaricare di tale incombenza il personale necroforo in servizio presso il cimitero stabilendo di concerto con l’ordinanza sindacale che regola esumazioni ed estumulazioni un protocollo operativo. In questo caso con ordine di servizio si individua solitamente nel caposquadra necroforo il soggetto deputato a valutare lo stato di mineralizzazione più o meno incompiuta del resto mortale.
Ex Art. 86 comma DPR n.285/1990 nei feretri estumulati da inumare deve esser praticata un’apertura sul coperchio di metallo di modo da favorire la lisilviazione del percolato cadaverico e, quindi, la ripresa dei processi di decomposizione rallentati o inibiti dal permanere del cadavere per lungo tempo entro cofano ermetico costituito da duplice cassa di legno e lamiera. NUlla vietà, però di richiudere il coperchio di legno.
IL coperchio di legno, all’atto dell’estumulazione, può esser, quindi, tranquillamente riposto sulla cassa, in alternativa il cadavere saponificato/corificato/mineralizzato può esser riposto in un contenitore avente le caratteristiche di cui alla risoluzione ministeriale (senza dimenticare la Circ.Min. 31uglio 1998 n.10) p.n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23/3/2004, con cui il Governo è intervenuto, a seguito del DPR 254/03.
La cassa per esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo così come definiti dall’Art. 3 comma 1 lettera b) DPR n. 254/2003 per ovvie ragioni di pietas e rispetto verso i morti, deve comunque esser chiusa, anche se, sotto il profilo funzionale un diretto contatto tra il terreno ed i tessuti organici indecomposti faciliterebbe la mineralizzazione degli stessi.
IN sintesi il Sindaco della Sua località non conosce bene le norme di polizia mortuaria
Ci si limita – intenzionalmente – agli aspetti “tecnici”.
La profondita’ della fossa deve essere non inferiore a 2 metri (art. 72, comma 1 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).
Oltretutto, tali operazioni dovrebbero essere svolte dal personale del cimitero.
Poco tempo fa mia nonna è stata estumulata e trasferita, dopo 20 anni, dal loculo alla terra. La cosa grave è che al momento della tumulazione non era presente il personale sanitario.Inoltre l’impresa che ha effettuato il lavoro ha tolto il coperchio e gettato terra direttamente sopra la salma.
Non è tutto, la salma infatti è stata posizionata a una profondità di soli 60 cm.
Abbiamo fatto un esposto al sindaco il quale ci ha risposto che il lavoro è stato fatto a norma di legge.
Ora quello che chiedo è : c’è effettivamente una legge che regola l’operazione di estumulazione? Se esiste qual’è? A quanti cm deve essere sepolto il feretro?
Possono permettersi di gettare della terra direttamente sui resti della salma senza riposizionare il coperchio compiendo così un gesto ripugnante ed irrispettoso sia per la salma che per i cari che devono assistere a questo scempio?E corretto che il lavoro sia stato eseguito senza la presenza del personale sanitario?
Grazie.