Norme correlate:
Art 338 Regio Decreto n. 1265/1934
Capo 10 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990
Art 40 Legge n. 2359/1865
Massima:
Cassazione penale, Sez. III, 20 settembre 1996, n. 8553
L’art 338 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 (T.U. delle leggi sanitarie) prescrive che i cimiteri debbono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dai centri abitati e tale disposizione opera indipendentemente dagli strumenti urbanistici ed eventualmente anche in contrasto con gli stessi. In detta fascia di rispetto cimiteriale, è vietato sia costruire nuovi edifici sia intervenire su manufatti preesistenti con opere che comportino un’alterazione dei volumi o delle superfici.… ... Leggi il resto