Cassazione civile, Sez. Unite, 17 dicembre 1991, n. 13596

Norme correlate:
Art 338 Regio Decreto n. 1265/1934
Art 16 Legge n. 865/1971
Art 19 Legge n. 865/1971

Riferimenti:
Cassazione civile, Sez. Unite, 17 dicembre 1991, n. 13596
Al fine della determinazione dell’indennità espropriativa, con riguardo a terreno soggetto a vincolo di rispetto cimiteriale ai sensi dell’art. 338 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 (t.u. sulle leggi sanitarie), deve essere esclusa la natura edificatoria del terreno medesimo, indipendentemente dalla presenza nella zona di costruzioni illegittimamente realizzate, atteso che detto vincolo si traduce in un divieto generale ed assoluto di fabbricazione (salva poi restando l’eventualità di un valore di mercato superiore a quello agricolo, in relazione a consentite utilizzazioni non edificatorie, quale la creazione di aree di parcheggio o la collocazione di edicole per la vendita di fiori).

Testo completo:
Cassazione civile, Sez. Unite, 17 dicembre 1991, n. 13596
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA Primo Pres. Agg.
” Andrea VELA Pres. di Sez.
” Alberto ZAPPULLI ”
” Paolo VERCELLONE Rel. Consigliere
” Enzo BENEFORTI ”
” Giuseppe ALVARO ”
” Antonio IANNOTTA ”
” Enzo MERIGGIOLA ”
” Renato SGROI ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8001-88 del R.G. AA.CC., proposto
da
CONSORZIO CONSECOR, in persona del Presidente p.t., elett.te dom.to
in Roma, Via Proba Petronia n. 60 presso lo studio dell’avv.to G.
Salazar, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Abbamonte e
Claudio Corduas, giusta delega a margine del ricorso.
Ricorrente
contro
DE ROSA MARIA, elett.te dom.ta in Roma, Viale Angelico n. 54, presso
lo studio dell’avv.to Giovanni Sartore che la rappresenta e difende
giusta delega a margine del controricorso.
Controricorrente
e
COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO, per la Città di Napoli,
elett.te dom.to in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 presso l’avv.ra
gen.le dello stato che lo rappresenta e difende ope legis.
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 1 della Giunta Speciale per l’espropriazione
di pubblica utilità presso la Corte d’Appello di Napoli dep. il
29.1.88.
Udita nella Pubblica Udienza tenutasi il giorno 28.2.91 la relazione
della causa svolta dal Cons. Rel. Dr. Vercellone;
Uditi gli avv.ti Abbamonte e G. Sartore.
Udito il P.M., nella persona del Dr. Paolucci, Avv.to Gen.le presso
la Corte Suprema di Cassazione che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
FATTO
La Giunta speciale per l’espropriazione presso la Corte di Appello di Napoli, giudicando sull’opposizione alla stima proposta da Maria De Rosa per un terreno di sua proprietà posto in zona di rispetto cimiteriale, ha valutato in L. 69.614.160 l’indennizzo da corrispondere da parte del Consorzio Consecor, dichiarando inoltre la carenza di legittimazione passiva del Sindaco di Napoli quale commissario di governo.
La Giunta è partita da due dati di fatto certi; a) che il terreno si trova in zona di “abusivismo edilizio rado” ed all’epoca dell’espropriazione era destinato a discarica di materiale incoerente; b) che il terreno si trova entro la zona di inedificabilità assoluta per rispetto cimiteriale, a norma dell’art. 338 del t.u. della legge sanitaria, n. 1265 del 27 luglio 1934.
Ma ha premesso che deve essere presa in considerazione la utilizzazione del terreno come area di parcheggio per automobili, possibile anche con l’attuale destinazione del piano regolatore.
Ha proseguito constatando che nel 1970 l’ufficio del registro di Napoli aveva valutato l’area in questione (atto De Vivo) in L. 7.000 al metro quadrato; che tale valutazione appariva equa; che operando la rivalutazione in base ai coefficienti Istat (non esatti ma certo inferiori all’incremento del valore degli immobili) il valore al 1987 risultava essere di 57.630 al m.q., dunque un valore complessivo di L. 138.312.000; l’indennità, operata la media col valore legale, era dunque da determinarsi in L. 69.614.160.
Contro questa decisione il consorzio Consecor ha proposto ricorso per cassazione, articolato su due motivi.
Resiste con controricorso Maria De Rosa; si è costituito con controricorso anche il Commissario straordinario di Governo per la città di Napoli chiedendo venga dato atto della propria definitiva estromissione dal processo.
DIRITTO
Si denuncia col primo motivo violazione dell’art. 338 testo unico leggi sanitarie. Si premette che il vincolo posto da quella norma è vincolo di inedificabilità assoluta, sia per il privato che per la pubblica amministrazione. Irrilevante quindi deve ritenersi ogni eventuale urbanizzazione legittima od abusiva delle zone circostanti, nè può parlarsi di astratta vocazione edificatoria di terreni, come quello in causa, che stanno nella zona di rispetto, proprio appunto perché ogni edificazione è esclusa per legge vista l’esistenza in loco del cimitero. Si rileva che la Giunta ha preso come valore di riferimento quello relativo ad un atto stipulato anteriormente alla approvazione del PRG del 1972 che ampliava il cimitero e fissava le nuove zone di rispetto cimiteriale. L’errore denunciato starebbe dunque nell’avere preso in considerazione un valore determinato prima della fissazione della nuova zona di rispetto ed averne tenuto comunque conto nonostante che esistesse quel divieto assoluto, sul quale ad ogni modo la Giunta non ha speso nemmeno una riga di motivazione.
Col secondo motivo (violazione art. 42 della Costituzione e nuovamente 338 t.u.l.s.) si denuncia che la Giunta avrebbe in sostanza indennizzato quella diminuzione del diritto dominicale che invece non è indennizzabile proprio perché determinata dalla imposizione di un limite legale alla proprietà.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e dall’esame di essi il ricorso appare fondato.
Sono postulate due affermazioni già più volte fatte da questo Supremo collegio proprio in riguardo ad espropriazione di terreni ricadenti sotto il vincolo previsto dall’art. 338 del t.u. sulle leggi sanitarie del 27 luglio 1934 n. 1265.
Da un lato va riaffermato che si tratta di un divieto che ha carattere assoluto (che prevede tra l’altro come sanzione la demolizione della costruzione abusivamente eretta) sì che non può essere qualificato come edificatorio un terreno compreso in quella zona di rispetto sulla base della sola circostanza che nella zona medesima esistano costruzione illegittimamente realizzate.
D’altro lato va riaffermato che l’assolutezza del divieto si ricollega alla sua natura giuridica non di vincolo imposto per atto amministrativo ed avente per oggetto la riduzione del diritto del proprietario di usare dei propri beni, ma di un limite legale della proprietà posto direttamente dalla legge in relazione a tutti i terreni che si trovino in quella situazione. (cfr. da ultimo sent. cass. 4908-80 e 3482-7). Si tratta, come pure è stato detto nella sentenza 22.6.1971 della Corte costituzionale, in relazione all’analogo divieto in funzione delle strade ed autostrade, di un divieto che concerne tutti i cittadini in quanto proprietari di determinati beni individuati ed individuabili in categorie per le caratteristiche derivanti dalla loro posizione. Per limiti di questo genere, appunto, non è dovuta una particolare indennità; e, per conseguenza, in occasione dell’espropriazione di tali beni l’indennità deve essere valutata escludendosi ogni valore edificatorio.
Certo, non è da escludere che, pur nel rispetto di quel divieto di edificazione, quei terreni (ed il terreno di cui si tratta) possano avere un valore di mercato superiore anche di molto a quello di un terreno agricolo. Di regola si trovano nel centro cittadino e possono dunque avere utilizzazioni redditizie anche senza costruirvi nulla sopra: e si pensi ad aree di parcheggio o per la collocazione di edicole per vendita ambulante di fiori.
Ma la Giunta speciale, anziché esaminare questo residuale valore di utilizzazione (accertando quale potrebbe essere questo valore ricorrendo ad indicazioni peritali), ha preso come elemento di comparazione il valore che l’area in questione aveva nel 1970, prima cioè dell’entrata in vigore del nuovo piano regolatore in forza del quale il terreno venne a trovarsi nella zona di rispetto; e, moltiplicando tale valore per i coefficienti ISTAT ha in realtà attribuito al terreno il valore proprio di un terreno edificabile, qual’era prima del sopravvenire del divieto. Il giudice di merito ha dunque aggirato l’ostacolo per giungere ad una determinazione in base a criteri che, ben lungi dal concretarsi in insindacabili valutazioni di fatto, risultano essere in violazione di specifiche norme legislative e dei principi sopra ricordati.
La decisione impugnata va quindi cassata e rinviata alla stessa Giunta speciale che deciderà in diversa composizione. Il giudice di rinvio fonderà la sua decisione sui principi di diritto sopra ricordati ed in particolare dovrà tener conto della totale inedificabilità del terreno di cui tratta, in forza di un limite legale alla proprietà; esaminando se nel caso di specie questo terreno, su cui attualmente grava quel divieto, possa avere un valore superiore a quello agricolo a causa di possibilità di utilizzazioni non edificatorie, quali quelle indicate più sopra a titolo esemplificativo. Il giudice di rinvio pronuncerà anche sulle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia alla stessa giunta speciale per le espropriazioni, anche per le spese.
Roma, 28.2.91

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