Norme correlate:
Art 338 Regio Decreto n. 1265/1934
Riferimenti: Foro Amm. 1991; 1051, Cons. Stato 1991; 642, Giur. It. 1991
Massima:
Consiglio di Stato, Sez. V, 2 aprile 1991, n. 379
Il Prefetto, ai sensi dell’art. 338 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, modificato dalla legge 17 ottobre 1957 n. 983, può ridurre l’ampiezza della zona di rispetto del cimitero ordinariamente di m 200, delimitandone il perimetro in relazione alla situazione dei luoghi, purché nei centri abitati con popolazione superiore a 20.000 abitanti il raggio della zona non risulti inferiore a 100 metri e negli altri Comuni ad almeno 50 m.