Cassazione civile, 19 dicembre 1991, n. 13676 [2]

Norme correlate:
Art 338 Regio Decreto n. 1265/1934
Capo 10 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990

Riferimenti:
Cassazione civile, 19 dicembre 1991, n. 13676
In caso di occupazione “sine titulo” di un suolo situato in una fascia di rispetto cimiteriale (art. 338 t.u. 27 luglio 1934 n. 1265, come modificato dalle l. 4 dicembre 1956 n. 1428 e 17 ottobre 1957 n. 983, nonché art. 57 D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803) e di irreversibile trasformazione dello stesso da parte della p.a. attraverso lavori di ampliamento dell’adiacente cimitero, il terreno, ai fini del risarcimento del danno, non può valutarsi come edificatorio, anche se nella zona esistono costruzioni illegittimamente realizzate, atteso che la non edificatorietà del suolo rientrante nella suddetta fascia discende da un vincolo sancito dalla legge per la tutela di interessi generali di sicurezza e sanità. Tuttavia, detto terreno non deve necessariamente valutarsi come agricolo, essendo consentito alla parte di dimostrare che il valore agricolo di esso sia mutato in conseguenza di una diversa destinazione dello stesso, ugualmente compatibile con la predetta sua non edificatorietà (es. parcheggio, presenza di chioschi o di strutture mobili per la vendita di fiori o di altre merci).

Written by:

0 Posts

View All Posts
Follow Me :