La Regione Puglia ha avviato già dal 2008 una riforma sistemica della materia funeraria, emanando la Legge Regionale 15 dicembre 2008, n. 34 recante “Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri”. Si tratta di un provvedimento con cui il legislatore regionale intendeva offrire ai Comuni e agli operatori di settore uno strumento completo di riferimento, volto a disciplinare non solo il servizio pubblico essenziale della polizia mortuaria, ma anche gli aspetti più innovativi legati alla cremazione e alla dispersione delle ceneri.
La legge regionale stabilisce, in particolare, i requisiti minimi per l’esercizio dell’attività funebre, ponendo come condizione imprescindibile la disponibilità di una sede adeguata e l’impiego di personale con qualifiche specifiche. L’intenzione è chiaramente quella di assicurare uno standard elevato di professionalità, contrastando fenomeni di abusivismo o di esercizio improvvisato del servizio. È previsto anche l’obbligo, per ciascun Comune, di dotarsi di almeno una camera mortuaria con annessa sala del commiato nei cimiteri comunali, così da garantire condizioni decorose di custodia delle salme prima della sepoltura o cremazione.
Successivamente, con l’emanazione del Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n. 8, sono stati definiti in maniera puntuale gli aspetti applicativi della L.R. 34/2008, in particolare per quanto concerne l’organizzazione dei servizi funebri, il funzionamento delle strutture cimiteriali e la gestione delle attività di cremazione. Il regolamento attribuisce alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) compiti di vigilanza igienico-sanitaria e conferma la centralità dei Comuni nell’autorizzazione e nel controllo delle attività funerarie sul territorio.
Un elemento di forte innovazione è rappresentato dalla possibilità di istituire “case funerarie” o strutture per il commiato, destinate a consentire ai familiari del defunto di svolgere il rito dell’addio in ambienti dignitosi e adeguati, distinti dalle strutture sanitarie. L’autorizzazione per la realizzazione di tali strutture è demandata ai Comuni, sentito il parere dell’ASL territorialmente competente, e deve rispettare specifici standard igienico-sanitari e urbanistici. Le norme consentono anche, in via straordinaria e previa specifica motivazione, la localizzazione di crematori a distanza inferiore ai 200 metri dai centri abitati, in deroga ai parametri ordinari, come modificato con la Legge Regionale 7 luglio 2020, n. 16.
Particolarmente significativa è anche la disciplina regionale in materia di cremazione e dispersione delle ceneri. La L.R. 34/2008, recependo le indicazioni della normativa nazionale e anticipando alcune innovazioni culturali, consente la dispersione delle ceneri in natura o in aree specificatamente individuate all’interno dei cimiteri, a condizione che vi sia un’esplicita volontà espressa dal defunto in vita, oppure, in mancanza, manifestata dagli aventi diritto. È possibile autorizzare la dispersione anche in altri luoghi, purché in conformità con i regolamenti comunali e previo parere favorevole dell’ASL competente.
Un altro strumento istituzionale previsto è l’istituzione di un osservatorio regionale, con compiti di studio, monitoraggio e analisi delle problematiche inerenti il settore funebre. Tale organismo ha il compito di raccogliere dati, promuovere il coordinamento tra i diversi soggetti interessati e proporre eventuali aggiornamenti normativi o correttivi, contribuendo a garantire una maggiore uniformità applicativa su tutto il territorio regionale.
Dal punto di vista pratico, i Comuni pugliesi sono tenuti ad aggiornare i propri regolamenti di polizia mortuaria entro termini perentori fissati dalla normativa regionale, e devono garantire che le attività di vigilanza e controllo siano svolte con efficacia, anche mediante il supporto delle ASL. In assenza di una versione aggiornata e consolidata di alcuni regolamenti o prassi interpretative, per ulteriori approfondimenti specifici sulle applicazioni operative e sugli orientamenti giurisprudenziali emergenti, si può fare riferimento ai materiali disponibili su www.funerali.org.
Elenco cronologico dei provvedimenti presenti in banca dati
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
Risposta a quesiti posti da operatori professionali sono a pagamento, salvo che siano di interesse generale, previa conferma di disponibilità da parte del richiedente.
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
Risposta a quesiti posti da operatori professionali sono a pagamento, salvo che siano di interesse generale, previa conferma di disponibilità da parte del richiedente.