Domanda
Nel Comune, a causa del forte aumento del ricorso all'inumazione, sorge un problema.
I familiari, trascorsi i sei mesi previsti dall'autorizzazione delle inumazioni, presentano istanza di posizionamento delle lapidi.
Il regolamento comunale di polizia mortuaria prevede le dimensioni, ma non la tipologia e/o colore, rimandando ad un disciplinare di competenza.
L'approvazione del disciplinare risale a determina nel mese di xxx 2013.
Mentre le istanze dei familiari risultano presentate nel mese di yyy 2012.
Conseguentemente i cittadini interessati realizzano le opere nei colori che vogliono nei campi comuni.
Ciò premesso, il Comune vorrebbe sapere se il cittadino, rifacendosi all'istituto del silenzio-assenso, può realizzare il monumento nei colori e nelle forme che ritiene.
L'ufficio tecnico comunale non ha dato risposta entro 60 gg. alla richiesta di posa in opera di lapide/monumento.
Risposta
1) Il disciplinare detta le caratteristiche di lapidi, copritomba e quant'altro, dal momento della sua entrata in vigore.Pertanto prima di tale data - visto che nel regolamento vi è scritto "può" - era possibile collocare lapidi, copri tomba, ecc. anche senza caratteristiche rientranti nel disciplinare.
Si doveva essere nella situazione di presentazione di istanza di collocazione di lapide e copritomba perché il Comune (attraverso il competente ufficio) procedesse a valutare se le dimensioni rientravano in quelle massime.
In sostanza vi doveva essere una sorta di verifica sulla documentazione pervenuta.
Se non vi era verifica in quella fase, occorreva questa avvenisse in fase successiva, per capire se quanto posato in opera fosse corrispondente a quanto dichiarato.
Dopo la presentazione dell'istanza, il competente ufficio comunale nulla poteva dire sui colori.
2) Vi è poi da considerare il periodo di entrata in vigore della nuova normativa comunale.
Dall'entrata in vigore del disciplinare il competente ufficio (anche per istanze precedenti) avrebbe dovuto verificare pure i colori dei materiali, tra quelli ammessi.
Per questo periodo, forse ci sarebbe stato bisogno di una norma transitoria ma, in assenza, il comportamento è quello che si è descritto sopra.
Se l'interessato non era d'accordo, poteva adire al giudice e sarebbe stato questi a decidere definitivamente.
3) Dopo il periodo transitorio sicuramente la norma applicabile è quella, indipendentemente dal fatto che si sia risposto o meno entro i 60 giorni ad una istanza.
Si ritiene che un parere del segretario generale comunale potrebbe essere dirimente in materia.
Cosa diversa è se il cittadino, non avendo risposta entro i 60 giorni (o quelli che il Comune fissa in materia per la tipologia di autorizzazione) si rivale sull'Amministrazione comunale.
In quel caso c'è una responsabilità dell'Amministrazione, ma pure del funzionario nei confronti dell'amministrazione stessa.
4) Circa l'inerzia di un ufficio comunale, è necessario che venga fatta la segnalazione per via gerarchica per far applicare le sanzioni comportamentali previste.
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