Quesito pubblicato su ISF2012/3-a

La signora A, nata nel Comune di … (NA) ma residente a Milano, è risultata sorteggiata, come previsto nel bando pubblico, per l’assegnazione di un’urna cineraria (costo ¬. 500,00 oltre spese di contratto).
All’atto del versamento della prima rata in acconto, la signora A ha richiesto, a questo Comune, la possibilità di “estendere” la titolarità del contratto di concessione dell’urna, che avverrà contestualmente al versamento della rata a saldo, anche a nome della nipote (figlia di un fratello) residente nel Comune di … (NA).
Tale richiesta nasce dal fatto (come ha scritto la signora A) che non essendo particolarmente interessata all’urna di che trattasi in quanto residente a Milano ed in virtù del fatto che la nipote ha contribuito insieme a Lei al versamento della prima rata in acconto, desidera che il contratto venga intestato a suo nome e della nipote con la quale, tra l’altro, viene evidenziato un forte legame affettivo.
Si evidenzia, inoltre, che né il bando di assegnazione, né il regolamento di polizia mortuaria in essere presso questo Comune, prevedono norme che in modo specifico possono essere utili al caso.


Risposta:
In base al regolamento di assegnazione, e sempre che il modulo di richiesta standardizzato a suo tempo sottoscritto non contenga elementi diversi, si ritiene che la richiesta di estensione della titolarità della concessione ad una nipote sia consentita, purché la nipote avesse, alla data del bando, le caratteristiche previste per la partecipazione alla assegnazione (residenza, nascita, ecc. e non concessionaria di altra sepoltura nel cimitero).
A tale parere si perviene in base al combinato delle seguenti due motivazioni:
a) la appartenenza alla famiglia della signora A, essendo la nipote parente di 3° grado e quindi avente titolo alla sepoltura in quella tomba, pur entro il limite della capienza fisica della stessa e in ordine di data di decesso rispetto ad altri familiari;
b) il concessionario, al momento della sottoscrizione del contratto può ampliare o contenere i soggetti che hanno diritto ad essere sepolti nella tomba.
Si è però del parere che i resti ossei o le ceneri che dovessero essere sepolti nell'”urna” (sarebbe meglio definirla “ossarietto”) non possano che essere familiari della assegnataria iniziale (signora A) e se familiari della nipote questi debbano appartenere al nucleo familiare della assegnataria. Tale limitazione deriva dal contenuto del bando, che limita esplicitamente l’assegnazione dell’urna per la sepoltura dell’assegnatario e del suo nucleo familiare.


Norme correlate:

Riferimenti:

Parole chiave:
CONCESSIONE-titolarità,CREMAZIONE-altri,SEPOLCRO-erede,SEPOLCRO-rapporto con il concessionario


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