Quesito pubblicato su ISF2010/1-d

Il signor X chiede, all’rgano amministrativo di un cimitero consortile, la voltura in suo favore della concessione di una cappella intestata allo zio (celibe), in seguito a testamento olografo a firma del defunto zio regolarmente registrato a mezzo di notaio.
Il testamento riporta: “” in previsione della mia morte e per il tempo in cui avrò cessato di vivere, dispongo quanto segue: ” a mio nipote ” (richiedente la voltura) lascio la piena proprietà della cappella sita nel cimitero di … con diritto di sepoltura della famiglia del mio defunto fratello … e delle mie sorelle … ed è mio desiderio che non vengano sepolti estranei.”
È possibile accogliere le citate richieste (si precisa che il proprio regolamento cimiteriale non prevede alcuna norma che consente l’esame delle pratiche de quo.


Risposta:
In relazione a quanto disposto dall’art. 93, comma 1 D.P.R. 285/90, si rappresenta, preliminarmente, come la riserva consista nella posizione di chi, trovandosi in una data condizione soggettiva, si trovi ad avere i requisiti di cui sopra, la quale, contemporaneamente, esclude che se ne possano avvalere le persone che non si trovino in tale condizione soggettiva.
Dalle indicazioni fornite sembrerebbe che la concessione dell’area su cui è stato eretto il sepolcro sia nella titolarità del defunto testatore, con la conseguenza che il diritto di sepoltura può essere riconosciuto alle persone che appartengano alla famiglia di questi, spettando al Regolamento comunale di polizia mortuaria individuare le persone (o le categorie di persone) che debbano essere considerate quali appartenenti alla famiglia del concessionario, oggi defunto. Nell’ipotesi che il Regolamento comunale (o se trattisi di cimitero consortile, del Regolamento del Comune in cui il cimitero si trova; art. 51, comma 1 D.P.R. 285/90) di polizia mortuaria, si potrebbe, con un approccio decisamente molto estensivo, considerare il testamento olografo, una volta pubblicato, come idoneo a configurare, in termini di volontà del c.d. fondatore del sepolcro, come utile all’individuazione delle persone appartenenti alla famiglia del concessionario, avendo esso testamento prevista la sepoltura delle persone appartenenti alle famiglie dei parenti in linea collaterale di 2° grado (anche se non definisca l’ambito di appartenenza a queste famiglie, rinviando con ciò nuovamente al Regolamento comunale).
Tale aspetto è indipendente dalla proprietà, per la sua componente patrimoniale, del manufatto sepolcrale, proprietà che, a certe condizioni, può anche essere oggetto di atti di disposizione.
Se fino al 9 febbraio 1976 (in quanto al 10 febbraio 1976 è entrato in vigore il D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803) si poteva discutere se i sepolcri potessero, o meno, essere oggetto di disposizioni per atti tra vivi o per causa di morte, sulla base della previsione dell’art. 71, commi 2 e ss. R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, il quale prevedeva, a certe condizioni, simili ipotesi, essendo tale previsione in contrasto con la previsione dell’art. 824, comma 2 c.c., ponendo, tra l’altro, la questione se il predetto R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 avesse natura di norma di rango primario oppure di rango secondario, a partire dalla data del 10 febbraio 1976, risulta divenuto fuori di dubbio come il diritto di sepolcro non sia suscettibile di atti di disposizione tra vivi o per causa di morte. Infatti, il diritto di sepolcro, per sua natura a carattere personale, discende dall’appartenenza alla famiglia del concessionario (o dell’appartenenza all’ente, per queste concessioni), appartenenza familiare che prescinde dalla proprietà, materiale, del manufatto sepolcrale.
Nella specie, per altro, come già osservato, si può ritenere che, in difetto di previsione del Regolamento comunale di polizia mortuaria che individui le persone appartenenti alla famiglia del concessionario, possano surrettiziamente anche essere assunte le indicazioni presenti nel testamento olografo, pubblicato, quali utili ad una definizione delle persone che abbiano titolo ad esservi sepolte.
A ciò va aggiunto che l’erede nominato verrà a trovarsi nella posizione di essere titolare, in via esclusiva, delle obbligazioni originanti dalla titolarità del sepolcro, ovviamente a condizione che il Regolamento comunale non preveda altre modalità di c.d. subentro delle persone in seguito al decesso del concessionario. In tal caso, dovrebbe ritenersi priva di effetti la clausola testamentaria sull’esclusività della titolarità in capo ad un unico soggetto, dovendosi considerare, probabilmente, che essa debba essere riconosciuta, in modo indiviso, a tutti gli eredi del defunto (salva l’ipotesi che vi sia assenza di legittimari).


Norme correlate:
dpr90-285_51
dpr90-285_93
Art 824 di Regio Decreto n. 262 del 1942

Riferimenti:

Parole chiave:
CIMITERO-concessione,CONCESSIONE-erede,CONCESSIONE-sepolcro,CONCESSIONE-subentro,SEPOLCRO-cessione di tomba,SEPOLCRO-erede


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