Quesito pubblicato su ISF2005/2-d

Nell’ipotesi in cui il defunto non abbia designato in vita l’affidatario delle ceneri, quali soggetti possono manifestare la volontà di avere le ceneri in affidamento? Supponiamo, ad esempio, che il defunto lasci il coniuge e alcuni figli e che la richiesta di affidamento venga fatta da un nipote. Come ci si comporta in tali casi? È possibile accogliere la richiesta (previo assenso del coniuge e di tutti i figli) oppure deve ritenersi che la presenza del coniuge e/o quella di parenti di grado più prossimo precluda la possibilità di affidamento ai parenti più lontani?

Risposta:
Si premette che la situazione è controversa in quanto vi è chi prevede la sola possibilità di affido familiare su espressa volontà (scritta) del de cuius. La situazione però deve essere regolamentata (in sede nazionale, regionale o comunale) e in quella sede si potrebbe prevedere anche l’affido senza scritto del de cuius, con regole ben chiare e prestabilite, che potrebbero essere le seguenti: Prevale: – il volere del de cuius non in contrasto con la legge (ad es. deve essere un familiare, se il de cuius non individua un familiare, non ha valore); – a seguire il familiare, con precedenza del coniuge, poi degli altri parenti pari grado e se ve ne sono più d’uno la totalità; – chi è individuato dal de cuius può rifiutarsi per iscritto (l’urna torna quindi nella disponibilità per la sepoltura o per l’affidamento familiare); – d’accordo il coniuge e tutti i parenti di grado superiore (ad es. i figli), potrebbe essere affidatario unico anche il nipote.

Norme correlate:
Art 00 di Legge n. 130 del 1

Riferimenti:

Parole chiave:
CREMAZIONE-autorizzazione alla cremazione,CREMAZIONE-ceneri,CREMAZIONE-altri


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