Quesito pubblicato su ISF1998/4-c

Il Comune di …………… deve provvedere a registrare, dopo la morte del titolare di concessione cimiteriale, i subentri nella titolarità a favore degli aventi diritto e tale riconoscimento si effettua in base a quanto disposto nell’atto di concessione in cui sono indicati gli aventi titolo. Occorre precisare che gli archivi cimiteriali sono andati distrutti in seguito ad incendi avvenuti durante il periodo bellico, per cui quasi tutti gli atti di concessione stipulati durante la vigenza del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 sono andati persi, mentre rimangono ancora i registri da cui si evincono le date di rilascio ed i titolari. Ciò premesso, presso la Direzione cimiteriale ove si effettuano le dichiarazioni di subentro si sono verificati diversi casi, alcuni aventi anche valenza generale, che vengono qui di seguito illustrati. Caso n. 1 Alla morte dell’originario titolare la figlia denuncia – come forse era la prassi dell’epoca (anni ’50/’60) – all’Ufficio del Registro la successione della stessa e del fratello relativamente a n. 2 loculi (uno ad n. 1 posto e l’altro a n. 2 posti); tale denuncia si trova in copia nell’archivio del cimitero. Morti entrambi i figli, si è ora presentato presso l’ufficio cimiteriale un nipote (figlio del figlio maschio del concessionario) il quale dichiara di voler subentrare nella concessione, ma a tal fine si pone il problema di individuare il criterio da seguire per effettuare tale subentro in quanto, secondo le disposizioni indicate nelle concessioni rilasciate all’epoca a cui risalgono quelle in cui il nonno era titolare – che di seguito riportiamo – i discendenti per linea femminile non avrebbero titolo al subentro e pertanto nel caso di specie i cugini del richiedente dovrebbero rimanerne esclusi: ? Formula utilizzata per loculi: “Qui è a porsi secondo le circostanze; e per i propri ascendenti, per i propri fratelli e sorelle; per la propria moglie e per i propri discendenti maschi in infinito e per le loro mogli; per le figlie tanto proprie che dei discendenti maschi suddetti, ma non mai pei parenti e discendenti di linea femminina, né per gli altri eredi e successori estranei.” ? Formula utilizzata per tombe: “Il diritto d’uso della tomba è riservato alla persona del concessionario, a quelle dei suoi ascendenti e discendenti in linea retta e dei suoi parenti in linea collaterale fino al terzo grado. Nella linea discendentale non si escludono i figli adottivi o legittimati e portanti il nome di famiglia e in quella collaterale non si escludono i fratelli e sorelle germani. La donna nubile o vedova, intestataria di una concessione di area per tomba, passando a marito, ha facoltà di estendere il diritto d’uso al coniuge ed ai suoi figli nati o da nascere. E’ facoltà dell’amministrazione comunale di decidere di volta in volta per altri casi particolari. Comunque in relazione a quanto è disposto dall’art.71 del R.D. 21/12/1941, n.1880 per trasmissione di cessione del diritto d’uso sia per atti fra vivi che per atti di ultima volontà, è fatto obbligo all’interessato di notificare, entro il più breve termine, ogni atto di trasmissione o cessione al Comune, il quale, entro il termine perentorio di un mese, potrà dichiarare il proprio voto vincolante alla trasmissione o cessione.” Caso n. 2 In occasione di registrazione di subentri si è accertato più di una volta che chi effettuava la dichiarazione non era legato da vincoli di parentela con il titolare della concessione cimiteriale. Da accertamenti effettuati sui registri cimiteriali si è verificato che trattasi sempre di concessioni relative a tombe di famiglia o loculi a più posti salma rilasciate anteriormente al DPR 21 ottobre 1975, n. 803 e pertanto soggette alla precedente disciplina che prevedeva la possibilità di cedere o trasmettere, sia totalmente che parzialmente, tanto per atti tra vivi quanto per atto di ultima volontà, il diritto d’uso a terzi, notificando preventivamente ogni atto di cessione o trasmissione al Comune, che nel termine perentorio di un mese poteva dichiarare il proprio voto alla stessa. I casi emersi riguardano infatti sepolcri (tombe e loculi) che, senza la preventiva notifica al Comune, sono stati ceduti in parte, per cui in esse vi sono sepolte salme appartenenti a due diversi rami familiari, ed ora i rispettivi discendenti, o addirittura quelli appartenenti al ramo non risultante agli atti (vuoi perché l’altro si è esaurito o perché gli aventi diritto vi hanno rinunciato), intendono procedere al subentro. Caso n. 3 Presso gli uffici della Direzione sono depositati diversi atti di rinuncia al diritto alla sepoltura sia relativamente a tombe di famiglia sia a loculi a più posti salma: si tratta di disposizioni, autenticate da notai ed anche da altri pubblici ufficiali, rese da aventi titolo che non hanno interesse alla sepoltura in quelle tombe per motivi diversi (ad es. sono titolari di altre sepolture o non vogliono farsi carico delle spese necessarie alla manutenzione). Caso n. 4 Un caso che si è ultimamente verificato riguarda il subentro di due sorelle in una tomba di famiglia: una delle due infatti vuole negare all’altra la possibilità di effettuare la dichiarazione relativa, adducendo che il padre ha lasciato a lei solo la legittima (non indicando specificatamente i beni che ne farebbero parte) e che in vita lo stesso ha più volte espresso la volontà di non lasciarle la tomba. Illustrati i casi suddetti, si chiede di voler cortesemente indicare i criteri da seguire al fine di provvedere correttamente alla registrazione del subentro, considerando, per il primo, la mancanza di un atto di concessione, la successiva entrata in vigore della Costituzione (1.1.48), in particolare si fa riferimento all’art.3, e la nuova disciplina del diritto di famiglia (L.19 maggio 1975, n.151); si sottolinea altresì, in riferimento al caso n.3, che la sentenza della Corte di Cassazione 29 maggio 1990 n.5015 precisa che il diritto alla sepoltura nei sepolcri familiari “… non si perde per prescrizione o rinuncia…”.

Risposta:
In via primaria il diritto d’uso di una sepoltura è regolato dal regolamento di polizia mortuaria nazionale (norme quadro) e da quello comunale (norme di dettaglio). Indi da eventuali deliberazioni generali e/o particolari del Comune. A valle della concessione deliberata dal Comune, in passato, vi era un atto sottoscritto fra le parti, con i relativi obblighi e diritti. In molti casi si poteva trovare una formula contrattuale che rinviava al regolamento di polizia mortuaria via via vigente. Ciò premesso non è agevole rispondere a quesiti così circostanziati come quelli da Voi posti senza conoscere le norme locali di polizia mortuaria. Comunque i principi generali vigenti sono i seguenti: 1. Chi intende subentrare nella intestazione deve provare che ne ha titolo, esibendo l’atto di concessione (compravendita, donazione o altro titolo finché ciò è stato possibile) e le certificazioni (o autocertificazioni) attestanti i rapporti di parentela. 2. E’ interesse dell’Amministrazione comunale utilizzare al meglio il patrimonio cimiteriale già costruito, favorendo il completamento della capienza dei sepolcri. 3. Laddove vi fossero dispute fra membri di una stessa famiglia, il Comune mantiene fermo lo stato di fatto in attesa di accordo fra le parti o sentenza passata in giudicato. Ciò premesso è parere dello scrivente che, anche per la situazione determinata dalla distruzione della maggior parte della documentazione comunale, occorra pervenire ad una soluzione discendente da nuova norma di regolamento di polizia mortuaria comunale da stendere ad “hoc”. Tale norma, se necessario costituita da più articoli, prende in considerazione i casi maggiormente significativi, nonché le “circostanze residuali”. Si consiglia di ridefinire, anche alla luce dell’attuale stesura dell’art. 93/1 del DPR 285/90, ed al criterio della benemerenza (93/2), l’istituto del subentro in senso ampio. La famiglia sarà quella della nuova disciplina del diritto di famiglia, estesa si casi di convivenza e similare (benemerenza). Solo nel caso taluno degli intestatari provi la volontà del fondatore del sepolcro di negare l’accesso (ma non perché al tempo il concetto di famiglia era diverso, bensì per documentate scelte) ad altri, il Comune è tenuto a mantenere tali volontà. Ad es. si cita il caso di sepolcro a 2 posti di cui uno sia stato riservato nell’atto di concessione al figlio disperso in guerra e per il quale le spoglie mortali non siano ancora state recuperate. Sempre nella logica di mantenimento del patrimonio cimiteriale e del suo massimo utilizzo, conviene che venga facilitato il subentro di chi può provare in via documentale, anche se a distanza d’anni, che aveva acquisito il diritto per atto inter vivos o mortis causa (fino alla data in cui ciò era consentito). A tale scopo ben vedrei la individuazione di una norma transitoria, da pubblicizzare opportunamente, che preveda un giusto lasso di tempo (ad es. 3-4 anni) entro il quale regolarizzare le posizioni. Decorso tale termine il diritto cessa e quindi si attivano le procedure per la decadenza delle concessioni e, se necessario, per l’accrescimento della quota degli intestatari rimanenti. Analogamente il regolamento locale dovrà prevedere criteri economici e procedurali per la rinuncia alla concessione o a quote di questa, fatta salva la possibilità di accettazione da parte del Comune. Buona parte di questi criteri sono contenuti nello schema di regolamento tipo di polizia mortuaria municipale elaborato a suo tempo da esperti di SEFIT-Federgasacqua, Feniof, Federlegno Specialegno e FIC.

Norme correlate:
Art capo18 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Riferimenti:

Parole chiave:
CONCESSIONE-rinuncia,SEPOLCRO-ius sepulcri,SEPOLCRO-sepolcro familiare,SEPOLCRO-subentro


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