Presenza coordinatore sanitario nelle operazioni cimiteriali

Domanda

Un Comune domanda se, nell'effettuazione di esumazioni ed estumulazioni, sia necessaria la presenza del coordinatore sanitario della A.USL.

Risposta

Per ogni estumulazione di feretro destinato al trasporto in altra sede, occorre l’autorizzazione del Sindaco (del dirigente comunale competente o suo delegato).
Questo in relazione a quanto previsto dall’art. 88 del DPR 285/90.
Pertanto, il sanitario constata la perfetta tenuta del feretro e dichiara che il trasferimento può farsi senza pregiudizio per la salute pubblica.
E, ove necessario, è il sanitario che dispone idonea sistemazione del feretro.
Inoltre, l’art. 86 del DPR 285/90 stabilisce che la condizione di completa mineralizzazione di una salma tumulata è accertata dal sanitario.
In diversi Comuni si legittima l’assenza del sanitario con due distinte ipotesi:
a) ordinanza del sindaco (o assessore competente) regolante esumazioni ed estumulazioni - col parere del sanitario d’accordo nel non essere presente.
Essa stabilisce i criteri generali a cui devono attenersi gli operatori (comunali o del gestore del cimitero);
b) provvedimento regionale che varia la norma statale, nel non prevedere la presenza del personale sanitario per l’applicazione dell’art. 88.
In tali situazioni resta il sindaco che decide chi è competente per le verifiche ex art. 88 (es. Regione Piemonte).
Circa le esumazioni straordinarie, invece, si applica l’art. 83 del DPR 285/90.
Quindi vi è l’obbligo di presenza del sanitario e dell’incaricato del servizio di custodia.
Per la presenza del sanitario vale quanto specificato sopra.
Nelle esumazioni ordinarie non vi è obbligo di presenza di personale sanitario, ma è il sindaco del comune, con ordinanza, che è tenuto a regolarle.
Per cui, alla scadenza di concessione cimiteriale di 20 o più anni con necessità di una estumulazione di un feretro, è prevista dalla legislazione statale la presenza del sanitario dell'AUSL competente.