Decesso di non residente straniero in condizione di povertà

Domanda

Si domanda come ci si debba comportare nel caso in cui avvenga il decesso di un extracomunitario non residente ed in condizioni di povertà.

Risposta

In caso di decesso in territorio italiano di persona straniera e non ancora residente in Italia, con disinteresse dei familiari, è competente il Comune di decesso.
Quindi si deve garantire la sepoltura a sistema di inumazione in uno dei cimiteri del Comune, in base al disposto dell’art. 50 del DPR 10/9/1990, n. 285.
Infatti, la sepoltura è un atto dovuto del Comune, unitamente alla fornitura del feretro (semplice) e al trasporto dal luogo di decesso a quello di sepoltura.
L’onere è a carico del Comune in cui è avvenuto il decesso, in presenza di indigenza del defunto.
Ma anche della sua famiglia o in caso di disinteresse della famiglia stessa (senza fissa dimora o casi similari).
Questa norma è contemplata dal comma 7bis art. 1 del D.L. n. 392/2000 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 26/2001 (G.U. 1/3/01, n. 50).
Si consiglia di presentare la presente risposta ai servizi sociali del Comune in cui è avvenuto il decesso, con il riferimento alle norme di legge vigenti, per trattare ogni incombente.
In caso contrario non vi potrebbe essere la richiesta di porre a carico del Comune l’onere del funerale e della sepoltura.
Nulla toglie che, per carità o altre motivazioni, amici o conoscenti si possano far carico di pagare parte o la totalità del funerale.
Con ciò sollevando dall’onere l’Amministrazione comunale. Ma questa è facoltà e non un obbligo.