Lombardia: destinazioni anomale dei trasporti funebri e relativo sistema punitivo…

In Lombardia, ai sensi del combinato disposto tra gli l’Artt. 35 comma 1, 36 comma 3 e 38 comma, 1 il quale sostanzialmente riproduce lo stesso impianto normativo del D.P.R N. 285/1990, il trasporto di cadavere è soggetto alla regola della tipicità, un feretro, quindi può esser trasferito unicamente verso:

Il cimitero (quale presidio istituzionale deputato allo smaltimento dei cadaveri ai sensi dell’Art. 340 comma 1 Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265 pianamente in vigore ancora in Lombardia)

L’Estero (rimangono ovviamente valide le disposizioni di cui agli Art. 27 e 29 del DPR 285/1990 per l’estradizione dei feretri rispettivamente verso Paesi firmatari della convenzione di Berlino oppure Stati non aderenti alla Convenzione di Berlino, così come confermato dall’impianto normativo regionale, anche per difetto di competenza della Regione a legiferare quando vi siano rapporti di extraterritorialità,come accade appunto per le norme di Diritto Internazionale pattizio.

L’impianto di cremazione[1] (Art. 19 Reg. Reg. n.6/2004)

Una tumulazione privilegiata (Art. 28 Reg. Reg. n.6/2004)

Una cappella gentilizia collocata fuori del perimetro cimiteriale (Art. 27 Reg. Reg. n. 6/2004)

Un reparto speciale (per culti non cattolici) all’interno del camposanto (art. 100 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285)

Verso qualunque altro luogo[2] purché preventivamente individuato ed autorizzato, solo per il tempo strettamente necessario all’officio delle esequie (chiese, templi, edifici pubblici o privati[3] per il tributo di particolari onoranze).

A livello nazionale, l’eventuale trasporti in luoghi diversi e non autorizzati costituisce violazione sanzionabile, ciascuna, a mente dell’art. 358 comma  2 T.U.LL.SS. (da 1.549 a 9296 euro, conciliabile entro 60 gg. dall’accertamento dell’infrazione con 3.098 euro; l’inadempimento dell’accertamento dell’infrazione e dell’applicazione del procedimento sanzionatorio determina la fattispecie ex art. 93 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e succ. modif.). Diverso è il discorso per le regioni che si siano dotate di un loro sistema di diritto punitivo, come appunto la Lombardia.

In Lombardia, a parere di chi scrive, tale infrazione  potrebbe configurarsi quale violazione alla disciplina sui trasporti funebri dettata in via generale dal T.U. Legge Sanitarie n. 33/2009, comportamento passibile della sanzione amministrativa da 1000 Euro a 2000, altrimenti, qualora dovesse prevalere la normativa nazionale di riferimento per i trasporti funebri (Artt. 23 e seguenti D.P.R. 285/1990, in forza dei continui richiami ad essa fatti dalla stessa legge lombarda, dovrebbe pur sempre trovare applicazione l’Art. 358 comma 2 del Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 1265/1934[4] poiché il trasporto è effettuato senza relativo decreto (Art. 23 DPR 285/1990) o in difformità da esso (Art. 24 comma 1 DPR 285/1990).

Si aprono scenari inquietanti, Probabilmente è per questa considerazione che altre leggi regionali non hanno affrontato il sistema sanzionatorio.

[1] Ai sensi dell’Art. 19 comma 3 Reg. Reg. 9 novembre 2004 n. 6 il crematorio deve insistere entro il recinto cimiteriale così come anche secondo l’Art.78 comma 1 DPR 285/90

[2] ART. 38 REg.REG. 9 novembre 2004 n. 6 Il comune determina i criteri per la fissazione degli orari per il trasporto dei cadaveri, le modalità e i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per eventuali soste. I criteri per le soste presso luoghi di culto sono stabiliti  sentiti i ministri del culto.

 

[3] Secondo un ipotesi piuttosto aperturista che si distacca dal dettato del DPR 285/90 anche un domicilio (ad esempio l’abitazione del de cuius) potrebbe esser considerato luogo di sosta idoneo per la celebrazione dei funerali, questa almeno è la linea interpretativa della regione Emilia Romagna con l’Art. 10 comma 6 della legge regionale emiliano romagnola 29 luglio 2004 n. 19.

[4] La stessa Regione Lombardia per tutte le fattispecie non espressamente contemplate dal proprio sistema di diritto punitivo, opera un rimando alla Legge 24 Novembre 1981 n. 689 la quale a sua volta interviene proprio sul meccanismo sanzionatorio del Testo Unico Leggi Sanitarie. C’è una grande confusione sotto il cielo e forse la situazione non è eccellente per la certezza del diritto, ma il dibattito si fa davvero interessante…

Written by:

Carlo Ballotta

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