Effetti, a valle, della rinuncia a concessione cimiteriale

Spesso, quando vi siano rinunce al diritto di sepolture, la prassi, e la modulistica frequentemente impiegata, prevedono l’uso della formula: “… rinuncia, per sé e propri aventi causa …”.
La pronuncia del TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 12 giugno 2023, n. 1915 (reperibile per gli Abbonati PREMIUM alla Sezione SENTENZE) consente di affrontare alcuni approfondimenti.
Infatti, nel caso interessato, vi era stata una rinuncia alla concessione cimiteriale resa da parte del fondatore del sepolcro (o, più ampiamente, del “titolare” della concessione medesima), rispetto a cui il giudice amministrativo (e, prima, anche quello ordinario), dandosi atto della rinuncia, aveva tratto la conseguenza che gli effetti di questa si producessero sia per il soggetto rinunciante, sia per i suoi aventi causa.
Si tratta di un’ipotesi che, per quanto noto, appare di minore frequenza, rispetto a quella in cui vi siano persone aventi diritto di sepoltura in un sepolcro privato nei cimiteri (alias: in una data concessione cimiteriale) che esprimano una propria volontà di rinuncia ad un tale diritto.
Ricordando come l’art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. disponga che il diritto di sepoltura (leggi: diritto a trovare accoglimento, a tempo debito, in un dato sepolcro privato nei cimiteri) interessi (a) il concessionario e (b) i familiari di questi, l’eventuale rinuncia si atteggia in modo differente rispetto alla rinuncia alla concessione (da parte di chi ne sia “titolare”), poiché si tratta di esercizio di un diritto personale (anzi e più correttamente: diritto personalissimo).
Accanto alla situazione sopra segnalata, dovrebbe anche considerarsi, per quanto eventuale, la posizione delle persone considerate dal comma 2 della stessa disposizione, mentre non consideriamo, qui, l’ipotesi delle concessioni cimiteriali fatte ad “enti”, che hanno una specifica regolazione del diritto di sepoltura.
Ora, si faccia l’ipotesi di una persona “familiare” del concessionario che intenda rinunciare al diritto di sepoltura, la quale ben può avere, e ciò accade anche di frequente, propri “familiari” (a valle …), i quali, proprio per questo, sono a propria volta “familiari” del concessionario.
Ciò pone la questione se o quanto il “familiare” rinunciante possa, con proprio atto unilaterale, possa determinare effetti “a valle” anche rispetto a persone che rimangono pur sempre, a propria volta, “familiari” del concessionario.
Questione che porta a considerare proprio la natura di diritto personalissimo del diritto di sepoltura. Un esempio, semplice semplice, del tutto ridotto all’osso, potrebbe essere quello di una/o delle/dei figlie/i del concessionario che abbia, a propria volta, figli, dove appare inequivoco che la/il nipote sia “familiare” della/del nonna/o.
Si tratta di situazioni per le quali la formula, variamente utilizzata e richiamata all’inizio, potrebbe sollevare perplessità, suggerendo un suo impiego con una certa prudenza (ed accortezza).
Nulla contrasterebbe col fatto che il “titolare” del sepolcro rinunci esso stesso al diritto di sepoltrura, ma non alla concessione, cosa che poco o nulla muta.
Infine, una notazione additiva: la rinuncia al diritto di sepoltura, quale atto personale di rinuncia ad un diritto personalissimo, non può comportare effetti rispetto ad obblighi connessi alla concessione cimiteriale, in primis gli obblighi posti dall’art. 63 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., dal momento che queste obbligazioni non hanno natura personale, ma piuttosto natura patrimoniale, collegata alla “proprietà” dei manufatti costituenti il sepolcro (indipendentemente se si tratti di sepolcro a sistema di tumulazione, oppure di campi ad inumazione) e, per questo, non costituiscono diritti/obblighi personali, ma patrimoniali che, collegandosi alla “proprietà” del manufatto, sono regolati, anche sotto il profilo successorio, dalle norme che regolano i beni patrimoniali (inclusa la successione nella proprietà).
Questa precisazione appare importante poiché con una certa frequenza la rinuncia al diritto (personale, personalissimo) di sepoltura trova (ritenuta) motivazione proprio nella prospettiva di sollevarsi, esimersi da queste obbligazioni.
Si tratta di una questione nota, anche se frequentemente sottovalutata, quella di avere presente le differenze che intercorrono tra le posizioni di diritto personale, personalissimo e le componenti di natura patrimoniale che concorrono ogni qual volta si parli di concessioni cimiteriali, tanto tra loro interconnesse che non risulta sempre immediato distinguerle.

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Sereno Scolaro

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