[fun.news.744] Sentenza chiarificatrice della nozione di deposito temporaneo per rifiuti

Il Tribunale di Pistoia (sentenza 22 gennaio 2004) ha sancito che il raggruppamento di rifiuti effettuato (prima della raccolta) in un luogo diverso da quello di produzione configura sempre il reato di deposito incontrollato di rifiuti (ex articolo 51, comma 2 D.Lgs. 22/1997). La sentenza ha inoltre ribadito che i rifiuti misti di costruzioni e demolizioni possono sì sfuggire alla disciplina dettata dal D.Lgs. 22/1997 (cd. “decreto Ronchi”); ma ciò alla duplice condizione che il riutilizzo sia certo, e che non sia necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle contemplate nell’allegato C del D.Lgs. 22/1997. Non può configurarsi come deposito temporaneo lo stoccaggio di rifiuti misti di costruzioni e demolizioni (derivanti da attività di manutenzione) presso la sede legale dell’azienda.

Lascia un commento

Quando inserisci un quesito specifica sempre la REGIONE interessata, essendo diversa la normativa che si applica.

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
Risposta a quesiti posti da operatori professionali sono a pagamento, salvo che siano di interesse generale, previa conferma di disponibilità da parte del richiedente.