Il Tribunale di Pistoia (sentenza 22 gennaio 2004) ha sancito che il raggruppamento di rifiuti effettuato (prima della raccolta) in un luogo diverso da quello di produzione configura sempre il reato di deposito incontrollato di rifiuti (ex articolo 51, comma 2 D.Lgs. 22/1997). La sentenza ha inoltre ribadito che i rifiuti misti di costruzioni e demolizioni possono sì sfuggire alla disciplina dettata dal D.Lgs. 22/1997 (cd. “decreto Ronchi”); ma ciò alla duplice condizione che il riutilizzo sia certo, e che non sia necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle contemplate nell’allegato C del D.Lgs. 22/1997. Non può configurarsi come deposito temporaneo lo stoccaggio di rifiuti misti di costruzioni e demolizioni (derivanti da attività di manutenzione) presso la sede legale dell’azienda.