Interessante pronuncia del CdS che incide pure sui progetti cimiteriali. Il Consiglio di Stato ha in primo luogo affermato che soltanto l’approvazione del progetto definitivo, in quanto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori, obbliga l’amministrazione a dare la comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati ai sensi della legge n. 241/90. In secondo luogo, che la mancanza di uno studio di prefattibilità dell’opera non può incidere negativamente sulla validità e legittimità dell’approvazione del progetto preliminare dei lavori, nel caso in cui non sia provato che essa incide negativamente sull’elaborazione e approvazione del progetto definitivo. In tal senso, a detta dei giudici, va interpretato l’art. 18 del D.P.R. n. 544/99, secondo cui lo studio di prefattibilità ambientale, così come gli altri elaborati ivi indicati, compongono il progetto preliminare, salva diversa interpretazione del responsabile del procedimento. (Consiglio di Stato, sez. IV, 14 dicembre 2002, n.6917).
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